Articolo 2 della Legge 7 aprile 1954, n. 142
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 maggio 1954
Art. 2.
Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facolta' di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.
La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.
Entrata in vigore il 7 maggio 1954
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