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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2294/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2025
TRA
( , con l'Avv.to CARABEL- Parte_1 C.F._1
LESE SERGIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente allega d'avere Parte_1
contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 05/08/2009, unione dalla quale sono CP_2
nati i figli il 03/08/2010 e il 21/11/2015 e che, Per_1 Per_2
con decreto emesso in data 14/12/2021, questo Tribunale ha omo- logato la separazione consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i pre- supposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio.
Chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, confermi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso se stessa, regolamenti gli incontri padre-figli, disponga a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di €
250,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie, con esclusione di qualsiasi forma di mantenimento tra i coniugi;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sen- tenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
2 “LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, rego- larmente citato in giudizio, non si è costituto ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL VINCOLO
MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può es- sere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere sogget- tivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i co- niugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata compa- rizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L.
Div.) della pronuncia della omologa della separazione e del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015
n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matri- monio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Uf- ficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio
3 risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sen- tenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene che dev'essere confer- mato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del 17/09/2025 valutata la capacità reddituale di cia- scuna parte così come emergente dalla produzione documentale versata, confermando le disposizioni regolanti lo stato separativo con la modifica dell'orario di cui al punto “D” dell'accordo di se- parazione come segue, ovvero dalle ore 17.30 alle ore 22.30 e di- sponendo che l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva al 100% ed a partire dal mese in corso, ovvero da quello successivo ove già percepito, da , Parte_1
in quanto genitore collocatario prevalente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anzi- ché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia,
e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contuma- ciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 20/02/2025 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 05/08/2009 tra , nata in Parte_1
RI (BA) in data 18/11/1982, e Controparte_3
, nato in [...] in data [...], trascritto nel re-
[...]
gistro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 605, parte II, serie A, anno 2009;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni di cui all'udienza del 17/09/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra que- ste e la prole;
6. DA la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
5 per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2294/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2025
TRA
( , con l'Avv.to CARABEL- Parte_1 C.F._1
LESE SERGIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente allega d'avere Parte_1
contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 05/08/2009, unione dalla quale sono CP_2
nati i figli il 03/08/2010 e il 21/11/2015 e che, Per_1 Per_2
con decreto emesso in data 14/12/2021, questo Tribunale ha omo- logato la separazione consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i pre- supposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio.
Chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, confermi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso se stessa, regolamenti gli incontri padre-figli, disponga a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di €
250,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie, con esclusione di qualsiasi forma di mantenimento tra i coniugi;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sen- tenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
2 “LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, rego- larmente citato in giudizio, non si è costituto ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL VINCOLO
MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può es- sere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere sogget- tivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i co- niugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata compa- rizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L.
Div.) della pronuncia della omologa della separazione e del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015
n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matri- monio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Uf- ficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio
3 risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sen- tenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene che dev'essere confer- mato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del 17/09/2025 valutata la capacità reddituale di cia- scuna parte così come emergente dalla produzione documentale versata, confermando le disposizioni regolanti lo stato separativo con la modifica dell'orario di cui al punto “D” dell'accordo di se- parazione come segue, ovvero dalle ore 17.30 alle ore 22.30 e di- sponendo che l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva al 100% ed a partire dal mese in corso, ovvero da quello successivo ove già percepito, da , Parte_1
in quanto genitore collocatario prevalente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anzi- ché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia,
e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contuma- ciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 20/02/2025 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 05/08/2009 tra , nata in Parte_1
RI (BA) in data 18/11/1982, e Controparte_3
, nato in [...] in data [...], trascritto nel re-
[...]
gistro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 605, parte II, serie A, anno 2009;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni di cui all'udienza del 17/09/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra que- ste e la prole;
6. DA la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
5 per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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