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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in ______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° Per ___________________
8507 R.G.L. 2023, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Enrico Nicolo' BUSCEMI, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi, all'indirizzo telematico
indicato in ricorso;
Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo e domiciliato ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via
Mariano STABILE 182;
Resistente
OGGETTO : INDENNITA' UNA TANTUM PER LA MOBILITA' INTERNA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.civ., ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto alla corresponsione dell'indennità Parte_1
una tantum, di cui all'art. 62, comma 10 del C.C.R.L. 2016-2018, per i dipendenti del
comparto non dirigenziale della e condanna l' convenuto al Controparte_1 CP_1
pagamento della medesima, nella misura di otto mensilità della retribuzione tabellare,
prevista per la categoria e la posizione economica d'inquadramento, oltre gli accessori
come per legge.
Condanna l al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre
rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA D
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/07/2023, funzionario Parte_1
direttivo della Regione Siciliana (D6), premesso di aver prestato la propria attività presso il
Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale, Servizio 10, della nella Controparte_1
sede di Catania e di essere stato destinato all Controparte_2
con sede in Palermo, a seguito di adesione all'interpello
[...]
di cui alla nota Prot. n° 606 del 23/03/2021 dell'Ufficio suindicato per la copertura di posti relativi a nuove unità di personale, di cui n° 3 funzionari direttivi, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando il mancato riconoscimento dell'indennità
prevista dall'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. 2016- 2018, per coloro che aderiscono su base volontaria alla mobilità interna, beneficio gli era stato negato, in quanto non espressamente riconosciuto nell'atto di interpello.
Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità
una tantum, di cui all'art. 62, comma 10 del C.C.R.L. cit. e la condanna dell CP_1
della Funzione pubblica al relativo pagamento, nella
[...] Controparte_1
misura di otto mensilità, con gli accessori d legge.
L , Controparte_3
ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha dedotto l'infondatezza della pretesa avversaria, rilevando che la condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità in
argomento è la sua espressa previsione di riconoscimento nell'atto di interpello.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'esito del deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024, la causa, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata decisa come da dispositivo in atti.
Il ricorso è fondato.
L'art. 62, commi 4 e 10 del C.C.R.L. del personale non dirigenziale della
[...]
, così prevede: CP_1
3. La mobilità interna può essere attivata dalla per particolari esigenze Controparte_1
organizzative connesse alla funzionalità delle strutture….
4. La mobilità interna per urgenti ed indifferibili ragioni di servizio verso altre sedi
della , che comporta l'adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare Controparte_1
il regolare funzionamento delle strutture organizzative o la tutela dell'incolumità pubblica
della cittadinanza è disposta d'ufficio dalla , che vi provvede nel rispetto Controparte_1
della categoria d'inquadramento e del profilo posseduto dal dipendente. Le comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive, ovvero le esigenze di tutela dell'incolumità
pubblica, devono essere riportate dalla nel provvedimento adottato. Controparte_1
10. Al personale che su base volontaria, all'esito di appositi interpelli predisposti
dall'Amministrazione aderisce alla mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di
servizio di cui al comma 4, viene corrisposta una indennità una tantum, rapportata alla
retribuzione tabellare in godimento pari a: …
- 8 mensilità per la mobilità oltre 50 Km dalla propria sede di servizio ordinaria….
La disposizione negoziale prevede soltanto che le comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive ovvero le esigenze di tutela dell'incolumità pubblica siano riportate nel provvedimento adottato, mentre nulla dispone in ordine alla necessità di un espresso riconoscimento nel provvedimento dell'indennità una tantum, la cui spettanza consegue ipso iure al verificarsi delle condizioni di fatto previste per la mobilità volontaria,
essendo la disciplina contrattuale integralmente applicabile al rapporto, a prescindere da un esplicito rinvio. Ne deriva che essendo state indicate le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive nell'atto di interpello ( esigenza di aumento delle risorse umane assegnate all'Ufficio, connesse alle ulteriori e impegnative incombenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei migranti, ospitati presso i Centri per il rimpatrio e gli hotspot sparsi nell'Isola) ed accertato che il ricorrente ha aderito all'interpello per la mobilità volontaria,
con nota del 27/04/2022, provenendo dalla sede di Catania, distante oltre 50 Km., la disposizione contrattuale era immediatamente operativa, vincolando l'Amministrazione a corrispondere il relativo emolumento compensativo.
Le previsioni contenute in altri atti d'interpello emessi da altri Dipartimenti Regionali
in ordine al riconoscimento dell'indennità una tantum hanno valore meramente dichiarativo degli effetti che derivano dall'applicazione delle norme contrattuali, costituenti la disciplina del rapporto di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto, dichiarando che
[...]
ha diritto alla corresponsione dell'indennità una tantum di cui Parte_1
all'art. 62, comma 10, C.C.R.L. 2016-2018, con condanna dell'Assessorato convenuto al pagamento della stessa, nella misura di otto mensilità della retribuzione tabellare prevista per la categoria e la posizione economica d'inquadramento, oltre gli accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/12/2024, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in
sostituzione dell'udienza del 13/11/2024.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in ______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° Per ___________________
8507 R.G.L. 2023, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Enrico Nicolo' BUSCEMI, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi, all'indirizzo telematico
indicato in ricorso;
Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo e domiciliato ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via
Mariano STABILE 182;
Resistente
OGGETTO : INDENNITA' UNA TANTUM PER LA MOBILITA' INTERNA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.civ., ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto alla corresponsione dell'indennità Parte_1
una tantum, di cui all'art. 62, comma 10 del C.C.R.L. 2016-2018, per i dipendenti del
comparto non dirigenziale della e condanna l' convenuto al Controparte_1 CP_1
pagamento della medesima, nella misura di otto mensilità della retribuzione tabellare,
prevista per la categoria e la posizione economica d'inquadramento, oltre gli accessori
come per legge.
Condanna l al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre
rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA D
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/07/2023, funzionario Parte_1
direttivo della Regione Siciliana (D6), premesso di aver prestato la propria attività presso il
Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territoriale, Servizio 10, della nella Controparte_1
sede di Catania e di essere stato destinato all Controparte_2
con sede in Palermo, a seguito di adesione all'interpello
[...]
di cui alla nota Prot. n° 606 del 23/03/2021 dell'Ufficio suindicato per la copertura di posti relativi a nuove unità di personale, di cui n° 3 funzionari direttivi, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando il mancato riconoscimento dell'indennità
prevista dall'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. 2016- 2018, per coloro che aderiscono su base volontaria alla mobilità interna, beneficio gli era stato negato, in quanto non espressamente riconosciuto nell'atto di interpello.
Chiese, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità
una tantum, di cui all'art. 62, comma 10 del C.C.R.L. cit. e la condanna dell CP_1
della Funzione pubblica al relativo pagamento, nella
[...] Controparte_1
misura di otto mensilità, con gli accessori d legge.
L , Controparte_3
ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha dedotto l'infondatezza della pretesa avversaria, rilevando che la condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità in
argomento è la sua espressa previsione di riconoscimento nell'atto di interpello.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'esito del deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024, la causa, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata decisa come da dispositivo in atti.
Il ricorso è fondato.
L'art. 62, commi 4 e 10 del C.C.R.L. del personale non dirigenziale della
[...]
, così prevede: CP_1
3. La mobilità interna può essere attivata dalla per particolari esigenze Controparte_1
organizzative connesse alla funzionalità delle strutture….
4. La mobilità interna per urgenti ed indifferibili ragioni di servizio verso altre sedi
della , che comporta l'adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare Controparte_1
il regolare funzionamento delle strutture organizzative o la tutela dell'incolumità pubblica
della cittadinanza è disposta d'ufficio dalla , che vi provvede nel rispetto Controparte_1
della categoria d'inquadramento e del profilo posseduto dal dipendente. Le comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive, ovvero le esigenze di tutela dell'incolumità
pubblica, devono essere riportate dalla nel provvedimento adottato. Controparte_1
10. Al personale che su base volontaria, all'esito di appositi interpelli predisposti
dall'Amministrazione aderisce alla mobilità interna per urgenti ed indifferibili esigenze di
servizio di cui al comma 4, viene corrisposta una indennità una tantum, rapportata alla
retribuzione tabellare in godimento pari a: …
- 8 mensilità per la mobilità oltre 50 Km dalla propria sede di servizio ordinaria….
La disposizione negoziale prevede soltanto che le comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive ovvero le esigenze di tutela dell'incolumità pubblica siano riportate nel provvedimento adottato, mentre nulla dispone in ordine alla necessità di un espresso riconoscimento nel provvedimento dell'indennità una tantum, la cui spettanza consegue ipso iure al verificarsi delle condizioni di fatto previste per la mobilità volontaria,
essendo la disciplina contrattuale integralmente applicabile al rapporto, a prescindere da un esplicito rinvio. Ne deriva che essendo state indicate le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive nell'atto di interpello ( esigenza di aumento delle risorse umane assegnate all'Ufficio, connesse alle ulteriori e impegnative incombenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei migranti, ospitati presso i Centri per il rimpatrio e gli hotspot sparsi nell'Isola) ed accertato che il ricorrente ha aderito all'interpello per la mobilità volontaria,
con nota del 27/04/2022, provenendo dalla sede di Catania, distante oltre 50 Km., la disposizione contrattuale era immediatamente operativa, vincolando l'Amministrazione a corrispondere il relativo emolumento compensativo.
Le previsioni contenute in altri atti d'interpello emessi da altri Dipartimenti Regionali
in ordine al riconoscimento dell'indennità una tantum hanno valore meramente dichiarativo degli effetti che derivano dall'applicazione delle norme contrattuali, costituenti la disciplina del rapporto di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto, dichiarando che
[...]
ha diritto alla corresponsione dell'indennità una tantum di cui Parte_1
all'art. 62, comma 10, C.C.R.L. 2016-2018, con condanna dell'Assessorato convenuto al pagamento della stessa, nella misura di otto mensilità della retribuzione tabellare prevista per la categoria e la posizione economica d'inquadramento, oltre gli accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/12/2024, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in
sostituzione dell'udienza del 13/11/2024.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti