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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/07/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. ST CA Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1945/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampiero Proia,
[...]
FE HI e RE OM LI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Via Pompeo Magno 23/A; Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Azzarito ed elettivamente domiciliato in CP_1
Viale delle Milizie 34, presso lo studio Azzarito & Associati;
Pt_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 482/2023, pronunciata il 19 gennaio 2023, pubblicata in data 8 febbraio 203, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Si chiede che codesta Ill.ma Corte di Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento dei motivi di gravame articolati con il presente atto, voglia riformare la sentenza del Tribunale di Roma, n. 482 dell'8 febbraio 2023, non Parte notificata e, per l'effetto, respingere le domande formulate dal signor nei confronti del CP_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- In via preliminare e in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
in persona del Parte_1
Commissario Straordinario e legale rapp.te Ing. in ragione dell'assoluta carenza dei CP_2 motivi di doglianza;
- Nel merito respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado.
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
Fatto e diritto
1 ricorreva, in data 7 giugno 2019, al giudice del lavoro del Tribunale di Roma CP_1 avverso il Parte_1
(d'ora in poi solo allegando quanto segue:
[...] Pt_1
- aveva lavorato ininterrottamente alle dipendenze del per il periodo dal 1° ottobre 2012 Pt_1 al 19 settembre 2018, rendendo la propria prestazione sia nella sede di Valle Aurelia che in quella del Verano, come istruttore di Body Building;
- per l'intero arco temporale il ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa senza un contratto, salvo quello sottoscritto in data 3 ottobre 2016 per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 30 giugno 2017, contratto che, ai sensi dell'art. 6, non era rinnovabile se non per accordo scritto delle parti;
di fatto, però, il rapporto lavorativo si era prolungato ben oltre il termine del 30 giugno 2017 fino a settembre 2018;
- il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato, in considerazione delle proprie competenze, nella fase della prima assunzione dal 1° ottobre 2012 al 1° aprile 2014 (18 mesi) nel quarto livello del
CCNL per i dipendenti impianti ed attività sportive profit e no profit, e dal 2 aprile 2014 fino al termine del rapporto nel terzo livello;
- osservava un orario di lavoro variabile, mediamente di 4/5 ore giornaliere su 4/5 giorni settimanali, in ogni caso per un totale di 90 ore mensili, inoltre l'orario poteva variare a seconda delle direttive e delle indicazioni del datore di lavoro e non poteva essere arbitrariamente modificato dal ricorrente;
eventuali ritardi venivano ammoniti;
- durante tutto il periodo lavorativo lo stipendio era stato corrisposto in misura fissa a mezzo bonifico bancario, sempre in ritardo, ragione per cui il ricorrente era costretto a chiamare insistentemente la segreteria per sollecitare i pagamenti;
2 - durante l'intero periodo lavorativo aveva svolto la propria attività alle dipendenze dei legali rappresentanti dell' succedutisi nel tempo ed aveva ricevuto indicazioni e direttive, Parte_1 relativamente all'organizzazione del lavoro, dai collaboratori dei suddetti;
- nello specifico, per tutta la durata del rapporto di lavoro il ricorrente era stato tenuto a comunicare e a giustificare le proprie assenze alla sig.ra responsabile della segreteria della sede sita in Tes_1 piazzale del Verano e, per quanto riguardava la sede di Valle Aurelia, alla sig.ra Persona_1 quando lavorava presso la sede di piazzale del Verano, nell'espletamento delle proprie mansioni riceveva ordini, direttive e disposizioni dal sig. che gestiva turni ed orari degli Parte_2 istruttori;
- non aveva percepito quanto previsto dalla contrattazione collettiva a titolo di retribuzioni mensili, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, inoltre non aveva percepito l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, né alcuna indennità sostitutiva dei permessi orari retribuiti contrattualmente dovuti e non usufruiti, né festività;
- nel settembre 2018, al momento dell'apertura del centro sportivo universitario dopo l'interruzione estiva, come accadeva regolarmente da 6 anni, il ricorrente attendeva indicazioni per la ripresa dell'attività da parte del Responsabile tecnico, sig. ma, del tutto immotivatamente Testimone_2
e senza alcun preavviso, non era stato contattato, né riusciva a contattare il citato responsabile tecnico, con la conseguente interruzione definitiva del rapporto;
- a seguito della cessazione del rapporto lavorativo non aveva ricevuto quanto dovuto a titolo di t.f.r.; Parte
- nel corso del rapporto lavorativo il non aveva versato contributi ai fini previdenziali;
Pt_1
- era creditore dell' conventa per la complessiva somma di € 74.020,99 a titolo di Parte_1
t.f.r., differenze retributive, ratei di 13^ e 14^ mensilità, ferie maturate e non godute, riposi e festività non godute, oltreché contributi previdenziali, come risultante dall'analitico conteggio incorporato nel ricorso.
Tanto premesso in fatto, e dopo avere dedotto, in diritto, sulla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato e sull'obbligo di pagamento anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, concludeva chiedendo: <1. Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 01.10.2012 al 19.09.2018 o altra data di giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento al IV livello del CP_1
CCNL di riferimento per 18 mesi dal 01.10.2012 fino al 01.04.2014 tempo indeterminato part time
e dal 2.04.2014 fino alla cessazione del rapporto come 3^ livello tempo indeterminato part-time, del CCNL “Dipendenti impianti ed attività sportive profit e no profit” e, consequenzialmente condannare il Controparte_3
[...] , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore
[...] del ricorrente delle seguenti somme: a titolo di retribuzione € 59.374,16, a titolo di TFR € 4.230,71 come da allegato conteggio analitico, il tutto per la complessiva somma di € 63.604,87 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36
Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. condannare la resistente alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del ricorrente per tutto il periodo del rapporto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.>>.
2. Si costituiva il CUS deducendo: Pt_1
-di essere un'associazione sportiva dilettantistica in stato di commissariamento dalla data del 3 marzo 2016;
- che non risultava alcun rapporto di lavoro con il ricorrente in data antecedente all'ottobre 2016, data della stipula del contratto di prestazione sportiva dilettantistica per istruttore, avente natura di contratto d'opera;
- che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento di prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato;
- che dal 1° ottobre 2016 al 30 giugno 2017 il aveva collaborato con l'associazione CP_1 resistente, prestando la propria opera volontaria per i fini istituzionali dell'ente, come contrattualmente descritto e ricevendo gli esatti compensi per l'attività effettivamente resa, come dallo stesso quietanzato e documentato;
la prestazione era stata resa in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed etero direzione, fornendo egli liberamente la propria disponibilità ed orari, peraltro ripetutamente modificati dallo stesso ricorrente.
Tanto premesso in fatto, eccepiva, quindi, in diritto la nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, l'inesistenza del rapporto lavorativo in data antecedente al 1° ottobre 2016, la prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al 5 luglio 2014, l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, l'illegittimità ed infondatezza delle somme pretese dal ricorrente, l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei contributi previdenziali, l'inammissibilità delle istanze istruttorie.
Tanto premesso, concludeva perché: <Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsiasi credito antecedente al 05/07/2014;
4 3) nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.>>.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'audizione di un testimone di parte ricorrente (il testimone citato dal non si presentava a rendere la deposizione per Pt_1 tre successive udienze ed il giudice fissava, quindi, l'udienza per la discussione e decisione della causa).
3.1. All'esito dell'attività istruttoria il Tribunale di Roma pronunciava la seguente sentenza:
<1) accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal
01.10.2012 al 19.09.2018 con inquadramento del sig. nel quarto livello del CCNL CP_1 di riferimento per 18 mesi dal 01.10.2012 fino al 01.04.2014 a tempo indeterminato part-time e dal
2.04.2014 fino alla cessazione del rapporto come terzo livello tempo indeterminato part-time, del
CCNL “Dipendenti impianti ed attività sportive profit e no profit” e, conseguentemente;
2) condanna il Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore
[...] del ricorrente, della somma complessiva di € 42.374,16, a titolo di differenze retributive ed €
3.130,71 a titolo di TFR, il tutto per la complessiva somma di € 45.504,87;
3) dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del ricorrente per tutto il periodo del rapporto;
4) condanna il Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle
[...] spese processuali liquidate complessivamente in € 5.629,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.>>.
3.2. Il giudice a quo così motivava la decisione:
<Tra il Sig. e il CP_1 Parte_1
, è intercorso di fatto a tutti gli effetti un rapporto di lavoro
[...] subordinato dal 1° ottobre 2012 al 19 settembre 2018. Vi è stata una vera e propria messa a disposizione delle energie lavorative dell'istante in favore di parte resistente. Il ricorrente ha prestato difatti ininterrottamente il proprio lavoro alle dipendenze del Parte_1
di sia nella sede di Valle Aurelia che in quella del Verano, come
[...] Parte_1 istruttore di Body Building per ben 5 anni e 11 mesi. Circostanza indiscutibile e provata sia dalla documentazione allegata che dalla prova testimoniale, nonché dalla mancata e documentata prova contraria di parte resistente. A differenza di quanto infatti sostiene la difesa di parte convenuta, il
5 sig. , come emerso anche dall'escussione del teste , ha svolto la propria CP_1 Testimone_3 attività lavorativa come addetto ed istruttore di sala pesi anche nel periodo antecedente l'arco temporale contrattualizzato. Il teste di parte ricorrente ha riferito di aver frequentato la palestra Parte del negli anni che vanno dal 2012 al 2016, due/tre volte a settimana o di mattina nell'orario
9-12, o di pomeriggio dopo le 17 fino a sera, dichiarando di aver sempre trovato il sig. in CP_1 sede, come addetto alla sala pesi. Tali dichiarazioni contestano indiscutibilmente quanto eccepito da parte resistente sull'inesistenza di un rapporto antecedente il periodo contrattualizzato. È dunque emerso in modo indiscutibile che il ricorrente, per l'intero arco temporale non coperto dal contratto fatto sottoscrivere solo nel 2016, ha svolto la propria attività lavorativa privo di un corretto inquadramento professionale, svolgendo dunque la propria attività in modo precario.
Il contratto per prestazione sportiva dilettantistica per istruttore, sottoscritto dalle parti, disciplina esclusivamente il periodo dal 1° ottobre 2016 al 30 giugno 2017. Conseguentemente, dal 1° ottobre
2012 al 30 settembre 2016 e dal 1° luglio 2017 al 19 settembre 2018, il rapporto di lavoro è stato del tutto irregolare e privo di qualsivoglia garanzia. Fornita la prova dell'esistenza del rapporto lavorativo da parte del sig. sin dal 2012, era onere di parte resistente dimostrare di aver CP_1 regolarmente corrisposto la retribuzione e di aver fatto sottoscrivere una lettera di incarico che disciplinasse il rapporto di lavoro nella fase antecedente ed in quella successiva alla scadenza del contratto. Sulla tipologia di contratto fatto sottoscrivere al sig. si aggiunga che una CP_1 collaborazione sportiva dilettantistica ha dei connotati ben precisi. Gli enti dilettantistici organizzano l'attività sportiva a favore di utenti che intendono fare esercizio fisico;
il diletto è dunque del fruitore che utilizza la struttura sportiva per fare o imparare uno sport, ma non dei collaboratori (istruttori e amministrativi) di cui l'ente si avvale per organizzare l'attività sportiva.
Occorre quindi verificare caso per caso, che tipo di rapporto si sia instaurato tra il collaboratore e
l'ente sportivo dilettantistico, valutando il concetto stesso di professionalità. Se il collaboratore svolge l'attività in modo professionale, i compensi da lui percepiti sono redditi da lavoro
(dipendente o c.d. parasubordinato), altrimenti sono redditi diversi. Dalla testimonianza resa dal sig. emerge indiscutibilmente che il sig. non frequentasse certo la Testimone_3 CP_1 palestra per motivi dilettantistici: “le volte che ci sono andato vedevo il ricorrente a disposizione della palestra”. Parte resistente non ha assolto in alcun modo al proprio onere della prova. Non ha prodotto certificazioni dei pagamenti, né lettere di incarico per tutto il periodo antecedente al
2016. A nulla rilevano le argomentazioni di parte convenuta in merito alle vicende amministrative Parte relative al e al commissariamento dello stesso. Tali fatti non fanno altro che confermare e far emergere una criticità nella gestione e poca trasparenza da parte della struttura che ha poi indotto
a predisporre una formula contrattuale che facesse fronte alla irregolarità del rapporto di lavoro
6 con il Sig. . A fronte della irregolarità del rapporto, il datore di lavoro, noncurante di tutto il CP_1 pregresso rapporto, ha fatto sottoscrivere una tipologia di contratto che, chiaramente, non corrispondeva al reale rapporto inter partes. Il fatto che il lavoratore abbia una certa autonomia nell'indicare gli orari di lavoro, non implica mancanza di subordinazione, visto che gli altri elementi propri del rapporto de quo, sono chiari indici di subordinazione: la prestazione continuativa, i vincoli temporali all'interno dei quali l'istruttore offriva la propria disponibilità,
l'attività lavorativa svolta all'interno della struttura organizzativa del datore di lavoro. “Quando
l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, si configura in modo talmente incidente sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, il lavoratore deve essere considerato un lavoratore dipendente” (Cass. n. 1663/2020). Tale principio, fatto proprio dalla Corte di Cassazione, se pur in fattispecie diversa, non può non applicarsi al caso specifico. D'altra parte, al Sig. è stata più volte promessa una CP_1 regolarizzazione mai avvenuta, motivo per il quale l'odierno ricorrente è stato costretto poi a scegliere strade diverse e ad interrompere i rapporti lavorativi con il CUS. E' emerso nel presente giudizio come il Sig. si sia impegnato, dietro retribuzione periodica fissa, a prestare le CP_1 proprie energie fisiche in favore del
[...]
sotto il potere disciplinare e di controllo Parte_1 dei responsabili preposti dalla società convenuta, dimostrando la sussistenza di tutti i cd “indici rilevatori” della subordinazione che, nel caso delle mansioni affidate al ricorrente, assumono particolare rilievo e qualificano il rapporto di lavoro come subordinato. “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, costituiscono indizi probatori della subordinazione, valutati globalmente, la continuità dell'attività prestata, la quotidianità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il pagamento di un compenso fisso mensile, l'utilizzazione delle attrezzature aziendali, la rigida predeterminazione delle mansioni, l'indispensabilità dei compiti disimpegnati all'andamento dell'attività aziendale, l'assenza di una pur limitata e marginale organizzazione propria e di rischio economico” (Corte di Appello di Roma, 6 novembre 2000, in
Nuovo Dir., 2000, 994). Nel caso de quo, è emerso che sul ricorrente, non gravava alcun rischio economico d'impresa proprio e lo stesso era tenuto a rispettare un predeterminato orario di lavoro essendo inserito in pianta stabile nel ciclo produttivo del convenuto. La subordinazione non era certo esclusa dalla circostanza che il sig. organizzasse i propri turni con gli altri istruttori, CP_1 visto che in ogni caso tutti relazionavano con la segreteria e i responsabili della struttura. A tali elementi si aggiunge l'indubbia professionalità del sig. che di certo non svolgeva la propria CP_1 attività per ragioni dilettantistiche. Il ricorrente ha svolto la propria attività senza soluzione di continuità, al di là dell'interruzione estiva per la chiusura del centro sportivo, in entrambe le sedi e
7 sempre utilizzando i soli strumenti forniti dalla società convenuta. E' inoltre emerso in modo inequivocabile che non vi fosse alcuna autonomia, intesa come attività di lavoro autonomo, stante il ruolo del sig. , che non svolgeva certo attività di personal trainer bensì attività di CP_1 istruttore di sala a disposizione di tutti gli avventori della struttura, ricoprendo turni di volta in Parte volta organizzati e pianificati dalla segreteria del dove la sola autonomia riconosciuta era quella di doversi organizzare per fornire la disponibilità a copertura delle ore che di fatto erano Parte richieste dal A conferma di tale organizzazione, il sig. ha anche fornito prova CP_1 documentale della corrispondenza con gli incaricati della struttura cui doveva giustificare assenze
o ritardi e dettagli su chi in concreto organizzava le turnazioni per la gestione dell'attività. Dalla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti e alla luce delle mansioni di istruttore di Body Building di fatto svolte in favore della società convenuta per tutto l'arco temporale descritto, discende il diritto e di conseguenza la fondatezza della pretesa del ricorrente a vedersi riconosciuto il quarto livello del CCNL di riferimento per i primi 18 mesi, ossia dal 01 ottobre 2012 al 01 aprile 2014, a tempo indeterminato part-time e dal 2 aprile 2014 fino alla cessazione del rapporto ossia il 19 settembre 2018, a vedersi inquadrato come terzo livello del
CCNL. In considerazione della ricostruzione fatta da parte ricorrente, il CCNL di riferimento deve trovare applicazione anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e nel caso de quo, il datore di lavoro non ha corrisposto la retribuzione spettante al lavoratore. …>>.
Nel prosieguo della motivazione il Tribunale di Roma respingeva, quindi, l'eccezione di prescrizione avanzata dall'associazione convenuta, richiamando la pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite n. 26246/2022, e dichiarava inammissibile la domanda relativa al pagamento dei contributi.
Procedeva, quindi, alla liquidazione equitativa della somma di € 42.374,16 a titolo di differenze retributive e di € 3.130,71 a titolo di t.f.r., il tutto per la complessiva somma di € 45.504,87.
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello il sulla base di cinque motivi Pt_1
d'impugnazione, cui resiste chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4.1. Con il primo motivo d'impugnazione censura la sentenza del Tribunale di Roma Pt_1
CP_ per violazione del litisconsorzio necessario con l' atteso che il aveva richiesto la CP_1 regolarizzazione della sua posizione contributiva.
4.2. Con il secondo motivo d'impugnazione censura la decisione di primo grado per l'omessa motivazione in merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, proposta dal Pt_1 nella memoria difensiva, per la genericità delle allegazioni avversarie che non integravano i
[...] requisiti minimi richiesti dall'art. 414 c.p.c.
8 4.3. Con il terzo motivo d'impugnazione l' censura la pronuncia del giudice di prime Parte_1 cure per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché 2094 c.c.
Osserva che la sentenza del Tribunale di Roma debba essere riformata per la determinante ragione che è basata sul travisamento dello scarno quadro probatorio acquisito in giudizio e sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c.
Rammenta, al riguardo, che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro e che grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare elementi precisi e circostanziati idonei a provare l'eterodirezione e l'etero organizzazione della attività lavorativa svolta.
Evidenzia che il , nel ricorso introduttivo, non aveva neppure allegato quale fosse il CP_1 contenuto concreto delle mansioni a lui affidate e, di conseguenza, mancava qualsiasi allegazione in merito alle direttive specifiche sulle mansioni da svolgere e in ordine all'esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Rappresenta che anche la documentazione versata in atti dall'allora ricorrente risultava priva di ogni utile indicazione, specificazione e descrizione circostanziata che consentisse di individuare, anche solo in via astratta, e ancora prima di dimostrare, in che cosa effettivamente consistessero le richiamate direttive.
Evidenzia, altresì, che anche l'istruttoria testimoniale non aveva fornito elementi utili a supportare le generiche allegazioni del . CP_1
4.4. Con il quarto motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata, il censura la Pt_1 sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in merito all'inquadramento riconosciuto al . CP_1
Si duole dell'erroneità della sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui il giudice, immotivatamente, ha attribuito al il terzo livello e, a decorrere dal 2 aprile 2014, il quarto CP_1 livello del CCNL “di riferimento”.
Al riguardo evidenzia che, anzitutto, non è stata allegata e nemmeno dimostrata da controparte Parte l'effettiva applicazione da parte del del CCNL richiamato. Pt_1
Inoltre, sottolinea che l'odierno appellato non solo non ha indicato in concreto le attività svolte, ma non ha neanche richiamato i tratti caratterizzanti delle declaratorie contrattuali rivendicate.
4.5. Con il quinto motivo d'impugnazione, proposto sempre in via subordinata, il Pt_1 censura la decisione di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 432 c.p.c. in merito alla quantificazione delle pretese retributive.
9 Osserva che il Tribunale di Roma ha individuato la somma asseritamente dovuta sulla base di una valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c. sul presupposto che “sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo”.
Evidenzia che tale presupposto era insussistente nel caso di specie, posto che vi erano tutti gli elementi oggettivi per procedere alla relativa quantificazione.
Rileva, infatti, che secondo la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, il avrebbe avuto CP_1 diritto all'inquadramento nel IV e, poi, nel III livello della declaratoria contrattuale ritenuta applicabile, per un orario di lavoro di 90 ore mensili. Sarebbe, quindi, stato sufficiente incaricare un consulente contabile per procedere alla quantificazione delle somme ritenute dovute, detraendo gli importi pacificamente percepiti.
In particolare, evidenzia che dalla motivazione non sarebbe dato comprendere quale sia stata la retribuzione ritenuta dovuta, quale quella percepita detratta dal dovutum, se lo scomputo del percepito sia avvenuto al lordo o al netto.
Evidenzia, altresì, che in sede di interrogatorio libero, disposto all'udienza del 12 febbraio 2020, lo stesso ricorrente aveva riferito di aver percepito, “negli anni”, retribuzioni di importo compreso
“tra 700/900 € al mese”.
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
Al riguardo il Tribunale di Roma ha così argomentato: <Relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva proposta, in via principale, dal ricorrente si deve notare che la stessa, per come argomentata, è palesemente inammissibile in quanto la legittimazione all'azione di risarcimento del c.d. danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c. implica che il ricorrente, fino dal momento del deposito del ricorso, abbia raggiunto l'età pensionabile … Di contro, dal codice fiscale del ricorrente si evince che lo stesso è nato nel 1960 e quindi ha un'età di soli 62 anni ad oggi e pertanto non è legittimato ad azionare il c.d. risarcimento del danno pensionistico.>>.
Al di là delle generiche conclusioni del ricorso introduttivo con cui è stata richiesta la condanna dell' resistente alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del ricorrente, nella Parte_1 parte assertiva dell'atto dedicata all'inadempimento contributivo la difesa del argomenta che CP_1
<Nel caso, dunque, di omessa o irregolare contribuzione assicurativa gravante sul datore di lavoro, lo stesso è tenuto, a norma dell'art. 2116 c.c. a risarcire i danni subiti dal lavoratore per non aver maturato il diritto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e per non aver potuto completare la propria posizione assicurativa per il pensionamento d'invalidità e di vecchiaia>>. Afferma, inoltre, che <Il sig. quindi, si riserverà di far valere, in separata CP_1
10 sede, ogni ulteriore diritto derivante in ragione del pregresso rapporto di lavoro, quale il mancato
o insufficiente versamento dei contributi assicurativi, quantificati in € 10.416,12 come da conteggio allegato, relativamente ai quali la notifica del presente atto costituisce formale messa in mora, riservandosi di chiedere la chiamata in causa dell' interessata all'accertamento CP_4 dell'esistenza del rapporto di lavoro per l'applicazione di ogni conseguente provvedimento.>>
(pag. 6 del ricorso introduttivo).
Le non chiarissime argomentazioni, che sembrano rinviare qualsiasi azione al riguardo ad una separata sede, salvo poi concludere per la condanna del CUS alla regolarizzazione Pt_1 previdenziale, fanno ritenere a questo Collegio che, in realtà, il tipo di domanda proposta dal CP_1 sia una condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., per cui CP_ non necessita l'integrazione del contraddittorio con l' non vertendosi in un'ipotesi di azione di condanna al pagamento dei contributi non versati, né in un'ipotesi di azione per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 l. 1338/1962.
Afferma, al riguardo la Suprema Corte che <L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta
l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.>> (Cass. 1179/2015; conforme la successiva Cass. 11730/2024).
È tale ultima azione che, ad avviso di questa Corte, ha proposto il , seppure non del tutto CP_1 chiaramente esplicitata.
Detta azione, che non postula il raggiungimento dell'età pensionabile, era quindi ammissibile, ma avverso il relativo capo della pronuncia il non ha proposto appello incidentale. CP_1
Comunque, tale tipo di azione non richiede che il contraddittorio sia integrato nei confronti CP_ dell' trattandosi di una mera condanna generica, nei confronti del datore di lavoro, tesa a far accertare l'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso nei confronti del
11 lavoratore, senza rilevare sul distinto rapporto contributivo esistente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale.
6. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
In primo luogo, si osserva che la dedotta genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo, che non avrebbero integrato i requisiti minimi richiesti dall'art. 414 c.p.c., non avrebbe mai potuto dare luogo all'inammissibilità del ricorso, ma semmai alla nullità dello stesso cui sarebbe conseguita l'applicazione dell'art. 164, commi 4 e 5 c.p.c., con conseguente concessione al ricorrente di un termine per rinnovare il ricorso o integrare la domanda, a seconda dell'avvenuta costituzione, o no, di parte resistente.
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, <per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva>> (Cass. 7199/2018), ed è altresì necessario che <sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio>> (Cass. 19009/2018).
Una volta che sia comprensibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva, l'oggetto del giudizio e le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, la genericità delle allegazioni non si riflette sulla validità dell'atto introduttivo, bensì sulla fondatezza della domanda.
Nel caso di specie, le difese articolate dal nella memoria difensiva del primo grado Pt_1 rendono evidente che aveva perfettamente compreso il tenore della domanda introduttiva, tanto è vero che ha articolato ampie contestazioni in fatto ed in diritto alla stessa, ed anche il Tribunale, sia con la gestione dell'attività istruttoria che con la sentenza che ha definito il processo, ha mostrato di avere inteso perfettamente il tenore della domanda proposta dal . CP_1
Da ultimo, si osserva che, secondo costante giurisprudenza, <Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto>> (Cass. 23059/2024; Cass. 12923/2013).
12 Ebbene, nel caso di specie la nullità del ricorso introduttivo non è stata oggetto di specifica eccezione da parte del nella memoria difensiva del primo grado, non è stata rilevata Pt_1
d'ufficio dal giudice di prime cure e non è stata fatta oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(il motivo che si sta esaminando, infatti, lamenta l'omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo).
Quindi, anche nell'ipotesi che la nullità fosse esistita (e, si ripete, non è questo il caso perché dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo si comprendeva chiaramente sia il petitum che la causa petendi), comunque la stessa sarebbe definitivamente sanata, con il conseguente obbligo di questo
Collegio di decidere il processo nel merito.
7. Merita accoglimento, invece, il terzo motivo d'impugnazione.
7.1. La documentazione in atti non dimostra l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, poi, nessun documento prodotto è antecedente all'ottobre 2016, data in cui è stato stipulato fra le parti il contratto per prestazione sportiva dilettantistica per istruttore (doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
In allegato al ricorso introduttivo il ha prodotto i bonifici bancari ricevuti in pagamento delle CP_1 prestazioni lavorative rese nell'anno 2018 che recano tutti importi differenti, con ciò smentendo l'allegazione del ricorso introduttivo della percezione di una retribuzione fissa mensile.
Le differenti somme pagate dimostrano, altresì, che il numero delle ore lavorate mensilmente non era sempre lo stesso, ma evidentemente dipendeva dalla disponibilità comunicata dal . CP_1
Infatti, come si legge nel contratto per prestazione sportiva dilettantistica per istruttore stipulato dalle parti il 3 ottobre 2016 (doc. 1 fascicolo parte ricorrente), il compenso concordato per ciascuna ora di attività effettivamente svolta era pari a € 10,00 lordi, circostanza confermata anche dal ricorrente in sede di interrogatorio libero reso all'udienza del 12 febbraio 2020.
D'altronde, è lo stesso ricorrente ad affermare, nel ricorso introduttivo, che l'orario era variabile: infatti, l'indicazione sulla durata della prestazione lavorativa, contenuta nell'atto introduttivo, è piuttosto generica, riferendo il di una prestazione giornaliera di circa 4/5 ore per 4/5 giorni a CP_1 settimana.
Dai documenti prodotti dal in particolare il doc. 9 concernente comunicazioni Pt_1 intervenute tra la segreteria amministrativa e gli istruttori, emerge che: a) gli istruttori comunicavano, prima dell'inizio della stagione, la disponibilità presunta di ore mensili che ciascuno poteva garantire (mail del 23 giugno 2017); b) gli istruttori comunicavano periodicamente alla segreteria la loro disponibilità delle giornate sulla cui base quest'ultima procedeva a comunicare i turni del periodo;
c) i turni potevano essere redatti anche dagli stessi istruttori (mail
13 del 23 marzo 2018 di all'amministrazione); d) in caso di necessità di sostituzione Persona_2 di un istruttore la segreteria richiedeva liberamente la disponibilità agli altri per coprire il turno scoperto;
e) nel caso che un istruttore per un periodo non fosse disponibile a rendere la prestazione, la segreteria si limitava a prendere atto di ciò (mail del 15 dicembre 2017 del che non dava la CP_1 propria disponibilità a rendere la prestazione per il periodo natalizio del 2017 e risposta della segreteria amministrativa nella stessa data).
Dai già menzionati documenti resta, quindi, sconfessato che i turni di lavoro e gli orari degli istruttori fossero gestiti dalla segreteria amministrativa e, per quanto concerne la sede di piazzale del Verano, dal sig. che non viene nemmeno mai citato nelle richiamate Parte_2 comunicazioni.
Resta anche sconfessato quanto dedotto nel ricorso introduttivo che gli orari di lavoro potessero variare a seconda delle direttive e indicazioni del datore di lavoro, di cui peraltro non vi è alcuna traccia nei documenti in atti.
Come sopra richiamato, emerge, al contrario, che ciascun istruttore dava la propria disponibilità di massima circa le ore mensili da effettuare nella stagione, i turni dei singoli periodi venivano poi redatti dalla segreteria sulla base delle indicazioni di presenza degli istruttori, in caso di necessità di sostituzione di un istruttore la segreteria amministrativa procedeva a richiedere agli altri la propria volontaria disponibilità a coprire i turni del sostituito, in caso di indisponibilità di un istruttore ad effettuare la prestazione per un certo periodo la segreteria amministrativa si limitava a prendere atto di ciò.
Né a differente conclusione si giunge sulla base del doc. 9 prodotto da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo, che concerne la mail del 4 febbraio 2018 con cui l'amministrazione del Pt_1 comunicava i turni della settimana seguente dal 5 al 10 febbraio. Infatti, come già in
[...] precedenza osservato, dai documenti prodotti emerge che la segreteria amministrativa comunicava periodicamente i turni che venivano, però, redatti sulla base delle disponibilità preventivamente comunicate dagli istruttori.
Per concludere sul punto, il diverso compenso percepito ogni mese derivava dal differente numero di ore lavorate dal , numero che era rimesso alla sua esclusiva disponibilità manifestata al CP_1 momento della predisposizione dei turni periodici.
D'altronde, che il compenso fosse variabile in relazione alle ore effettivamente lavorate risulta sempre dall'interrogatorio libero, ove il ha dichiarato che “Negli anni gli stipendi mensili li CP_1 ho percepiti, tra 700/900 € al mese”, con ciò escludendo, ancora una volta, la percezione di un compenso fisso mensile, bensì collegato al numero di ore volontariamente prestate.
14 7.2. Dalla copia dei bonifici prodotti (cinque da parte del ricorrente, tutti relativi ai compensi dell'anno 2018 e quindici dalla parte resistente relativi ai compensi dall'ottobre 2016 al luglio
2018) nemmeno risulta che il pagamento avvenisse regolarmente a data fissa, anzi vi sono casi di bonifici con cui sono stati corrisposti, in unica volta, i compensi relativi a diversi mesi.
7.3. Non è stato prodotto da parte ricorrente alcun documento che provi l'allegazione che era tenuto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, a comunicare e a giustificare le proprie assenze alla sig.ra responsabile della segreteria della sede sita in piazzale del Verano e, per quanto Tes_1 riguardava la sede di Valle Aurelia, alla sig.ra Persona_1
Non vi è alcun documento che provi quanto affermato da parte ricorrente che eventuali ritardi venivano ammoniti, né alcun documento che provi la variazione dell'orario di lavoro, concordato dagli istruttori, per determinazione unilaterale del Pt_1
7.4. Né alcun valore probatorio, al fine della dimostrazione dell'asserito rapporto di lavoro subordinato, riveste il doc. 10 prodotto da parte ricorrente, concernente la comunicazione di una riunione indetta, su richiesta degli stessi istruttori, in data 13 febbraio 2018, presso la palestra del
Verano, con il commissario ing. CP_2
La circostanza che la riunione sia stata indetta su richiesta degli stessi istruttori evidenzia che erano questi ultimi che avevano problematiche da sottoporre all'attenzione del commissario straordinario,
e che non era stato quest'ultimo a sollecitare l'incontro per dare disposizioni organizzative.
7.5. Dai documenti prodotti, quindi, non emerge alcun elemento istruttorio che possa giustificare la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come lavoro subordinato, anzi il complesso documentale in atti – sia proveniente da parte ricorrente che dall' resistente – Parte_1 conferma la qualificazione del rapporto, come operata dal contratto per prestazione sportiva dilettantistica per istruttore, in termini di prestazione professionale, resa dal con autonomia CP_1 tecnica nell'ambito dei programmi concordati con il con libertà di autodeterminazione Pt_1 delle modalità di tempo e di luogo delle prestazioni, pur nel rispetto dei programmi di massima concordati, senza vincoli di orario se non quelli derivanti dal rispetto degli impegni unilateralmente assunti dal . CP_1
7.6. A ulteriore conferma di quanto già osservato si richiama quanto allegato nel ricorso introduttivo, ove il afferma che nel settembre 2018, al momento dell'apertura del centro CP_1 sportivo universitario dopo l'interruzione estiva, il ricorrente attendeva indicazioni per la ripresa dell'attività da parte del Responsabile tecnico, ma non era stato contattato, né era riuscito a contattarlo, con la conseguente interruzione definitiva del rapporto.
15 Tale allegazione dimostra l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato che non avrebbe avuto bisogno di indicazioni per la ripresa dell'attività, riprendendo questa automaticamente, in caso di subordinazione, dopo la pausa estiva.
7.7. Né a diversa conclusione si giunge tenendo conto dell'unica deposizione testimoniale assunta nel corso del giudizio di primo grado.
L'unico testimone escusso, , ha reso le seguenti dichiarazioni: <Ho conosciuto Testimone_3 il ricorrente nel contesto della palestra, io frequentavo la palestra che sta al Verano come cliente.
Ci andavo nel periodo in cui sono andato all'università magistrale, tra il 2012 e il 2016. Io frequentavo la palestra due o tre giorni a settimana e, conoscendolo, cercavo di andare negli orari in cui lui esercitava, andavo o la mattina dalle 9 alle 12 o il pomeriggio dalle 17 fino alla sera. Le volte che ci sono andato vedevo il ricorrente a disposizione della palestra, non vedevo altre persone. Lui era addetto alla sala pesi, io lo vedevo solo in quel contesto. Nel periodo in cui ho frequentato la palestra il ricorrente c'è sempre stato. Inizialmente ho visto altri istruttori ma poi ho frequentato la palestra solo quando c'era lui, immagino ci fossero dei turni. Io avevo la scheda di abbonamento alla palestra. Quando andavo lo trovavo già lì operativo. Non ricordo se mi aveva fatto una scheda di allenamento, mi allenavo autonomamente e lui mi seguiva. Dopo la laurea non ho più frequentato la palestra.
ADR Io stavo in palestra due/tre ore.>>.
Le dichiarazioni rese dall'unico testimone assunto confermano l'allegazione del dell'inizio CP_1 del rapporto nel 2012, ma sul punto l'attendibilità della deposizione appare quantomeno dubbia, sembrando poco reale che non esista una minima traccia scritta di quattro anni di rapporto di lavoro.
Comunque, al di là di tale osservazione, si rileva che le dichiarazioni del testimone non Tes_3 offrono alcun elemento a supporto della ricostruzione del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Il testimone si limita a riferire che le volte che andava in palestra vi trovava il – avendo, CP_1 peraltro, lo stesso dichiarato che cercava di andare appositamente nei giorni e nelle ore in cui sapeva che quest'ultimo prestava la propria opera – e che il ricorrente era a disposizione della palestra, affermazione che deve intendersi, nella sua genericità, che era a disposizione dei frequentatori dell'impianto sportivo che richiedevano consiglio, aiuto, indicazioni;
attività, quest'ultima, fisiologicamente connaturata a chi svolge il ruolo di istruttore di body building, indifferentemente dal fatto se la prestazione sia resa in regime di subordinazione o di prestazione d'opera professionale.
Il testimone, però, nulla ha riferito su eventuali direttive ricevute dal sugli aspetti CP_1 organizzativi dell'attività svolta, sulla sottoposizione dello stesso alle indicazioni di un eventuale
16 responsabile, sull'esistenza di turni o orari fissi eterodeterminati per lo svolgimento della prestazione lavorativa, su ammonimenti per eventuali ritardi.
In sostanza, la deposizione testimoniale si limita a confermare la prestazione lavorativa resa dal ricorrente che, però, non dimostra che la stessa fosse resa nella forma del lavoro subordinato.
7.8. Afferma la Suprema Corte che, fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass. 9252/2010).
Nel caso di specie si verte, indubbiamente, in un'ipotesi di prestazione professionale data la natura necessariamente autonoma, sotto il profilo tecnico, della prestazione resa dal quale istruttore CP_1 di body building.
È necessario, quindi, fare riferimento ai citati criteri complementari e sussidiari al fine di accertare se si sia in presenza di una prestazione di lavoro subordinato o no.
Ebbene, sulla base della ricognizione delle prove acquisite al processo, in precedenza effettuata, il
Collegio ritiene che possa tranquillamente escludersi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Non ricorrono, infatti, come sopra ampiamente argomentato, gli indici presuntivi dell'osservanza di un orario determinato e del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, indici che rivestono un ruolo particolarmente importante nella presunzione che la prestazione sia resa in regime di subordinazione.
Il Collegio ritiene che sia carente anche l'elemento del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro: infatti, come ampiamente dimostrato dai documenti prodotti in atti, la prestazione era resa dagli istruttori sportivi – compreso il – CP_1 tenendo esclusivamente conto delle loro personali disponibilità giornaliere, senza coordinamento con l'assetto organizzativo aziendale (tanto è vero che il , in occasione del periodo natalizio CP_1
2017, ha comunicato la propria indisponibilità nonostante la palestra fosse aperta nel suddetto periodo).
Peraltro, non si può omettere di rilevare che, nella specie, manca del tutto la prova di qualsiasi tipo
17 di controllo datoriale sulla prestazione espletata, elemento fondamentale per il rilievo del coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo del datore di lavoro. Si rammenta, al riguardo, che non è stata nemmeno offerta prova di alcun ammonimento in caso di ritardo, né prova dell'organizzazione, o modifica, unilaterale dei turni da parte del per adeguarli Pt_1 alle proprie esigenze datoriali.
È privo di rilievo, nel caso di specie, il criterio dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, perché il tipo di prestazione richiesta al , anche resa nella CP_1 forma del contratto d'opera, non richiede alcuna forma di organizzazione imprenditoriale.
Residuano, quindi, i criteri della collaborazione e della continuità delle prestazioni (delle quali, peraltro, vi è prova certa solo dall'ottobre 2016) che, però, da soli, tenuto conto del tipo di attività prestata, non sono sufficienti alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti in termini di lavoro subordinato.
7.9. In conclusione, l'odierno appellato non ha dato la prova, di cui era onerato, dell'esistenza dei requisiti per qualificare la prestazione resa in termini di lavoro subordinato.
8. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, quindi, si deve escludere che fra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
All'accoglimento del terzo motivo d'appello consegue, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto di tutte le domanda proposte dal con il ricorso introduttivo del giudizio. CP_1
L'accoglimento del terzo motivo d'appello determina l'assorbimento dei successivi motivi d'impugnazione, quarto e quinto, avanzati dal solamente in via subordinata nell'ipotesi Pt_1 del rigetto di tutti e tre i precedenti motivi.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di a rimborsare CP_1 all' appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, Parte_1 ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della lite (scaglione da € 26.001 a € 52.000) e dell'attività processuale espletata (per il primo grado, quindi, si liquidano tutte e quattro le fasi, mentre per l'odierno appello non si liquida la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta).
Le spese, data la semplicità del giudizio, vanno liquidate nella misura minima prevista per il sopra indicato scaglione di valore.
Da ultimo si osserva che, in data 30 maggio 2025, il difensore di parte appellata, a sentenza ormai pronunciata, ha irritualmente depositato nel fascicolo telematico un certificato medico, datato 28 maggio 2025, attestante una prognosi di tre giorni per malattia, ciò per giustificare la sua assenza all'udienza del 28 maggio 2025 al cui esito è stata assunta la presente decisione.
18 Da un punto di vista processuale il deposito di tale certificato, effettuato dopo l'emissione della sentenza, oltre che irrituale è del tutto irrilevante.
P.q.m.
Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge tutte le domande proposte da con il ricorso introduttivo del giudizio. CP_1
Condanna a rimborsare all' appellante le spese di lite di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, nella somma di € 4.629,00 per compenso e, quanto al presente appello, nella somma di € 3.473,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso all'udienza del 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ST CA
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