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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 43-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice designata, dott.ssa
Marta Dell'Unto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. R.G. 43/2024 per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII presentata da:
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siena, via Conte D'Arras n. 36, con l'ausilio dell'OCC, in persona del gestore della crisi, dott.ssa
Persona_1
ricorrente
Oggetto: omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.6.2024 e successivamente integrato in data 14.7.2024 e
2.9.2024, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi, in persona del Parte_1 gestore dott.ssa ha chiesto l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del Persona_1 consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.
Pag. 1 a 8 Unitamente al ricorso è stata depositata la documentazione di cui all'art. 67, co. 2 CCII e la relazione dell'OCC di cui all'art. 68, co. 2 CCII, poi integrata a seguito dei rilievi e della richiesta di integrazione da parte della giudice delegata.
Con successivo decreto del 8.10.2024, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, la giudicante ha assegnato i termini di legge per la pubblicità, per le comunicazioni ai creditori e, quanto a questi ultimi, per la presentazione di osservazioni e ha altresì disposto che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori,
l'OCC, sentita la debitrice, riferisse al giudice in merito alle osservazioni presentate, mediante relazione scritta, corredata dalla documentazione relativa alle pubblicazioni e alle comunicazioni disposte, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie.
Con il medesimo decreto, inoltre, la giudicante ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice sino alla conclusione del procedimento, nonché il divieto per la ricorrente di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati.
Con successiva relazione, depositata in data 27.11.2024 e poi integrata in data 9.1.2025, la professionista nominata con funzione di OCC ha dato atto di aver svolto gli adempimenti disposti e segnatamente che: a) in data 24.10.2024 la domanda, unitamente al piano e alla proposta, nonché alla relazione dell'OCC, con le relative integrazioni, è stata pubblicata su apposita area del sito web del Tribunale, come da documentazione allegata alla relazione;
b) in data 28.10.2024 e 29.10.2024 sono state effettuate le comunicazioni a mezzo PEC ai creditori, come da ricevute di avvenuta consegna depositate in data 9.1.2025; c) in data 5.11.2024, entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni, il creditore ha chiesto il Controparte_1 riconoscimento di una percentuale di pagamento maggiore e distinta dagli altri creditori chirografari.
In merito alle osservazioni presentate, il gestore della crisi non ha prospettato alcuna necessaria modifica del piano proposto, in considerazione della composizione dell'esposizione debitoria della ricorrente, costituita da soli creditori bancari chirografari.
All'udienza del 6.2.2025, comparsi la ricorrente e l'OCC e assenti i creditori, l'OCC si è riportata alle proprie relazioni e la giudice delegata ha riservato di provvedere.
2. Il piano di ristrutturazione presentato da deve essere omologato, Parte_1 sussistendone tutti i presupposti.
Pag. 2 a 8 Ai sensi dell'art. 70, co. 7 CCII il giudice “verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC” e quando “uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”.
Anzitutto, deve essere confermata la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 68 e 27, co.
2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...](v. certificato di residenza in atti).
La domanda risulta poi corredata dalla relazione dell'OCC redatta in conformità dell'art. 68, co. 2
CCII e successivamente integrata in ordine ai profili richiesti con il provvedimento del 12.8.2024, nonché dalla documentazione di cui all'art. 67, co. 1 CCII, come già evidenziato con il decreto di apertura del 8.10.2024.
Inoltre, la ricorrente risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
Invero, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo e dalla relazione redatta dall'OCC,
l'origine del sovraindebitamento deve ascriversi alla contrazione di obbligazioni per motivi personali, per lo più finanziamenti contratti per l'acquisto di autovetture (un finanziamento contratto nel gennaio 2014 per l'acquisto di un autovettura, integralmente distrutta a causa di un incidente, e conseguente ulteriore finanziamento per l'acquisto di nuova autovettura;
successive rinegoziazione dei prestiti, con estinzione di precedenti finanziamenti).
La ricorrente risulta poi trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, avendo la stessa maturato un'esposizione debitoria indicata in € 80.246,48, a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell'OCC, da cui emerge uno stipendio mensile di circa € 1.400,00 e un patrimonio costituito dalla sola autovettura KIA immatricolata Pt_2 nell'anno 2018, non inclusa nella proposta di ristrutturazione in quanto necessaria agli spostamenti lavorativi della ricorrente, e di un fabbisogno per il mantenimento proprio di circa € 1.150,00, in merito al quale il gestore ha evidenziato che le spese indicate dalla ricorrente consentono di soddisfarne le esigenze principali e sono calcolate nell'ottica del risparmio e della migliore economia e sono state raffrontate con la soglia di povertà assoluta.
Pag. 3 a 8 In definitiva, sulla base del raffronto tra attivo complessivo ed ammontare totale dei debiti, lo stato di crisi in capo alla ricorrente deve ritenersi senz'altro provato, essendo quest'ultima titolare di un reddito quasi integralmente eroso dalle rate mensili dei finanziamenti contratti e di un solo bene mobile registrato, da ritenersi di scarsa appetibilità sul mercato, per tipologia e obsolescenza.
Infine, la ricorrente non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può dirsi che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ex art. 69, co. 1 CCII, quale condizione soggettiva ostativa all'accesso alla procedura.
In particolare, quanto a tale ultimo presupposto soggettivo, deve ritenersi che la colpa grave sia riscontrabile ogni qualvolta il debitore abbia adottato una ingiustificabile condotta negligente nell'assumere le proprie obbligazioni, in quanto posta in violazione degli elementari canoni di prudenza, che avrebbero consentito, ad una persona dotata di conoscenze comuni, di accorgersi che non sarebbe stato possibile adempiere regolarmente con mezzi normali alle obbligazioni assunte;
di contro, per configurare la malafede deve ritenersi necessario il riscontro di una condotta decettiva perpetrata dal debitore al momento della contrazione del debito.
In merito, tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di indebitamento della ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione, a fronte della documentazione da quest'ultima esaminata, l'odierna giudicante ritiene, come già evidenziato con decreto ex art. 70, co.
1 CCII, che non vi sia prova di un comportamento della debitrice improntato a mala fede o frode, in assenza di evidenza di sue condotte decettive, né che vi siano elementi tali da configurare una colpa che sia connotata da gravità, non ravvisandosi complessivamente un indebitamento legato a consumi irrazionali o spese voluttuarie, né del tutto sproporzionato rispetto ai flussi di reddito della debitrice, considerata la condizione reddituale esistente al momento della contrazione del debito.
Deve, infatti, osservarsi che, come verificato dal gestore della crisi, le cause dell'indebitamento sono da riscontrarsi nella stipulazione di contratti di finanziamento, anche per l'acquisto di automobili resosi necessario per lo svolgimento dell'attività quotidiana e lavorativa e per rifinanziare precedenti finanziamenti a tal fine contratti, obbligazioni cui la debitrice ha fatto fronte nel tempo anche svolgendo lavori a chiamata, posto che le maggiori difficoltà nel sostenere le rate dei finanziamenti contratti sono discese dal venire meno del supporto economico a seguito dell'interruzione della relazione con il proprio compagno, avvenuta dopo la stipula dei suddetti finanziamenti, e successivamente alla quale la debitrice ha immediatamente fatto ricorso ad uno strumento di composizione della propria crisi. Inoltre, a fronte delle difficoltà incontrate nel pagamento dei ratei mensili, pur avendo la ricorrente fatto ricorso ad ulteriori finanziamenti per ripianare i precedenti,
Pag. 4 a 8 condotta che può di per sé considerarsi incauta, non risulta – alla luce di quanto attestato e documentato dall'OCC - essere stata attinta da iniziative giudiziali dei creditori e non risulta aver maturato debiti nei confronti di altri creditori.
In definitiva, la ricostruzione dell'origine dei debiti contratti e le relative finalità consentono di escludere la sussistenza di condizioni soggettive ostative all'omologa, non riscontrandosi colpa grave, mala fede o frode nell'assunzione delle obbligazioni rimaste inadempiute.
Tanto premesso dal punto di vista soggettivo, deve ribadirsi l'ammissibilità e la fattibilità del piano, già ritenuta con decreto ex art. 70, co. 1 CCII, anche a fronte delle osservazioni presentate da
[...]
Controparte_1
In particolare, la proposta e il piano prevedono:
a) che sia messa a sostegno dei creditori la somma di € 250,00 mensili per n. 60 mesi a partire dall'omologazione e, dunque, di € 3.000,00 all'anno e di € 15.000,00 complessivi per l'intero arco piano di cinque anni, oltre le somme che dovessero derivare dall'attività a chiamata svolta dalla ricorrente, somme da versare su un conto corrente appositamente dedicato alla procedura su cui verranno effettuati i pagamenti periodici;
b) il pagamento immediato dei creditori in prededuzione nella misura del 100% e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 16,64% mediante pagamenti a cadenza annuale per la durata di cinque anni.
Ciò posto, in merito alle osservazioni presentate da deve anzitutto Controparte_1 osservarsi che non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla convenienza della proposta, essendosi il creditore limitato ad evidenziare la propria buona condotta in sede di erogazione del prestito e per tale ragione a richiedere il “maggior riconoscimento del credito” vantato nei confronti della
Sul punto, la professionista con funzioni di OCC, sentita la debitrice, non ha ritenuto di Pt_1 apportare alcuna modifica al piano presentato, evidenziando che l'importo complessivo previsto dal piano per i pagamenti dovrà essere destinato in percentuali identiche in relazione a ciascun creditore, trattandosi di crediti omogenei (crediti derivanti dai finanziamenti contratti dalla Pt_1
e aventi tutti il rango chirografario, sicché non vi sono ragioni per consentire una diversificazione del suddetto creditore rispetto agli altri creditori bancari, posto che anche in ottica liquidatoria non potrebbe essere soddisfatto in misura maggiore, trattandosi di piano che attinge al reddito da lavoro della debitrice per una durata di cinque anni e che l'unico bene in suo possesso ha un esiguo valore di mercato, soprattutto nell'ambito di una vendita coattiva.
Pag. 5 a 8 Deve, dunque, esprimersi un giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano, tenuto conto che, dal punto di vista giuridico, è stato previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili (v. infra con riferimento al pagamento del compenso in favore dell'OCC) e il pagamento nella medesima percentuale dei creditori chirografari, mentre, dal punto di vista economico, la debitrice, di anni quarantasei, risulta titolare di un reddito mensile derivante dallo svolgimento della propria attività lavorativa, il quale, al netto dell'importo occorrente al suo mantenimento, come stimato all'interno del piano, consente di provvedere al pagamento degli importi previsti dal piano nei termini ivi stabiliti, valutando altresì le eventuali risorse aggiuntive che alla stessa potrebbero derivare dallo svolgimento dei lavori a chiamata.
Deve tuttavia precisarsi sin d'ora, quanto ai crediti prededucibili indicati all'interno del piano, che il compenso dell'OCC, in applicazione dell'art. 71, co. 4 CCII, dovrà essere liquidato dal giudice ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, una volta terminata l'esecuzione e presentata la relazione finale, e potrà pertanto esserne autorizzato il pagamento soltanto a seguito della liquidazione.
Invero, alla luce della formulazione della richiamata disposizione normativa, la liquidazione del compenso dell'OCC implica la previa valutazione dell'attività da questi compiuta, da svolgersi al termine della esecuzione del piano e successivamente alla presentazione della relazione finale, prima della quale l'OCC, non potendo conseguire l'immediato pagamento con le prime risorse disponibili, potrà soltanto curare l'accantonamento di quanto spettante in suo favore in vista di detta liquidazione e che sarà poi concretamente corrisposto soltanto dopo la liquidazione da parte del giudice e nella misura da questi stabilita, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto nel caso di riparto parziale delle somme ex art. 70, co. 4 CCII (v. tra le altre, Tribunale di Palermo, sent. 15/2025; Tribunale di Terni, sent. 40/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent.
110/2024; Tribunale di Catania, sent. 295/2024; Tribunale di Rovigo, sent. 53/2024; Tribunale di
Verona, sent. 42/2024).
Infine, deve osservarsi che non sono stati indicati, né sono emersi pignoramenti in atto o cessioni del quinto. In riferimento alle cessioni del quinto, peraltro, ai sensi dell'art. 67, co. 3 CCII “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno […]”, sicché i creditori cessionari del quinto dello stipendio possono percepire, quale conseguenza dell'omologa della proposta di ristrutturazione del debito, quanto di spettanza dalla
Pag. 6 a 8 procedura nei limiti delle tempistiche e degli importi ivi previsti (v. nel merito, Tribunale di Terni sent. 36/2024; Tribunale di Livorno, sent. n. 69/2024).
Inoltre, per quanto anzidetto, in mancanza di contestazioni da parte dei creditori in merito alla convenienza della proposta, il sindacato del tribunale non si estende al vaglio giudiziale in ordine a tale profilo (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Milano sent. 121/2025;
Tribunale di Firenze, sent. 28/2025; Tribunale di Terni, sent. 40/2024; Tribunale di Roma, sent.
468/2024).
3. In conclusione, deve confermarsi la valutazione positiva in ordine all'ammissibilità e alla fattibilità del piano, come già effettuata in sede di apertura della procedura, non sussistendo motivi ostativi all'omologazione del piano e in assenza di osservazioni da parte dei creditori volte a contestare la convenienza della proposta.
In merito alle ulteriori disposizioni ex art. 70, co. 7 CCII non si ritiene di dover disporre la trascrizione della sentenza sull'autovettura di proprietà della debitrice, non oggetto di liquidazione in esecuzione del piano presentato.
Nulla, infine, deve essere disposto in punto di spese di lite.
P.Q.M.
visto l'art. 70, co. 7 e l'art. 71 CCII,
omologa
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da (C.F.: Parte_1
); C.F._1
dispone
− che la debitrice ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
− che il gestore della crisi provveda ad aprire un conto corrente intestato alla procedura, ove confluiranno le risorse della debitrice, come previsto dal piano;
− che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice, se necessario;
Pag. 7 a 8 − che ogni sei mesi (al 30.6 e al 31.12 di ogni anno, a partire dal 30.6.2025), l'OCC riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e provveda a trasmettere la relazione a tutti i creditori dopo il visto del giudice;
− che terminata l'esecuzione, l'OCC, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale, a seguito della quale sarà liquidato e corrisposto il compenso spettante all'OCC ai sensi dell'art. 71, co. 4 CCII, con le precisazioni indicate in parte motiva;
− che la presente sentenza di omologa sia comunicata, a cura dell'OCC, a tutti i creditori e pubblicata in apposita area del sito web del Tribunale entro 48 ore, previo oscuramento dei dati sensibili e che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica;
dichiara
la chiusura della presente procedura ex art. 70, co. 7 CCII.
Nulla dispone in ordine alle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza alla ricorrente e all'OCC e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Siena, 22 febbraio 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice designata, dott.ssa
Marta Dell'Unto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. R.G. 43/2024 per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII presentata da:
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siena, via Conte D'Arras n. 36, con l'ausilio dell'OCC, in persona del gestore della crisi, dott.ssa
Persona_1
ricorrente
Oggetto: omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.6.2024 e successivamente integrato in data 14.7.2024 e
2.9.2024, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi, in persona del Parte_1 gestore dott.ssa ha chiesto l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del Persona_1 consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.
Pag. 1 a 8 Unitamente al ricorso è stata depositata la documentazione di cui all'art. 67, co. 2 CCII e la relazione dell'OCC di cui all'art. 68, co. 2 CCII, poi integrata a seguito dei rilievi e della richiesta di integrazione da parte della giudice delegata.
Con successivo decreto del 8.10.2024, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, la giudicante ha assegnato i termini di legge per la pubblicità, per le comunicazioni ai creditori e, quanto a questi ultimi, per la presentazione di osservazioni e ha altresì disposto che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori,
l'OCC, sentita la debitrice, riferisse al giudice in merito alle osservazioni presentate, mediante relazione scritta, corredata dalla documentazione relativa alle pubblicazioni e alle comunicazioni disposte, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie.
Con il medesimo decreto, inoltre, la giudicante ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice sino alla conclusione del procedimento, nonché il divieto per la ricorrente di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati.
Con successiva relazione, depositata in data 27.11.2024 e poi integrata in data 9.1.2025, la professionista nominata con funzione di OCC ha dato atto di aver svolto gli adempimenti disposti e segnatamente che: a) in data 24.10.2024 la domanda, unitamente al piano e alla proposta, nonché alla relazione dell'OCC, con le relative integrazioni, è stata pubblicata su apposita area del sito web del Tribunale, come da documentazione allegata alla relazione;
b) in data 28.10.2024 e 29.10.2024 sono state effettuate le comunicazioni a mezzo PEC ai creditori, come da ricevute di avvenuta consegna depositate in data 9.1.2025; c) in data 5.11.2024, entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni, il creditore ha chiesto il Controparte_1 riconoscimento di una percentuale di pagamento maggiore e distinta dagli altri creditori chirografari.
In merito alle osservazioni presentate, il gestore della crisi non ha prospettato alcuna necessaria modifica del piano proposto, in considerazione della composizione dell'esposizione debitoria della ricorrente, costituita da soli creditori bancari chirografari.
All'udienza del 6.2.2025, comparsi la ricorrente e l'OCC e assenti i creditori, l'OCC si è riportata alle proprie relazioni e la giudice delegata ha riservato di provvedere.
2. Il piano di ristrutturazione presentato da deve essere omologato, Parte_1 sussistendone tutti i presupposti.
Pag. 2 a 8 Ai sensi dell'art. 70, co. 7 CCII il giudice “verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC” e quando “uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”.
Anzitutto, deve essere confermata la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 68 e 27, co.
2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in [...](v. certificato di residenza in atti).
La domanda risulta poi corredata dalla relazione dell'OCC redatta in conformità dell'art. 68, co. 2
CCII e successivamente integrata in ordine ai profili richiesti con il provvedimento del 12.8.2024, nonché dalla documentazione di cui all'art. 67, co. 1 CCII, come già evidenziato con il decreto di apertura del 8.10.2024.
Inoltre, la ricorrente risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
Invero, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo e dalla relazione redatta dall'OCC,
l'origine del sovraindebitamento deve ascriversi alla contrazione di obbligazioni per motivi personali, per lo più finanziamenti contratti per l'acquisto di autovetture (un finanziamento contratto nel gennaio 2014 per l'acquisto di un autovettura, integralmente distrutta a causa di un incidente, e conseguente ulteriore finanziamento per l'acquisto di nuova autovettura;
successive rinegoziazione dei prestiti, con estinzione di precedenti finanziamenti).
La ricorrente risulta poi trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, avendo la stessa maturato un'esposizione debitoria indicata in € 80.246,48, a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell'OCC, da cui emerge uno stipendio mensile di circa € 1.400,00 e un patrimonio costituito dalla sola autovettura KIA immatricolata Pt_2 nell'anno 2018, non inclusa nella proposta di ristrutturazione in quanto necessaria agli spostamenti lavorativi della ricorrente, e di un fabbisogno per il mantenimento proprio di circa € 1.150,00, in merito al quale il gestore ha evidenziato che le spese indicate dalla ricorrente consentono di soddisfarne le esigenze principali e sono calcolate nell'ottica del risparmio e della migliore economia e sono state raffrontate con la soglia di povertà assoluta.
Pag. 3 a 8 In definitiva, sulla base del raffronto tra attivo complessivo ed ammontare totale dei debiti, lo stato di crisi in capo alla ricorrente deve ritenersi senz'altro provato, essendo quest'ultima titolare di un reddito quasi integralmente eroso dalle rate mensili dei finanziamenti contratti e di un solo bene mobile registrato, da ritenersi di scarsa appetibilità sul mercato, per tipologia e obsolescenza.
Infine, la ricorrente non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può dirsi che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ex art. 69, co. 1 CCII, quale condizione soggettiva ostativa all'accesso alla procedura.
In particolare, quanto a tale ultimo presupposto soggettivo, deve ritenersi che la colpa grave sia riscontrabile ogni qualvolta il debitore abbia adottato una ingiustificabile condotta negligente nell'assumere le proprie obbligazioni, in quanto posta in violazione degli elementari canoni di prudenza, che avrebbero consentito, ad una persona dotata di conoscenze comuni, di accorgersi che non sarebbe stato possibile adempiere regolarmente con mezzi normali alle obbligazioni assunte;
di contro, per configurare la malafede deve ritenersi necessario il riscontro di una condotta decettiva perpetrata dal debitore al momento della contrazione del debito.
In merito, tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di indebitamento della ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione, a fronte della documentazione da quest'ultima esaminata, l'odierna giudicante ritiene, come già evidenziato con decreto ex art. 70, co.
1 CCII, che non vi sia prova di un comportamento della debitrice improntato a mala fede o frode, in assenza di evidenza di sue condotte decettive, né che vi siano elementi tali da configurare una colpa che sia connotata da gravità, non ravvisandosi complessivamente un indebitamento legato a consumi irrazionali o spese voluttuarie, né del tutto sproporzionato rispetto ai flussi di reddito della debitrice, considerata la condizione reddituale esistente al momento della contrazione del debito.
Deve, infatti, osservarsi che, come verificato dal gestore della crisi, le cause dell'indebitamento sono da riscontrarsi nella stipulazione di contratti di finanziamento, anche per l'acquisto di automobili resosi necessario per lo svolgimento dell'attività quotidiana e lavorativa e per rifinanziare precedenti finanziamenti a tal fine contratti, obbligazioni cui la debitrice ha fatto fronte nel tempo anche svolgendo lavori a chiamata, posto che le maggiori difficoltà nel sostenere le rate dei finanziamenti contratti sono discese dal venire meno del supporto economico a seguito dell'interruzione della relazione con il proprio compagno, avvenuta dopo la stipula dei suddetti finanziamenti, e successivamente alla quale la debitrice ha immediatamente fatto ricorso ad uno strumento di composizione della propria crisi. Inoltre, a fronte delle difficoltà incontrate nel pagamento dei ratei mensili, pur avendo la ricorrente fatto ricorso ad ulteriori finanziamenti per ripianare i precedenti,
Pag. 4 a 8 condotta che può di per sé considerarsi incauta, non risulta – alla luce di quanto attestato e documentato dall'OCC - essere stata attinta da iniziative giudiziali dei creditori e non risulta aver maturato debiti nei confronti di altri creditori.
In definitiva, la ricostruzione dell'origine dei debiti contratti e le relative finalità consentono di escludere la sussistenza di condizioni soggettive ostative all'omologa, non riscontrandosi colpa grave, mala fede o frode nell'assunzione delle obbligazioni rimaste inadempiute.
Tanto premesso dal punto di vista soggettivo, deve ribadirsi l'ammissibilità e la fattibilità del piano, già ritenuta con decreto ex art. 70, co. 1 CCII, anche a fronte delle osservazioni presentate da
[...]
Controparte_1
In particolare, la proposta e il piano prevedono:
a) che sia messa a sostegno dei creditori la somma di € 250,00 mensili per n. 60 mesi a partire dall'omologazione e, dunque, di € 3.000,00 all'anno e di € 15.000,00 complessivi per l'intero arco piano di cinque anni, oltre le somme che dovessero derivare dall'attività a chiamata svolta dalla ricorrente, somme da versare su un conto corrente appositamente dedicato alla procedura su cui verranno effettuati i pagamenti periodici;
b) il pagamento immediato dei creditori in prededuzione nella misura del 100% e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 16,64% mediante pagamenti a cadenza annuale per la durata di cinque anni.
Ciò posto, in merito alle osservazioni presentate da deve anzitutto Controparte_1 osservarsi che non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla convenienza della proposta, essendosi il creditore limitato ad evidenziare la propria buona condotta in sede di erogazione del prestito e per tale ragione a richiedere il “maggior riconoscimento del credito” vantato nei confronti della
Sul punto, la professionista con funzioni di OCC, sentita la debitrice, non ha ritenuto di Pt_1 apportare alcuna modifica al piano presentato, evidenziando che l'importo complessivo previsto dal piano per i pagamenti dovrà essere destinato in percentuali identiche in relazione a ciascun creditore, trattandosi di crediti omogenei (crediti derivanti dai finanziamenti contratti dalla Pt_1
e aventi tutti il rango chirografario, sicché non vi sono ragioni per consentire una diversificazione del suddetto creditore rispetto agli altri creditori bancari, posto che anche in ottica liquidatoria non potrebbe essere soddisfatto in misura maggiore, trattandosi di piano che attinge al reddito da lavoro della debitrice per una durata di cinque anni e che l'unico bene in suo possesso ha un esiguo valore di mercato, soprattutto nell'ambito di una vendita coattiva.
Pag. 5 a 8 Deve, dunque, esprimersi un giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano, tenuto conto che, dal punto di vista giuridico, è stato previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili (v. infra con riferimento al pagamento del compenso in favore dell'OCC) e il pagamento nella medesima percentuale dei creditori chirografari, mentre, dal punto di vista economico, la debitrice, di anni quarantasei, risulta titolare di un reddito mensile derivante dallo svolgimento della propria attività lavorativa, il quale, al netto dell'importo occorrente al suo mantenimento, come stimato all'interno del piano, consente di provvedere al pagamento degli importi previsti dal piano nei termini ivi stabiliti, valutando altresì le eventuali risorse aggiuntive che alla stessa potrebbero derivare dallo svolgimento dei lavori a chiamata.
Deve tuttavia precisarsi sin d'ora, quanto ai crediti prededucibili indicati all'interno del piano, che il compenso dell'OCC, in applicazione dell'art. 71, co. 4 CCII, dovrà essere liquidato dal giudice ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, una volta terminata l'esecuzione e presentata la relazione finale, e potrà pertanto esserne autorizzato il pagamento soltanto a seguito della liquidazione.
Invero, alla luce della formulazione della richiamata disposizione normativa, la liquidazione del compenso dell'OCC implica la previa valutazione dell'attività da questi compiuta, da svolgersi al termine della esecuzione del piano e successivamente alla presentazione della relazione finale, prima della quale l'OCC, non potendo conseguire l'immediato pagamento con le prime risorse disponibili, potrà soltanto curare l'accantonamento di quanto spettante in suo favore in vista di detta liquidazione e che sarà poi concretamente corrisposto soltanto dopo la liquidazione da parte del giudice e nella misura da questi stabilita, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto nel caso di riparto parziale delle somme ex art. 70, co. 4 CCII (v. tra le altre, Tribunale di Palermo, sent. 15/2025; Tribunale di Terni, sent. 40/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent.
110/2024; Tribunale di Catania, sent. 295/2024; Tribunale di Rovigo, sent. 53/2024; Tribunale di
Verona, sent. 42/2024).
Infine, deve osservarsi che non sono stati indicati, né sono emersi pignoramenti in atto o cessioni del quinto. In riferimento alle cessioni del quinto, peraltro, ai sensi dell'art. 67, co. 3 CCII “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno […]”, sicché i creditori cessionari del quinto dello stipendio possono percepire, quale conseguenza dell'omologa della proposta di ristrutturazione del debito, quanto di spettanza dalla
Pag. 6 a 8 procedura nei limiti delle tempistiche e degli importi ivi previsti (v. nel merito, Tribunale di Terni sent. 36/2024; Tribunale di Livorno, sent. n. 69/2024).
Inoltre, per quanto anzidetto, in mancanza di contestazioni da parte dei creditori in merito alla convenienza della proposta, il sindacato del tribunale non si estende al vaglio giudiziale in ordine a tale profilo (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Milano sent. 121/2025;
Tribunale di Firenze, sent. 28/2025; Tribunale di Terni, sent. 40/2024; Tribunale di Roma, sent.
468/2024).
3. In conclusione, deve confermarsi la valutazione positiva in ordine all'ammissibilità e alla fattibilità del piano, come già effettuata in sede di apertura della procedura, non sussistendo motivi ostativi all'omologazione del piano e in assenza di osservazioni da parte dei creditori volte a contestare la convenienza della proposta.
In merito alle ulteriori disposizioni ex art. 70, co. 7 CCII non si ritiene di dover disporre la trascrizione della sentenza sull'autovettura di proprietà della debitrice, non oggetto di liquidazione in esecuzione del piano presentato.
Nulla, infine, deve essere disposto in punto di spese di lite.
P.Q.M.
visto l'art. 70, co. 7 e l'art. 71 CCII,
omologa
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da (C.F.: Parte_1
); C.F._1
dispone
− che la debitrice ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
− che il gestore della crisi provveda ad aprire un conto corrente intestato alla procedura, ove confluiranno le risorse della debitrice, come previsto dal piano;
− che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice, se necessario;
Pag. 7 a 8 − che ogni sei mesi (al 30.6 e al 31.12 di ogni anno, a partire dal 30.6.2025), l'OCC riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e provveda a trasmettere la relazione a tutti i creditori dopo il visto del giudice;
− che terminata l'esecuzione, l'OCC, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale, a seguito della quale sarà liquidato e corrisposto il compenso spettante all'OCC ai sensi dell'art. 71, co. 4 CCII, con le precisazioni indicate in parte motiva;
− che la presente sentenza di omologa sia comunicata, a cura dell'OCC, a tutti i creditori e pubblicata in apposita area del sito web del Tribunale entro 48 ore, previo oscuramento dei dati sensibili e che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica;
dichiara
la chiusura della presente procedura ex art. 70, co. 7 CCII.
Nulla dispone in ordine alle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza alla ricorrente e all'OCC e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Siena, 22 febbraio 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
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