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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/10/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2023
R.G.A.C. n. 189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 189 del 2023
T R A
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al Parte_1 ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato nel giudizio di primo grado (n. 7983/2022 R.G. - Tribunale di
Bari), dall'avv. Roberto Sgherza, del Foro di Trani, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_1
APPELLANTE
e
e , rappresentati e difesi, giusta mandato in calce CP_1 Controparte_2 all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Andrea Lapecorella del Foro di ed Pt_1 elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_2
APPELLATI
pagina 1 di 9 avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. repert. n. 404/2023 resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, depositata il 20.1.2023 nel giudizio portante il numero di R.G.
7983/2022
****************
All'udienza del 21.2.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.06.2022, la – Pt_1 Parte_1 adiva il Tribunale di Bari al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni in danno di
[...]
e : “a. accertare, riconoscere e dichiarare, per le causali descritte e CP_1 Controparte_2 documentate nella narrativa del presente atto, i Sig.ri e debitori, in CP_1 Controparte_2 solido tra loro, nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Sig. , con sede in al Viale Salandra n. 27/a-b-c, della Parte_1 Pt_1 somma di € 9.760,00 IVA inclusa, oppure di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudicante adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturati dal dì della domanda sino al soddisfo;
b. per l'effetto, condannare i Sig.ri e , CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento in favore della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. , della somma di € 9.760,00 IVA inclusa, Parte_1 oppure di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudicante adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturati dal dì della domanda sino al soddisfo;
c. condannare, infine ed in ogni caso, gli odierni resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale anticipatario.
A fondamento della domanda, deduceva la società ricorrente: - che in data 23.11.2020, i germani le conferivano un incarico di mediazione immobiliare per l'alienazione Pt_2 dell'appartamento di loro proprietà, avente accesso dal civico 13 della Via Mandragora in sito al Pt_1 primo piano, composto da 5 vani ed accessori, identificato in catasto al foglio 109, particelle 9, sub. 22;
- che nel mese di dicembre 2020, visionava l'immobile in argomento, dichiarandosi CP_1 interessato all'affare unitamente alla propria socia in affari, tale - che in data Controparte_2
08.03.2021 alla presenza di , sottoscriveva una prima proposta di Controparte_2 CP_1 acquisto per la somma di €. 200.000,00; - che tale proposta d'acquisto veniva rifiutata dalla parte venditrice la quale, in data 15.03.2021, sottoscriveva dichiarazione di controfferta per €. 225.000,00; - pagina 2 di 9 che in data 19.03.2021, la formulava una nuova proposta di acquisto per la somma di €. CP_3
210.000,00; - che tuttavia anche tale seconda offerta non trovava accoglimento;
- che in data
31.05.2021 l'incarico di mediazione giungeva a scadenza;
- che nel maggio 2022, veniva a conoscenza che, con atto pubblico del 29.04.2022, a rogito Notaio Dott. di Santeramo in Persona_1
Colle, l'immobile de quo veniva definitivamente alienato dai germani proprio ad Pt_2 CP_1
e non in proprio, bensì nella qualità di legali rappresentanti delle proprie
[...] Controparte_2 rispettive società, ossia la (partita IVA ), in persona dell'amministratore CP_4 P.IVA_1 unico e legale rappresentante pro tempore , e la (partita IVA CP_1 CP_5
), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 [...]
- che in ragione di tanto, in data 17.05.2022, l'agenzia immobiliare costituiva in mora CP_2
e chiedendo la corresponsione della somma di €. 9.760,00, IVA CP_1 Controparte_2 inclusa, quale quota parte a carico dell'acquirente della provvigione spettante al mediatore;
- che, tuttavia, i resistenti non vi ottemperavano.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.11.2022, si costituivano in giudizio e i quali CP_1 Controparte_2 resistevano alla domanda chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, i convenuti eccepivano:- 1) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver sottoscritto personalmente il contratto di compravendita in parola;
- 2) sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132/2014; - 3) nel merito, l'infondatezza della domanda assumendo che, a distanza di circa un anno dalla scadenza del mandato e a seguito di nuove trattative,
l'unità immobiliare in argomento veniva acquistata dalle società Acos S.r.l. e per un CP_5 importo pari a €. 200.000,00 e la compravendita si concludeva a seguito di segnalazione da parte di un altro intermediario immobiliare, agente della Remax Stella Polare – Servizi Controparte_6
Immobiliari s.r.l.
In assenza di attività istruttoria, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 20.1.2023 così decideva la causa: “1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dei resistenti e CP_1 [...]
; 2) CONDANNA la ricorrente al pagamento in CP_2 Parte_1 favore di e delle spese di lite che si liquidano in €. 1.698,50 per CP_1 Controparte_2 compensi, oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.”
****************
La società ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_3 pagina 3 di 9 chiedendo a questa Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in riforma dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. [capo 1)], repert. n. 404/2023 del Tribunale di Bari, in persona del Giudice Dott.ssa Simona Merra, emessa e pubblicata in data
20.01.2023, comunicata il 24.01.2023 e non notificata, pronunciata nel procedimento sommario di cognizione R.G. n. 7983/2022, accertare, riconoscere e dichiarare la legittimazione passiva dei Sig.ri
e rispetto alla domanda proposta nei loro confronti e col presente CP_1 Controparte_2 atto di citazione in appello reiterata;
- per l'effetto, nel merito, in accoglimento della domanda proposta in primo grado con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e col presente atto di citazione in appello reiterata: a. accertare, riconoscere e dichiarare, per le causali descritte e documentate nella narrativa del ricorso ex art. 702bis c.p.c., da intendersi qui integralmente riproposte e reiterate, i Sig.ri CP_1
e debitori, in solido tra loro, nei confronti della
[...] Controparte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in
[...] Parte_1 Pt_1 al Viale Salandra n. 27/a-b-c, della somma di € 9.760,00 IVA inclusa, oppure di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudicante adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturati dal dì della domanda sino al soddisfo;
b. per l'effetto, condannare i
Sig.ri e , in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_1 Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Pt_1
, della somma di € 9.760,00 IVA inclusa, oppure di quell'altra somma maggiore o minore che
[...] il Giudicante adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturati dal dì della domanda sino al soddisfo;
c. condannare, infine ed in ogni caso, gli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio, e ciò anche in riforma del capo 2) dell'ordinanza impugnata, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale anticipatario”.
Instaurato il contradittorio, gli appellati e hanno resistito CP_1 Controparte_2 all'appello eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per il loro difetto di legittimazione passiva;
nel merito ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese di causa.
All'udienza del 21.2.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e pertanto va accolto.
pagina 4 di 9 La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai resistenti. L'eccezione è fondata e merita accoglimento e da tanto deriva l'assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
Dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il soggetto che ha visionato in diverse occasioni l'immobile per cui è causa è soggetto diverso da quello che ha proceduto all'acquisto. In particolare, le dichiarazioni di presa visione dell'immobile del 05.12.2020, del 19.12.2020 e del
27.01.2021 recano la firma congiunta di e quali soggetti che hanno CP_1 Testimone_1 visionato, per la prima volta e successivamente rivisto, l'immobile per il tramite dell'agenzia. Dall'atto di compravendita del 29.04.2022 emerge che “ , imprenditore, il quale interviene nel CP_1 presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società ; “ , imprenditrice, la quale interviene nel presente atto non CP_4 Controparte_2 improprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società CP_5
e, pertanto, acquirenti dell'immobile sono le società ed e non gli
[...] CP_4 CP_5 odierni resistenti e , quali persone fisiche. Ad abundantiam giova CP_1 Controparte_2 rimarcare che tale dato è confermato, altresì, dalla visura storica dell'immobile del 12.05.2022 allegata da parte ricorrente. Ne consegue, pertanto, che sebbene le società siano costituite da persone fisiche le stesse sono dotate di una diversa soggettività giuridica da cui discende, quale immediato corollario, la separazione dei rispettivi patrimoni, come pacificamente evincibile dalle disposizioni di cui agli art. 2462 e ss. c.c., sicchè e non sono titolari passivi del CP_1 Controparte_2 rapporto giuridico per cui si controverte. L'accoglimento dell'eccezione preliminare giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale in concreto svolta dalle parti, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (con i valori minimi in ragione della non complessità della questione previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 per i giudizi sommari)”.
***
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante si duole della circostanza che il primo giudice, facendo malgoverno delle risultanze istruttorie documentali, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei resistenti, sull'erroneo presupposto che, dall'atto pubblico di compravendita del 29.4.2022 a rogito del Notaio dott. emergeva che i soggetti che avevano effettivamente Persona_1 proceduto all'acquisto dell'immobile in questione erano le società e CP_4 CP_5 pagina 5 di 9 soggetti giuridici diversi da coloro che avevano visionato l'immobile per il tramite dell'agenzia
[...] di ovvero e Pt_1 Parte_1 CP_1 Controparte_2
Invero, lamenta l'appellante che il Tribunale di Bari non avrebbe tenuto in debita considerazione due importanti circostanze: la prima che i resistenti, odierni appellati, con la sottoscrizione delle dichiarazioni di presa visione dell'immobile (del 5.12.2020 – 19.12.2020 –
27.1.2021), delle proposte di acquisto (del 8.3.2021 e del 19.3.2021) e della dichiarazione di provvigione (del 19.3.2021), si erano espressamente impegnati a riconoscere il compenso al mediatore in caso di conclusione dell'affare e perfezionamento della vendita, anche nell'ipotesi in cui “si perfezioni sia con soggetti terzi, parenti, o per interposizione fittizia o reale di persona o società e comunque in tutti i casi in cui l'acquirente sia stato indicato dal cliente che visiona il suddetto immobile” e, la seconda, che le società acquirenti erano state costituite dagli stessi resistenti, a pochi giorni di distanza dal fallimento dell'affare e dalla scadenza del mandato di mediazione;
infatti la società (P.Iva ) veniva costituita il 12.4.2021 e la (P.Iva CP_5 P.IVA_2 CP_4
) veniva costituita il 13.4.2021. P.IVA_1
Conclude, pertanto, l'appellante affermando la legittimità della propria richiesta, essendo essa deducente vittima di una vera e propria ipotesi di c.d. frode del mediatore.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1755, comma 1, c.c. espressamente prevede che: “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Ne consegue che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore
- pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
La norma in esame, non a caso, parla di “affare” e non di “contratto”, atteso che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi, bensì dal raggiungimento dello scopo economico per il raggiungimento del quale la parte aveva dato incarico al mediatore. pagina 6 di 9 Logico corollario è che la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque,
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).
Né tantomeno l'identità dell'affare può essere esclusa dalla circostanza che il contratto risulta concluso da parti diverse, ma collegate alle originarie parti si erano svolte le trattative.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale “Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass.
2024/n.13973; Cass. 2018/n. 6552).
Alla luce della citata normativa e della pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, questa Corte ritiene errata la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale di Bari, laddove ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e in quanto soggetti CP_1 Controparte_2 giuridici differenti rispetto alle società che avevano invece sottoscritto il contratto di compravendita.
Invero, l'esame della documentazione versata in atti dall'agenzia ricorrente, odierna appellante, conduce a ritenere che l'attività dell'agenzia di mediazione di abbia Parte_1 Parte_1 avuto incidenza causale determinante nella conclusione dell'affare tra i germani e Parte_4
Maria e le società acquirenti e i cui legali rappresentanti erano CP_4 CP_5 rispettivamente e che, per il tramite, proprio della società appellante, CP_1 Controparte_2 erano stati messi in contatto con i promittenti venditori.
E che si tratti del medesimo affare lo si può tranquillamente desumere: a) dall'identità dell'oggetto del contratto;
b) dalla corrispondenza tra il prezzo offerto dalla con la Controparte_2 prima proposta di acquisto dell'8.3.2021 (pari ad € 200.000,00) e l'effettivo prezzo pagato e indicato nell'atto pubblico di compravendita;
c) dal legame delle parti coinvolte.
Sintomatica è la circostanza che gli odierni appellati, a distanza di pochi giorni dal rifiuto della pagina 7 di 9 seconda proposta di acquisto, costituivano le due società che poi hanno provveduto ad acquistare il medesimo immobile già precedentemente visionato.
Né giova agli appellati sostenere che la conclusione dell'affare è avvenuta a fronte dell'attività di consulenza/segnalazione operata dalla Remax s.r.l., in persona dell'agente . Parte_5
Tale affermazione, rimasta a livello di mera asserzione, non potendosi riconoscere alcun valore probatorio alle fatture prodotte nel fascicolo di parte resistente che per la loro genericità non consentono di operare un collegamento con il contratto di compravendita in oggetto, non è sufficiente per recidere il nesso di causalità tra l'attività svolta dalla e la Parte_3 Pt_1 Parte_1 successiva conclusione dell'affare, poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può escludere a priori la sussistenza del nesso causale “sol perché alla iniziale fase delle trattative ne sia seguita un'altra con l'intervento di un secondo mediatore (Cass. n. 869 del 16/01/2018).
Pertanto, una volta dimostrata l'esistenza del nesso eziologico tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare, non incidono sul diritto alla provvigione, né l'intervento di un altro mediatore, né la differenza tra le condizioni finali dell'affare e quelle con le quali la trattativa venne inizialmente portata avanti. (Cass. n. 403/2024)
In conclusione, alla luce del materiale probatorio acquisito ed esaminato, certamente può dirsi provato il nesso eziologico tra l'opera di mediazione dell'agenzia di Parte_1 Parte_1
e la conclusione del contratto di vendita stipulato tra i germani e le società e
[...] Pt_2 CP_4
CP_5
Erroneamente, pertanto, il Tribunale di Bari ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei e , i quali, al contrario, devono essere condannati al pagamento della CP_1 Controparte_2 provvigione nella misura concordata e mai contestata di € 9.760,00 IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni altra questione.
********
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellati e CP_1 Controparte_2
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 404/2023 Parte_1
pagina 8 di 9 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, depositata il 20.1.2023 nel giudizio portante il numero di R.G. 7983/22, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza,
2) Condanna e – in solido tra loro - a pagare in favore della CP_1 Controparte_2 [...]
per le causali di cui in narrativa, la somma di € 9.760,00 iva Parte_1 inclusa, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) Condanna gli appellati, e – in solido tra loro - a rifondere CP_1 Controparte_2 all'appellante le spese giudiziali, liquidate in € 5.077,00, Parte_1 per il primo grado, oltre al rimborso spese generali, IVA E CAP come per legge, ed in € 5.809,00 per questo grado, oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge, spese tutte che distrae a favore dell'Avv. Roberto Sgherza, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 3 ottobre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 9 di 9
R.G.A.C. n. 189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 189 del 2023
T R A
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al Parte_1 ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato nel giudizio di primo grado (n. 7983/2022 R.G. - Tribunale di
Bari), dall'avv. Roberto Sgherza, del Foro di Trani, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_1
APPELLANTE
e
e , rappresentati e difesi, giusta mandato in calce CP_1 Controparte_2 all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Andrea Lapecorella del Foro di ed Pt_1 elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_2
APPELLATI
pagina 1 di 9 avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. repert. n. 404/2023 resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, depositata il 20.1.2023 nel giudizio portante il numero di R.G.
7983/2022
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All'udienza del 21.2.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.06.2022, la – Pt_1 Parte_1 adiva il Tribunale di Bari al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni in danno di
[...]
e : “a. accertare, riconoscere e dichiarare, per le causali descritte e CP_1 Controparte_2 documentate nella narrativa del presente atto, i Sig.ri e debitori, in CP_1 Controparte_2 solido tra loro, nei confronti della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Sig. , con sede in al Viale Salandra n. 27/a-b-c, della Parte_1 Pt_1 somma di € 9.760,00 IVA inclusa, oppure di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudicante adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturati dal dì della domanda sino al soddisfo;
b. per l'effetto, condannare i Sig.ri e , CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento in favore della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore Sig. , della somma di € 9.760,00 IVA inclusa, Parte_1 oppure di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudicante adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturati dal dì della domanda sino al soddisfo;
c. condannare, infine ed in ogni caso, gli odierni resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale anticipatario.
A fondamento della domanda, deduceva la società ricorrente: - che in data 23.11.2020, i germani le conferivano un incarico di mediazione immobiliare per l'alienazione Pt_2 dell'appartamento di loro proprietà, avente accesso dal civico 13 della Via Mandragora in sito al Pt_1 primo piano, composto da 5 vani ed accessori, identificato in catasto al foglio 109, particelle 9, sub. 22;
- che nel mese di dicembre 2020, visionava l'immobile in argomento, dichiarandosi CP_1 interessato all'affare unitamente alla propria socia in affari, tale - che in data Controparte_2
08.03.2021 alla presenza di , sottoscriveva una prima proposta di Controparte_2 CP_1 acquisto per la somma di €. 200.000,00; - che tale proposta d'acquisto veniva rifiutata dalla parte venditrice la quale, in data 15.03.2021, sottoscriveva dichiarazione di controfferta per €. 225.000,00; - pagina 2 di 9 che in data 19.03.2021, la formulava una nuova proposta di acquisto per la somma di €. CP_3
210.000,00; - che tuttavia anche tale seconda offerta non trovava accoglimento;
- che in data
31.05.2021 l'incarico di mediazione giungeva a scadenza;
- che nel maggio 2022, veniva a conoscenza che, con atto pubblico del 29.04.2022, a rogito Notaio Dott. di Santeramo in Persona_1
Colle, l'immobile de quo veniva definitivamente alienato dai germani proprio ad Pt_2 CP_1
e non in proprio, bensì nella qualità di legali rappresentanti delle proprie
[...] Controparte_2 rispettive società, ossia la (partita IVA ), in persona dell'amministratore CP_4 P.IVA_1 unico e legale rappresentante pro tempore , e la (partita IVA CP_1 CP_5
), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 [...]
- che in ragione di tanto, in data 17.05.2022, l'agenzia immobiliare costituiva in mora CP_2
e chiedendo la corresponsione della somma di €. 9.760,00, IVA CP_1 Controparte_2 inclusa, quale quota parte a carico dell'acquirente della provvigione spettante al mediatore;
- che, tuttavia, i resistenti non vi ottemperavano.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.11.2022, si costituivano in giudizio e i quali CP_1 Controparte_2 resistevano alla domanda chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, i convenuti eccepivano:- 1) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver sottoscritto personalmente il contratto di compravendita in parola;
- 2) sempre in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132/2014; - 3) nel merito, l'infondatezza della domanda assumendo che, a distanza di circa un anno dalla scadenza del mandato e a seguito di nuove trattative,
l'unità immobiliare in argomento veniva acquistata dalle società Acos S.r.l. e per un CP_5 importo pari a €. 200.000,00 e la compravendita si concludeva a seguito di segnalazione da parte di un altro intermediario immobiliare, agente della Remax Stella Polare – Servizi Controparte_6
Immobiliari s.r.l.
In assenza di attività istruttoria, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 20.1.2023 così decideva la causa: “1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dei resistenti e CP_1 [...]
; 2) CONDANNA la ricorrente al pagamento in CP_2 Parte_1 favore di e delle spese di lite che si liquidano in €. 1.698,50 per CP_1 Controparte_2 compensi, oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.”
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La società ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_3 pagina 3 di 9 chiedendo a questa Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in riforma dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. [capo 1)], repert. n. 404/2023 del Tribunale di Bari, in persona del Giudice Dott.ssa Simona Merra, emessa e pubblicata in data
20.01.2023, comunicata il 24.01.2023 e non notificata, pronunciata nel procedimento sommario di cognizione R.G. n. 7983/2022, accertare, riconoscere e dichiarare la legittimazione passiva dei Sig.ri
e rispetto alla domanda proposta nei loro confronti e col presente CP_1 Controparte_2 atto di citazione in appello reiterata;
- per l'effetto, nel merito, in accoglimento della domanda proposta in primo grado con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e col presente atto di citazione in appello reiterata: a. accertare, riconoscere e dichiarare, per le causali descritte e documentate nella narrativa del ricorso ex art. 702bis c.p.c., da intendersi qui integralmente riproposte e reiterate, i Sig.ri CP_1
e debitori, in solido tra loro, nei confronti della
[...] Controparte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in
[...] Parte_1 Pt_1 al Viale Salandra n. 27/a-b-c, della somma di € 9.760,00 IVA inclusa, oppure di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudicante adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturati dal dì della domanda sino al soddisfo;
b. per l'effetto, condannare i
Sig.ri e , in solido tra loro, al pagamento in favore della CP_1 Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Pt_1
, della somma di € 9.760,00 IVA inclusa, oppure di quell'altra somma maggiore o minore che
[...] il Giudicante adito riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria medio tempore maturati dal dì della domanda sino al soddisfo;
c. condannare, infine ed in ogni caso, gli odierni appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio, e ciò anche in riforma del capo 2) dell'ordinanza impugnata, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale anticipatario”.
Instaurato il contradittorio, gli appellati e hanno resistito CP_1 Controparte_2 all'appello eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per il loro difetto di legittimazione passiva;
nel merito ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese di causa.
All'udienza del 21.2.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e pertanto va accolto.
pagina 4 di 9 La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai resistenti. L'eccezione è fondata e merita accoglimento e da tanto deriva l'assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
Dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il soggetto che ha visionato in diverse occasioni l'immobile per cui è causa è soggetto diverso da quello che ha proceduto all'acquisto. In particolare, le dichiarazioni di presa visione dell'immobile del 05.12.2020, del 19.12.2020 e del
27.01.2021 recano la firma congiunta di e quali soggetti che hanno CP_1 Testimone_1 visionato, per la prima volta e successivamente rivisto, l'immobile per il tramite dell'agenzia. Dall'atto di compravendita del 29.04.2022 emerge che “ , imprenditore, il quale interviene nel CP_1 presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società ; “ , imprenditrice, la quale interviene nel presente atto non CP_4 Controparte_2 improprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società CP_5
e, pertanto, acquirenti dell'immobile sono le società ed e non gli
[...] CP_4 CP_5 odierni resistenti e , quali persone fisiche. Ad abundantiam giova CP_1 Controparte_2 rimarcare che tale dato è confermato, altresì, dalla visura storica dell'immobile del 12.05.2022 allegata da parte ricorrente. Ne consegue, pertanto, che sebbene le società siano costituite da persone fisiche le stesse sono dotate di una diversa soggettività giuridica da cui discende, quale immediato corollario, la separazione dei rispettivi patrimoni, come pacificamente evincibile dalle disposizioni di cui agli art. 2462 e ss. c.c., sicchè e non sono titolari passivi del CP_1 Controparte_2 rapporto giuridico per cui si controverte. L'accoglimento dell'eccezione preliminare giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale in concreto svolta dalle parti, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (con i valori minimi in ragione della non complessità della questione previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 per i giudizi sommari)”.
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Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante si duole della circostanza che il primo giudice, facendo malgoverno delle risultanze istruttorie documentali, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei resistenti, sull'erroneo presupposto che, dall'atto pubblico di compravendita del 29.4.2022 a rogito del Notaio dott. emergeva che i soggetti che avevano effettivamente Persona_1 proceduto all'acquisto dell'immobile in questione erano le società e CP_4 CP_5 pagina 5 di 9 soggetti giuridici diversi da coloro che avevano visionato l'immobile per il tramite dell'agenzia
[...] di ovvero e Pt_1 Parte_1 CP_1 Controparte_2
Invero, lamenta l'appellante che il Tribunale di Bari non avrebbe tenuto in debita considerazione due importanti circostanze: la prima che i resistenti, odierni appellati, con la sottoscrizione delle dichiarazioni di presa visione dell'immobile (del 5.12.2020 – 19.12.2020 –
27.1.2021), delle proposte di acquisto (del 8.3.2021 e del 19.3.2021) e della dichiarazione di provvigione (del 19.3.2021), si erano espressamente impegnati a riconoscere il compenso al mediatore in caso di conclusione dell'affare e perfezionamento della vendita, anche nell'ipotesi in cui “si perfezioni sia con soggetti terzi, parenti, o per interposizione fittizia o reale di persona o società e comunque in tutti i casi in cui l'acquirente sia stato indicato dal cliente che visiona il suddetto immobile” e, la seconda, che le società acquirenti erano state costituite dagli stessi resistenti, a pochi giorni di distanza dal fallimento dell'affare e dalla scadenza del mandato di mediazione;
infatti la società (P.Iva ) veniva costituita il 12.4.2021 e la (P.Iva CP_5 P.IVA_2 CP_4
) veniva costituita il 13.4.2021. P.IVA_1
Conclude, pertanto, l'appellante affermando la legittimità della propria richiesta, essendo essa deducente vittima di una vera e propria ipotesi di c.d. frode del mediatore.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1755, comma 1, c.c. espressamente prevede che: “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Ne consegue che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore
- pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
La norma in esame, non a caso, parla di “affare” e non di “contratto”, atteso che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi, bensì dal raggiungimento dello scopo economico per il raggiungimento del quale la parte aveva dato incarico al mediatore. pagina 6 di 9 Logico corollario è che la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque,
l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).
Né tantomeno l'identità dell'affare può essere esclusa dalla circostanza che il contratto risulta concluso da parti diverse, ma collegate alle originarie parti si erano svolte le trattative.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale “Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass.
2024/n.13973; Cass. 2018/n. 6552).
Alla luce della citata normativa e della pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, questa Corte ritiene errata la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale di Bari, laddove ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e in quanto soggetti CP_1 Controparte_2 giuridici differenti rispetto alle società che avevano invece sottoscritto il contratto di compravendita.
Invero, l'esame della documentazione versata in atti dall'agenzia ricorrente, odierna appellante, conduce a ritenere che l'attività dell'agenzia di mediazione di abbia Parte_1 Parte_1 avuto incidenza causale determinante nella conclusione dell'affare tra i germani e Parte_4
Maria e le società acquirenti e i cui legali rappresentanti erano CP_4 CP_5 rispettivamente e che, per il tramite, proprio della società appellante, CP_1 Controparte_2 erano stati messi in contatto con i promittenti venditori.
E che si tratti del medesimo affare lo si può tranquillamente desumere: a) dall'identità dell'oggetto del contratto;
b) dalla corrispondenza tra il prezzo offerto dalla con la Controparte_2 prima proposta di acquisto dell'8.3.2021 (pari ad € 200.000,00) e l'effettivo prezzo pagato e indicato nell'atto pubblico di compravendita;
c) dal legame delle parti coinvolte.
Sintomatica è la circostanza che gli odierni appellati, a distanza di pochi giorni dal rifiuto della pagina 7 di 9 seconda proposta di acquisto, costituivano le due società che poi hanno provveduto ad acquistare il medesimo immobile già precedentemente visionato.
Né giova agli appellati sostenere che la conclusione dell'affare è avvenuta a fronte dell'attività di consulenza/segnalazione operata dalla Remax s.r.l., in persona dell'agente . Parte_5
Tale affermazione, rimasta a livello di mera asserzione, non potendosi riconoscere alcun valore probatorio alle fatture prodotte nel fascicolo di parte resistente che per la loro genericità non consentono di operare un collegamento con il contratto di compravendita in oggetto, non è sufficiente per recidere il nesso di causalità tra l'attività svolta dalla e la Parte_3 Pt_1 Parte_1 successiva conclusione dell'affare, poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può escludere a priori la sussistenza del nesso causale “sol perché alla iniziale fase delle trattative ne sia seguita un'altra con l'intervento di un secondo mediatore (Cass. n. 869 del 16/01/2018).
Pertanto, una volta dimostrata l'esistenza del nesso eziologico tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare, non incidono sul diritto alla provvigione, né l'intervento di un altro mediatore, né la differenza tra le condizioni finali dell'affare e quelle con le quali la trattativa venne inizialmente portata avanti. (Cass. n. 403/2024)
In conclusione, alla luce del materiale probatorio acquisito ed esaminato, certamente può dirsi provato il nesso eziologico tra l'opera di mediazione dell'agenzia di Parte_1 Parte_1
e la conclusione del contratto di vendita stipulato tra i germani e le società e
[...] Pt_2 CP_4
CP_5
Erroneamente, pertanto, il Tribunale di Bari ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei e , i quali, al contrario, devono essere condannati al pagamento della CP_1 Controparte_2 provvigione nella misura concordata e mai contestata di € 9.760,00 IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni altra questione.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellati e CP_1 Controparte_2
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 404/2023 Parte_1
pagina 8 di 9 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, depositata il 20.1.2023 nel giudizio portante il numero di R.G. 7983/22, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza,
2) Condanna e – in solido tra loro - a pagare in favore della CP_1 Controparte_2 [...]
per le causali di cui in narrativa, la somma di € 9.760,00 iva Parte_1 inclusa, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) Condanna gli appellati, e – in solido tra loro - a rifondere CP_1 Controparte_2 all'appellante le spese giudiziali, liquidate in € 5.077,00, Parte_1 per il primo grado, oltre al rimborso spese generali, IVA E CAP come per legge, ed in € 5.809,00 per questo grado, oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge, spese tutte che distrae a favore dell'Avv. Roberto Sgherza, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 3 ottobre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
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