Articolo 11 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088
Articolo 10
Versione
24 gennaio 1971
Art. 11.
All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 gennaio 1971