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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2024
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 400/2024 tra
Parte_1
ATTRICE contro
Controparte_1
CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 9 aprile 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per l'avv. MARTELLACCI DANIELE oggi sostituito Parte_1
dall'avv. Giorgio Bolognesi.
Nessuno è comparso per i convenuti.
Sono presenti la dr.ssa Silvia Matera e in tirocinio. Persona_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Bolognesi conclude come da atto di citazione, rileva che i convenuti non hanno redatto il rendiconto. Dichiara che l'attrice è disponibile a rendere l'interrogatorio se ritenuto necessario dal Giudice.
Così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis reiectis,
In via principale:
1) accertare e dichiarare che i signori e Controparte_1 CP_2
, o almeno uno dei due, in base a quanto emergerà ad istruttoria
[...]
pagina 1 di 11 espletata, sono stati mandatari anche in via disgiunta ex artt. 1703 e segg c.c. e/o gestori di affari anche in via disgiunta ex artt. 2028 e segg.
c.c. della IG nel periodo che va dall'anno 2012 Parte_2
(incluso) fino al giorno del decesso della IG (avvenuto il Parte_2
08.09.2021) con riferimento alle operazioni bancarie descritte in narrativa, inclusi i prelievi, riguardanti il denaro della IG
[...]
presente nel suddetto periodo di tempo sul conto corrente di Parte_2
cui quest'ultima era titolare presso EM AN TO CO (c.c.
n. 43000119167: docc. da 3 a 13 di parte attrice) e sul conto prestito sociale acceso presso CO EN (docc. 17-22);
2) conseguentemente accertare e dichiarare che a seguito del decesso della IG (avvenuto in data 8.9.2021) i signori Parte_2
e (o almeno di uno dei due, in base a Controparte_1 CP_2
quanto emergerà ad istruttoria espletata) hanno l'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. e/o ex art. 2030 c.c. e/o ex art. 263 c.p.c. e/o ex art. 264
c.p.c. e/o comunque ai sensi di legge, da assolvere nel presente giudizio nei confronti della IG quale erede (figlia) della Parte_1
IG (per la quota di un quarto come esposto in Parte_2
narrativa), con riferimento alle operazioni bancarie, inclusi prelievi e incluso un giroconto, compiute dai predetti convenuti (o almeno da uno dei due, in base a quanto emergerà ad istruttoria espletata) per un ammontare di complessivi € 75.650,00, come esposto in narrativa, relativamente al denaro di cui ai sopra citati conti;
3) conseguentemente, laddove nel corso del presente giudizio i convenuti non assolvano (totalmente o parzialmente) verso l'attrice l'obbligo di rendiconto nei modi di legge e/o non giustifichino in tutto o in parte, anche documentalmente, di avere fatto un legittimo uso del denaro per pagina 2 di 11 complessivi € 75.650,00, in modo conforme a volontà espresse dalla IG e in modo conforme al suo interesse, e/o laddove Parte_2
i convenuti abbiano violato i doveri di cui agli artt. 1703 e segg. c.c. e/o
2028 e segg. c.c. e/o art 263 c.p.c. e/o 264 c.p.c., condannare i due convenuti, in solido tra loro o in via alternativa tra loro, a versare alla IG (a titolo risarcitorio e/o restitutorio e/o Parte_1
comunque ai sensi di legge) l'importo capitale di € 18.912,50 corrispondente ad un quarto dell'importo di € 75.650,00 (essendo pari ad 1/4 la quota di eredità dell'attrice rispetto al patrimonio della madre IG ), o la diversa somma, maggiore o minore, Parte_2
accertata dal Giudice ad istruttoria espletata, il tutto ai sensi degli artt.
1703 e segg. c.c. e/o 2028 e seguenti c.c. e/o ex art. 263 c.p.c. e/o 264
c.p,c, e/o comunque ai sensi di legge, oltre interessi sul capitale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con riserva dell'attrice di chiedere in questo giudizio o in giudizio separato, in caso di accrescimento del credito di sua spettanza per eventuale rinuncia all'eredità di suoi coeredi o per altre cause, la conseguente condanna dei convenuti al pagamento del maggior credito in tal caso spettante alla stessa attrice;
senza pregiudizio dei diritti ereditari dell'attrice rispetto ad ogni ulteriore bene componente il patrimonio relitto dalla de cuius IG;
Parte_2
4) accertare e dichiarare che nel 2021, dopo il decesso della IG
[...]
occorso in data 8 settembre 2021, i signori e Parte_2 Controparte_1
(o almeno uno dei due, in base a quanto emergerà ad CP_2
istruttoria espletata) hanno effettuato due prelievi di € 1.900,00 ciascuno, dunque per totali € 3.800,00 (eseguiti nel 2021, dopo il decesso della IG ) dal predetto conto corrente presso EM Parte_2 pagina 3 di 11 AN TO CO (c.c. n. 43000119167) di cui era titolare la IG (doc. 13) nonché hanno prelevato e/o utilizzato Parte_2
somme pari ad almeno € 32.000,00 dal citato conto prestito sociale presso CO EN (docc. 17-22);
5) conseguentemente accertare e dichiarare che i signori CP_1
e (o almeno di uno dei due, in base a quanto
[...] CP_2
emergerà ad istruttoria espletata) hanno l'obbligo di rendiconto ex art.
1713 c.c. e/o ex art. 2030 c.c. e/o ex art. 263 c.p.c. e/o ex art. 264 c.p.c.
e/o ex art. 723 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, da assolvere nel presente giudizio nei confronti della IG quale erede Parte_1
(figlia) della IG , con riferimento ai prelievi ed Parte_2
utilizzi del complessivo importo di € 35.800,00 di cui al punto 4) delle presente conclusioni;
6) conseguentemente, laddove nel corso del presente giudizio i convenuti non assolvano (totalmente o parzialmente) verso l'attrice, anche sul piano documentale, l'obbligo di rendiconto nei modi di legge e/o non giustifichino in tutto o in parte, anche documentalmente, di avere fatto un legittimo uso del denaro di cui sopra, per pagare spese strettamente connesse ad adempimenti relativi al decesso della IG
[...]
, condannare i due convenuti, in solido tra loro o in via Parte_2
alternativa tra loro, a versare alla IG (a titolo Parte_1
risarcitorio e/o restitutorio e/o comunque ai sensi di legge) l'importo capitale di € 8.950,00 corrispondente ad un quarto dell'importo di €
35.800,00 indicato al punto 4 delle conclusioni (essendo pari ad 1/4 la quota di eredità dell'attrice rispetto al patrimonio della madre IG
), o la diversa somma, maggiore o minore, accertata dal Parte_2
Giudice ad istruttoria espletata, il tutto ai sensi degli artt. 1703 e segg. pagina 4 di 11 c.c. e/o 2028 e seguenti c.c. e/o ex art. 263 c.p.c. e/o 264 c.p,c, e/o comunque ai sensi di legge, oltre interessi sul capitale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con riserva dell'attrice di chiedere in questo giudizio o in giudizio separato, in caso di accrescimento del credito di sua spettanza per eventuale rinuncia all'eredità di suoi coeredi o per altre cause, la conseguente condanna dei convenuti al pagamento del maggior credito in tal caso spettante alla stessa attrice;
senza pregiudizio dei diritti ereditari dell'attrice rispetto ad ogni ulteriore bene componente il patrimonio relitto dalla de cuius IG . Parte_2
7) In ogni caso: con condanna delle parti convenute alla refusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA al 4% ed IVA come per legge”.
***
Il Giudice Istruttore invita parte attrice a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 5 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 400/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTELLACCI DANIELE, elettivamente domiciliata all'Indirizzo Telematico,
presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Rilevato che ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e affinché, previo rendimento del conto, fossero
[...] CP_2 pagina 6 di 11 condannati alla reintegrazione della quota ereditaria;
considerato che
i convenuti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la rituale notificazione e non sono comparsi alla udienza fissata per l'interrogatorio formale, quantunque fosse stata notificata anche l'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio, ai sensi dell'art. 232, I comma c.p.c.; dato atto che vi è prova documentale che è erede Parte_1
legittima ad intestato (doc. 1, 2) di , deceduta il giorno 8 Parte_2
settembre 2021 e che gli ulteriori eredi – con quota paritaria – sono e (per rappresentazione); CP_1 Parte_3 Parte_4
considerato che la parte attrice ha allegato che almeno dal 2012 – allorché aveva compiuto 90 anni – e la Parte_2 Controparte_1
moglie hanno operato costantemente sul suo conto CP_2
(acceso presso la EMAN TO CO, n. 43000119167) gestendone il patrimonio con l'assenso di;
Parte_2
considerato che è stato altresì allegato che fosse Parte_5
titolare di un “conto prestito sociale” presso la CO EN 6626780010 nel quale si trovavano il 1 gennaio 2021 € 37.248,80, integralmente prelevati (o utilizzati con carta sociale) dopo la morte della de cuius (ad eccezione di un prelevamento di euro 5.000,00 avvenuto il 2 luglio 2021); dato atto che sono stati prodotti tutti gli estratti conto e sono risultati numerosi prelievi “anomali”1 per complessivi € 70.650,00, oltre 1 a) € 3.750,00 nel 2020 (di cui € 1.250,00 prelevati il 9 dicembre 2020, € 1.000,00 il 14 settembre 2020, € 1.000,00 in data 8 giugno 2020, € 500,00 il 12 maggio 2020 (doc. 3); b) € 2.600,00 nel 2019 (di cui € 600,00 prelevati il 25 novembre 2019, € 600,00 a giugno 2019 comprensivi di € 200,00 il 3 giugno ed € 400,00 il 19 giugno, € 300,00 il 20 maggio 2019, € 600,00 ad aprile 2019, comprensivi di € 200,00 in data 01 aprile ed € 400,00 in data 24 aprile, € 500,00 il 13 marzo 2019 (doc. 4); c) € 4.900,00 nel 2018 (di cui € 500,00 prelevati il 5 dicembre 2018, € 500,00 il 28 novembre 2018, € 300,00 il 5 ottobre 2018, € 600,00 il 22 ottobre 2018, € 500,00 il 17 settembre, € 500, il pagina 7 di 11 € 3.800,00 prelevati dopo il decesso della de cuius;
rilevato che è stato disposto l'interrogatorio formale sulle circostanze allegate2 e che i convenuti, nonostante la rituale notificazione
30 luglio, € 600,00 il 3 luglio, € 500,00 il 27 aprile, € 500,00 il 14 febbraio, € 400,00 il 9 gennaio: doc. 5); d) € 7.000,00 nel 2017 (di cui € 800,00 prelevati l'11 dicembre, € 300,00 il 20 novembre, € 400,00 il 21 settembre, € 1000,00 il 26 luglio, € 1.000,00 il 3 luglio, € 300,00 l'8 giugno, € 600 il 15 maggio, € 1.000,00 il 5 aprile, € 300,00 il 6 marzo, € 1.000,00 il 27 gennaio, € 300,00 l'11 gennaio: doc. 6); e) € 8.800,00 nel 2016 (di cui € 1.000 prelevati il 7 dicembre, € 1.000 il 17 novembre, € 1.000 l'8 novembre, € 800,00 il 26 agosto, € 800,00 il 5 agosto, € 600,00 l'8 luglio, € 300,00 il 21 giugno,
€ 600,00 il 23 maggio, € 600,00 il 21 aprile, € 300,00 l'8 aprile, € 300,00 il 15 marzo, € 500,00 il 3 febbraio, € 1.000,00 il 5 gennaio: doc. 7); f) € 9.700,00 nel 2015 (di cui € 500,00 prelevati il 7 dicembre, € 500,00 il 30 novembre, € 300,00 il 6 novembre, € 500,00 il 21 ottobre, € 300,00 il 9 ottobre, €300,00 il 28 settembre, € 1.000,00 l'8 settembre, € 300,00 il 2 settembre, € 300,00 il 27 luglio, € 400,00 il 7 luglio, € 1.000,00 il 12 giugno, € 300,00 il 12 maggio, € 600,00 il 6 maggio, € 800,00 il 30 marzo, € 500,00 il 4 marzo, € 800,00 il 2 febbraio, € 300,00 il 12 gennaio, € 1.000,00 l'8 gennaio: doc. 8); g) € 10.300,00 nel 2014 (di cui € 800,00 prelevati il 28 novembre, € 800,00 il 23 ottobre, € 1.000,00 il 23 settembre, € 1.000,00 il 3 settembre, € 1.000,00 il 4 agosto, € 700,00 il 25 giugno,
€ 300,00 il 3 giugno, € 300,00 il 16 maggio, € 1.000,00 il 6 maggio, € 300,00 il 2 maggio, € 700,00 il 9 aprile, € 400,00 il 17 marzo, € 300,00 il 5 marzo, € 600,00 il 18 febbraio, € 500,00 il 31 gennaio, € 600,00 il 15 gennaio (doc. 9); h) € 11.000,00 nel 2013 (di cui € 500,00 prelevati il 18 novembre, € 600,00 il 4 novembre, € 300,00 il 16 ottobre, € 700,00 il 23 settembre, € 800,00 il 4 settembre, € 500,00 il 31 luglio, € 300,00 il 15 luglio, € 600,00 il 2 luglio, € 500,00 il 21 giugno, € 600,00 il 31 maggio, € 600,00 il 27 maggio, € 800,00 il 3 maggio, € 500,00 il 24 aprile, € 1.000,00 il 29 marzo, € 700,00 il 15 febbraio, € 700,00 il 4 febbraio, € 300,00 il 14 gennaio, € 1.000,00 il 3 gennaio (doc. 10); i) € 7.600,00 nel 2012 (di cui € 700,00 prelevati il 3 dicembre, € 500,00 il 26 novembre, € 500,00 il 9 novembre, € 600,00 il 23 ottobre, € 300,00 il 26 settembre, € 500,00 il 7 settembre, € 600,00 il 10 agosto, € 500,00 il 31 luglio, € 600,00 il 6 luglio, € 500,00 il 18 giugno, € 600,00 il 30 maggio, € 400,00 il 7 maggio, € 600,00 il 23 aprile, € 700,00 il 2 aprile (doc. 11). Dalle predette risultanze bancarie risultano inoltre: j) un giroconto di € 5.000,00 in data 22 febbraio 2021 a favore del sig. figlio Parte_3 della de cuius (doc. 12). k) due prelievi di contante per € 1.900,00 sempre dal conto della IG Parte_2 successivamente al decesso di quest'ultima (doc. 12). l) numerosi e frequenti prelievi bancomat che si assestano in genere su € 250,00 cadauno, talvolta anche per più volte in uno stesso mese (a volte € 200,00). 2 “Vero che il signor e la IG hanno eseguito un Controparte_1 CP_2 giroconto con il denaro della IG e hanno prelevato denaro della IG Parte_2
per un ammontare di complessivi € 75.650,00 nel periodo che va dall'anno 2012
Parte_2 (incluso) fino al giorno del decesso della IG (avvenuto il 08.09.2021), in
Parte_2 particolare operando sul conto corrente presso EM AN TO CO di cui la IG era titolare nel predetto periodo (c.c. n. 43000119167 di cui agli estratti
Parte_2 conto che si rammostrano all'interrogando: docc. da 3 a 12 di parte attrice) e operando sul conto prestito sociale acceso dalla IG presso CO EN (come da estratti
Parte_2 conto di cui ai docc. 17-22 di parte attrice che si rammostrano all'interrogando)?
2) Vero che nel 2021, dopo il decesso della IG occorso in data 8 settembre Parte_2 2021, i signori e hanno effettuato due prelievi di € 1.900,00 Controparte_1 CP_2 ciascuno, dunque per totali € 3.800,00 dal conto corrente presso EM AN TO CO (c.c. n. 43000119167) di cui era titolare la IG (come da estratti Parte_2 pagina 8 di 11 della ordinanza ammissiva della prova, non sono comparsi senza giustificato motivo, con ogni conseguente effetto ai sensi dell'art. 232
c.p.c.;
evidenziato come le circostanze allegate, siano altresì intrinsecamente confermate dal tenore della missiva inviata da CP_1
nel giugno del 2022: “mia madre nella sua lunga vita ha dato
[...]
tutto quello che poteva alle persone che le hanno dedicato affetto ed assistenza tradotto in tempo dedicato […] ora qualcuno avanza pretese?
Bene fatevi avanti, sappiate che noi viviamo di pensione sociale!!”;
considerato che la disponibilità materiale dei conti della de cuius – attraverso la consegna del bancomat e della carta socio - connessa alla gestione nell'interesse di quest'ultima giustificano l'obbligo di resa del conto quanto meno sotto il profilo dell'art. 2028 c.c. – negotiorum gestio
- nei confronti della gestita, cui è succeduta ex lege pro quota l'attrice
(cfr. Cass., 20503/2019);
considerato che ciascun erede è legittimato ad esercitare l'azione di rendimento del conto a tutela della propria quota ereditaria (Cass.,
21288/2011), senza che ciò determini un litisconsorzio necessario (Cass.,
31857/2018);
dato atto che il Giudice ha assegnato il termine di cui all'art. 263
c.p.c. affinché i convenuti rendessero il conto e non vi hanno provveduto, così corroborando la allegazione che le somme prelevate sono tutte state deviate dalla finalità di impiego a favore del gestito, con obbligo di rifusione integrale – nella misura pari alla quota ereditaria – a favore
conto che si rammostrano all'interrogando: docc. da 3 a 12 di parte attrice), inoltre hanno prelevato e utilizzato somme pari ad € 32.000,00 dal conto prestito sociale di cui la IG
[...]
era titolare presso CO EN (come da estratti conto di cui ai docc. 17-22 di parte Parte_2 attrice che si rammostrano all'interrogando)?” pagina 9 di 11 dell'attrice;
ritenuto che le spese del giudizio, liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento, debbano seguire la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 400/2024 R.G., così provvede:
1) ACCERTA che e sono stati Controparte_1 CP_2
gestori di affari di tra il 2012 e il giorno 8 settembre Parte_2
2021 sia in riferimento al conto corrente acceso presso la
EMAN TO CO, n. 43000119167 ,sia in relazione al “conto prestito sociale” presso la CO EN (n. 6626780010);
2) ACCERTA l'obbligo di rendiconto, ai sensi dell'art. 2030 c.c. da parte di e in relazione a quanto Controparte_1 CP_2
indicato al capo 1);
3) ACCERTATI gli importi prelevati da e Controparte_1 CP_2
e non giustificati, pari ad € 75.650,00 in relazione al conto
[...]
acceso presso la EMAN TO CO, n. 43000119167 e in 35.800,00 quanto al “conto prestito sociale” presso la CO
EN CONDANNA e in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento a favore di dell'importo di € Parte_1
27.862,50, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
4) CONDANNA e in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1
procedimento che si liquidano in euro 291,00 per spese ed pagina 10 di 11 7.616,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta).
Ferrara, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 400/2024 tra
Parte_1
ATTRICE contro
Controparte_1
CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 9 aprile 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per l'avv. MARTELLACCI DANIELE oggi sostituito Parte_1
dall'avv. Giorgio Bolognesi.
Nessuno è comparso per i convenuti.
Sono presenti la dr.ssa Silvia Matera e in tirocinio. Persona_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Bolognesi conclude come da atto di citazione, rileva che i convenuti non hanno redatto il rendiconto. Dichiara che l'attrice è disponibile a rendere l'interrogatorio se ritenuto necessario dal Giudice.
Così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis reiectis,
In via principale:
1) accertare e dichiarare che i signori e Controparte_1 CP_2
, o almeno uno dei due, in base a quanto emergerà ad istruttoria
[...]
pagina 1 di 11 espletata, sono stati mandatari anche in via disgiunta ex artt. 1703 e segg c.c. e/o gestori di affari anche in via disgiunta ex artt. 2028 e segg.
c.c. della IG nel periodo che va dall'anno 2012 Parte_2
(incluso) fino al giorno del decesso della IG (avvenuto il Parte_2
08.09.2021) con riferimento alle operazioni bancarie descritte in narrativa, inclusi i prelievi, riguardanti il denaro della IG
[...]
presente nel suddetto periodo di tempo sul conto corrente di Parte_2
cui quest'ultima era titolare presso EM AN TO CO (c.c.
n. 43000119167: docc. da 3 a 13 di parte attrice) e sul conto prestito sociale acceso presso CO EN (docc. 17-22);
2) conseguentemente accertare e dichiarare che a seguito del decesso della IG (avvenuto in data 8.9.2021) i signori Parte_2
e (o almeno di uno dei due, in base a Controparte_1 CP_2
quanto emergerà ad istruttoria espletata) hanno l'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. e/o ex art. 2030 c.c. e/o ex art. 263 c.p.c. e/o ex art. 264
c.p.c. e/o comunque ai sensi di legge, da assolvere nel presente giudizio nei confronti della IG quale erede (figlia) della Parte_1
IG (per la quota di un quarto come esposto in Parte_2
narrativa), con riferimento alle operazioni bancarie, inclusi prelievi e incluso un giroconto, compiute dai predetti convenuti (o almeno da uno dei due, in base a quanto emergerà ad istruttoria espletata) per un ammontare di complessivi € 75.650,00, come esposto in narrativa, relativamente al denaro di cui ai sopra citati conti;
3) conseguentemente, laddove nel corso del presente giudizio i convenuti non assolvano (totalmente o parzialmente) verso l'attrice l'obbligo di rendiconto nei modi di legge e/o non giustifichino in tutto o in parte, anche documentalmente, di avere fatto un legittimo uso del denaro per pagina 2 di 11 complessivi € 75.650,00, in modo conforme a volontà espresse dalla IG e in modo conforme al suo interesse, e/o laddove Parte_2
i convenuti abbiano violato i doveri di cui agli artt. 1703 e segg. c.c. e/o
2028 e segg. c.c. e/o art 263 c.p.c. e/o 264 c.p.c., condannare i due convenuti, in solido tra loro o in via alternativa tra loro, a versare alla IG (a titolo risarcitorio e/o restitutorio e/o Parte_1
comunque ai sensi di legge) l'importo capitale di € 18.912,50 corrispondente ad un quarto dell'importo di € 75.650,00 (essendo pari ad 1/4 la quota di eredità dell'attrice rispetto al patrimonio della madre IG ), o la diversa somma, maggiore o minore, Parte_2
accertata dal Giudice ad istruttoria espletata, il tutto ai sensi degli artt.
1703 e segg. c.c. e/o 2028 e seguenti c.c. e/o ex art. 263 c.p.c. e/o 264
c.p,c, e/o comunque ai sensi di legge, oltre interessi sul capitale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con riserva dell'attrice di chiedere in questo giudizio o in giudizio separato, in caso di accrescimento del credito di sua spettanza per eventuale rinuncia all'eredità di suoi coeredi o per altre cause, la conseguente condanna dei convenuti al pagamento del maggior credito in tal caso spettante alla stessa attrice;
senza pregiudizio dei diritti ereditari dell'attrice rispetto ad ogni ulteriore bene componente il patrimonio relitto dalla de cuius IG;
Parte_2
4) accertare e dichiarare che nel 2021, dopo il decesso della IG
[...]
occorso in data 8 settembre 2021, i signori e Parte_2 Controparte_1
(o almeno uno dei due, in base a quanto emergerà ad CP_2
istruttoria espletata) hanno effettuato due prelievi di € 1.900,00 ciascuno, dunque per totali € 3.800,00 (eseguiti nel 2021, dopo il decesso della IG ) dal predetto conto corrente presso EM Parte_2 pagina 3 di 11 AN TO CO (c.c. n. 43000119167) di cui era titolare la IG (doc. 13) nonché hanno prelevato e/o utilizzato Parte_2
somme pari ad almeno € 32.000,00 dal citato conto prestito sociale presso CO EN (docc. 17-22);
5) conseguentemente accertare e dichiarare che i signori CP_1
e (o almeno di uno dei due, in base a quanto
[...] CP_2
emergerà ad istruttoria espletata) hanno l'obbligo di rendiconto ex art.
1713 c.c. e/o ex art. 2030 c.c. e/o ex art. 263 c.p.c. e/o ex art. 264 c.p.c.
e/o ex art. 723 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, da assolvere nel presente giudizio nei confronti della IG quale erede Parte_1
(figlia) della IG , con riferimento ai prelievi ed Parte_2
utilizzi del complessivo importo di € 35.800,00 di cui al punto 4) delle presente conclusioni;
6) conseguentemente, laddove nel corso del presente giudizio i convenuti non assolvano (totalmente o parzialmente) verso l'attrice, anche sul piano documentale, l'obbligo di rendiconto nei modi di legge e/o non giustifichino in tutto o in parte, anche documentalmente, di avere fatto un legittimo uso del denaro di cui sopra, per pagare spese strettamente connesse ad adempimenti relativi al decesso della IG
[...]
, condannare i due convenuti, in solido tra loro o in via Parte_2
alternativa tra loro, a versare alla IG (a titolo Parte_1
risarcitorio e/o restitutorio e/o comunque ai sensi di legge) l'importo capitale di € 8.950,00 corrispondente ad un quarto dell'importo di €
35.800,00 indicato al punto 4 delle conclusioni (essendo pari ad 1/4 la quota di eredità dell'attrice rispetto al patrimonio della madre IG
), o la diversa somma, maggiore o minore, accertata dal Parte_2
Giudice ad istruttoria espletata, il tutto ai sensi degli artt. 1703 e segg. pagina 4 di 11 c.c. e/o 2028 e seguenti c.c. e/o ex art. 263 c.p.c. e/o 264 c.p,c, e/o comunque ai sensi di legge, oltre interessi sul capitale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con riserva dell'attrice di chiedere in questo giudizio o in giudizio separato, in caso di accrescimento del credito di sua spettanza per eventuale rinuncia all'eredità di suoi coeredi o per altre cause, la conseguente condanna dei convenuti al pagamento del maggior credito in tal caso spettante alla stessa attrice;
senza pregiudizio dei diritti ereditari dell'attrice rispetto ad ogni ulteriore bene componente il patrimonio relitto dalla de cuius IG . Parte_2
7) In ogni caso: con condanna delle parti convenute alla refusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA al 4% ed IVA come per legge”.
***
Il Giudice Istruttore invita parte attrice a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 5 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 400/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTELLACCI DANIELE, elettivamente domiciliata all'Indirizzo Telematico,
presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Rilevato che ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e affinché, previo rendimento del conto, fossero
[...] CP_2 pagina 6 di 11 condannati alla reintegrazione della quota ereditaria;
considerato che
i convenuti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la rituale notificazione e non sono comparsi alla udienza fissata per l'interrogatorio formale, quantunque fosse stata notificata anche l'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio, ai sensi dell'art. 232, I comma c.p.c.; dato atto che vi è prova documentale che è erede Parte_1
legittima ad intestato (doc. 1, 2) di , deceduta il giorno 8 Parte_2
settembre 2021 e che gli ulteriori eredi – con quota paritaria – sono e (per rappresentazione); CP_1 Parte_3 Parte_4
considerato che la parte attrice ha allegato che almeno dal 2012 – allorché aveva compiuto 90 anni – e la Parte_2 Controparte_1
moglie hanno operato costantemente sul suo conto CP_2
(acceso presso la EMAN TO CO, n. 43000119167) gestendone il patrimonio con l'assenso di;
Parte_2
considerato che è stato altresì allegato che fosse Parte_5
titolare di un “conto prestito sociale” presso la CO EN 6626780010 nel quale si trovavano il 1 gennaio 2021 € 37.248,80, integralmente prelevati (o utilizzati con carta sociale) dopo la morte della de cuius (ad eccezione di un prelevamento di euro 5.000,00 avvenuto il 2 luglio 2021); dato atto che sono stati prodotti tutti gli estratti conto e sono risultati numerosi prelievi “anomali”1 per complessivi € 70.650,00, oltre 1 a) € 3.750,00 nel 2020 (di cui € 1.250,00 prelevati il 9 dicembre 2020, € 1.000,00 il 14 settembre 2020, € 1.000,00 in data 8 giugno 2020, € 500,00 il 12 maggio 2020 (doc. 3); b) € 2.600,00 nel 2019 (di cui € 600,00 prelevati il 25 novembre 2019, € 600,00 a giugno 2019 comprensivi di € 200,00 il 3 giugno ed € 400,00 il 19 giugno, € 300,00 il 20 maggio 2019, € 600,00 ad aprile 2019, comprensivi di € 200,00 in data 01 aprile ed € 400,00 in data 24 aprile, € 500,00 il 13 marzo 2019 (doc. 4); c) € 4.900,00 nel 2018 (di cui € 500,00 prelevati il 5 dicembre 2018, € 500,00 il 28 novembre 2018, € 300,00 il 5 ottobre 2018, € 600,00 il 22 ottobre 2018, € 500,00 il 17 settembre, € 500, il pagina 7 di 11 € 3.800,00 prelevati dopo il decesso della de cuius;
rilevato che è stato disposto l'interrogatorio formale sulle circostanze allegate2 e che i convenuti, nonostante la rituale notificazione
30 luglio, € 600,00 il 3 luglio, € 500,00 il 27 aprile, € 500,00 il 14 febbraio, € 400,00 il 9 gennaio: doc. 5); d) € 7.000,00 nel 2017 (di cui € 800,00 prelevati l'11 dicembre, € 300,00 il 20 novembre, € 400,00 il 21 settembre, € 1000,00 il 26 luglio, € 1.000,00 il 3 luglio, € 300,00 l'8 giugno, € 600 il 15 maggio, € 1.000,00 il 5 aprile, € 300,00 il 6 marzo, € 1.000,00 il 27 gennaio, € 300,00 l'11 gennaio: doc. 6); e) € 8.800,00 nel 2016 (di cui € 1.000 prelevati il 7 dicembre, € 1.000 il 17 novembre, € 1.000 l'8 novembre, € 800,00 il 26 agosto, € 800,00 il 5 agosto, € 600,00 l'8 luglio, € 300,00 il 21 giugno,
€ 600,00 il 23 maggio, € 600,00 il 21 aprile, € 300,00 l'8 aprile, € 300,00 il 15 marzo, € 500,00 il 3 febbraio, € 1.000,00 il 5 gennaio: doc. 7); f) € 9.700,00 nel 2015 (di cui € 500,00 prelevati il 7 dicembre, € 500,00 il 30 novembre, € 300,00 il 6 novembre, € 500,00 il 21 ottobre, € 300,00 il 9 ottobre, €300,00 il 28 settembre, € 1.000,00 l'8 settembre, € 300,00 il 2 settembre, € 300,00 il 27 luglio, € 400,00 il 7 luglio, € 1.000,00 il 12 giugno, € 300,00 il 12 maggio, € 600,00 il 6 maggio, € 800,00 il 30 marzo, € 500,00 il 4 marzo, € 800,00 il 2 febbraio, € 300,00 il 12 gennaio, € 1.000,00 l'8 gennaio: doc. 8); g) € 10.300,00 nel 2014 (di cui € 800,00 prelevati il 28 novembre, € 800,00 il 23 ottobre, € 1.000,00 il 23 settembre, € 1.000,00 il 3 settembre, € 1.000,00 il 4 agosto, € 700,00 il 25 giugno,
€ 300,00 il 3 giugno, € 300,00 il 16 maggio, € 1.000,00 il 6 maggio, € 300,00 il 2 maggio, € 700,00 il 9 aprile, € 400,00 il 17 marzo, € 300,00 il 5 marzo, € 600,00 il 18 febbraio, € 500,00 il 31 gennaio, € 600,00 il 15 gennaio (doc. 9); h) € 11.000,00 nel 2013 (di cui € 500,00 prelevati il 18 novembre, € 600,00 il 4 novembre, € 300,00 il 16 ottobre, € 700,00 il 23 settembre, € 800,00 il 4 settembre, € 500,00 il 31 luglio, € 300,00 il 15 luglio, € 600,00 il 2 luglio, € 500,00 il 21 giugno, € 600,00 il 31 maggio, € 600,00 il 27 maggio, € 800,00 il 3 maggio, € 500,00 il 24 aprile, € 1.000,00 il 29 marzo, € 700,00 il 15 febbraio, € 700,00 il 4 febbraio, € 300,00 il 14 gennaio, € 1.000,00 il 3 gennaio (doc. 10); i) € 7.600,00 nel 2012 (di cui € 700,00 prelevati il 3 dicembre, € 500,00 il 26 novembre, € 500,00 il 9 novembre, € 600,00 il 23 ottobre, € 300,00 il 26 settembre, € 500,00 il 7 settembre, € 600,00 il 10 agosto, € 500,00 il 31 luglio, € 600,00 il 6 luglio, € 500,00 il 18 giugno, € 600,00 il 30 maggio, € 400,00 il 7 maggio, € 600,00 il 23 aprile, € 700,00 il 2 aprile (doc. 11). Dalle predette risultanze bancarie risultano inoltre: j) un giroconto di € 5.000,00 in data 22 febbraio 2021 a favore del sig. figlio Parte_3 della de cuius (doc. 12). k) due prelievi di contante per € 1.900,00 sempre dal conto della IG Parte_2 successivamente al decesso di quest'ultima (doc. 12). l) numerosi e frequenti prelievi bancomat che si assestano in genere su € 250,00 cadauno, talvolta anche per più volte in uno stesso mese (a volte € 200,00). 2 “Vero che il signor e la IG hanno eseguito un Controparte_1 CP_2 giroconto con il denaro della IG e hanno prelevato denaro della IG Parte_2
per un ammontare di complessivi € 75.650,00 nel periodo che va dall'anno 2012
Parte_2 (incluso) fino al giorno del decesso della IG (avvenuto il 08.09.2021), in
Parte_2 particolare operando sul conto corrente presso EM AN TO CO di cui la IG era titolare nel predetto periodo (c.c. n. 43000119167 di cui agli estratti
Parte_2 conto che si rammostrano all'interrogando: docc. da 3 a 12 di parte attrice) e operando sul conto prestito sociale acceso dalla IG presso CO EN (come da estratti
Parte_2 conto di cui ai docc. 17-22 di parte attrice che si rammostrano all'interrogando)?
2) Vero che nel 2021, dopo il decesso della IG occorso in data 8 settembre Parte_2 2021, i signori e hanno effettuato due prelievi di € 1.900,00 Controparte_1 CP_2 ciascuno, dunque per totali € 3.800,00 dal conto corrente presso EM AN TO CO (c.c. n. 43000119167) di cui era titolare la IG (come da estratti Parte_2 pagina 8 di 11 della ordinanza ammissiva della prova, non sono comparsi senza giustificato motivo, con ogni conseguente effetto ai sensi dell'art. 232
c.p.c.;
evidenziato come le circostanze allegate, siano altresì intrinsecamente confermate dal tenore della missiva inviata da CP_1
nel giugno del 2022: “mia madre nella sua lunga vita ha dato
[...]
tutto quello che poteva alle persone che le hanno dedicato affetto ed assistenza tradotto in tempo dedicato […] ora qualcuno avanza pretese?
Bene fatevi avanti, sappiate che noi viviamo di pensione sociale!!”;
considerato che la disponibilità materiale dei conti della de cuius – attraverso la consegna del bancomat e della carta socio - connessa alla gestione nell'interesse di quest'ultima giustificano l'obbligo di resa del conto quanto meno sotto il profilo dell'art. 2028 c.c. – negotiorum gestio
- nei confronti della gestita, cui è succeduta ex lege pro quota l'attrice
(cfr. Cass., 20503/2019);
considerato che ciascun erede è legittimato ad esercitare l'azione di rendimento del conto a tutela della propria quota ereditaria (Cass.,
21288/2011), senza che ciò determini un litisconsorzio necessario (Cass.,
31857/2018);
dato atto che il Giudice ha assegnato il termine di cui all'art. 263
c.p.c. affinché i convenuti rendessero il conto e non vi hanno provveduto, così corroborando la allegazione che le somme prelevate sono tutte state deviate dalla finalità di impiego a favore del gestito, con obbligo di rifusione integrale – nella misura pari alla quota ereditaria – a favore
conto che si rammostrano all'interrogando: docc. da 3 a 12 di parte attrice), inoltre hanno prelevato e utilizzato somme pari ad € 32.000,00 dal conto prestito sociale di cui la IG
[...]
era titolare presso CO EN (come da estratti conto di cui ai docc. 17-22 di parte Parte_2 attrice che si rammostrano all'interrogando)?” pagina 9 di 11 dell'attrice;
ritenuto che le spese del giudizio, liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento, debbano seguire la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 400/2024 R.G., così provvede:
1) ACCERTA che e sono stati Controparte_1 CP_2
gestori di affari di tra il 2012 e il giorno 8 settembre Parte_2
2021 sia in riferimento al conto corrente acceso presso la
EMAN TO CO, n. 43000119167 ,sia in relazione al “conto prestito sociale” presso la CO EN (n. 6626780010);
2) ACCERTA l'obbligo di rendiconto, ai sensi dell'art. 2030 c.c. da parte di e in relazione a quanto Controparte_1 CP_2
indicato al capo 1);
3) ACCERTATI gli importi prelevati da e Controparte_1 CP_2
e non giustificati, pari ad € 75.650,00 in relazione al conto
[...]
acceso presso la EMAN TO CO, n. 43000119167 e in 35.800,00 quanto al “conto prestito sociale” presso la CO
EN CONDANNA e in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, al pagamento a favore di dell'importo di € Parte_1
27.862,50, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
4) CONDANNA e in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1
procedimento che si liquidano in euro 291,00 per spese ed pagina 10 di 11 7.616,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta).
Ferrara, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 11 di 11