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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1841/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Azzacconi Giorgio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carvoli Giulia del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 26/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Novara (NO) il
25/09/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 181, Parte II
- Serie A, Anno 1999.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Novara (NO) il 25/09/1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 181, Parte II - Serie A, Anno 1999 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo: 1. DÀ ATTO che il marito continuerà a vivere nella casa coniugale in Borgosesia (VC), Via
Venenza, 1;
2. DÀ ATTO che il marito si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 5.000,00 a titolo di corrispettivo del mobilio, degli arredi e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale dalla quale la moglie, dopo la sottoscrizione del ricorso, asporterà esclusivamente i beni che seguono: i robot da cucina, il servizio dei piatti bianchi della sala, il servizio di posate da 12 persone, le tazze da tè, il resto della biancheria nuova della camera da letto, il trapuntino singolo e la coperta di lana singola, il forno elettrico e metà del servizio di pentole
MSC. All'atto del prelievo, la Signora sottoscriverà in favore del marito una Pt_2 ricevuta attestante l'avvenuta asportazione dalla casa coniugale della biancheria e degli elettrodomestici che precedono;
3. DÀ ATTO che il Signor corrisponderà alla Signora l'importo di € Parte_1 Pt_2
5.000,00 di cui al precedente punto in dieci rate mensili dell'importo di € 500,00 ciascuna, di cui la prima mezzo bonifico bancario entro e non oltre tre giorni dal deposito telematico del presente ricorso e le successive rate mensili mezzo bonifico bancario entro e non oltre l'ultimo giorno del mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso, con bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla Signora Parte_2 acceso presso Banca BNL, Codice IBAN [...];
4. DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti come dimostrato dai dichiarativi fiscali dei coniugi degli ultimi tre anni con la conseguenza che nessuno formula domande di mantenimento nei confronti dell'altro;
5. i coniugi danno atto di aver definito tutti i propri reciproci rapporti bancari e postali;
6. DÀ ATTO che con la sottoscrizione del ricorso, le parti hanno rinunciato espressamente ad avanzare pretese, in ogni sede, di natura restitutoria e risarcitoria di danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi ragione, titolo o causa nascenti, inerenti e direttamente ed indirettamente connessi alla vita matrimoniale;
7. DÀ ATTO che con la sottoscrizione del ricorso e con il corretto adempimento degli obblighi da esso nascenti, le parti dichiarano di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altro avendo definito tutti i loro reciproci rapporti patrimoniali;
8. DÀ ATTO che i Signori ed si riconoscono piena libertà di recarsi Parte_1 Pt_2 all'estero e, sin da ora, si danno reciproco assenso all'espatrio, dichiarando di nulla avere in contrario al rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi, quali, a mero titolo esemplificativo, carta di identità, passaporto ed ogni altro documento equipollente;
9. DÀ ATTO che le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate fra le parti ed il contributo unificato è ripartito al 50% fra Loro.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/06/2025. IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1841/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
26/05/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Azzacconi Giorgio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carvoli Giulia del Foro di Novara
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (13/06/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 30 gennaio 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1841/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Azzacconi Giorgio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carvoli Giulia del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 26/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Novara (NO) il
25/09/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 181, Parte II
- Serie A, Anno 1999.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Novara (NO) il 25/09/1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 181, Parte II - Serie A, Anno 1999 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo: 1. DÀ ATTO che il marito continuerà a vivere nella casa coniugale in Borgosesia (VC), Via
Venenza, 1;
2. DÀ ATTO che il marito si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 5.000,00 a titolo di corrispettivo del mobilio, degli arredi e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale dalla quale la moglie, dopo la sottoscrizione del ricorso, asporterà esclusivamente i beni che seguono: i robot da cucina, il servizio dei piatti bianchi della sala, il servizio di posate da 12 persone, le tazze da tè, il resto della biancheria nuova della camera da letto, il trapuntino singolo e la coperta di lana singola, il forno elettrico e metà del servizio di pentole
MSC. All'atto del prelievo, la Signora sottoscriverà in favore del marito una Pt_2 ricevuta attestante l'avvenuta asportazione dalla casa coniugale della biancheria e degli elettrodomestici che precedono;
3. DÀ ATTO che il Signor corrisponderà alla Signora l'importo di € Parte_1 Pt_2
5.000,00 di cui al precedente punto in dieci rate mensili dell'importo di € 500,00 ciascuna, di cui la prima mezzo bonifico bancario entro e non oltre tre giorni dal deposito telematico del presente ricorso e le successive rate mensili mezzo bonifico bancario entro e non oltre l'ultimo giorno del mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso, con bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla Signora Parte_2 acceso presso Banca BNL, Codice IBAN [...];
4. DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti come dimostrato dai dichiarativi fiscali dei coniugi degli ultimi tre anni con la conseguenza che nessuno formula domande di mantenimento nei confronti dell'altro;
5. i coniugi danno atto di aver definito tutti i propri reciproci rapporti bancari e postali;
6. DÀ ATTO che con la sottoscrizione del ricorso, le parti hanno rinunciato espressamente ad avanzare pretese, in ogni sede, di natura restitutoria e risarcitoria di danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi ragione, titolo o causa nascenti, inerenti e direttamente ed indirettamente connessi alla vita matrimoniale;
7. DÀ ATTO che con la sottoscrizione del ricorso e con il corretto adempimento degli obblighi da esso nascenti, le parti dichiarano di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altro avendo definito tutti i loro reciproci rapporti patrimoniali;
8. DÀ ATTO che i Signori ed si riconoscono piena libertà di recarsi Parte_1 Pt_2 all'estero e, sin da ora, si danno reciproco assenso all'espatrio, dichiarando di nulla avere in contrario al rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi, quali, a mero titolo esemplificativo, carta di identità, passaporto ed ogni altro documento equipollente;
9. DÀ ATTO che le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate fra le parti ed il contributo unificato è ripartito al 50% fra Loro.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/06/2025. IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1841/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
26/05/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Azzacconi Giorgio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carvoli Giulia del Foro di Novara
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (13/06/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 30 gennaio 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone