TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU GH Presidente relatrice
RA DI UD
DR SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17713/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. BARBIERI RICCARDO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. GALLI BARBARA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore CA viene affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso, le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un rapporto equilibrato e continuativo con la prole, assicurando il permanere di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
1 3) I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé CA.
5) Attesa l'età del figlio e dell'assoluta concordia e armonia tra i genitori, le parti si accordano che CA avrà residenza abituale presso il padre con il quale vivrà prevalentemente e libero diritto di visita per la madre, quando lo vorrà, così come il figlio potrà spostarsi liberamente tra le abitazioni dei genitori.
6) La residenza anagrafica di CA sarà mantenuta nella casa familiare.
7) L'abitazione familiare, sita in Brescia, Contrada Soncin Rotto n. 3, identificata al Sub 315, viene assegnata al signor che ne è proprietario. Pt_2
8) Il signor assegnerà gratuitamente alla signora il seguente immobile di sua proprietà in Pt_2 Pt_1
Brescia, Contrada Soncin Rotto n. 3 identificato al Sub 317, oltre posto auto sito nel cortile comune ubicato nell'angolo sud-ovest del medesimo, concesso esclusivamente per il veicolo alla stessa intestato, in comodato con diritto di abitarlo dalla data odierna e sino al 31-07-2030, con espresso divieto di cessione, utilizzo, subaffitto, comodato a terzi. La manutenzione ordinaria dell'immobile resterà integralmente a carico della signora così come le utenze di luce, gas-riscaldamento, acqua;
gli oneri condominiali Pt_1
saranno a carico del signor . Pt_2
9) Il signor si farà carico di tutte le spese ordinarie, straordinarie e ludiche del figlio CA. Pt_2
10)L'assegno unico verrà chiesto e trattenuto dal signor al 100%, essendo il figlio CA Pt_2
totalmente a suo carico.
11)Alla scadenza del comodato di cui al punto 8, e quindi a decorrere dal 01-08- 2030 e subordinatamente al rilascio dell'immobile da parte della signora il signor riconoscerà alla signora Pt_1 Pt_2 Pt_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per 36 mesi.
12) Fatto salvo quanto sopra indicato, le parti dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere l'una dall'altra.
13) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per il figlio
14)I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni qui concordate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio civile a MO DE RD (BS) in data 10.11.2007, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di MO DE RD al n. 4, parte I, anno 2007, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio CA il 20.1.2008.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU GH Presidente relatrice
RA DI UD
DR SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17713/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. BARBIERI RICCARDO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. GALLI BARBARA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore CA viene affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso, le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un rapporto equilibrato e continuativo con la prole, assicurando il permanere di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
1 3) I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé CA.
5) Attesa l'età del figlio e dell'assoluta concordia e armonia tra i genitori, le parti si accordano che CA avrà residenza abituale presso il padre con il quale vivrà prevalentemente e libero diritto di visita per la madre, quando lo vorrà, così come il figlio potrà spostarsi liberamente tra le abitazioni dei genitori.
6) La residenza anagrafica di CA sarà mantenuta nella casa familiare.
7) L'abitazione familiare, sita in Brescia, Contrada Soncin Rotto n. 3, identificata al Sub 315, viene assegnata al signor che ne è proprietario. Pt_2
8) Il signor assegnerà gratuitamente alla signora il seguente immobile di sua proprietà in Pt_2 Pt_1
Brescia, Contrada Soncin Rotto n. 3 identificato al Sub 317, oltre posto auto sito nel cortile comune ubicato nell'angolo sud-ovest del medesimo, concesso esclusivamente per il veicolo alla stessa intestato, in comodato con diritto di abitarlo dalla data odierna e sino al 31-07-2030, con espresso divieto di cessione, utilizzo, subaffitto, comodato a terzi. La manutenzione ordinaria dell'immobile resterà integralmente a carico della signora così come le utenze di luce, gas-riscaldamento, acqua;
gli oneri condominiali Pt_1
saranno a carico del signor . Pt_2
9) Il signor si farà carico di tutte le spese ordinarie, straordinarie e ludiche del figlio CA. Pt_2
10)L'assegno unico verrà chiesto e trattenuto dal signor al 100%, essendo il figlio CA Pt_2
totalmente a suo carico.
11)Alla scadenza del comodato di cui al punto 8, e quindi a decorrere dal 01-08- 2030 e subordinatamente al rilascio dell'immobile da parte della signora il signor riconoscerà alla signora Pt_1 Pt_2 Pt_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per 36 mesi.
12) Fatto salvo quanto sopra indicato, le parti dichiarano di nulla avere più vicendevolmente a che pretendere l'una dall'altra.
13) I coniugi si rilasciano reciprocamente i nullaosta per il passaporto o documento equipollente anche per il figlio
14)I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, se emessa alle condizioni qui concordate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio civile a MO DE RD (BS) in data 10.11.2007, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di MO DE RD al n. 4, parte I, anno 2007, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio CA il 20.1.2008.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU GH
3