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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 12.9.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 260/2023
promossa da - appellante - Parte_1
Avv. Simone Forte
contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Ilaria Raffanti e Silvano Imbriaci
- appellata - Controparte_2
Avv. Raffaele Meli
- appellato - CP_3
Avv.ti Salvatore Quartararo e Silvia Nannizzi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 321/2022 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 3.11.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. odierno appellante, ha opposto davanti al Tribunale di Parte_1
Lucca, nel contraddittorio di , e CP_1 CP_3 Controparte_2
, 34 avvisi di addebito e 3 cartelle esattoriali, titoli relativi a
[...] crediti e , assumendo, per tutti, di non averne mai ricevuto la CP_1 CP_3 notifica e di avere perciò avuto notizia delle pretese ivi portate solo nel gennaio 2021, quando aveva chiesto e ottenuto un estratto di ruolo relativo alla sua posizione.
2. La parte privata, assunto il proprio interesse ad agire e l'autonoma impugnabilità del ruolo, ha eccepito la nullità di tutti i titoli, in conseguenza della dedotta nullità/inesistenza delle relative notifiche, argomentando inoltre variamente in ordine all'onere delle controparti di dimostrare, non solo l'esistenza, ma anche la regolarità di tali notifiche e l'avvenuta comunicazione, con la notifica, del contenuto integrale dei titoli. Ha affermato dover seguire, al difetto di una simile prova,
“l'estinzione del ruolo e del debito sottostante”.
3. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti portati nei seguenti titoli, anche assunta la loro regolare notifica:
n.36220120000178700, n.36220120001146506,
n.36220120001537207, n.36220130001480978,
n.36220130001680427, n.36220130001789603,
n.36220130002040190, n.36220130002482045,
n.36220140000276514, n.36220140002642148,
n.36220140003068029, n.36220150000059256 e n.36220150000611701, nonché la decadenza degli enti di previdenza dal potere di riscossione esattoriale ex art. 25 del D.L.gs. 46/1999 quanto ai titoli che seguono: n.36220190001135051, n.36220190001962044,
n.36220160002611479, n.36220160002741578,
n.36220180002510155 e n.36220180001462992. Ha concluso per
“l'estinzione del ruolo e del debito” anche in relazione a tali eccezioni.
4. Sia l'agente della riscossione che gli enti impositori hanno resistito davanti al Tribunale, l' eccependo, tra l'altro, il difetto di interesse CP_1 dell'attore ad agire.
5. Nelle more del giudizio di primo grado (introdotto con ricorso depositato
15.2.2021) è entrata in vigore la L. 17.12.2021, n. 215, di conversione,
2 con modificazioni, del D.L. 21.10.2021, n. 146, che ha modificato il disposto dell'articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, prevedendo espressamente la non impugnabilità autonoma del ruolo esattoriale, se non in alcune specifiche fattispecie, nessuna, pacificamente, rilevante nella specie. Il Tribunale, in adesione all'orientamento espresso da Cass.
Sez. Un. 26283/2022, ha ritenuto applicabile la disposizione anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore e quindi anche nella specie. Ha dichiarato quindi improcedibile il ricorso.
6. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, lamentando l'applicazione nella specie dello jus superveniens, che contrasterebbe, a suo dire, con gli art. 3 e 24 Cost. Chiede quindi che la Corte voglia sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973.
7. Con distinti motivi censura poi la sentenza di primo grado: a) in quanto non avrebbe rilevato la nullità della costituzione di rappresentata CP_4 in primo grado da un avvocato del libero foro;
b) perché non avrebbe motivato in ordine alla nullità/inesistenza delle notifiche dei titoli opposti, in quanto eseguite tramite agenzie private;
c) perché avrebbe erroneamente ritenuto valida la notifica degli atti impugnati, pur a fronte del disconoscimento, operato dall'originario attore, della conformità delle copie agli originali, quanto a tutta la documentazione prodotta dalle controparti al fine di provare la notifica di tali atti e pur non avendo esse proposto istanza di verificazione;
c) per non avere motivato in ordine alla nullità della notifica di taluni atti perché notificati a persona diversa dal destinatario senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 60 del
D.P.R. 600/1973; d) per non avere rilevato la nullità delle notifiche eseguite per compiuta giacenza;
e) per non avere rilevato la nullità/inesistenza di alcune notifiche eseguite dall' e da in CP_1 CP_4 quanto provenienti da un indirizzo non risultante da pubblici elenchi per compiuta giacenza;
f) per non avere esaminato le eccezioni di prescrizione
3 e decadenza che l'appellante ha riproposto in questo grado;
g) per avere,
a suo dire, attribuito rilievo a “eventuali richieste di rateizzo/definizione agevolata/pagamenti parziali” (così testualmente pag. 37 dell'appello).
8. La parte privata ha quindi dichiarato di contestare il merito delle pretese agite dagli istituti di previdenza con l'azione esattoriale e ha concluso come segue: “in via preliminare, ritenuta ammissibile e rilevante, nonché non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art.12 del dpr 602/1973, come sollevata, di pronunciare ordinanza con la quale disporre la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla corte costituzionale con gli adempimenti previsti dall'art. 23 l. n. 87/1953.. - in via subordinata - nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n.36220120000178700, n.36220120001146506,
n.36220120001537207, n.36220130001480978,
n.36220130001680427, n.36220130001789603,
n.36220130002040190, n.36220130002482045,
n.36220140000276514, n.36220140002642148,
n.36220140003068029, n.36220150000059256 e n.36220150000611701, con conseguente cancellazione dei titoli;
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza degli avvisi di addebito n.36220190001135051, n.36220190001962044,
n.36220160002611479, n.36220160002741578, n.36220180002510155
e n.36220180001462992, con conseguente cancellazione dei titoli;
- nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.06220180007951169, n.06220190000769734 e n.06220190011095259, e degli avvisi di addebito n.36220120000178700,
n.36220120001146506,n.36220120001537207,
n.36220130001480978, n.36220130001680427,
4 n.36220130001789603, n.36220130002040190,
n.36220130002482045, n.36220140000276514,
n.36220140002642148, n.36220140003068029,
n.36220150000059256, n.36220150000611701,
n.36220160000455301, n.36220160001610824,
n.36220160002611479, n.36220160002636046,
n.36220160002741578, n.36220160001610824,
n.36220170000566573, n.36220170001909619,
n.36220180000795016, n.36220180001462891,
n.36220180002096208, n.36220180002299790,
n.36220180002510155, n.36220190000481223,
n.36220190000708059, n.36220190001135051,
n.36220190001222286, n.36220190001685367,
n.36220190001962044, n.36220190002477079,
n.36220180001462992, e conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'on. collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio”.
9. Si sono costituiti tutti gli appellati, per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria. L' ha tuttavia preliminarmente CP_1 dichiarato essere stati sgravati, ex lege 197/2022, i seguenti avvisi di addebito: 36220120000178700000, 36220120001146506000,
36220120001537207000, 36220130001480978000,
36220130001680427000, 36220130001789603000,
5 36220130002040190000, 36220140003068029000, in quanto portanti crediti singolarmente inferiori ai mille euro. Ha chiesto, in relazione a tali crediti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, previa conferma da parte dell'agente della riscossione dell'effettività dello sgravio, come risultante dagli archivi dell'istituto.
10. All'udienza di discussione davanti al collegio la difesa dell'appellante ha confermato l'esistenza dello sgravio, come allegato dall' . Le parti hanno quindi discusso oralmente e all'esito il collegio CP_1 ha deciso come segue.
11. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve innanzi tutto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione ai crediti portati negli avvisi di addebito indicati all'ultimo capoverso di pag. 4 e alla prima riga di pag. 5 della memoria di costituzione dell' in questo grado (si CP_1 tratta dei titoli portanti i seguenti numeri: 36220120000178700000,
36220120001146506000, 36220120001537207000,
36220130001480978000, 36220130001680427000,
36220130001789603000, 36220130002040190000,
36220140003068029000). E' pacifico infatti che tali crediti siano stati sgravati ex art. 1 comma 222 della L. 197/2022, in quanto tutti inferiori all'importo di 1000 euro, così essendo venuta meno, in relazione a essi, la pretesa dell'ente impositore. In ordine alla frazione della domanda avente ad oggetto i titoli sopra indicati, deve quindi chiudersi il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, salvo il regolamento delle spese, rimesso al criterio della soccombenza virtuale e di cui si dirà infra.
12. Quanto ai crediti ancora controversi, l'appello è infondato.
13. In proposito deve infatti rammentarsi come, secondo la prospettazione della parte privata, contenuta nel ricorso di primo grado come in quello di appello, egli non avrebbe mai ricevuto la notifica dei titoli esattoriali opposti, la cui esistenza avrebbe appreso solo all'esito di
6 un accertamento compiuto autonomamente presso gli uffici dell'agente della riscossione. Si tratta, ad avviso della Corte, di un dato che non può essere pretermesso, in quanto sono innanzi tutto le allegazioni dell'attore a circoscrivere, secondo i principi, l'oggetto del giudizio e i temi del decidere. E' quindi in relazione a questa prospettazione, secondo cui, come si è detto, egli non avrebbe avuto alcuna notizia dei crediti portati nei titoli esattoriali e quindi a maggior ragione non avrebbe subito alcun atto esecutivo diretto a ottenerne la soddisfazione per compulsum, che la parte privata avrebbe dovuto dimostrare il proprio interesse alla presente azione.
14. Sul punto rileva allora, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la previsione dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in L. 215/2021, che ha aggiunto all'art. 12 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, un comma 4 bis che, alla data della decisione di primo grado, aveva il seguente tenore: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il testo è stato successivamente modificato dall'art. 12 comma 1 D.L.gs. 110/2024 ed è attualmente vigente nei termini che seguono: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che
7 agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal co dice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d' impresa e dell' insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
15. La norma afferma quindi, in accordo peraltro con una consolidata giurisprudenza precedente, la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo come regola generale, derogabile solo in presenza di uno specifico interesse ad agire della parte privata, che pure assuma l'invalidità (e a fortiori l'inesistenza) della notifica di titoli esattoriali.
16. Ed è noto che, con sentenza 26283/2022, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione abbiano affermato riferirsi la disposizione anche alla riscossione delle entrate pubbliche extratributarie (in ragione della
“combinazione del D.L.gs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali …, e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.L.gs.
n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette”, così testualmente il punto 13.1 della pronuncia delle Sezioni Unite) e ne abbiano ritenuto l'applicabilità anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.
8 17. A quest'ultimo proposito il Giudice di legittimità ha infatti affermato che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (così la massima della pronuncia).
18. In motivazione si legge poi che “in realtà, proprio perchè nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perchè risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n.
21890/09). Per i giudizi non tributari, che questa struttura non hanno,
l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al
9 processo (tra le varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicchè si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (…). In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)”.
19. D'altro canto, prosegue la decisione, “in questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per "far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela”.
20. Da qui, rileva la Corte, l'intervento del legislatore, con la norma di cui si discute, che, “nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato:
"sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo
10 che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n.
113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.”.
21. Una dimostrazione che può essere data, secondo le Sezioni Unite,
“anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo”.
22. Facendo allora applicazione di tali principi nella specie deve ribadirsi come l'odierno appellante abbia affermato fin dal ricorso introduttivo di primo grado l'inesistenza della notifica dei titoli esattoriali, ma anche di qualsiasi atto esecutivo della pretesa da parte dell'agente della riscossione (tanto che dell'esistenza di tale pretesa, a suo dire, egli avrebbe avuto notizia solo a mezzo di un'indagine condotta autonomamente presso gli uffici dell'esattore), così che sarebbe stato suo onere allegare e dimostrare il proprio interesse alla presente azione, nei termini specificati dallo jus superveniens. Cosa che non è avvenuta nemmeno in questo in grado, avendo in contrario l'appellante assunto l'illegittimità costituzionale del comma 4 bis.
23. Una questione quest'ultima che è stata ampiamente trattata dalle
Sezioni Unite, secondo cui sono “manifestamente infondati ... i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt.
3, 24, 113 e 117 Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, perchè, per un verso, la misura, indirizzata a scoraggiare impugnazioni "pretestuose", non sarebbe proporzionata, finendo col punire anche le scelte che pretestuose
11 non siano. Per altro verso, le ipotesi tipizzate di tutela immediata sarebbero discriminatorie rispetto a fattispecie ad esse omogenee, ed evidenzierebbero vuoti di tutela, per l'assenza nell'elenco di casi in cui non si configurerebbero atti successivi mediante l'impugnazione dei quali si possa recuperare l'impugnazione del ruolo e della cartella non notificati, tra i quali campeggerebbe quello regolato dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72 bis. Sicchè potrebbero essere lesi i principi fissati dall'art. 6 della CEDU
(Diritto a un equo processo) e dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione (Protezione della proprietà)… La manifesta infondatezza di questi dubbi scaturisce dall'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore in tema di disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (tra varie, Corte Cost. nn. 58 e
80/20; 13/22; n. 73/22). La disciplina in questione non è difatti irragionevole, nè arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale
(in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse
12 attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. … Si tratta, come si è già sottolineato ad altri fini in passato (cfr. ancora Cass., sez. un., nn. 16412/07 e 5791/08, cit.), di una tutela facoltativa: la disposizione in esame non impone, ma consente di sperimentarla, come emerge con chiarezza dall'uso della locuzione "sono suscettibili di diretta impugnazione".
24. D'altra parte, sottolinea ancora la Corte, “l'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, …, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, nè vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione
(Corte Cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte Cost., n. 23/15; n. 44/16;
n. 121/16). Il che è nel caso in esame da escludere, anzitutto perchè, almeno quanto al giudizio tributario, si discute di un ampliamento, e non di una compressione della tutela ordinariamente esperibile;
inoltre, perchè il potere cautelare del quale sono muniti il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, scongiura il rischio che si configurino zone franche da interventi giurisdizionali. Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perchè volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n. 40763/21), ...
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione
13 ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purchè ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un.,
n. 22080/17, punto 8.3, nonchè, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.)”.
25. A questi argomenti devono aggiungersi quelli, in effetti non completamente coincidenti, portati nella sentenza 190/2023 con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso la norma in esame per contrarietà con gli art. 3, 24 e 113 Cost.
26. Il Giudice delle leggi infatti, dopo aver richiamato la ratio della disposizione, diretta a contrastare l'enorme proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo “radicate… per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l' si Controparte_5 fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese”, ha tuttavia rilevato come “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema - … - e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela "anticipata" dei
14 soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”. Non di meno
– ha sottolineato la Corte – “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge … profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte;
tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: sia, da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela
"anticipata" a fattispecie ulteriori (…) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione”. Di qui la declaratoria di inammissibilità delle questioni proposte, cui peraltro ha fatto seguito un nuovo intervento del legislatore (nel luglio 2024, come già detto), nel senso proprio dell'ampliamento delle ipotesi qualificate dalla
Corte di “tutela anticipata”.
27. Gli argomenti desumibili dalle decisioni richiamate, tutti, escludono allora la fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale prospettato dall'appellante, anche considerato come egli in alcun modo alleghi le circostanze, diverse da quelle previste dal comma 4 bis dell'art. 12, che gli renderebbero indispensabile la tutela che pretende. Il che vale in radice a escludere già la rilevanza della questione.
28. Deve quindi ritenersi, come ha ritenuto il Tribunale, il difetto di interesse della parte privata ad agire, restando così senz'altro precluso l'esame di ogni sua ulteriore difesa anche preliminare, quale quella relativa alla valida costituzione di in primo grado. Quanto ai crediti CP_4 ancora controversi, quindi, l'appello va respinto.
29. In punto spese, la relativa regolazione per il primo grado, come disposta dal Tribunale, può essere senz'altro confermata, avendo la decisione impugnata tenuto correttamente conto della modifica normativa intervenuta nel corso del giudizio. Le spese del presente grado, riferibili a tutte le parti appellate e quantificate come in dispositivo, in
15 relazione al valore delle pretese agite, devono far carico all'appellante, integralmente soccombente. Soccombenza effettiva quanto ai crediti ancora controversi, per le ragioni appena dette;
soccombenza virtuale quanto a quelli per i quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere, dato che, in mancanza dello sgravio, avvenuto ex lege, le stesse ragioni di inammissibilità delle domande sarebbero state riferibili anche ai crediti oggetto di sgravio.
30. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti portati negli avvisi di addebito indicati all'ultimo capoverso di pag. 4 e alla prima riga di pag. 5 della memoria di costituzione dell' in questo grado. Respinge CP_1 per il resto l'appello, confermando la sentenza impugnata anche in punto spese. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in
€ 4.997,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle parti appellate e CP_1
e in € 494,00 oltre accessori di legge quanto alla posizione dell . CP_4 CP_3
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.9.2024
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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