Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 28.10.2024 al n. 5810/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. Matteo Pastore (C.F. , nato a [...] il [...], con C.F._1
studio legale a Trieste, via della Ginnastica, n. 24, in proprio
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza
Dalmazia n. 3.
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO:
Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato di data 25.10.2024,
depositato e notificato in pari data, sub n. 3657/2012 R.G.N.R. Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste, n. 139/2023 S.I.G.E., n. 163/2023 R. Grat.
Patr., n. 4147/2024 , Pt_1
e, conseguentemente,
previo accertamento e dichiarazione che veniva svolta, nel procedimento penale n.
3657/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, n.
139/2023 S.I.G.E., n. 163/2023 R. Grat. Patr., anche la fase introduttiva,
liquidare in favore del difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato, relativamente all'attività svolta dinanzi al Tribunale Monocratico come in
narrativa:
fermo quanto già liquidato per la fase di studio pari ad euro 237,00 (non
contestato),
- in via principale: il compenso anche per la fase introduttiva e decisionale al valore
ritenuto di giustizia tra i valori medi ed i valori minimi e, pertanto, rideterminare in
melius la somma complessiva liquidata per compensi per le tre fasi svolte (ferma
restando la liquidazione per la fase di studio pari ad euro 237,00), da ridurre di 1/3
ex art. 106bis T.U. 115/2002, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per
legge;
2 - ovvero, in subordine: il compenso ai valori minimi e, pertanto, rideterminare la
somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte (studio,
introduttiva e decisionale) in complessivi euro 1.230,00 (cioè: euro 237,00 + 284,00
+ 709,00), ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 820,00, oltre a spese
generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- in estremo subordine, qualora ritenuto che non sia stata svolta la fase
introduttiva, rideterminare in melius quanto liquidato per la fase decisionale, come
in narrativa descritto, in misura non inferiore ai minimi tabellari, ovvero, in
subordine, ai minimi, e sempre fermo quanto già liquidato per la fase di studio pari
ad euro 237,00, compensi totali da ridursi di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002, oltre
a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese
generali, IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
(…omissis…)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. Matteo Pastore si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del decreto di liquidazione del 25.10.2024, depositato e notificato in pari data (cfr. doc.
n. 1A), con il quale il giudice penale disponeva la liquidazione dei suoi compensi professionali nella misura di 536,00 euro, già ridotti di 1/3 ex lege oltre rimb, forf.
15%, c.p.a. ed i.v.a.
1. L'odierno ricorrente ha rappresentato di esser stato nominato difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta decreto dd Parte_2 3 13.09.2018 (doc. n 2), nell'ambito del procedimento n. 3657/2012 R.G.N.R., n.
139/2023 S.I.G.E., nel quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Trieste, Ufficio Esecuzioni Penali, promuoveva incidente d'esecuzione nei confronti dell'imputato chiedendo la revoca della sospensione Parte_2
condizionale della pena concessa con la sentenza n. 1280/2014 o, in subordine, la revoca parziale della predetta sentenza, limitatamente all'art. 594 c.p., nelle more depenalizzato, con contestuale rideterminazione della pena complessiva;
2. Nel dettaglio, l'avv. Pastore ha svolto attività difensiva a favore del proprio assistito, studiando il fascicolo, di cui richiedeva ed acquisiva copia, assistendo l'imputato durante le udienze e depositando varie istanze con documenti. Infine,
all'udienza del 10.04.2024 ha depositato una memoria e, a seguito della discussione e delle conclusioni delle parti, il Giudice ha emesso l'ordinanza del 27.07.2024,
notificata il 30.07.2024.
3. Terminata, così, l'assistenza professionale, l'avv. Pastore in data 29.07.2024
presentava al Tribunale di Trieste, Sezione Penale (cfr. doc. 5) richiesta per la liquidazione del proprio compenso, in relazione alle fasi 1 (studio), 2 (introduttiva) e
4 (decisionale), basandosi sui valori medi della pertinente tariffa per complessivi
2.458,00 euro, ridotti di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/02 ad euro 1.638, 67, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
4. Con decreto di data 25.10.2024, depositato in Cancelleria e notificato a mezzo PEC
in pari data, il giudice penale disponeva la liquidazione del compenso, quantificandolo nella misura lorda di 237,00 euro per la fase di studio e di 567,00 euro per la fase decisionale, per un totale di complessivi 536,00 euro, al netto della falcidia di legge,
4 oltre spese forfettarie 15%, oneri fiscali e previdenziali, ritenendo "non dovuta" la fase introduttiva.
5. Avverso detto provvedimento, l'avv. Pastore ha proposto la presente opposizione,
nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-
decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la mancata liquidazione della fase introduttiva, nonché la non congruità dei compensi riconosciuti in relazione alla fase decisionale. Non contestava l'importo liquidato per la fase di studio.
6. In particolare, il ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso finale maggiore, chiedendo, fermo restando quanto liquidato per la fase di studio, la liquidazione della fase introduttiva e decisionale al valore ritenuto di giustizia tra i valori medi ed i valori minimi, ovvero, in subordine la liquidazione del compenso ai valori minimi, o, ancora, in estremo subordine, qualora ritenuto che non sia stata svolta la fase introduttiva, rideterminarsi in melius quanto liquidato per la fase decisionale, in misura non inferiore ai minimi tabellari.
7. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato della Controparte_1
lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
8. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
9. Innanzitutto si osserva che il giudice penale ha riconosciuto all'avv. Pastore a titolo di compenso per la fase decisionale la somma di 536,00 euro al lordo della riduzione del terzo prevista per legge: tale l'importo si colloca manifestamente al di sotto dei minimi inderogabili di tariffa, ove si consideri che il valore minimo dei compensi previsto dalla tabella 15 del D.M. 55 del 2014 per la fase decisionale è pari ad euro
5 709,00 (importo medio 1.418,00 ridotto al 50% ex art. 12, comma 1 D.M. citato).
Vale la pena, a tal proposito, di rammentare che l'inderogabilità dei minimi va apprezzata a monte, ossia prima della riduzione di 1/3 secco imposta dall'art. 106-
bis D.P.R. 115/02, riduzione che rispetto ai parametri legali costituisce un mero
“post-fatto”, corrispondente a prescrizioni di legge ulteriori e diverse, attinenti ai fondamenti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Per la fase decisionale, quindi, in luogo dei 536,00 euro, si riconoscono al ricorrente
709,00 euro, risultando congrua una liquidazione ai minimi tabellari, attesa la semplicità dei temi trattati.
10. Andrà liquidato anche il compenso pertinente alla fase introduttiva, non riconosciuto dal giudice penale;
occorre infatti considerare l'istanza del 28.06.2023
presentata dal difensore, onde ottenere il rinvio dell'udienza per 05.07.2023, posto che era stata presentata in data 15.06.2023 presso la Corte d'Appello di Trieste
l'istanza relativa alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza n.
1280/2014.
Il compenso, per la fase in esame va, perciò, riconosciuto, sebbene esso risulti congruo liquidare anch'esso ai valori minimi, pari ad 284,00 euro.
11. A titolo di compenso per la difesa prestata dall'odierno ricorrente, si perviene,
dunque, alla somma totale di 1.230,00 euro (= 237,00 + 284,00 +709,00), importo che poi deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.p.r. 115/2002,
arrivando, così, a totali 820,00 euro.
12. In conclusione, a modifica del provvedimento di liquidazione emesso in 25.10.2024,
depositato e notificato in pari data dal Tribunale di Trieste, nel procedimento nel
6 procedimento d'esecuzione sub n. 139/2023 S.I.G.E, si deve, quindi, accertare il diritto dell'avv. Matteo Pastore al pagamento da parte dell'Erario del compenso finale già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di 820,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge. L'Erario viene condannato a pagare le somme suddette al professionista ricorrente.
13. Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza e Controparte_1
sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), assumendo come base prudenziale il differenziale (284,00) fra il valore originariamente liquidato (euro 536,00) e quello in questa sede accertato di effettiva spettanza dell'avv. Pastore (euro 820,00), con riconoscimento di valori medi per le fasi 1 e 2 e invece con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dall'avv. Matteo Pastore avverso il decreto di liquidazione del 25.10.2024, depositato e notificato in pari data e liquida a favore dello stesso per l'attività professionale riguardante la difesa dell'imputato Pt_2
nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione sub n. 139/2023
[...]
S.I.G.E, applicata la riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, il compenso globale di 820,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
7 2) condanna il a rifondere all'avv. Matteo Pastore le spese del Controparte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso, 125,00 per spese esenti) oltre rimborso forfetario spese generali
(15%), oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Trieste, 05 giugno 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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