Art. 2.
Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facolta' di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.
La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.
Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facolta' di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.
La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.