TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 2212
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del comportamento dilatorio e dell'assenza di motivazione

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, poiché il provvedimento di diniego non esplicita le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni depositate dalla ricorrente, limitandosi a confermare il diniego senza chiarire l'iter logico-giuridico seguito, in violazione dei principi di piena ed effettiva partecipazione procedimentale e dell'obbligo di valutare le osservazioni, dando adeguata ragione nella motivazione del provvedimento finale.

  • Accolto
    Violazione del termine di conclusione del procedimento

    Il Collegio non si pronuncia esplicitamente su questo punto come motivo autonomo di accoglimento, ma la violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990, relativa alla mancata valutazione delle osservazioni, è considerata fondante per l'accoglimento del ricorso.

  • Accolto
    Errata interpretazione della destinazione agricola dell'area

    Il Collegio ritiene errata la prospettiva del Comune, poiché la 'decadenza' del piano regolatore non annulla la categoria catastale e funzionale del fabbricato né impedisce di beneficiare delle 'premialità' volumetriche previste dalla legge regionale n. 25/2022. Non ci sono ragioni per escludere l'applicabilità dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 25/2022, che consente interventi di ristrutturazione edilizia e relative premialità anche in zona agricola, né l'art. 5, comma 9, che consente il mutamento di destinazione d'uso anche in zona agricola.

  • Accolto
    Errata interpretazione del numero di piani consentiti

    Il Collegio condivide l'interpretazione della ricorrente, secondo cui la disposizione non esclude la possibilità di una modifica del numero dei piani, limitandosi a porre un vincolo di altezza massima di 'un piano' aggiuntivo, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti volumetrici.

  • Accolto
    Errata interpretazione dell'altezza massima consentita

    Il Collegio ritiene che il già citato art. 5, comma 7, consenta esplicitamente di 'superare l'altezza massima consentita dall’articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 e dagli strumenti urbanistici', sicché il richiamo a tali norme non è idoneo a giustificare il rigetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 2212
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2212
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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