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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2750/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (avv. Parte_1
PIRAINO CATERINA);
-adottante-
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
-adottato -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: adozione di maggiorenni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/11/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di adottare di nata a [...] il Controparte_1
23/02/1989.
In particolare, la ricorrente, premesso che la stessa non ha potuto avere figli ed è nell'impossibilità di procreare e che l'adottanda , non coniugata e Controparte_1 senza figli, è nipote della medesima, in quanto figlia del fratello germano Persona_1
nato a [...] il [...] e di nata a [...] il
[...] Persona_2
9.10.1960), ha dedotto che l'adottanda è cresciuta con la stessa adottante, la quale se ne
è sempre presa cura sia dal punto di vista affettivo che materiale.
Ha precisato, altresì, che adottante e adottanda convivono da oltre dieci anni, condividendo interessi professionali e personali.
Ha, altresì, rappresentato che tra le parti intercorre un forte legame affettivo, come quello genitoriale, precisando che tanto il coniuge dell'adottante quanto i genitori della adottanda hanno espresso il loro favore all'adozione.
All'udienza del 18/11/2024 sono state sentite le parti, le quali hanno espresso il consenso alla chiesta adozione;
in particolare, la ricorrente ha dichiarato: “Da anni coabitiamo con l'adottanda e lavoriamo anche insieme”, mentre l'adottanda ha prestato il proprio consenso, dichiarando di non essere sposata e di non avere figli.
Hanno, altresì, prestato il loro assenso (madre dell'adottanda) e Persona_2
(marito dell'adottante). Persona_1
Risulta, altresì, in atti formale assenso (recante in calce apposita autentica notarile) del padre dell'adottanda, (omonimo del coniuge della ricorrente), Persona_1
nato a [...] il [...], impossibilitato a presenziare alla detta udienza in quanto residente in [...][come da comunicazione dello stesso trasmessa a mezzo pec, versata in atti].
Il PM, in data 2 dicembre 2024, ha apposto un visto.
Ciò detto, nel merito, il ricorso merita accoglimento.
In particolare, risultano accertati i presupposti previsti dall'art. 291, comma 1, c.c., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19/05/1998, dato che l'adottante risulta maggiore degli anni trentacinque e supera di più di diciotto anni l'età di colei che intende adottare.
Nel caso di specie, in particolare, la ricorrente non ha discendenti legittimi o legittimati, come da dichiarazione della stessa e supera di anni ventisette l'età dell'adottanda.
In esito all'attività istruttoria, inoltre, risulta acquisito il consenso all'adozione tanto dell'adottante quanto dell'adottanda. Hanno, inoltre, espresso il loro assenso all'adozione anche il padre e la madre dell'adottanta e, precisamente, il primo a mezzo dichiarazione scritta del 25/10/2024, recante in calce apposita autentica notarile, mentre la seconda con espressa dichiarazione resa davanti a questo Tribunale [cfr. verbale udienza del 18/11/2024].
Va, infine, rilevato, sotto altro aspetto, che l'adozione richiesta risulta conveniente all'adottanda atteso il forte legale affettivo sussistente tra le parti.
Nella sussistenza dei presupposti richiesti ex lege, pertanto, la domanda di adozione va accolta.
PQM
Dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] Controparte_1
(CL) il 23/02/1989, da parte di , nata a [...] Parte_1
(AG), il 22/03/1962.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Palermo, il 3/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2750/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (avv. Parte_1
PIRAINO CATERINA);
-adottante-
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
-adottato -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: adozione di maggiorenni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/11/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di adottare di nata a [...] il Controparte_1
23/02/1989.
In particolare, la ricorrente, premesso che la stessa non ha potuto avere figli ed è nell'impossibilità di procreare e che l'adottanda , non coniugata e Controparte_1 senza figli, è nipote della medesima, in quanto figlia del fratello germano Persona_1
nato a [...] il [...] e di nata a [...] il
[...] Persona_2
9.10.1960), ha dedotto che l'adottanda è cresciuta con la stessa adottante, la quale se ne
è sempre presa cura sia dal punto di vista affettivo che materiale.
Ha precisato, altresì, che adottante e adottanda convivono da oltre dieci anni, condividendo interessi professionali e personali.
Ha, altresì, rappresentato che tra le parti intercorre un forte legame affettivo, come quello genitoriale, precisando che tanto il coniuge dell'adottante quanto i genitori della adottanda hanno espresso il loro favore all'adozione.
All'udienza del 18/11/2024 sono state sentite le parti, le quali hanno espresso il consenso alla chiesta adozione;
in particolare, la ricorrente ha dichiarato: “Da anni coabitiamo con l'adottanda e lavoriamo anche insieme”, mentre l'adottanda ha prestato il proprio consenso, dichiarando di non essere sposata e di non avere figli.
Hanno, altresì, prestato il loro assenso (madre dell'adottanda) e Persona_2
(marito dell'adottante). Persona_1
Risulta, altresì, in atti formale assenso (recante in calce apposita autentica notarile) del padre dell'adottanda, (omonimo del coniuge della ricorrente), Persona_1
nato a [...] il [...], impossibilitato a presenziare alla detta udienza in quanto residente in [...][come da comunicazione dello stesso trasmessa a mezzo pec, versata in atti].
Il PM, in data 2 dicembre 2024, ha apposto un visto.
Ciò detto, nel merito, il ricorso merita accoglimento.
In particolare, risultano accertati i presupposti previsti dall'art. 291, comma 1, c.c., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19/05/1998, dato che l'adottante risulta maggiore degli anni trentacinque e supera di più di diciotto anni l'età di colei che intende adottare.
Nel caso di specie, in particolare, la ricorrente non ha discendenti legittimi o legittimati, come da dichiarazione della stessa e supera di anni ventisette l'età dell'adottanda.
In esito all'attività istruttoria, inoltre, risulta acquisito il consenso all'adozione tanto dell'adottante quanto dell'adottanda. Hanno, inoltre, espresso il loro assenso all'adozione anche il padre e la madre dell'adottanta e, precisamente, il primo a mezzo dichiarazione scritta del 25/10/2024, recante in calce apposita autentica notarile, mentre la seconda con espressa dichiarazione resa davanti a questo Tribunale [cfr. verbale udienza del 18/11/2024].
Va, infine, rilevato, sotto altro aspetto, che l'adozione richiesta risulta conveniente all'adottanda atteso il forte legale affettivo sussistente tra le parti.
Nella sussistenza dei presupposti richiesti ex lege, pertanto, la domanda di adozione va accolta.
PQM
Dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] Controparte_1
(CL) il 23/02/1989, da parte di , nata a [...] Parte_1
(AG), il 22/03/1962.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Palermo, il 3/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.