Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 665/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 665/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Sele n. 17/A presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Isabella, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via A. Turco n. 18 presso lo studio dell'Avv. Graziella Brancaccio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900000587000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020170001298814000 e n. 33020180001503692000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.05.2019 proponeva opposizione avverso il Parte_1 preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900000587000, notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 25.03.2019, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020170001298814000
e n. 33020180001503692000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali, deducendo: 1) l'inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo p.e.c. dell'atto impugnato;
2) la nullità
3) l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo.
Concludeva per la declaratoria di non dovutezza delle somme pretese, con conseguente annullamento e/o declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo opposto.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive dovute;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo all' di accertare l'assenza di responsabilità in capo all'Istituto opposto, con vittoria CP_3 di spese e competenze del giudizio.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva 1) preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione CP_3 in quanto tardiva per violazione dell'art 617 c.p.c., nonché dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n.
46/1999; 2) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
3) la validità della notificazione dell'atto impugnato, eseguita a mezzo p.e.c.; 4) la rituale notifica degli atti sottesi alla comunicazione opposta.
Insisteva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza dell'opposizione, con conseguente rigetto di ogni domanda formulata nei confronti di CP_3
4. Con ordinanza depositata il 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l'opponente e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note CP_1 di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
23.05.2019 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo eseguita il 25.03.2019 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per inesistenza e/o nullità della notifica eseguita a mezzo p.e.c., nonché per mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata.
Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque l'infondatezza dell'eccezione riguardante la presunta inesistenza e/o nullità della notifica della comunicazione opposta.
Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16.01.2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente CP_ controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai Giudici di Legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ. V., 2
Luglio 2023, n. 18684)
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di un'effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito. Anche volendo accedere alla versione della contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica del preavviso di fermo in formato pdf e non in formato .p7m.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve CP_3 considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
6. Per quanto concerne il merito della controversia, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del
02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto Parte_1 costitutivo della pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020170001298814000 e n.
33020180001503692000, asseritamente notificati dall'ente impositore nelle date, rispettivamente, del
5.10.2017 e dell'11.07.2018.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione del preavviso di fermo amministrativo risalente al 25.03.2019), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n.
46/1999, sicché l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati.
Ad ogni buon conto, l'ente impositore ha dato prova della rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata.
In particolare, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020170001298814000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2016, oltre somme aggiuntive, è stato notificato il 5.10.2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro INI-PEC e relativo alla ditta di Email_1 cui è titolare la ricorrente;
b) l'avviso di addebito n. 33020180001503692000, relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2017, oltre somme aggiuntive, è stato notificato l'11.07.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata debiase_teresa@pec.it, risultante dal registro INI-PEC e relativo alla ditta di cui è titolare l'opponente.
7. Per quanto attiene, infine, alla dedotta illegittimità del fermo amministrativo, il Tribunale ritiene che, stante la genericità dell'eccezione formulata dall'opponente, la stessa non possa essere valutata.
Ed invero, oltre alle eccezioni sopra valutate, la non ha formulato ulteriori argomentazioni Pt_1
a sostegno della presunta illegittimità dell'atto impugnato, sicché anche tale eccezione deve essere respinta.
8. Ne discende l'integrale rigetto dell'opposizione.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice costituita dell per la parte di competenza. CP_3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.769,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondere nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell' , e di € 769,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. CP_1
93 c.p.c. in favore della procuratrice costituita dell . Controparte_2
Lamezia Terme, 2.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino