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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 40495/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ugo Pecoraro, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Santo Lopes ( ) presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._3
- i quali in data 18.8.2016, contraevano matrimonio in regime di separazione dei beni, celebrato con rito civile e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo dell'anno 2016 – atto n. 191 -P.I.;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Fermo e impregiudicato il diritto di fissare la propria dimora dove meglio riterranno e cambiarla tutte le volte che lo decideranno, senza reciproca ingerenza o obiezione.
3. I coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi ed indipendenti sotto il profilo economico, pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta dell'assegno di mantenimento.
4. Per quanto non espressamente convenuto, troveranno applicazione delle norme del codice civile che regolano la materia.
5. Le parti dichiarano che con il presente accordo, hanno definito i propri rapporti personali e patrimoniali e che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6. Che gli stessi non vogliono riconciliarsi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Palermo in data 18.8.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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