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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9944/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9944 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 18/11/2024.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), entrambi residenti in [...], C.F._2
rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Rosario
pagina 1 di 8 Puglia e Ascanio Ferrara e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo Studio
Legale Ferrara in Salerno al Corso Garibaldi n. 47, pec: Email_1
ATTORI
E
(P. IVA ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., con sede legale in Salerno alla Salerno alla Via R. Cocchia 29, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Marotta giusta mandato in calce all'atto introduttivo, elett.te dom.to in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n.26, pec:
.salerno.it. Email_2 CP_2
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art
2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 7/12/2021 gli attori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di Salerno,
[...] Controparte_1
affinché accogliesse le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esistenza di gravi difetti e vizi negli immobili descritti nella premessa del presente atto, attribuendo la responsabilità degli stessi in capo alla 2) per l'effetto, Controparte_1
condannare la predetta società al pagamento della somma di € 86.502,87, pari al valore dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi, come quantificati nel computo metrico a
pagina 2 di 8 firma dell'ing. ovvero di quella somma maggiore o minore (salvo espressa CP_3
ipotesi di gravame) che sarà quantificata in corso di causa a mezzo di c.t.u. che fin
d'ora si richiede, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
3) condannare, altresì, la società convenuta al pagamento di tutti gli importi esborsati e/o dovuti dai SI.ri a seguito dell'ordinanza emessa dal Parte_3
Tribunale di Salerno nel giudizio intrapreso contro di essi dalla SI.ra ; Controparte_4
4) condannare, ancora, la società convenuta al pagamento di tutte le spese sostenute e/o
da sostenersi dai SI.ri per rendere funzionali gli immobili da essi Parte_3
acquistati, includendo anche le spese legali e tecniche sostenute per responsabilità della
predetta convenuta;
5) condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti dai SI.ri , come saranno dimostrati e quantificati in corso di Parte_3
causa, compresi quelli derivati da mancato utilizzo degli immobili, oltre alla
rivalutazione ed agli interessi sulla somma rivalutata;
6) condannare, infine, la
[...]
al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei CP_1
procuratori antistatari”.
In particolare, le parti attrici assumevano di aver acquistato in data 17/12/2014 con atto per notar in regime di comunione dei beni, dalla società convenuta, Persona_1
due appartamenti di nuova costruzione all'ultimo piano dell'immobile sito in Salerno
alla Via D. Somma n.47, uno dei quali con vano deposito e terrazzo sovrastanti e due box auto annessi. Il prezzo complessivo pagato per l'acquisto di tali immobili era di euro
1.158.200,00 versato con le seguenti modalità: euro 464.000,00 a mezzo di assegni bancari;
euro 82.200,00 a mezzo bonifico bancario;
euro 612.000,00 con permuta degli immobili di proprietà dei deducenti, siti in Salerno alla Via Gaetano Del Mercato n. 10.
pagina 3 di 8 Tali immobili presentavano delle problematiche strutturali che parte attrice riferisce non conoscibili con l'ordinaria diligenza, così nel 2020 conferivano incarico all'ing.
[...]
affinché relazionasse su tali vizi, descritti quindi nell'elaborato peritale (la Per_2
pavimentazione esterna del terrazzo piano quarto, la pavimentazione esterna del terrazzo piano quinto, la pavimentazione interna di uno degli appartamenti, i servizi igienici, gli infissi esterni, il frontalino e sottofondo della terrazza piano 5° e del balcone piano 4°, le infiltrazioni del locale garage, le aree condominiali); le spese necessarie per la loro eliminazione venivano stimate in euro 86.502,87.
I condomini denunciavano infiltrazioni provenienti dai terrazzi di proprietà degli attori,
tra cui la SI. che in data 16/11/2017 costituiva in mora gli attori per le Controparte_4
infiltrazioni da cui il suo appartamento, sottostante, era interessato. Successivamente la conveniva in giudizio i coniugi e e il condominio, CP_4 Pt_1 Pt_2
rispettivamente a titolo di proprietari dell'immobile danneggiante e delle parti comuni dell'edificio, affinché eseguissero i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni e porre rimedio ai danni patiti.
Il giudizio si concludeva con ordinanza del 16/06/2021 a firma del sottoscritto giudicante, con cui si condannavano gli odierni attori e il all'esecuzione dei CP_5
lavori e all'eliminazione delle conseguenze delle infiltrazioni, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Nonostante tutto quanto dedotto e i successivi solleciti, le problematiche non venivano risolte, così gli attori esperivano tentativo di mediazione innanzi all'organismo presso la sede di Salerno, che aveva esito negativo per mancata Controparte_6
comparizione della società Controparte_1
pagina 4 di 8 Si costituiva in giudizio in data 23/03/2022 che resisteva all'avversa Controparte_1
pretesa rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - per tutti i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione. - per tutti i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. - per tutti i motivi innanzi esposti, accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori con riferimento alla domanda
risarcitoria riguardante i presunti vizi afferenti le parti condominiali. Nel merito -
rigettare le domande proposte dagli attori in quanto assolutamente infondate in fatto ed
in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il giudizio, inizialmente assegnato al dott. , veniva riassegnato perché Persona_3
di competenza della seconda sezione civile, seconda unità operativa. Il giudicante fissava l'udienza del 11/07/2022 per la comparizione delle parti, disponendo la trattazione in modalità telematica con il deposito di note scritte.
All'esito il giudicante concedeva i termini ex art 183, comma 6 cpc e rinviava la causa all'udienza del 04/07/2023 da trattarsi in modalità telematica.
Stante la qualificazione della domanda attorea, in sede di memoria art 183, primo termine, come proposta ai sensi dell'art 2043 c.c. e non ai sensi dell'art 1669 c.c., il giudice ha ritenuto superflue le prove orali e la CTU e ha fissato l'udienza del
18/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché, lette le note di precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva trattenuto in decisione in data 18/11/2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. pagina 5 di 8 In via preliminare, va respinta l'eccepita nullità dell'atto di citazione, in quanto l'atto non risulta generico, indeterminato e privo degli elementi di fatto e di diritto necessari per la controparte ad improntare un'adeguata linea difensiva.
Passando al diritto, ai fini della risoluzione del caso di specie è necessario fare alcune precisazioni relative ai modelli di responsabilità civile previsti dagli artt. 1669 e 2043
c.c.
L'art 1669 c.c. recante la disciplina della responsabilità dell'appaltatore, stabilisce che, in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione “di edifici o di altre cose
immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive entro un
anno dalla denunzia”.
La natura di tale responsabilità e il suo ambito applicativo ha determinato contrasti interpretativi anche in tempi recenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7756 del 17 marzo 2017 - la quale nell'affermare il principio secondo cui tale norma si applica non solo alle ipotesi di nuova costruzione ma anche, ricorrendone tutte le condizioni, alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti - hanno sposato la tesi della natura contrattuale della responsabilità in esame. Le SS. UU. hanno, in particolare, valorizzato il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo dell'art 1669 c.c. avvenuto, da un lato, con l'introduzione dei “gravi difetti” tra i presupposti della norma, in aggiunta alla “rovina in pagina 6 di 8 tutto o in parte” e “all'evidente pericolo di rovina” e dall'altro, con l'aver messo l'opera al centro della regola applicabile, non limitandola invece all'edificio o all'immobile. Si
tratta di cambiamenti di particolare rilievo perché istituiscono un generico riferimento al risultato cui è tenuto l'appaltatore, indipendentemente dal fatto che tale risultato consista nella creazione di una res nova o sia un intervento su una res preesistente.
Tuttavia, una pronuncia di una sezione semplice della Corte di Cassazione, nel 2023, ha messo in discussione tale approdo, ritenendo invece che l'art 1669 c.c. costituisca un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana, che rappresenta invece il rimedio generale. Pertanto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, può applicarsi la tutela più specifica ex art. 1669 CC, in mancanza dei quali ha luogo l'applicazione dell'art 2043 cod. cit.
Nel caso di specie, parte attrice ha espressamente qualificato la domanda in sede di memoria ex art. 183 CPC, comma sesto, primo termine come proposta ai sensi dell'art
2043 CC.
Il modello della responsabilità aquiliana è strutturalmente costituito dal fatto materiale
(condotta, evento e nesso causale), dalla colpevolezza e dall'antigiuridicità.
La condotta – che può consistere tanto in un facere, quanto in un non facere in presenza di un obbligo giuridico di agire, disatteso dal soggetto agente – dolosa o colposa deve essere causa diretta e immediata dell'evento dannoso prodottosi nella sfera giuridica del destinatario, tale relazione si identifica nel nesso causale. Il danno prodottosi deve qualificarsi come ingiusto, ossia non iure e contra ius, lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ordinamento mediante una violativa di una norma imperativa.
pagina 7 di 8 Sotto il profilo dell'onere della prova non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento, richiedendosi piuttosto all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e soprattutto il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. È richiesto anche che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi del dolo o della colpa grave.
Alla luce di tale qualificazione, non è stata fornita da parte attrice, anche in punto di fatto, la sussistenza dei requisiti necessari richiesti dall'art 2034 c.c., ossia il dolo o la colpa della società convenuta.
Per tale ragione la domanda risulta infondata e non può essere accolta, ogni altra eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda come formulata dagli attori e Parte_1 [...]
Parte_2
- Condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di lite liquidate in euro
9.142,00 oltre accessori come per legge e regolamento, da attribuirsi al procuratore antistatario avv. Giuseppe Marotta.
Così deciso in Salerno, lì 10 aprile 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9944 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 18/11/2024.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), entrambi residenti in [...], C.F._2
rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Rosario
pagina 1 di 8 Puglia e Ascanio Ferrara e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo Studio
Legale Ferrara in Salerno al Corso Garibaldi n. 47, pec: Email_1
ATTORI
E
(P. IVA ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., con sede legale in Salerno alla Salerno alla Via R. Cocchia 29, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Marotta giusta mandato in calce all'atto introduttivo, elett.te dom.to in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n.26, pec:
.salerno.it. Email_2 CP_2
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art
2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 7/12/2021 gli attori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di Salerno,
[...] Controparte_1
affinché accogliesse le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esistenza di gravi difetti e vizi negli immobili descritti nella premessa del presente atto, attribuendo la responsabilità degli stessi in capo alla 2) per l'effetto, Controparte_1
condannare la predetta società al pagamento della somma di € 86.502,87, pari al valore dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi, come quantificati nel computo metrico a
pagina 2 di 8 firma dell'ing. ovvero di quella somma maggiore o minore (salvo espressa CP_3
ipotesi di gravame) che sarà quantificata in corso di causa a mezzo di c.t.u. che fin
d'ora si richiede, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
3) condannare, altresì, la società convenuta al pagamento di tutti gli importi esborsati e/o dovuti dai SI.ri a seguito dell'ordinanza emessa dal Parte_3
Tribunale di Salerno nel giudizio intrapreso contro di essi dalla SI.ra ; Controparte_4
4) condannare, ancora, la società convenuta al pagamento di tutte le spese sostenute e/o
da sostenersi dai SI.ri per rendere funzionali gli immobili da essi Parte_3
acquistati, includendo anche le spese legali e tecniche sostenute per responsabilità della
predetta convenuta;
5) condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti dai SI.ri , come saranno dimostrati e quantificati in corso di Parte_3
causa, compresi quelli derivati da mancato utilizzo degli immobili, oltre alla
rivalutazione ed agli interessi sulla somma rivalutata;
6) condannare, infine, la
[...]
al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei CP_1
procuratori antistatari”.
In particolare, le parti attrici assumevano di aver acquistato in data 17/12/2014 con atto per notar in regime di comunione dei beni, dalla società convenuta, Persona_1
due appartamenti di nuova costruzione all'ultimo piano dell'immobile sito in Salerno
alla Via D. Somma n.47, uno dei quali con vano deposito e terrazzo sovrastanti e due box auto annessi. Il prezzo complessivo pagato per l'acquisto di tali immobili era di euro
1.158.200,00 versato con le seguenti modalità: euro 464.000,00 a mezzo di assegni bancari;
euro 82.200,00 a mezzo bonifico bancario;
euro 612.000,00 con permuta degli immobili di proprietà dei deducenti, siti in Salerno alla Via Gaetano Del Mercato n. 10.
pagina 3 di 8 Tali immobili presentavano delle problematiche strutturali che parte attrice riferisce non conoscibili con l'ordinaria diligenza, così nel 2020 conferivano incarico all'ing.
[...]
affinché relazionasse su tali vizi, descritti quindi nell'elaborato peritale (la Per_2
pavimentazione esterna del terrazzo piano quarto, la pavimentazione esterna del terrazzo piano quinto, la pavimentazione interna di uno degli appartamenti, i servizi igienici, gli infissi esterni, il frontalino e sottofondo della terrazza piano 5° e del balcone piano 4°, le infiltrazioni del locale garage, le aree condominiali); le spese necessarie per la loro eliminazione venivano stimate in euro 86.502,87.
I condomini denunciavano infiltrazioni provenienti dai terrazzi di proprietà degli attori,
tra cui la SI. che in data 16/11/2017 costituiva in mora gli attori per le Controparte_4
infiltrazioni da cui il suo appartamento, sottostante, era interessato. Successivamente la conveniva in giudizio i coniugi e e il condominio, CP_4 Pt_1 Pt_2
rispettivamente a titolo di proprietari dell'immobile danneggiante e delle parti comuni dell'edificio, affinché eseguissero i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni e porre rimedio ai danni patiti.
Il giudizio si concludeva con ordinanza del 16/06/2021 a firma del sottoscritto giudicante, con cui si condannavano gli odierni attori e il all'esecuzione dei CP_5
lavori e all'eliminazione delle conseguenze delle infiltrazioni, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Nonostante tutto quanto dedotto e i successivi solleciti, le problematiche non venivano risolte, così gli attori esperivano tentativo di mediazione innanzi all'organismo presso la sede di Salerno, che aveva esito negativo per mancata Controparte_6
comparizione della società Controparte_1
pagina 4 di 8 Si costituiva in giudizio in data 23/03/2022 che resisteva all'avversa Controparte_1
pretesa rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - per tutti i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione. - per tutti i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. - per tutti i motivi innanzi esposti, accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori con riferimento alla domanda
risarcitoria riguardante i presunti vizi afferenti le parti condominiali. Nel merito -
rigettare le domande proposte dagli attori in quanto assolutamente infondate in fatto ed
in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il giudizio, inizialmente assegnato al dott. , veniva riassegnato perché Persona_3
di competenza della seconda sezione civile, seconda unità operativa. Il giudicante fissava l'udienza del 11/07/2022 per la comparizione delle parti, disponendo la trattazione in modalità telematica con il deposito di note scritte.
All'esito il giudicante concedeva i termini ex art 183, comma 6 cpc e rinviava la causa all'udienza del 04/07/2023 da trattarsi in modalità telematica.
Stante la qualificazione della domanda attorea, in sede di memoria art 183, primo termine, come proposta ai sensi dell'art 2043 c.c. e non ai sensi dell'art 1669 c.c., il giudice ha ritenuto superflue le prove orali e la CTU e ha fissato l'udienza del
18/11/2024 per la precisazione delle conclusioni, dopodiché, lette le note di precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva trattenuto in decisione in data 18/11/2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. pagina 5 di 8 In via preliminare, va respinta l'eccepita nullità dell'atto di citazione, in quanto l'atto non risulta generico, indeterminato e privo degli elementi di fatto e di diritto necessari per la controparte ad improntare un'adeguata linea difensiva.
Passando al diritto, ai fini della risoluzione del caso di specie è necessario fare alcune precisazioni relative ai modelli di responsabilità civile previsti dagli artt. 1669 e 2043
c.c.
L'art 1669 c.c. recante la disciplina della responsabilità dell'appaltatore, stabilisce che, in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione “di edifici o di altre cose
immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive entro un
anno dalla denunzia”.
La natura di tale responsabilità e il suo ambito applicativo ha determinato contrasti interpretativi anche in tempi recenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7756 del 17 marzo 2017 - la quale nell'affermare il principio secondo cui tale norma si applica non solo alle ipotesi di nuova costruzione ma anche, ricorrendone tutte le condizioni, alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti - hanno sposato la tesi della natura contrattuale della responsabilità in esame. Le SS. UU. hanno, in particolare, valorizzato il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo dell'art 1669 c.c. avvenuto, da un lato, con l'introduzione dei “gravi difetti” tra i presupposti della norma, in aggiunta alla “rovina in pagina 6 di 8 tutto o in parte” e “all'evidente pericolo di rovina” e dall'altro, con l'aver messo l'opera al centro della regola applicabile, non limitandola invece all'edificio o all'immobile. Si
tratta di cambiamenti di particolare rilievo perché istituiscono un generico riferimento al risultato cui è tenuto l'appaltatore, indipendentemente dal fatto che tale risultato consista nella creazione di una res nova o sia un intervento su una res preesistente.
Tuttavia, una pronuncia di una sezione semplice della Corte di Cassazione, nel 2023, ha messo in discussione tale approdo, ritenendo invece che l'art 1669 c.c. costituisca un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana, che rappresenta invece il rimedio generale. Pertanto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, può applicarsi la tutela più specifica ex art. 1669 CC, in mancanza dei quali ha luogo l'applicazione dell'art 2043 cod. cit.
Nel caso di specie, parte attrice ha espressamente qualificato la domanda in sede di memoria ex art. 183 CPC, comma sesto, primo termine come proposta ai sensi dell'art
2043 CC.
Il modello della responsabilità aquiliana è strutturalmente costituito dal fatto materiale
(condotta, evento e nesso causale), dalla colpevolezza e dall'antigiuridicità.
La condotta – che può consistere tanto in un facere, quanto in un non facere in presenza di un obbligo giuridico di agire, disatteso dal soggetto agente – dolosa o colposa deve essere causa diretta e immediata dell'evento dannoso prodottosi nella sfera giuridica del destinatario, tale relazione si identifica nel nesso causale. Il danno prodottosi deve qualificarsi come ingiusto, ossia non iure e contra ius, lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ordinamento mediante una violativa di una norma imperativa.
pagina 7 di 8 Sotto il profilo dell'onere della prova non è sufficiente limitarsi a dedurre l'inadempimento, richiedendosi piuttosto all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e soprattutto il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo. È richiesto anche che venga offerta esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi del dolo o della colpa grave.
Alla luce di tale qualificazione, non è stata fornita da parte attrice, anche in punto di fatto, la sussistenza dei requisiti necessari richiesti dall'art 2034 c.c., ossia il dolo o la colpa della società convenuta.
Per tale ragione la domanda risulta infondata e non può essere accolta, ogni altra eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda come formulata dagli attori e Parte_1 [...]
Parte_2
- Condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di lite liquidate in euro
9.142,00 oltre accessori come per legge e regolamento, da attribuirsi al procuratore antistatario avv. Giuseppe Marotta.
Così deciso in Salerno, lì 10 aprile 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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