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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1635/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1635 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Alberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n.
5, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Massarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Ludovico
Aminale n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Orsini Federici ed elettivamente CP_3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Natali in Terni, Corso Tacito n. 101, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da animali
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Anna Alberti, per l'attore: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per tutti i motivi svolti nella narrativa, la esclusiva responsabilità della convenuta per i danni provocati dal cane di sua proprietà alla automobile del sig. , in occasione dell'evento occorso in data 04.10.2020; - Pt_1 accertare e dichiarare che il sig. ha diritto ad essere risarcito Parte_1 di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2052
c.c., condannare la signora a risarcire l'attore di tutti i danni Controparte_1 patrimoniali causati dall'animale di proprietà della stessa a seguito dell'evento verificatosi in data 04.10.2020, danni che si quantificano nella misura di Euro
10.280,73 (di cui €. 9.091,23 per spese di riparazione del veicolo ed €. 1.189,50 per spese di noleggio del veicolo sostitutivo) o nell'altra misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario, come da nota spese che si deposita unitamente alla presente memoria, insieme alla fattura del CTP per l'assistenza alle operazioni di CTU ai fini delle spese”.
- L'avv. Chiara Massarini, per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza disattesa, in caso di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, accertata la validità del contratto di polizza numero 1/2513/148/131482397, stipulato tra la convenuta e la dichiarare il Controparte_2 terzo tenuto a manlevare la Sig.ra Controparte_2 [...]
da qualsivoglia onere in virtù del contratto tra le parti e, per l'effetto, CP_1 condannare la Compagnia anzi detta al pagamento sia del risarcimento che sarà eventualmente quantificato in favore dell'attore e sia delle spese e competenze di lite del presente procedimento a cui dovrà far fronte la convenuta. Con vittoria di spese e competenze professionali oltre oneri di legge da distrarsi tutte in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
- L'avv. Mauro Orsini Federici, per la terza chiamata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché allo stato del tutto sfornita di prova e, di conseguenza, rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti di Controparte_2 in via subordinata, nella denegata ipotesi si dichiarino provati i fatti di causa nonché la responsabilità di , ridurre la domanda attorea per le Controparte_1 ragioni di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c, e così in proporzione ridurre la domanda di manleva svolta nei confronti della concludente, al netto della franchigia contrattuale prevista nella polizza azionata;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di Legge e rimb. forf. 15%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21/07/2021, conveniva in Parte_1 giudizio invocando la responsabilità di quest'ultima, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2052 c.c., per i danni cagionati dal suo cane alla carrozzeria dell'autovettura Suzuki
Swift Tg FS666RY all'interno di un parco sito in Terni, Strada di Colleluna. L'attore, premesso che nell'occasione il cane della convenuta era sfuggito alla presa di quest'ultima per inseguire un gatto rifugiatosi sul tetto della predetta autovettura, danneggiandone vistosamente la carrozzeria, quantificava i danni subiti nel complessivo importo di €
11.089,84 (di cui € 9.900,34 per la riparazione del veicolo, ed € 1.189,50 per spese di noleggio di un veicolo sostitutivo per il periodo di fermo tecnico), e chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Con comparsa depositata in data 29/10/2021 si costituiva la convenuta CP_1
la quale confermava il fatto storico come esposto dall'attore, limitandosi a
[...] contestare l'avversa pretesa solo nel quantum, e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la (d'ora in avanti, per brevità: , Controparte_2 CP_2 al fine di essere manlevata da quest'ultima – in virtù dell'allegata polizza “chiave oro” – di ogni eventuale esborso in favore dell'attore.
Con decreto del 30/11/2021 veniva differita la prima udienza per consentire la chiamata in causa della la quale si costituiva con comparsa depositata in data 16/03/2022, CP_2 eccependo: la mancanza di prova del fatto storico, essendo tra l'altro improbabile che i danni alla carrozzeria – per tipologia, entità e diffusione – potessero esser stati causati dalle zampate di un solo animale nel breve episodio narrato dall'attore, ed essendo la mancata contestazione di tali fatti da parte della convenuta (comunque non opponibile alla compagnia assicurativa, stante il disposto degli artt. 1309 e 2733, co. 3, c.c.) verosimilmente dovuta al suo rapporto di parentela con il titolare dell'autocarrozzeria che aveva provveduto alla riparazione del veicolo
(suo padre;
l'eccessiva quantificazione dei danni alla carrozzeria, stimabili Persona_1 al più nel complessivo importo di € 4.370,00; la mancanza di prova della necessità del noleggio di un veicolo sostitutivo. La concludeva quindi per l'integrale rigetto CP_2 della domanda proposta nei suoi confronti, ovvero, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo nel limite di quanto effettivamente provato, e con detrazione della franchigia di € 100,00 prevista nella polizza.
A seguito della prima udienza, del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di una prova testimoniale e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata dall'attore e dalla convenuta ma non dalla compagnia assicurativa – nell'espletamento di una c.t.u. estimativa, all'udienza del 30/10/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
1.1. Come noto, l'art. 2052 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale danneggiante, ragion per cui, se è onere del danneggiato provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, il proprietario o utilizzatore dell'animale danneggiante, in presenza di una tale prova, può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno – comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso danneggiato – idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso (v. ex multis Cass. 21772/2019, Cass. 10402/2016, Cass. 17091/2014 e Cass. 7260/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Lecce 29 novembre 2021).
1.2. Nel caso in esame, la dinamica del fatto storico allegata dall'attore deve senz'altro ritenersi provata alla luce dell'istruttoria espletata, tenuto conto sia della mancata contestazione da parte della convenuta (liberamente apprezzabile anche nei confronti della compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 2733 c.c.), sia della deposizione resa dal testimone oculare all'udienza del 23/05/2023. Testimone_1
1.3. Con particolare riferimento alla suddetta testimone, deve evidenziarsi che la stessa non può essere considerata inattendibile per il solo fatto di essere la fidanzata dell'attore, in difetto di ulteriori elementi dai quali si possa desumere una perdita della sua credibilità (v. ex multis
Cass. 2295/2021 e Cass. 25358/2015), tali non essendo, evidentemente, la risposta (“Sì è vero”) fornita al cap. 6 articolato dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. (“Vero che all'evento, nei termini sopra descritti, erano presenti varie persone tra le quali lei che si rendeva disponibile a fornire i suoi dati al proprietario del veicolo”; laddove, ammesso che la risposta di conferma fosse effettivamente riferita anche alla manifestata disponibilità al rilascio dei propri dati al , tale circostanza non sarebbe affatto Pt_1 incompatibile con il legame che al momento dell'evento intercorreva tra i due, i quali, secondo quanto riferito dalla stessa all'epoca avevano appena iniziato a Tes_1 frequentarsi) e la precisazione di non essere “in grado di quantificare la durata dell'attacco da parte del cane […] durato fin quando la padrona è venuta a riprenderlo” (essendo del tutto comprensibile che la testimone, a distanza di quasi tre anni dal fatto, non abbia saputo indicare con precisione tale durata).
1.4. Del resto, a fronte di dinamiche alternative meramente ipotizzate – senza il supporto di alcun elemento probatorio – dalla secondo la quale sarebbe “più probabile che i CP_2 segni siano stati provocati da più animali, o a più riprese, o ancora nel corso di un pomeriggio intero dallo stesso animale, ovvero altrove in ben diversa situazione”: v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), sulla base di una dedotta “perplessità sulla storicità dei fatti” che, in tesi, sarebbe legittimata dal rapporto di parentela tra l'odierna convenuta e il titolare dell'autocarrozzeria che ha provveduto alla riparazione del veicolo dell'attore
(elemento che, invece, appare di per sé del tutto neutro), il consulente tecnico d'ufficio ha confermato la piena compatibilità delle abrasioni sull'autovettura – come raffigurate nelle fotografie in atti – con l'azione di un cane di media taglia qual è quello di proprietà della convenuta, rispondendo in maniera chiara ed esaustiva anche alle osservazioni del c.t.p. della in merito a tale compatibilità con specifico riferimento all'ubicazione, alla CP_2 tipologia e alle direzioni delle abrasioni (v. pag. 39-40 dell'elaborato peritale in atti), sicché anche il nesso di causalità tra l'azione dell'animale e il danno può ritenersi idoneamente provato (sulla possibilità di utilizzare anche la valutazione del c.t.u. quale elemento di prova sul nesso di causalità, sulla base di un giudizio di preponderanza dell'evidenza, v. Cass.
15442/2023 e Cass. 13478/2019).
2. Del tutto indimostrata, poi, appare la tesi della (peraltro sviluppata solo in CP_2 comparsa conclusionale) secondo cui l'attore e la convenuta avrebbero colposamente concorso ad aggravare il danno in quanto avrebbero potuto “facilmente e in tempi brevi riprendere il controllo dell'animale e della situazione apprendendo il guinzaglio a cui esso era legato, magari limitando i danni alla vettura” (v. pag. 7 della suddetta comparsa).
3. Quanto all'entità dei danni al veicolo, vanno recepite le condivisibili valutazioni compiute sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto tali danni, ha quantificato i relativi costi di riparazione nel complessivo importo di € 5.843,23 (IVA inclusa). Deve a tal riguardo rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass.
11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e
Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha efficacemente replicato alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice in merito al costo orario della manodopera, chiarendo di aver indicato – in linea con il quesito posto dallo scrivente giudice – “il costo di manodopera riferendosi ai comuni costi di mercato mediamente ottenibile da un utente privato che si rivolge alle numerose officine di autocarrozzeria presenti sul territorio di riferimento (provincia di Terni)” (e non, quindi, il maggior costo applicato dall'officina che ha provveduto alla riparazione del veicolo), ed affermando inoltre che “il così detto deposito delle tariffe presso la locale CCIAA […] nulla dimostra o statuisce rispetto alle tariffe realmente richieste dai tanti operatori la cui grande maggioranza, peraltro, non esegue alcun deposito” (v. pag. 42-43 dell'elaborato peritale). Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. appaiono in linea con il consolidato principio in base al quale, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nell'esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni di un autoveicolo sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria (o indennitaria), limitarsi a produrre la documentazione di spese da lui sostenute non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica d'ufficio (v. Cass. 9942/2016, Cass. 970/96 e Cass. 2268/77, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Novara 3 ottobre 2023 e App. Milano 18 ottobre 2021). A fronte, quindi, dell'indicazione da parte del c.t.u. delle tariffe orarie mediamente praticate su piazza, era onere dell'attore – essendo pacifica l'insussistenza di particolari circostanze oggettive tali da giustificare un maggior esborso (trattandosi, anzi, della mera riverniciatura della carrozzeria) – provare che il costo orario medio praticato dalle altre carrozzerie della zona fosse invece superiore e (in tesi) pari a quello applicato nella fattura in atti (v. ex multis Trib. Terni 13 maggio 2022 e Trib. Roma 3 luglio 2018), essendo a tal fine di per sé irrilevanti le tariffe facoltativamente depositate da alcune imprese presso la locale CCIAA (v. in argomento Trib. Como 2 maggio 2022, sia pure con riferimento alle tariffe registrate dalla Confartigianato o da CNA, parimenti non dotate di efficacia cogente nei confronti dei terzi).
4. Al suddetto importo va aggiunto il costo per il noleggio del veicolo sostitutivo, pari ad €
1.189,50 (IVA inclusa). Deve infatti in proposito richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, se è vero che il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo non è in re ipsa e va quindi provato, dovendo il danneggiato dimostrare di aver sostenuto una spesa per il noleggio nel periodo del fermo del proprio veicolo (e non potendo egli limitarsi, a tal fine, a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto), tale dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, in base alla regola di comune esperienza secondo cui dal fermo tecnico della vettura si induce che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria (v. in tal senso Cass. 27052/2023, Cass.
15262/2023, Cass. 13173/2023 Cass. 7358/2023 e Cass. 27389/2022). Dunque, poiché nel caso in esame sono stati adeguatamente documentati (mediante la produzione del contratto di noleggio e della relativa fattura) l'effettivo avvenuto noleggio dell'autovettura sostitutiva e il relativo costo, peraltro in linea con i prezzi di mercato, e poiché tale noleggio è avvenuto durante il fermo tecnico del veicolo danneggiato dal sinistro, ossia durante il tempo necessario per la riparazione dello stesso, va riconosciuta all'attore anche tale voce di danno.
5. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.032,63 (IVA inclusa), oltre rivalutazione
(mediante applicazione degli indici annuali ISTAT) e interessi legali (sulla somma progressivamente rivalutata) dal 28/10/2020 (data di emissione delle fatture) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi), ed oltre ulteriori interessi legali sino al saldo (sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, a prescindere, peraltro, da un'espressa domanda in tal senso formulata dal danneggiato, v. ex multis Cass. 39376/2021, Cass. 24468/2020, Cass.
9194/2020, Cass. 18771/2019, Cass. 2670/2016, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015 e Cass.
12698/2014).
6. Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei Controparte_1 confronti della terza chiamata deve evidenziarsi che la compagnia assicurativa CP_2 non ha in alcun modo contestato l'operatività della polizza in atti, essendosi la stessa limitata ad eccepire l'applicabilità della franchigia di € 100,00 prevista dal comma 24 dell'art.
6.1.1. delle condizioni generali di contratto. Ne consegue che la deve essere CP_2 condannata a tenere indenne da tutti gli esborsi che verranno da Controparte_1 essa effettuati in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni in esecuzione della presente sentenza, detratta la summenzionata franchigia.
7.1. Nei rapporti tra attore e convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolte in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
7.2. L'attore ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico della convenuta – le spese per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso della c.t.u. (v. Cass.
37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta aver effettivamente sostenuto (v. la fattura quietanzata in atti) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue, tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario di € 617,78 oltre accessori di legge riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
8. Quanto alle spese nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, va richiamato il consolidato principio in base al quale bisogna tenere distinte – come ben chiarito dalla pronuncia n. 18076/2020 della Suprema Corte (v. in termini, da ultimo, Cass. 6716/2024) – tre tipologie di spesa: 1) le spese processuali che l'assicurato sia stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. “spese di soccombenza”); 2) le spese sostenute per resistere alla pretesa di quest'ultimo (c.d. “spese di resistenza”), che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle “spese di salvataggio” e devono essere indennizzate dall'assicuratore entro il limite di cui all'art. 1917, co. 3, c.c.; 3) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Mentre per le “spese di resistenza” – che, peraltro, nel caso in esame non risultano specificamente richieste e quantificate – nessun importo può essere riconosciuto in assenza della deduzione e prova del relativo esborso (v. Cass. 21290/2022, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”, nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato), diversamente è a dirsi sia per le “spese di soccombenza”
(che, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, vanno indennizzate a prescindere dall'eventuale violazione del patto di gestione della lite, purché rientrino nei limiti del massimale: v. ex multis Cass. 5242/04), sia per le spese processuali per la chiamata in causa dell'assicuratore (rectius: per le spese relative alla domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore), che vanno regolate in base alla soccombenza, e che quindi, nel caso di specie, vanno senz'altro poste a carico della (sia pure nella misura CP_2 minima di legge, stante la mancanza di contestazioni circa l'operatività della polizza), con distrazione in favore del difensore antistatario di parte convenuta.
9. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della terza chiamata (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass.
3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nonché sulla domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della
[...] gni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta per l'evento oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 7.032,63 (IVA inclusa), oltre rivalutazione e Parte_1 interessi legali dal 28/10/2020 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi legali sino al saldo;
b) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre CPA e IVA se dovuta, nonché in 488,00 (IVA inclusa) per spese di c.t.p. e in €
279,00 per le spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione), con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attore;
c) condanna la a tenere indenne e manlevare Controparte_2 per tutti gli esborsi (ivi incluso quello per spese processuali) Controparte_1 che quest'ultima effettuerà in esecuzione della presente sentenza;
d) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese processuali, che liquida in 2.504,00 (di cui € Controparte_1
425,00 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 850,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 237,00 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
e) pone integralmente a carico della le spese della Controparte_2
c.t.u., nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 07/01/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1635 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Alberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n.
5, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Massarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Ludovico
Aminale n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Orsini Federici ed elettivamente CP_3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Natali in Terni, Corso Tacito n. 101, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da animali
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Anna Alberti, per l'attore: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per tutti i motivi svolti nella narrativa, la esclusiva responsabilità della convenuta per i danni provocati dal cane di sua proprietà alla automobile del sig. , in occasione dell'evento occorso in data 04.10.2020; - Pt_1 accertare e dichiarare che il sig. ha diritto ad essere risarcito Parte_1 di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2052
c.c., condannare la signora a risarcire l'attore di tutti i danni Controparte_1 patrimoniali causati dall'animale di proprietà della stessa a seguito dell'evento verificatosi in data 04.10.2020, danni che si quantificano nella misura di Euro
10.280,73 (di cui €. 9.091,23 per spese di riparazione del veicolo ed €. 1.189,50 per spese di noleggio del veicolo sostitutivo) o nell'altra misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario, come da nota spese che si deposita unitamente alla presente memoria, insieme alla fattura del CTP per l'assistenza alle operazioni di CTU ai fini delle spese”.
- L'avv. Chiara Massarini, per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza disattesa, in caso di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, accertata la validità del contratto di polizza numero 1/2513/148/131482397, stipulato tra la convenuta e la dichiarare il Controparte_2 terzo tenuto a manlevare la Sig.ra Controparte_2 [...]
da qualsivoglia onere in virtù del contratto tra le parti e, per l'effetto, CP_1 condannare la Compagnia anzi detta al pagamento sia del risarcimento che sarà eventualmente quantificato in favore dell'attore e sia delle spese e competenze di lite del presente procedimento a cui dovrà far fronte la convenuta. Con vittoria di spese e competenze professionali oltre oneri di legge da distrarsi tutte in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
- L'avv. Mauro Orsini Federici, per la terza chiamata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché allo stato del tutto sfornita di prova e, di conseguenza, rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti di Controparte_2 in via subordinata, nella denegata ipotesi si dichiarino provati i fatti di causa nonché la responsabilità di , ridurre la domanda attorea per le Controparte_1 ragioni di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c, e così in proporzione ridurre la domanda di manleva svolta nei confronti della concludente, al netto della franchigia contrattuale prevista nella polizza azionata;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di Legge e rimb. forf. 15%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21/07/2021, conveniva in Parte_1 giudizio invocando la responsabilità di quest'ultima, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2052 c.c., per i danni cagionati dal suo cane alla carrozzeria dell'autovettura Suzuki
Swift Tg FS666RY all'interno di un parco sito in Terni, Strada di Colleluna. L'attore, premesso che nell'occasione il cane della convenuta era sfuggito alla presa di quest'ultima per inseguire un gatto rifugiatosi sul tetto della predetta autovettura, danneggiandone vistosamente la carrozzeria, quantificava i danni subiti nel complessivo importo di €
11.089,84 (di cui € 9.900,34 per la riparazione del veicolo, ed € 1.189,50 per spese di noleggio di un veicolo sostitutivo per il periodo di fermo tecnico), e chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo.
Con comparsa depositata in data 29/10/2021 si costituiva la convenuta CP_1
la quale confermava il fatto storico come esposto dall'attore, limitandosi a
[...] contestare l'avversa pretesa solo nel quantum, e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la (d'ora in avanti, per brevità: , Controparte_2 CP_2 al fine di essere manlevata da quest'ultima – in virtù dell'allegata polizza “chiave oro” – di ogni eventuale esborso in favore dell'attore.
Con decreto del 30/11/2021 veniva differita la prima udienza per consentire la chiamata in causa della la quale si costituiva con comparsa depositata in data 16/03/2022, CP_2 eccependo: la mancanza di prova del fatto storico, essendo tra l'altro improbabile che i danni alla carrozzeria – per tipologia, entità e diffusione – potessero esser stati causati dalle zampate di un solo animale nel breve episodio narrato dall'attore, ed essendo la mancata contestazione di tali fatti da parte della convenuta (comunque non opponibile alla compagnia assicurativa, stante il disposto degli artt. 1309 e 2733, co. 3, c.c.) verosimilmente dovuta al suo rapporto di parentela con il titolare dell'autocarrozzeria che aveva provveduto alla riparazione del veicolo
(suo padre;
l'eccessiva quantificazione dei danni alla carrozzeria, stimabili Persona_1 al più nel complessivo importo di € 4.370,00; la mancanza di prova della necessità del noleggio di un veicolo sostitutivo. La concludeva quindi per l'integrale rigetto CP_2 della domanda proposta nei suoi confronti, ovvero, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo nel limite di quanto effettivamente provato, e con detrazione della franchigia di € 100,00 prevista nella polizza.
A seguito della prima udienza, del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di una prova testimoniale e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata dall'attore e dalla convenuta ma non dalla compagnia assicurativa – nell'espletamento di una c.t.u. estimativa, all'udienza del 30/10/2024 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
1.1. Come noto, l'art. 2052 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale danneggiante, ragion per cui, se è onere del danneggiato provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, il proprietario o utilizzatore dell'animale danneggiante, in presenza di una tale prova, può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno – comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso danneggiato – idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso (v. ex multis Cass. 21772/2019, Cass. 10402/2016, Cass. 17091/2014 e Cass. 7260/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Lecce 29 novembre 2021).
1.2. Nel caso in esame, la dinamica del fatto storico allegata dall'attore deve senz'altro ritenersi provata alla luce dell'istruttoria espletata, tenuto conto sia della mancata contestazione da parte della convenuta (liberamente apprezzabile anche nei confronti della compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 2733 c.c.), sia della deposizione resa dal testimone oculare all'udienza del 23/05/2023. Testimone_1
1.3. Con particolare riferimento alla suddetta testimone, deve evidenziarsi che la stessa non può essere considerata inattendibile per il solo fatto di essere la fidanzata dell'attore, in difetto di ulteriori elementi dai quali si possa desumere una perdita della sua credibilità (v. ex multis
Cass. 2295/2021 e Cass. 25358/2015), tali non essendo, evidentemente, la risposta (“Sì è vero”) fornita al cap. 6 articolato dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. (“Vero che all'evento, nei termini sopra descritti, erano presenti varie persone tra le quali lei che si rendeva disponibile a fornire i suoi dati al proprietario del veicolo”; laddove, ammesso che la risposta di conferma fosse effettivamente riferita anche alla manifestata disponibilità al rilascio dei propri dati al , tale circostanza non sarebbe affatto Pt_1 incompatibile con il legame che al momento dell'evento intercorreva tra i due, i quali, secondo quanto riferito dalla stessa all'epoca avevano appena iniziato a Tes_1 frequentarsi) e la precisazione di non essere “in grado di quantificare la durata dell'attacco da parte del cane […] durato fin quando la padrona è venuta a riprenderlo” (essendo del tutto comprensibile che la testimone, a distanza di quasi tre anni dal fatto, non abbia saputo indicare con precisione tale durata).
1.4. Del resto, a fronte di dinamiche alternative meramente ipotizzate – senza il supporto di alcun elemento probatorio – dalla secondo la quale sarebbe “più probabile che i CP_2 segni siano stati provocati da più animali, o a più riprese, o ancora nel corso di un pomeriggio intero dallo stesso animale, ovvero altrove in ben diversa situazione”: v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), sulla base di una dedotta “perplessità sulla storicità dei fatti” che, in tesi, sarebbe legittimata dal rapporto di parentela tra l'odierna convenuta e il titolare dell'autocarrozzeria che ha provveduto alla riparazione del veicolo dell'attore
(elemento che, invece, appare di per sé del tutto neutro), il consulente tecnico d'ufficio ha confermato la piena compatibilità delle abrasioni sull'autovettura – come raffigurate nelle fotografie in atti – con l'azione di un cane di media taglia qual è quello di proprietà della convenuta, rispondendo in maniera chiara ed esaustiva anche alle osservazioni del c.t.p. della in merito a tale compatibilità con specifico riferimento all'ubicazione, alla CP_2 tipologia e alle direzioni delle abrasioni (v. pag. 39-40 dell'elaborato peritale in atti), sicché anche il nesso di causalità tra l'azione dell'animale e il danno può ritenersi idoneamente provato (sulla possibilità di utilizzare anche la valutazione del c.t.u. quale elemento di prova sul nesso di causalità, sulla base di un giudizio di preponderanza dell'evidenza, v. Cass.
15442/2023 e Cass. 13478/2019).
2. Del tutto indimostrata, poi, appare la tesi della (peraltro sviluppata solo in CP_2 comparsa conclusionale) secondo cui l'attore e la convenuta avrebbero colposamente concorso ad aggravare il danno in quanto avrebbero potuto “facilmente e in tempi brevi riprendere il controllo dell'animale e della situazione apprendendo il guinzaglio a cui esso era legato, magari limitando i danni alla vettura” (v. pag. 7 della suddetta comparsa).
3. Quanto all'entità dei danni al veicolo, vanno recepite le condivisibili valutazioni compiute sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto tali danni, ha quantificato i relativi costi di riparazione nel complessivo importo di € 5.843,23 (IVA inclusa). Deve a tal riguardo rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass.
11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e
Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha efficacemente replicato alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice in merito al costo orario della manodopera, chiarendo di aver indicato – in linea con il quesito posto dallo scrivente giudice – “il costo di manodopera riferendosi ai comuni costi di mercato mediamente ottenibile da un utente privato che si rivolge alle numerose officine di autocarrozzeria presenti sul territorio di riferimento (provincia di Terni)” (e non, quindi, il maggior costo applicato dall'officina che ha provveduto alla riparazione del veicolo), ed affermando inoltre che “il così detto deposito delle tariffe presso la locale CCIAA […] nulla dimostra o statuisce rispetto alle tariffe realmente richieste dai tanti operatori la cui grande maggioranza, peraltro, non esegue alcun deposito” (v. pag. 42-43 dell'elaborato peritale). Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. appaiono in linea con il consolidato principio in base al quale, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nell'esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni di un autoveicolo sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria (o indennitaria), limitarsi a produrre la documentazione di spese da lui sostenute non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica d'ufficio (v. Cass. 9942/2016, Cass. 970/96 e Cass. 2268/77, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Novara 3 ottobre 2023 e App. Milano 18 ottobre 2021). A fronte, quindi, dell'indicazione da parte del c.t.u. delle tariffe orarie mediamente praticate su piazza, era onere dell'attore – essendo pacifica l'insussistenza di particolari circostanze oggettive tali da giustificare un maggior esborso (trattandosi, anzi, della mera riverniciatura della carrozzeria) – provare che il costo orario medio praticato dalle altre carrozzerie della zona fosse invece superiore e (in tesi) pari a quello applicato nella fattura in atti (v. ex multis Trib. Terni 13 maggio 2022 e Trib. Roma 3 luglio 2018), essendo a tal fine di per sé irrilevanti le tariffe facoltativamente depositate da alcune imprese presso la locale CCIAA (v. in argomento Trib. Como 2 maggio 2022, sia pure con riferimento alle tariffe registrate dalla Confartigianato o da CNA, parimenti non dotate di efficacia cogente nei confronti dei terzi).
4. Al suddetto importo va aggiunto il costo per il noleggio del veicolo sostitutivo, pari ad €
1.189,50 (IVA inclusa). Deve infatti in proposito richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, se è vero che il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo non è in re ipsa e va quindi provato, dovendo il danneggiato dimostrare di aver sostenuto una spesa per il noleggio nel periodo del fermo del proprio veicolo (e non potendo egli limitarsi, a tal fine, a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto), tale dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, in base alla regola di comune esperienza secondo cui dal fermo tecnico della vettura si induce che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria (v. in tal senso Cass. 27052/2023, Cass.
15262/2023, Cass. 13173/2023 Cass. 7358/2023 e Cass. 27389/2022). Dunque, poiché nel caso in esame sono stati adeguatamente documentati (mediante la produzione del contratto di noleggio e della relativa fattura) l'effettivo avvenuto noleggio dell'autovettura sostitutiva e il relativo costo, peraltro in linea con i prezzi di mercato, e poiché tale noleggio è avvenuto durante il fermo tecnico del veicolo danneggiato dal sinistro, ossia durante il tempo necessario per la riparazione dello stesso, va riconosciuta all'attore anche tale voce di danno.
5. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7.032,63 (IVA inclusa), oltre rivalutazione
(mediante applicazione degli indici annuali ISTAT) e interessi legali (sulla somma progressivamente rivalutata) dal 28/10/2020 (data di emissione delle fatture) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi), ed oltre ulteriori interessi legali sino al saldo (sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, a prescindere, peraltro, da un'espressa domanda in tal senso formulata dal danneggiato, v. ex multis Cass. 39376/2021, Cass. 24468/2020, Cass.
9194/2020, Cass. 18771/2019, Cass. 2670/2016, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015 e Cass.
12698/2014).
6. Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei Controparte_1 confronti della terza chiamata deve evidenziarsi che la compagnia assicurativa CP_2 non ha in alcun modo contestato l'operatività della polizza in atti, essendosi la stessa limitata ad eccepire l'applicabilità della franchigia di € 100,00 prevista dal comma 24 dell'art.
6.1.1. delle condizioni generali di contratto. Ne consegue che la deve essere CP_2 condannata a tenere indenne da tutti gli esborsi che verranno da Controparte_1 essa effettuati in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni in esecuzione della presente sentenza, detratta la summenzionata franchigia.
7.1. Nei rapporti tra attore e convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolte in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
7.2. L'attore ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico della convenuta – le spese per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso della c.t.u. (v. Cass.
37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta aver effettivamente sostenuto (v. la fattura quietanzata in atti) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue, tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario di € 617,78 oltre accessori di legge riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
8. Quanto alle spese nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, va richiamato il consolidato principio in base al quale bisogna tenere distinte – come ben chiarito dalla pronuncia n. 18076/2020 della Suprema Corte (v. in termini, da ultimo, Cass. 6716/2024) – tre tipologie di spesa: 1) le spese processuali che l'assicurato sia stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. “spese di soccombenza”); 2) le spese sostenute per resistere alla pretesa di quest'ultimo (c.d. “spese di resistenza”), che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle “spese di salvataggio” e devono essere indennizzate dall'assicuratore entro il limite di cui all'art. 1917, co. 3, c.c.; 3) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Mentre per le “spese di resistenza” – che, peraltro, nel caso in esame non risultano specificamente richieste e quantificate – nessun importo può essere riconosciuto in assenza della deduzione e prova del relativo esborso (v. Cass. 21290/2022, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”, nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato), diversamente è a dirsi sia per le “spese di soccombenza”
(che, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, vanno indennizzate a prescindere dall'eventuale violazione del patto di gestione della lite, purché rientrino nei limiti del massimale: v. ex multis Cass. 5242/04), sia per le spese processuali per la chiamata in causa dell'assicuratore (rectius: per le spese relative alla domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore), che vanno regolate in base alla soccombenza, e che quindi, nel caso di specie, vanno senz'altro poste a carico della (sia pure nella misura CP_2 minima di legge, stante la mancanza di contestazioni circa l'operatività della polizza), con distrazione in favore del difensore antistatario di parte convenuta.
9. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della terza chiamata (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass.
3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 nonché sulla domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della
[...] gni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta per l'evento oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 7.032,63 (IVA inclusa), oltre rivalutazione e Parte_1 interessi legali dal 28/10/2020 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi legali sino al saldo;
b) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre CPA e IVA se dovuta, nonché in 488,00 (IVA inclusa) per spese di c.t.p. e in €
279,00 per le spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione), con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attore;
c) condanna la a tenere indenne e manlevare Controparte_2 per tutti gli esborsi (ivi incluso quello per spese processuali) Controparte_1 che quest'ultima effettuerà in esecuzione della presente sentenza;
d) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese processuali, che liquida in 2.504,00 (di cui € Controparte_1
425,00 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 850,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 237,00 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
e) pone integralmente a carico della le spese della Controparte_2
c.t.u., nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 07/01/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)