CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
LA SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA
D'IMPRESA
in persona dei SInori magistrati:
dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
dott. Camillo Romandini Consigliere
dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello in sede di rinvio, iscritta al n.
4526/2022 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 25.2.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte
del 30.12.2024, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Parte_1
CF
[...] C.F._1
Elett.te dom.ti in Roma, Via Ludovisi n. 35 presso lo studio dell'Avv. Massimo Lauro, rappresentati e difesi dagli Avvocati Carlo Bartolini e Francesco Venditti per procura in calce all'originale della citazione in riassunzione in sede di rinvio
APPELLATI riassumenti in sede di rinvio
e
CF quale Controparte_2 P.IVA_2
incorporante dal 28.10.2019 in Controparte_3
persona del suo legale rapp.te
APPELLANTE CONTUMACE
CP_4
APPELLATA CONTUMACE
2 OGGETTO: appelli riuniti, in sede di rinvio, avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. depositata il primo agosto 2012 nel giudizio n.r.g. 62192/2009 ed avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6900/2014 pronunciata nel medesimo giudizio e pubblicata il 25.3.2014.
CONCLUSIONI:
La ed il sig. hanno concluso: Parte_2 Pt_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza
e deduzione disattesa: 1) respingere gli appelli di
[...]
società incorporante CP_2 Controparte_3
perché infondati in fatto ed in diritto;
2) condannare la medesima al pagamento delle spese, Controparte_2
compreso il rimborso del 50% della CTU. disposta nella precedente fase del presente grado, dei compensi e delle spese forfettarie oltre c.p.a. ed i.v.a. di tutte le fasi dei giudizi di appello nonché del giudizio di legittimità R.G.
30072/2017 da liquidarsi in favore degli avv. Carlo
Bartolini ed avv. Francesco Venditti, che ne sono antistatari”; nonché come da note depositate il
24.1.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo CP_3
ora incorporata in chiese al
[...] Controparte_2
Tribunale di Roma che fosse ingiunto alla società CP_1
ed ai fideiussori della prima, sig.ri e
[...] Parte_1
il pagamento in proprio favore della somma CP_4
di euro 143.760,69, a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 84.330.451, sul quale accedevano l'apertura di credito ed il contratto di anticipo su fatture, entrambi stipulati l'8.8.2007.
Il Tribunale emise il chiesto decreto, che prese il numero
8977/2009.
Gli ingiunti proposero opposizione, per le seguenti ragioni: la sig.ra disconoscendo le proprie sottoscrizioni CP_4
nelle fideiussioni, negò di aver prestato garanzia in favore della società ingiunta;
i fideiussori contestarono il credito vantato dalla banca;
la società opponente propose domanda riconvenzionale, al fine di accertare la nullità ed illegittimità dei rapporti bancari intercorsi tra le parti citati nel ricorso monitorio, nonché dell'ulteriore rapporto n.840000510, di apertura di credito su fatture ed al fine di ottenere la restituzione
4 delle somme indebitamente percepite dalla banca, oltre al risarcimento del danno.
All'esito del giudizio di opposizione, istruito con c.t.u. contabile, il Tribunale, dapprima, con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. depositata il primo agosto 2017, ordinò il pagamento da parte della banca a favore della società correntista delle rispettive somme di euro 187.156,43 per il c/c n. 840000510 e di euro 408.131,70 per il c/c n.
84330451.
La banca originaria ricorrente impugnò tale provvedimento presso la Corte di Appello di Roma, chiedendone la totale riforma, il rigetto dell'opposizione degli ingiunti, la conferma del decreto ingiuntivo in suo favore per € 143.760,69 ed il rigetto della domanda riconvenzionale della società con Controparte_1
conseguente sua condanna a restituire la somma di €
635.5944,69 oltre interessi dal 2009 e rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con la sentenza n. 6900/2014, ad integrazione di quanto già deciso con l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., il
Tribunale: revocò il decreto ingiuntivo n. 8977/09; respinse integralmente la domanda della banca;
5 respinse la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno proposta da tutti gli opponenti;
compensò le spese processuali tra le parti e pose a carico dell'opponente e dell'opposta, nella misura del 50%, il compenso del c.t.u. liquidato in corso di causa.
Avverso tale sentenza proposero distinti appelli, rispettivamente, la sig.ra rappresentando di non aver CP_4
mai prestato fideiussione in favore di e Controparte_1
chiedendo, quindi, la parziale riforma della sentenza e la condanna della banca a rimborsarle le spese del primo e secondo grado di giudizio;
lamentando l'erroneità della Controparte_3
decisione ed instando per il riconoscimento del proprio credito e l'erroneo addebito pro quota delle spese di c.t.u.
Sono stati riuniti, rispettivamente i giudizi n.r.g. 5651/14, portante l'appello proposto dalla sig.ra e n.r.g. CP_4
5358/14, portante l' appello di Controparte_3
avverso la sentenza n. 6900/2014 al precedente appello n.r.g. 6749/12, portante l'appello della banca avverso l'ordinanza 186 quater c.p.c.
In seguito, con sentenza n. 3487/2017 del 24.5.2017, la
Corte d'Appello, espressamente ritenendo parzialmente fondato l'appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater
6 c.p.c. ed infondato l'appello avverso la sentenza di primo grado, così decise:
“in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186 quater
c.p.c. in data 18.7.2012 condanna a Controparte_3
pagare a il minor importo di € 195.269,37 CP_1
oltre interessi legali;
conferma nel resto gli impugnati provvedimenti;
condanna a restituire quanto percepito in CP_1
esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. in eccedenza rispetto a quanto statuito oltre interessi legali dalla data del pagamento. Condanna Controparte_3
alla refusione in favore di del 50% delle spese CP_1
del grado, quota che liquida in € 7.000,00; pone definitivamente a carico di e Controparte_3 CP_1
in parti uguali le spese di ctu disposta in questo grado.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna
alla rifusione delle spese di lite in CP_3 CP_3
favore di che si liquidano come segue: per il Parte_3
primo grado di giudizio in € 8.000,00 per compensi oltre rimborso spese gen.; per questo grado in € 400,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese gen.
7 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 con riferimento all'appello R.G. 5385/2014. Roma, 24.5.2017”.
La Corte di Appello osservò, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che il rapporto di conto corrente contraddistinto con il n. 498-000451/14, originariamente aperto presso il era lo stesso Controparte_5
conseguente alla cessione del ramo di azienda alla
[...]
sia pure in parte con diversa numerazione CP_3
(84330451).
La Corte, quindi, ritenuta l'unicità del conto 451 ed applicato il principio per cui chi propone domanda di accertamento negativo del credito è onerato dal fornire la prova della fondatezza della propria domanda, affermò che: in relazione alla domanda proposta dall'istituto di credito doveva prendersi come base di calcolo il saldo iniziale zero e, richiamando le risultanze della c.t.u., evidenziò che applicando il saldo zero non sussisteva alcun credito in favore della banca e che ciò determinava il rigetto della pretesa creditoria;
con riferimento invece alla domanda di ripetizione dell'indebito, l'utilizzo del saldo zero, come base
8 contabile di calcolo, non era corretto, perché
l'azzeramento del saldo comportava una ingiustificata esenzione dell'onere probatorio gravante sul cliente, che aveva anche l'onere di conservazione della documentazione contabile, ove intendeva avvalersene;
quindi, richiamata la c.t.u. ed applicando gli interessi conteggiati dalla banca e non quelli sostitutivi di cui al t.u.b., evidenziò che era risultato il minor credito, in favore delle società alla data del 28.1.2009, Controparte_1
di euro 195.269,37, provvedendo pertanto nei modi su trascritti.
Proposto da ricorso per cassazione, fondato Controparte_1
su cinque motivi, senza alcuna difesa svolta dalle controparti, con ordinanza n. 14872/2022 depositata l'11.5.2022 la S.C., ritenendo di dover trattare tutti i motivi congiuntamente perché relativi ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra banca e cliente, ha accolto il primo, il secondo e terzo motivo, con assorbimento del quarto motivo e rigetto del quinto motivo.
Ha pertanto cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato alla Corte di Appello in
9 diversa composizione per determinare anche le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, ha osservato la Corte di Cassazione che:
“l'art. 119, quarto comma, del decreto legislativo n.
385/1993, nella versione applicabile ratione temporis, consente al contraente che ha esercitato il diritto ivi previsto, di richiedere l'ordine di esibizione, in sede giudiziale, ex art. 210 c.p.c.; ciò che nella specie è ritualmente avvenuto, come puntualmente precisato in ricorso, in ossequio al principio di specificità dei motivi a pag. 12.
Il Tribunale, constatata l'inottemperanza dell'istituto bancario, ha valorizzato le conseguenze probatorie del mancato adempimento all'ordine di esibizione ed ha ritenuto che nella determinazione dell'indebito dovesse assumersi come base iniziale il saldo zero.
La Corte d'Appello, ha, al contrario, del tutto escluso la rilevanza probatoria della duplice inottemperanza, stragiudiziale e giudiziale dell'istituto bancario, applicando il principio, astrattamente corretto,
dell'attribuzione dell'onere della prova sui fatti costitutivi della domanda a carico dell'attore, alla fattispecie dedotta in giudizio, senza considerare che il correntista
10 aveva diligentemente adempiuto al proprio onere
probatorio, prima con la richiesta ex art. 119 T.U.B. ed in giudizio con il consequenziale ordine di esibizione, in relazione al credito azionato. Ritiene, invece, il Collegio, che l'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. imponga di valutare in modo rigoroso il comportamento processuale dell'istituto bancario, essendo a suo carico un obbligo specifico, fondato sullo statuto di protezione del cliente e sul principio di prossimità della prova, di produrre la documentazione richiesta dal cliente, avendo quest'ultimo, il diritto di ottenerne copia.
Al contegno processuale omissivo, in questa peculiare fattispecie, deve pertanto ricondursi un rilievo probatorio effettivo, non potendo, come, invece, ha fatto la Corte
d'Appello, far discendere dalla duplice inottemperanza della banca, la conseguenza dell'insussistenza della prova del diritto azionato dal cliente.”
Con la citazione in riassunzione notificata rispettivamente il 3.8.2022 ed il 28.7.2022, la società originaria opponente ed appellata, nonché il sig. Pt_1
hanno convenuto dinanzi a questa Corte la SI.ra
[...]
e la quale incorporante per CP_4 Controparte_2
fusione chiedendo: Controparte_3
11 il rigetto di entrambi gli appelli proposti dalla banca;
la sua condanna al pagamento delle spese processuali, compreso il 50% dell'onorario del c.t.u. disposta nel precedente grado di giudizio, nonché delle spese processuali di tutti i gradi d'appello e di legittimità, da distrarsi in favore dei Difensori anticipatari.
La SI.ra e sono rimasti CP_4 Controparte_2
contumaci.
È stata fissata l'odierna udienza del 25.2.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del
30.12.2024, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
È stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.A seguito dell'ordinanza della S.C che ha disposto il presente giudizio di rinvio ed alla luce delle sue statuizioni occorre esaminare gli appelli riuniti proposti dalla banca, nella misura in cui vi è compreso l'appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., nonché
l'appello avverso la sentenza di primo grado, nelle statuizioni inerenti all'accoglimento dell'azione di ripetizione d'indebito svolta dalla correntista.
12 E' invece passata in giudicato la sentenza d'appello, nella parte in cui ha respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado, laddove questa ha statuito il rigetto della domanda azionata dalla banca.
Invero, i motivi di ricorso per cassazione attengono unicamente all'errato minor riconoscimento, da parte della Corte capitolina, dell'indebito restituito in favore della correntista, oggetto di condanna in appello per una somma minore rispetto a quella riconosciuta con l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e con la sentenza appellata pronunciate dal Tribunale.
E' altresì passata in giudicato la sentenza d'appello nella statuizione che ha deciso anche sull'appello proposto dalla sig.ra in quanto l'ordinanza della S.C. non ha CP_4
rilevato alcuna impugnazione avverso i capi che hanno deciso sull'appello della CP_4
E' infine passata in giudicato la statuizione relativa al rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli opponenti, non più riproposta.
3. La circostanza che la banca, originaria appellante, non si sia costituita nel presente giudizio di rinvio, non è ostativa alla pronuncia nel merito da parte di questa Corte.
13 Ha osservato la Corte di Cassazione nella pronuncia n.
16506 del 2019, richiamando altresì precedenti conformi, che nel giudizio di rinvio la contumacia dell'originario appellante non comporta né l'improcedibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado, in quanto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio di rinvio segue o alla riassunzione, “ con la conseguente pronuncia del giudice del rinvio in attuazione del dictum della Cassazione”; oppure in esso si verifica l'estinzione dell'intero processo, senza possibilità di una “ terza via”.
4. L'appello proposto dalla banca nei confronti dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e della sentenza di primo grado, nei giudizi riuniti che si sono conclusi con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione va dunque esaminato nel presente giudizio di rinvio, in quanto il
“dictum” della Cassazione nella pronuncia che ha disposto il presente giudizio di rinvio ha fatto riferimento tanto alla sentenza di primo grado che all'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., confermata nella sentenza di primo grado per quanto concerne l'azione di ripetizione d'indebito svolta dalla correntista.
L'appello è infondato è va respinto.
14 L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. richiamata in epigrafe e la sentenza di primo grado, nella misura in cui ha statuito sulla predetta azione di ripetizione d'indebito, devono confermarsi.
Alla luce dei principi espressi dalla S.C. nell'ordinanza su citata ed espressamente trascritti nella presente sentenza,
è risultato del tutto corretto il ragionamento logico- giuridico del Tribunale, il quale ha ritenuto non provato il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 8977/2009, che invero è stato revocato nella sentenza impugnata;
ha ritenuto provato il credito della correntista riveniente dai conti indicati nell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
Ciò in quanto la banca non aveva fornito la prova scritta del conto corrente n. 84.330.451, né della movimentazione completa dello stesso, cosicché i rapporti di dare/avere tra le parti erano stati accertati partendo dal saldo zero ed applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 t.u.b.
Tale principio, ha spiegato la S.C., era del tutto corretto, in quanto la correntista aveva inutilmente azionato l'art. 119 t.u.b. ed aveva di seguito chiesto l'ordine di esibizione della documentazione relativa ai rapporti nn.
510 e 451, cui la banca non aveva ottemperato.
15 Ne deriva che l'accoglimento dell'azione di ripetizione d'indebito oggetto dei provvedimenti appellati, seguìta all'accertamento ed alla quantificazione dei rapporti di dare/avere tra le parti partendo dal criterio del “ saldo zero” è stata del tutto corretta;
il criterio è stato invero adottato ponendo a carico della banca le conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di esibizione avanzato dalla correntista, preceduto a propria volta dall'istanza ex art. 119 t.u.b.
5.Le spese processuali del primo appello, del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza di
[...]
a carico della quale vanno poste CP_2
integralmente anche le spese della c.t.u. disposta in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, in sede di rinvio, avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. depositata il primo agosto 2012 dal Tribunale di Roma nel giudizio n.r.g. 62192/2009 ed avverso la sentenza n. 6900/2014 pronunciata nel medesimo giudizio dal medesimo
Tribunale e pubblicata il 25.3.2014, proposto da
[...]
[...
[...] [...]
ora nei confronti di Parte_4 CP_2 CP_3
nonché dei sig. e Controparte_1 Parte_1 [...]
, nonché sull'appello da quest'ultima proposto: CP_4
accerta il passaggio in giudicato della sentenza d'appello n. 3847/2017, pubblicata il laddove ha respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto il rigetto della domanda azionata dalla banca con il ricorso monitorio di cui in motivazione;
nonché laddove ha accolto l'appello della sig.ra CP_4
accerta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado laddove ha respinto la domanda risarcitoria degli opponenti in primo grado;
respinge l'appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e la sentenza indicate in epigrafe, quest'ultima nelle statuizioni di conferma dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., di accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito indicata in motivazione;
conferma integralmente l'ordinanza ex art 186 quater c.p.c. descritta in motivazione;
condanna al pagamento delle spese Controparte_2
processuali dei seguenti gradi di giudizio in favore
17 solidale di e del SI. che Controparte_1 Parte_1
sono liquidate: per il primo giudizio d'appello in euro 14.000 per onorari oltre spese generali;
per il giudizio di cassazione in euro 10.000 per onorari oltre spese generali;
per il presente giudizio di rinvio in euro 14.000 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv. Carlo Bartolini e Avv.
Francesco Venditti;
dispone che siano a carico dell'appellante soccombente le spese della c.t.u. disposta nel primo appello.
Roma, 25.2.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
18