Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 10 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 608/2024 R.G. e vertente
fra
c.f.: quale legale rappresentante dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Velluzzi ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Accettura MT via della Vittoria n. 8, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria CP_1
Salvati e dall'avv. Vito Dinoia domiciliato in Potenza via Pretoria 263, giusta procura per notar in Roma, in atti;
Per_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 29.2.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Protocollo OI-000493482 (annualità 2019) e atto CP_1
di accertamento n. 6400.08/11/2021.0304904 notificata il 30.1.2024 contenente contestazione di mancato versamento delle quote del personale dipendente per l'anno 2019.
Deduceva in diritto: di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi da 231 a252, della Legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) delle cartelle aventi ad oggetto la pretesa creditoria avanzata dall' – relativamente all'anno 2019, CP_1
allegando copia dei pagamenti effettuati come da rateizzazione, sostenendo l'illegittimità della pretesa, la mancanza di motivazione anche con riferimento al preteso pagamento delle sanzioni accessorie. Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità della pretesa e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per la regolarità di formazione del CP_1 titolo portato in esecuzione, e contestando nel merito quanto argomentato in ricorso, avendo l' CP_2
proceduto per legge ad emettere il titolo relativo alle sanzioni per mancato versamento contributi, ex legge di depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, sulle note di trattazione scritta diparte ricorrente, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta a sentenza come da dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
La società ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Protocollo CP_1
6400.08/11/2021.0304904 per sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983,
n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della presente opposizione depositata il 29 febbraio
2024 avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata in data 30.1.2024, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Il ricorso è fondato per il seguente motivo assorbente, tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Al riguardo va rilevato che: 1) gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; 2) tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, 67; 3) che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che
“Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia in esame è quindi regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Orbene il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito sul punto (vds Tribunale di Catania sentenza 3520 del 26.06.2024 e sentenza n. 3869 del 16.07.2024 e Trib. Potenza sent. N.
619/2024 del 17.9.2024), per cui si ritiene fondata l'eccezione di intervenuta decadenza ex articolo
14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Segnatamente l'art. 14 della l. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa
a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019). Nel caso di specie l' ha accertato con atti del 8.11.2021 una omissione risalente a due anni prima (2019) quindi, CP_1 ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni e, peraltro, a seguito di una mera “verifica nei nostri archivi”. E' evidente come “… le violazioni contestate erano agevolmente riscontrabili dell'Ente previdenziale senza la necessità di particolari aggravi istruttori. Sul punto l' non ha CP_1
fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare
l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo. Da questo punto di vista, infatti, non è superfluo notare che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dello ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall' ” (Tribunale di Catania sentenza n. 3520/2024 cit.). CP_3 Per le ragioni come esposte, deve concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 effettuata il 12.02.2024 per l'anno 2019 sia tardiva e, quindi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981 (L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 36/2018
e dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura, al valore e alle fasi (studio, introduttiva e decisionale) di causa e del carattere seriale della questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da quale legale rapp.nte dell'omonima ditta individuale, con Parte_1
ricorso depositato il 29.2.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000493482 (annualità
2019), notificata il 30/01/2024, relativa all'Atto di accertamento n. .6400.08/11/2021.0304904 CP_1 dell'08/11/2021;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 886,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, 10 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Eugenio Facciolla