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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Terza Sezione civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione, in persona dei magistrati:
Laura Sara Tragni Presidente
Maria Grazia Federici Consigliere
Laura Cesira Stella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
), assistita e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. QUIRINO BERNARDO appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistita e difesa dall'Avv. CESARE LAVIA appellata
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
appellata contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI NEL MERITO a) Riformare parzialmente la sentenza impugnata per i motivi illustrati e, per l'effetto, b) Condannare la convenuta
[...]
a risarcire all'attrice i danni tutti patiti in conseguenza del Controparte_1
sinistro per cui è causa, pari ad euro 33.655,72, o quella diversa somma che si riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, detratta la somma percepita, oltre interessi ai sensi dell'art. 1484, comma IV, c.p.c. maturati al saldo effettivo. c)
Condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese di lite sia di primo che di secondo grado, ovvero di quella somma maggiore o minore purché conforme ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
per parte appellata:
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: -
Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 31370/23 depositata il
28.12.23 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 31370/2020 poiché infondato in fatto ed in diritto;
-Condannare parte appellante al pagamento dei compensi professionali del presente grado oltre al 15% L.P. ed accessori di legge in favore dell'appellata . Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale Parte_2
proprietaria del veicolo Mercedes V250, tg. DM 848 XD, ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice del proprio veicolo, RO
, nonché , quale conducente del veicolo antagonista
[...] Controparte_2
coinvolto nel sinistro del 24.3.2019. ha chiesto alla propria Parte_1
compagnia assicuratrice il risarcimento dei danni patrimoniali occorsi al proprio veicolo in conseguenza del sinistro.
Secondo la ricostruzione dell'attrice (odierna appellante), il giorno 24.03.2019, alle ore 2,00 del mattino circa, il veicolo della stessa, mod. Mercedes V250, tg.
pagina 2 di 11 DM 848 XD - nell'occasione condotto dal signor - mentre si Persona_1
trovava in servizio, veniva urtato da quello di proprietà della PA
, mod. Volkswagen Polo, tg. FF 906 FS, assicurato con polizza n.
[...] CP_5
02831000220667, in uso alla signora;
quest'ultima, come risulta Controparte_2
dal verbale, in violazione dell'art. 145 C.d.S. “non dava la precedenza al veicolo proveniente destra”; il sinistro veniva denunciato sia alla proprietaria e all'assicurazione del veicolo avversario, sia alla compagnia assicurativa della ai sensi e per gli effetti di cui alla Parte_2 CP_1
disciplina sul risarcimento diretto;
in data 24.7.2019, corrispondeva CP_1
la somma di Euro 5.236,00, oltre Euro 800,00, per concorso nelle spese legali, addebitando unilateralmente 1/3 della responsabilità dell'accadimento al conducente del veicolo attoreo;
tratteneva tale somma Parte_2
a titolo di acconto;
in data 8.1.2020 inviava un importo integrativo CP_1
di 1.200,00 per un totale, quindi, di 6.436,00 euro;
parte attrice inviava alla CP_1
documentazione integrativa relativa al danno subito ed in particolare una
[...]
fattura del 12.12.2019 per la riparazione del veicolo, pari ad Euro 12.336,70, due fatture carroattrezzi, rispettivamente di Euro 257,51 ed Euro 549,00 e documentazione relativa al danno emergente, complessivamente pari ad Euro
26.948,51, concernente il danno da fermo tecnico e, dunque, l'inutilizzabilità del veicolo attoreo, dal momento che la società attrice si era dovuta affidare a soggetti terzi che svolgessero i propri servizi di trasferimento, tutti dettagliatamente indicati nelle fatture prodotte;
il danno asseritamente patito da Parte_2 Pt_2
era pari ad Euro 40.091,72 di cui la compagnia convenuta aveva pagato la sola somma di Euro 6.436,00 e che quindi residuava un pregiudizio pari ad Euro
33.655,72.
Si è costituita in giudizio contestando il profilo Controparte_1
della responsabilità ed eccependo la corresponsabilità del conducente del veicolo dell'attrice.
pagina 3 di 11 Si è inoltre costituita , contestando, nel merito, la propria Controparte_2
responsabilità, stante la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di
, nonché le voci di danno allegate. Parte_1
La causa è stata istruita con assunzione di prove orali ed espletamento di ctu sul veicolo attoreo.
Con sentenza n. 10583/2023 pubblicata il 29.12.2023, il Tribunale di Milano ha accertato la paritaria e concorrente responsabilità di e Controparte_2 Per_1
nella causazione del sinistro occorso in data 24.03.2019, ha condannato
[...]
al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 [...]
e, quindi, a corrispondere alla stessa la somma di Euro 2.366,60, Parte_2
oltre accessori, a titolo di danno patrimoniale (detratte le somme già versate dalla compagnia di assicurazione); ha rigettato ogni ulteriore domanda formulata da nei confronti di previa Parte_2 Controparte_1
compensazione delle spese di lite per quota di 2/3, ha condannato a CP_1
rifondere a in la restante quota di 1/3 di spese;
ha posto a carico Pt_2 Pt_2
di quota di 1/3 delle spese di ctu. CP_1
Con atto di citazione notificato il 29.4.2024 alle parti convenute,
[...]
ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_2
1) Violazione dell'art. 149 Cod. Ass., in quanto la sentenza appellata ha riconosciuto tra i danni indennizzabili solo i danni al veicolo o alle cose trasportate, appartenenti al proprietario del mezzo o al conducente, e non le ulteriori voci di danno richieste (danno da fermo tecnico, spese di soccorso, ecc.), il cui unico contraddittore, ad avviso del Tribunale, sarebbe stato ai sensi dell'art. 144 cod. ass. private, la compagnia del responsabile civile nonché quest'ultimo, litisconsorte necessario, nei confronti del quale, tuttavia, non era stata formulata alcuna domanda ai sensi dell'art. 2054 c.c.;
L'appellante ha rilevato che la norma sopra indicata, come interpretata dalla giurisprudenza della Cassazione, non esclude altre voci di danno non espressamente indicate dalla stessa, avendo il legislatore solo rafforzato la pagina 4 di 11 posizione dell'assicurato danneggiato, quale soggetto debole, fornendogli un'azione diretta verso la sua assicurazione. La norma è in sostanza volta solo a sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile, nel rispondere della pretesa risarcitoria.
L'appellante ha quindi insistito per il ristoro del danno da fermo tecnico e relativo al costo del carro attrezzi.
2) Errata limitazione della condanna di alla rifusione delle spese CP_1
di lite per quota di 1/3, sull'erroneo presupposto della parziale soccombenza della società attrice.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva compensato le spese processuali per quota di 2/3 sulla base del concorso di colpa del veicolo attoreo nella causazione del sinistro e sulla base del rigetto di talune pretese risarcitorie dell'attrice relative al danno emergente. Ad avviso dell'appellante, la fondatezza del motivo di appello sub 1) comporta la conseguente necessità di una rideterminazione della regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e affermando che il Tribunale aveva correttamene interpretato l'art. 149 cod. ass. e che nessuna domanda era stata formulata in primo grado, ex art. 2054 c.c., dalla danneggiata nei confronti del responsabile civile, unico legittimato passivo, quanto alle richieste di risarcimento del danno da fermo tecnico e da spese di carro attrezzi. La parte appellata ha, in ogni caso, contestato le richieste dell'appellante per danno da fermo tecnico, trattandosi di danno riparabile in otto giorni, e le spese del carro attrezzi, posto che una delle fatture prodotte nel corso del giudizio di primo grado, era relativa a veicolo diverso da quello danneggiato nel sinistro oggetto della presente causa e l'altra non era comunque in nesso causale con il sinistro predetto e non identificava il veicolo trasportato.
L'appellata ha rilevato infine che il Tribunale aveva correttamente compensato le spese per quota di 2/3, stante il concorso di colpa del veicolo di proprietà della pagina 5 di 11 , il rigetto della maggior parte delle pretese dalla stessa Parte_2 Pt_2
azionate e l'offerta transattiva svolta ante causam da CP_1
L'assicurazione aveva peraltro pagato per intero le spese di ctu, pur poste anche a carico della società appellante per quota di 1/3, e versato interamente la somma posta a suo carico dal Tribunale.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel presente giudizio l'appellata , che è stata dichiarata contumace. Controparte_2
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.2.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene condivisibile la decisione del Giudice di primo grado di escludere il danno da fermo tecnico e il danno relativo alle spese del carro attrezzi dall'ambito di applicazione dell'art. 149 Cod. Ass. (che prevede appunto l'azione diretta del danneggiato contro la propria compagnia di assicurazione).
L'art. 149 citato ha introdotto una speciale procedura di indennizzo diretto, per semplificare gli adempimenti al fine della liquidazione del danno, applicabile alle sole ipotesi di sinistri stradali in cui si sono verificati solo danni a cose (danni al veicolo o alle cose trasportate) o danni lievi alle persone. Tale procedura prevede che il danneggiato si rivolga alla propria assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto dell'assicurazione del soggetto responsabile, regolando poi i rapporti con quest'ultima, attraverso una stanza di compensazione (ved. Cass.
27057/2021).
L'art. 149 cod. ass. prevede che siano così indennizzabili i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate e i danni alla persona, se contenuti nei limiti di cui all'art. 139.
pagina 6 di 11 Trattandosi di norma che pone una chiara limitazione circa la tipologia delle voci di danno risarcibili con l'azione diretta e fornisce un ulteriore rimedio in favore del danneggiato che ha valenza alternativa, ma non esclusiva (non precludendo le altre azioni a tutela del danneggiato, anche per ottenere il ristoro di danni non coperti dal citato art. 149), la stessa non può essere applicata a situazioni ulteriori, rispetto a quelle di cui al dato letterale della norma.
Si tratta peraltro di una norma che prevede una disciplina celere e semplificata di indennizzo, per i casi di danni di minore entità (danni alle cose e lievi danni alle persone).
Prevendendo la norma la risarcibilità con l'azione diretta dei soli danni al veicolo
e alle cose trasportate, si ritiene che debbano essere esclusi i danni da fermo tecnico e i danni relativi a spese di trasporto del mezzo.
Il danno da fermo tecnico non è infatti un danno al veicolo, ma un danno
(costituito da danno emergente o lucro cessante) conseguente all'impossibilità di utilizzare il veicolo per il tempo del fermo. Si tratta peraltro di un danno che non consegue al mero fermo del mezzo incidentato (secondo costante giurisprudenza non è un danno in re ipsa), ma che deve essere provato (ved. Cass. ord. 5447/2020,
27389/2022, 15089/2015; sentenza 12820/1999) e il cui accertamento può richiedere un'istruttoria anche complessa, non compatibile con la procedura semplificata di cui all'art. 149 Cod. Ass.
Quanto alle spese per il trasporto del mezzo incidentato, si tratta di danni ulteriori rispetto al danno al veicolo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dai rilievi di cui sopra, va rilevato che la parte appellante non ha fornito adeguata prova né delle spese di trasporto del mezzo incidentato, né del danno da fermo tecnico.
Quanto al danno per spese di carroattrezzi, si è limitata a Parte_2 Pt_2
produrre: 1) una fattura relativa a veicolo diverso a quello coinvolto nel sinistro per cui è causa:
pagina 7 di 11 Il veicolo per cui è causa è una Mercedes targata DM848 XD;
2) una fattura relativa a spese di trasporto da Milano a Quartu S. Elena di un veicolo non meglio identificato, inidonea a fornire prova di spese conseguenti al sinistro che ha visto coinvolta la Mercedes sopra indicata.
Quanto al danno da fermo tecnico, la ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado ha accertato un fermo di soli 8 giorni.
Parte appellante lamenta un danno da fermo tecnico protrattosi per diversi mesi dalla data del sinistro, rilevando che il perito di ha visionato il CP_1
veicolo solo a giugno 2019 (precisamente il 13.6.2019) e che sino a gennaio 2020 la non poteva procedere alle riparazioni, non disponendo di risorse Pt_2
finanziarie per pagarne i costi.
Le deduzioni dell'appellante non sono condivisibili. Se infatti può giustificarsi il ritardo nell'eseguire le riparazioni sino alla data del primo accesso del perito dell'assicurazione, nessuna prova è stata fornita dall'appellante circa l'impossibilità di anticipare le spese di riparazione ( ha del resto CP_1
emesso un primo assegno in favore di in , per € 6.030,00, già a Pt_2 Pt_2
luglio 2019).
Quanto poi alla prova del danno la società appellante ha prodotto documentazione, insufficiente, inidonea a provare un danno da fermo tecnico e, in parte, incongrua.
In primo luogo, sono state prodotte fatture che non sono relative al noleggio di un mezzo sostitutivo di tipologia analoga a quello incidentato, ma sono relative a servizi di trasporto effettuati da terzi in favore di in . Pt_2 Pt_2
Talune fatture sono state emesse in data antecedente al sinistro e pertanto certamente non comprovano un danno conseguente al sinistro stesso (la n. 05 del
14.3.2019; la n. 04 del 28.2.2019; la n. 01 del 30.1.2019). Altre (fatture del pagina 8 di 11 13.5.2019), sono allegate in forma incompleta e si riferiscono a servizi di trasporto navale (sono state emesse dalla Compagnia Italiana di Navigazione).
Altre (le fatture del 17.6.2019, 5.7.2019, 8.8.2019 per € 865,00, 23.9.2019,
31.8.2019, 8.10.2019 – riferita ad “autoservizi per vostro conto stagione estiva
2019”), non specificano la data dei servizi di trasporto in favore di in Pt_2
o si riferiscono genericamente all'anno 2019 o alla stagione estiva 2019 Pt_2
(e quindi non possono ricondursi con certezza al periodo di fermo tecnico del mezzo).
Alcune fatture (fatture del 30.6.2019, 30.7.2019, 13.7.2019, 20.7.2019, 6.9.2019), appaiono del tutto incongrue, riferendosi a trasporti di numerosi passeggeri (in alcune fatture, è specificato un numero di 29-35 persone), effettuati a mezzo bus e quindi mediante un veicolo del tutto differente da quello incidentato. Una fattura
(datata 4.7.2019) porta come causale “vs. dare per annullamento escursioni” e, oltre ad essere generica (non indicando le date delle escursioni annullate), non sembra comunque relativa a spesa causalmente riconducibile al sinistro.
Altre fatture, indicano date di trasporto successive di diversi mesi rispetto al sinistro per cui è causa e comunque successive alla data del primo accesso del perito assicurativo più gli otto giorni di fermo (fatture del 30.6.2019, 10.7.2019,
18.7.2019, 13.7.2019, 30.7.2019, 24.7.2019, 8.8.2019, 7.8.2019, 27.8.2019.
31.8.2019, 6.9.2019, 27.8.2019, 2.10.2019, 8.10.2019, 14.10.2019).
Le fatture nn. 3/9 e 3/10 del 31.12.2019 si riferiscono genericamente a trasporti svolti, rispettivamente, dal 1.4 al 30.6.2019 e dal 1.7 al 31.12.2019, senza alcuna indicazione delle date e della tipologia dei trasporti e pertanto devono ritenersi generiche e inidonee a fornire prova del danno da fermo tecnico.
Con la richiesta di risarcimento degli esborsi di cui alle fatture prodotte,
l'appellante ha peraltro richiesto non solo il rimborso della spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo di quello incidentato, ma (trattandosi di fatture relative a servizi di trasporto affidati a terzi) anche il rimborso di spese ulteriori (ad es. spese pagina 9 di 11 per il carburante, per la retribuzione dei conducenti), non causalmente riconducibili al sinistro.
Manca inoltre adeguata prova del nesso di causa tra il sinistro (e quindi il conseguente fermo del veicolo incidentato) e la spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di trasporto di terzi, non essendo stato in alcun modo provato che detta spesa sia stata conseguenza immediata e diretta del fermo del veicolo. Non è stato infatti provato che il mezzo incidentato era destinato a svolgere determinati servizi di trasporto, che il sinistro ha impedito al mezzo di svolgere tali trasporti, che la società appellante non aveva altri veicoli a disposizione, rendendosi necessario richiedere a terzi l'esecuzione dei trasporti predetti.
Per tutte le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al secondo motivo di appello, deve ritenersi del tutto corretta la decisione del primo giudice di compensare per quota di 2/3 le spese processuali, stante l'accertamento della pari responsabilità dei due veicoli e il solo parziale accoglimento delle domande risarcitorie di in . Pt_2 Pt_2
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, quanto alle parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come da nota spese depositata in atti da parte appellata, con applicazione dei valori medi (arrotondati) per le prime due fasi e per la fase decisionale.
Nulla sulle spese, quanto alla posizione di , rimasta contumace. Controparte_2
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
con atto di citazione notificato il
[...]
29.4.2024 nei confronti di Controparte_1
pagina 10 di 11 SPA e di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_2
10583/2023, pubblicata il 29.12.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese da questa sostenute nel RO
presente grado del giudizio, che liquida in € 7.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- Nulla sulle spese, quanto alla posizione di rimasta Controparte_2
contumace;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione, in data 25/02/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Laura Cesira Stella Laura Tragni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Terza Sezione civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione, in persona dei magistrati:
Laura Sara Tragni Presidente
Maria Grazia Federici Consigliere
Laura Cesira Stella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
), assistita e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. QUIRINO BERNARDO appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistita e difesa dall'Avv. CESARE LAVIA appellata
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
appellata contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI NEL MERITO a) Riformare parzialmente la sentenza impugnata per i motivi illustrati e, per l'effetto, b) Condannare la convenuta
[...]
a risarcire all'attrice i danni tutti patiti in conseguenza del Controparte_1
sinistro per cui è causa, pari ad euro 33.655,72, o quella diversa somma che si riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, detratta la somma percepita, oltre interessi ai sensi dell'art. 1484, comma IV, c.p.c. maturati al saldo effettivo. c)
Condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese di lite sia di primo che di secondo grado, ovvero di quella somma maggiore o minore purché conforme ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
per parte appellata:
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: -
Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 31370/23 depositata il
28.12.23 emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 31370/2020 poiché infondato in fatto ed in diritto;
-Condannare parte appellante al pagamento dei compensi professionali del presente grado oltre al 15% L.P. ed accessori di legge in favore dell'appellata . Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale Parte_2
proprietaria del veicolo Mercedes V250, tg. DM 848 XD, ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice del proprio veicolo, RO
, nonché , quale conducente del veicolo antagonista
[...] Controparte_2
coinvolto nel sinistro del 24.3.2019. ha chiesto alla propria Parte_1
compagnia assicuratrice il risarcimento dei danni patrimoniali occorsi al proprio veicolo in conseguenza del sinistro.
Secondo la ricostruzione dell'attrice (odierna appellante), il giorno 24.03.2019, alle ore 2,00 del mattino circa, il veicolo della stessa, mod. Mercedes V250, tg.
pagina 2 di 11 DM 848 XD - nell'occasione condotto dal signor - mentre si Persona_1
trovava in servizio, veniva urtato da quello di proprietà della PA
, mod. Volkswagen Polo, tg. FF 906 FS, assicurato con polizza n.
[...] CP_5
02831000220667, in uso alla signora;
quest'ultima, come risulta Controparte_2
dal verbale, in violazione dell'art. 145 C.d.S. “non dava la precedenza al veicolo proveniente destra”; il sinistro veniva denunciato sia alla proprietaria e all'assicurazione del veicolo avversario, sia alla compagnia assicurativa della ai sensi e per gli effetti di cui alla Parte_2 CP_1
disciplina sul risarcimento diretto;
in data 24.7.2019, corrispondeva CP_1
la somma di Euro 5.236,00, oltre Euro 800,00, per concorso nelle spese legali, addebitando unilateralmente 1/3 della responsabilità dell'accadimento al conducente del veicolo attoreo;
tratteneva tale somma Parte_2
a titolo di acconto;
in data 8.1.2020 inviava un importo integrativo CP_1
di 1.200,00 per un totale, quindi, di 6.436,00 euro;
parte attrice inviava alla CP_1
documentazione integrativa relativa al danno subito ed in particolare una
[...]
fattura del 12.12.2019 per la riparazione del veicolo, pari ad Euro 12.336,70, due fatture carroattrezzi, rispettivamente di Euro 257,51 ed Euro 549,00 e documentazione relativa al danno emergente, complessivamente pari ad Euro
26.948,51, concernente il danno da fermo tecnico e, dunque, l'inutilizzabilità del veicolo attoreo, dal momento che la società attrice si era dovuta affidare a soggetti terzi che svolgessero i propri servizi di trasferimento, tutti dettagliatamente indicati nelle fatture prodotte;
il danno asseritamente patito da Parte_2 Pt_2
era pari ad Euro 40.091,72 di cui la compagnia convenuta aveva pagato la sola somma di Euro 6.436,00 e che quindi residuava un pregiudizio pari ad Euro
33.655,72.
Si è costituita in giudizio contestando il profilo Controparte_1
della responsabilità ed eccependo la corresponsabilità del conducente del veicolo dell'attrice.
pagina 3 di 11 Si è inoltre costituita , contestando, nel merito, la propria Controparte_2
responsabilità, stante la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di
, nonché le voci di danno allegate. Parte_1
La causa è stata istruita con assunzione di prove orali ed espletamento di ctu sul veicolo attoreo.
Con sentenza n. 10583/2023 pubblicata il 29.12.2023, il Tribunale di Milano ha accertato la paritaria e concorrente responsabilità di e Controparte_2 Per_1
nella causazione del sinistro occorso in data 24.03.2019, ha condannato
[...]
al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 [...]
e, quindi, a corrispondere alla stessa la somma di Euro 2.366,60, Parte_2
oltre accessori, a titolo di danno patrimoniale (detratte le somme già versate dalla compagnia di assicurazione); ha rigettato ogni ulteriore domanda formulata da nei confronti di previa Parte_2 Controparte_1
compensazione delle spese di lite per quota di 2/3, ha condannato a CP_1
rifondere a in la restante quota di 1/3 di spese;
ha posto a carico Pt_2 Pt_2
di quota di 1/3 delle spese di ctu. CP_1
Con atto di citazione notificato il 29.4.2024 alle parti convenute,
[...]
ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_2
1) Violazione dell'art. 149 Cod. Ass., in quanto la sentenza appellata ha riconosciuto tra i danni indennizzabili solo i danni al veicolo o alle cose trasportate, appartenenti al proprietario del mezzo o al conducente, e non le ulteriori voci di danno richieste (danno da fermo tecnico, spese di soccorso, ecc.), il cui unico contraddittore, ad avviso del Tribunale, sarebbe stato ai sensi dell'art. 144 cod. ass. private, la compagnia del responsabile civile nonché quest'ultimo, litisconsorte necessario, nei confronti del quale, tuttavia, non era stata formulata alcuna domanda ai sensi dell'art. 2054 c.c.;
L'appellante ha rilevato che la norma sopra indicata, come interpretata dalla giurisprudenza della Cassazione, non esclude altre voci di danno non espressamente indicate dalla stessa, avendo il legislatore solo rafforzato la pagina 4 di 11 posizione dell'assicurato danneggiato, quale soggetto debole, fornendogli un'azione diretta verso la sua assicurazione. La norma è in sostanza volta solo a sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile, nel rispondere della pretesa risarcitoria.
L'appellante ha quindi insistito per il ristoro del danno da fermo tecnico e relativo al costo del carro attrezzi.
2) Errata limitazione della condanna di alla rifusione delle spese CP_1
di lite per quota di 1/3, sull'erroneo presupposto della parziale soccombenza della società attrice.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva compensato le spese processuali per quota di 2/3 sulla base del concorso di colpa del veicolo attoreo nella causazione del sinistro e sulla base del rigetto di talune pretese risarcitorie dell'attrice relative al danno emergente. Ad avviso dell'appellante, la fondatezza del motivo di appello sub 1) comporta la conseguente necessità di una rideterminazione della regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e affermando che il Tribunale aveva correttamene interpretato l'art. 149 cod. ass. e che nessuna domanda era stata formulata in primo grado, ex art. 2054 c.c., dalla danneggiata nei confronti del responsabile civile, unico legittimato passivo, quanto alle richieste di risarcimento del danno da fermo tecnico e da spese di carro attrezzi. La parte appellata ha, in ogni caso, contestato le richieste dell'appellante per danno da fermo tecnico, trattandosi di danno riparabile in otto giorni, e le spese del carro attrezzi, posto che una delle fatture prodotte nel corso del giudizio di primo grado, era relativa a veicolo diverso da quello danneggiato nel sinistro oggetto della presente causa e l'altra non era comunque in nesso causale con il sinistro predetto e non identificava il veicolo trasportato.
L'appellata ha rilevato infine che il Tribunale aveva correttamente compensato le spese per quota di 2/3, stante il concorso di colpa del veicolo di proprietà della pagina 5 di 11 , il rigetto della maggior parte delle pretese dalla stessa Parte_2 Pt_2
azionate e l'offerta transattiva svolta ante causam da CP_1
L'assicurazione aveva peraltro pagato per intero le spese di ctu, pur poste anche a carico della società appellante per quota di 1/3, e versato interamente la somma posta a suo carico dal Tribunale.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel presente giudizio l'appellata , che è stata dichiarata contumace. Controparte_2
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.2.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene condivisibile la decisione del Giudice di primo grado di escludere il danno da fermo tecnico e il danno relativo alle spese del carro attrezzi dall'ambito di applicazione dell'art. 149 Cod. Ass. (che prevede appunto l'azione diretta del danneggiato contro la propria compagnia di assicurazione).
L'art. 149 citato ha introdotto una speciale procedura di indennizzo diretto, per semplificare gli adempimenti al fine della liquidazione del danno, applicabile alle sole ipotesi di sinistri stradali in cui si sono verificati solo danni a cose (danni al veicolo o alle cose trasportate) o danni lievi alle persone. Tale procedura prevede che il danneggiato si rivolga alla propria assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto dell'assicurazione del soggetto responsabile, regolando poi i rapporti con quest'ultima, attraverso una stanza di compensazione (ved. Cass.
27057/2021).
L'art. 149 cod. ass. prevede che siano così indennizzabili i danni al veicolo, i danni alle cose trasportate e i danni alla persona, se contenuti nei limiti di cui all'art. 139.
pagina 6 di 11 Trattandosi di norma che pone una chiara limitazione circa la tipologia delle voci di danno risarcibili con l'azione diretta e fornisce un ulteriore rimedio in favore del danneggiato che ha valenza alternativa, ma non esclusiva (non precludendo le altre azioni a tutela del danneggiato, anche per ottenere il ristoro di danni non coperti dal citato art. 149), la stessa non può essere applicata a situazioni ulteriori, rispetto a quelle di cui al dato letterale della norma.
Si tratta peraltro di una norma che prevede una disciplina celere e semplificata di indennizzo, per i casi di danni di minore entità (danni alle cose e lievi danni alle persone).
Prevendendo la norma la risarcibilità con l'azione diretta dei soli danni al veicolo
e alle cose trasportate, si ritiene che debbano essere esclusi i danni da fermo tecnico e i danni relativi a spese di trasporto del mezzo.
Il danno da fermo tecnico non è infatti un danno al veicolo, ma un danno
(costituito da danno emergente o lucro cessante) conseguente all'impossibilità di utilizzare il veicolo per il tempo del fermo. Si tratta peraltro di un danno che non consegue al mero fermo del mezzo incidentato (secondo costante giurisprudenza non è un danno in re ipsa), ma che deve essere provato (ved. Cass. ord. 5447/2020,
27389/2022, 15089/2015; sentenza 12820/1999) e il cui accertamento può richiedere un'istruttoria anche complessa, non compatibile con la procedura semplificata di cui all'art. 149 Cod. Ass.
Quanto alle spese per il trasporto del mezzo incidentato, si tratta di danni ulteriori rispetto al danno al veicolo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dai rilievi di cui sopra, va rilevato che la parte appellante non ha fornito adeguata prova né delle spese di trasporto del mezzo incidentato, né del danno da fermo tecnico.
Quanto al danno per spese di carroattrezzi, si è limitata a Parte_2 Pt_2
produrre: 1) una fattura relativa a veicolo diverso a quello coinvolto nel sinistro per cui è causa:
pagina 7 di 11 Il veicolo per cui è causa è una Mercedes targata DM848 XD;
2) una fattura relativa a spese di trasporto da Milano a Quartu S. Elena di un veicolo non meglio identificato, inidonea a fornire prova di spese conseguenti al sinistro che ha visto coinvolta la Mercedes sopra indicata.
Quanto al danno da fermo tecnico, la ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado ha accertato un fermo di soli 8 giorni.
Parte appellante lamenta un danno da fermo tecnico protrattosi per diversi mesi dalla data del sinistro, rilevando che il perito di ha visionato il CP_1
veicolo solo a giugno 2019 (precisamente il 13.6.2019) e che sino a gennaio 2020 la non poteva procedere alle riparazioni, non disponendo di risorse Pt_2
finanziarie per pagarne i costi.
Le deduzioni dell'appellante non sono condivisibili. Se infatti può giustificarsi il ritardo nell'eseguire le riparazioni sino alla data del primo accesso del perito dell'assicurazione, nessuna prova è stata fornita dall'appellante circa l'impossibilità di anticipare le spese di riparazione ( ha del resto CP_1
emesso un primo assegno in favore di in , per € 6.030,00, già a Pt_2 Pt_2
luglio 2019).
Quanto poi alla prova del danno la società appellante ha prodotto documentazione, insufficiente, inidonea a provare un danno da fermo tecnico e, in parte, incongrua.
In primo luogo, sono state prodotte fatture che non sono relative al noleggio di un mezzo sostitutivo di tipologia analoga a quello incidentato, ma sono relative a servizi di trasporto effettuati da terzi in favore di in . Pt_2 Pt_2
Talune fatture sono state emesse in data antecedente al sinistro e pertanto certamente non comprovano un danno conseguente al sinistro stesso (la n. 05 del
14.3.2019; la n. 04 del 28.2.2019; la n. 01 del 30.1.2019). Altre (fatture del pagina 8 di 11 13.5.2019), sono allegate in forma incompleta e si riferiscono a servizi di trasporto navale (sono state emesse dalla Compagnia Italiana di Navigazione).
Altre (le fatture del 17.6.2019, 5.7.2019, 8.8.2019 per € 865,00, 23.9.2019,
31.8.2019, 8.10.2019 – riferita ad “autoservizi per vostro conto stagione estiva
2019”), non specificano la data dei servizi di trasporto in favore di in Pt_2
o si riferiscono genericamente all'anno 2019 o alla stagione estiva 2019 Pt_2
(e quindi non possono ricondursi con certezza al periodo di fermo tecnico del mezzo).
Alcune fatture (fatture del 30.6.2019, 30.7.2019, 13.7.2019, 20.7.2019, 6.9.2019), appaiono del tutto incongrue, riferendosi a trasporti di numerosi passeggeri (in alcune fatture, è specificato un numero di 29-35 persone), effettuati a mezzo bus e quindi mediante un veicolo del tutto differente da quello incidentato. Una fattura
(datata 4.7.2019) porta come causale “vs. dare per annullamento escursioni” e, oltre ad essere generica (non indicando le date delle escursioni annullate), non sembra comunque relativa a spesa causalmente riconducibile al sinistro.
Altre fatture, indicano date di trasporto successive di diversi mesi rispetto al sinistro per cui è causa e comunque successive alla data del primo accesso del perito assicurativo più gli otto giorni di fermo (fatture del 30.6.2019, 10.7.2019,
18.7.2019, 13.7.2019, 30.7.2019, 24.7.2019, 8.8.2019, 7.8.2019, 27.8.2019.
31.8.2019, 6.9.2019, 27.8.2019, 2.10.2019, 8.10.2019, 14.10.2019).
Le fatture nn. 3/9 e 3/10 del 31.12.2019 si riferiscono genericamente a trasporti svolti, rispettivamente, dal 1.4 al 30.6.2019 e dal 1.7 al 31.12.2019, senza alcuna indicazione delle date e della tipologia dei trasporti e pertanto devono ritenersi generiche e inidonee a fornire prova del danno da fermo tecnico.
Con la richiesta di risarcimento degli esborsi di cui alle fatture prodotte,
l'appellante ha peraltro richiesto non solo il rimborso della spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo di quello incidentato, ma (trattandosi di fatture relative a servizi di trasporto affidati a terzi) anche il rimborso di spese ulteriori (ad es. spese pagina 9 di 11 per il carburante, per la retribuzione dei conducenti), non causalmente riconducibili al sinistro.
Manca inoltre adeguata prova del nesso di causa tra il sinistro (e quindi il conseguente fermo del veicolo incidentato) e la spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di trasporto di terzi, non essendo stato in alcun modo provato che detta spesa sia stata conseguenza immediata e diretta del fermo del veicolo. Non è stato infatti provato che il mezzo incidentato era destinato a svolgere determinati servizi di trasporto, che il sinistro ha impedito al mezzo di svolgere tali trasporti, che la società appellante non aveva altri veicoli a disposizione, rendendosi necessario richiedere a terzi l'esecuzione dei trasporti predetti.
Per tutte le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al secondo motivo di appello, deve ritenersi del tutto corretta la decisione del primo giudice di compensare per quota di 2/3 le spese processuali, stante l'accertamento della pari responsabilità dei due veicoli e il solo parziale accoglimento delle domande risarcitorie di in . Pt_2 Pt_2
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, quanto alle parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come da nota spese depositata in atti da parte appellata, con applicazione dei valori medi (arrotondati) per le prime due fasi e per la fase decisionale.
Nulla sulle spese, quanto alla posizione di , rimasta contumace. Controparte_2
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
con atto di citazione notificato il
[...]
29.4.2024 nei confronti di Controparte_1
pagina 10 di 11 SPA e di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_2
10583/2023, pubblicata il 29.12.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese da questa sostenute nel RO
presente grado del giudizio, che liquida in € 7.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- Nulla sulle spese, quanto alla posizione di rimasta Controparte_2
contumace;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione, in data 25/02/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Laura Cesira Stella Laura Tragni
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