Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3114 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 27/6/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Antonio Parte_1 P.IVA_1 Romei e l'avvocato Curzio Cicala nel cui studio in Roma, Via Bocca di Leone n. 78 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), quale cessionaria e unica Controparte_1 P.IVA_2 titolare del credito di , con l'avvocato Controparte_2 Daniela De Bellis elettivamente domiciliata al domicilio digitale;
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PARTE APPELLATA
E
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_3
pag. 1 di 14
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 18362 pubblicata il 13/12/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 10.4.2019, (da ora, ) Controparte_2 CP_2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, (da Parte_1 ora, ) ed esponeva che, con contratto stipulato il 28.11.2008, le aveva _1 ceduto l'intero capitale sociale di e di Controparte_3 Controparte_4 che il Tribunale Civile di Roma aveva emesso il decreto n. 3520/2011, con cui aveva ingiunto a di pagarle la somma di € 3.317.833,67, quale _1 corrispettivo di tale cessione, oltre interessi convenzionali e spese processuali, poiché l'intimata non aveva adempiuto l'obbligazione di liberarla dalle garanzie, risultanti da fideiussioni, prestate per l'adempimento di contratti di leasing, entro il 28.2.2009 (documento n. 1); che il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da , con sentenza n. 2018/2014, resa a definizione della _1 causa civile iscritta al n. 25204/2011 R.G. (documento n. 2), che l'opponente aveva impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Roma (causa n. 3327/2014 R.G.); che e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. avevano promosso CP_2 dinanzi al medesimo Tribunale due procedure esecutive immobiliari iscritte ai numeri 865/2013 e 962/2013 R.G.E.I., che erano state riunite, nel corso delle quali era stata versata la somma di € 1.625.844,31, dovuta da CP_5 all'esecutata quale indennità di occupazione del bene immobile staggito, _1 per il primo semestre 2014, ed erano intervenuti altri creditori, Banco Popolare Società Cooperativa ed Equitalia Sud S.p.a.; che il Tribunale di Milano aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 37612/2012 a favore della ricorrente (da ora, Controparte_6
) con cui aveva intimato il pagamento di € 691.475,27, in via solidale, a CP_7 e all'esponente, rispettivamente, debitrice principale e Controparte_4 fideiussore, le cui opposizioni erano state riunite nella causa n.85085/2012R.G.; che, pendenti di tali giudizi, aveva predisposto un piano di _1 risanamento della propria esposizione debitoria e aveva proposto a il CP_2 pagamento di € 1.300.000, per capitale, interessi e spese;
che il 28.9.2015 le parti avevano concluso un “Accordo” (documento n. 4), di cui avevano subordinato l'efficacia al pagamento di € 1.300.000 “a definizione del credito vantato” da “per capitale, interessi e spese in CP_2 forza del Decreto e della Sentenza”, mediante versamenti di € 300.000 entro il 16.12.2015, € 450.000 entro il 31.12.2015 e di € 350.000 in dodici rate mensili consecutive dal 31.1.2016 al 31.12.2016, le prime undici dell'importo di € 30.000 ciascuna e l'ultima dell'importo di € 20.000; che era stato concordato il pagamento in unica soluzione di € 200.000 entro il 31.12.2015 e a decorrere dall'esercizio chiuso al 31.12.2017, entro pag. 2 di 14 quindici giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di esercizio di _1 eventualmente riportante un debito pari o superiore a € 3.000.000; che, non essendo stati osservati i termini pattuiti, con lettera raccomandata del 1.8.2017, l'esponente aveva segnalato a che, in mancanza del pagamento di € _1 300.000 entro trenta giorni, la transazione sarebbe stata ritenuta risolta, con il conseguente obbligo di pagare quanto intimato con il decreto ingiuntivo, detratti gli importi versati (documento n. 5); che, intercorsa corrispondenza (documenti n. 6 e 7), erano stati eseguiti imprecisati pagamenti e il più recente dell'importo di € 200.000 in data 9.7.2018, imputato a parziale adempimento dell'Accordo; che, con lettera raccomandata del 5.12.2018, l'esponente aveva diffidato invano a corrispondere la somma di € 80.000 entro quindici giorni, con _1 l'avvertimento che, in difetto, avrebbe agito per la risoluzione dell'Accordo, come previsto dalla relativa clausola 3.3, e tale importo non era stato versato a due anni dalla scadenza del termine, nonostante la diffida. Ciò premesso, proponeva la Controparte_2 domanda: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, accertare e dichiarare risolto l'accordo stipulato in data 28 settembre 2015 tra e Parte_1 Controparte_2
per inadempimento di e, per l'effetto
[...] Parte_1 condannare a corrispondere in favore dell'attrice Parte_1 l'importo di Euro 2.297.833,67 (duemilioniduecentonovantasettemilaottocentotrentate/67) nonché interessi e spese di lite, quantificate nella Sentenza in euro 18.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA come per legge, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa. Il tutto con il favore delle spese di lite, oltre IVA e CPA.” Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. reso il 14.5.2019, l'udienza di prima comparizione era differita al 20.12.2019 e il 29.11.2019 Parte_1 si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza della domanda avversaria e
[...] chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o richiesta: I) dichiarare inammissibili o comunque infondate (anche in ragione dell'eccepita violazione del ne bis in idem), con conseguente rigetto, le domande tutte avanzate dall'attrice e per l'effetto dichiarare efficace tra le parti l'accordo del 28 settembre 2015. II) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” In particolare, la parte convenuta, richiamato il testo dell'Accordo concluso il 28.9.2015, richiamava l'atto introduttivo del giudizio notificato il 10.4.2019, con cui aveva chiesto la pronuncia di risoluzione della CP_2 transazione per il mancato pagamento della somma di € 80.000, corrisposta con bonifico bancario del 18.4.2019 (documento n. 6), prima della scadenza prevista per il successivo mese di luglio, a saldo della somma di €1.100.000; che, con nota del 22.12.2015, aveva comunicato a gli adempimenti eseguiti e aveva CP_2 chiesto il differimento di alcuni termini, relativi alla sua liberazione dagli obblighi fideiussori, all'attestazione e approvazione del proprio piano di risanamento (documento n. 8); che, aveva acconsentito, e l'esponente aveva predisposto il piano CP_2 di risanamento previsto dall'art. 67, comma 3°, lettea d), L.F., con giuramento pag. 3 di 14 prestato dal Rag. presso il notaio Dott. il Persona_1 Persona_2 26.2.2012, il cui testo indicava il credito di in € 1.300.000 (documenti n. CP_2 9 e 10);
che “[era] poi accaduto che [aveva] versato a con _1 CP_2 diverse modalità la complessiva somma di euro 800.000,00, nel termine 31 dicembre 2016, rimanendo 'indietro' nel pagamento del residuo importo di euro 300.000,00, che [aveva] sollecitato a con nota del 1 agosto CP_2 _1 2017”; che il ritardo era stato causato dalla disdetta del citato contratto di locazione di un proprio bene immobile da parte del conduttore, Comune di Roma, e dai tempi impiegati per negoziarne un altro, che aveva stipulato il 10.12.2015 (documenti n. 12 e 13) con lo stesso ente, a cui aveva sollecitato il pagamento dei canoni del complessivo importo di € 1.400.000, anche in date 18.4.2016 e 2.8.2016 (documenti n. 14 e 15); che, con lettera del 24.11.2017, aveva chiesto a di _1 CP_2 modificare i termini di pagamento pattuiti con l'Accordo e le aveva proposto la seconda rateizzazione del pagamento, con le seguenti modalità: “Quanto ad euro 100.000,00 (centomila/00), a mezzo bonifico bancario a favore di
[...]
entro 5 giorni dalla formale accettazione della presente, e Controparte_2 quanto al residuo importo pari ad euro 200.000,00 in n. 5 rate quadrimestrali di euro 40.000 ciascuna, con decorrenza dal mese di marzo 2018, sempre a mezzo bonifico bancario. Con il versamento dei suddetti importi che avverranno nell'ambito di un piano attestato ai sensi dell'art. 67 della L. F., Controparte_2 sarà soddisfatta di ogni suo avere con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa”
[...] (documento n. 3); che, con lettera del 16.1.2018, aveva accettato la proposta CP_2 modificativa, a condizione del “versamento immediato non inferiore a 100.000,00 (centomila euro) quale ulteriore parziale adempimento del piano oggi esistente (o comunque quale acconto del nuovo piano)” (documento n. 4)
che l'esponente aveva pagato la somma di € 100.000 con assegno circolare del 1.12.2017 (documento n. 16) e con bonifici bancari ciascuno dell'importo di € 40.000 e aveva corrisposto a il 1-2.3.2018 la prima rata CP_2 con scadenza a marzo 2018, il 1-2.3.2018 la seconda rata con scadenza a luglio 2018, il 9.7.2018 la terza rata con scadenza a novembre 2019 e il 18.4.2019 la quarta rata versata in ritardo di diciotto giorni e il 18.4.2019 la quinta rata con scadenza a luglio 2019; che l'esponente aveva adempiuto le obbligazioni di cui all'Accordo, mediante tali pagamenti, la rinuncia all'appello il cui giudizio era stato dichiarato estinto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 351/2016 (documento n. 17), ottenendo la rinuncia dei creditori muniti di titolo esecutivo che aveva comportato l'estinzione delle procedure esecutive immobiliari n. 865-2013 e 962-2013 R.G.E.I., dichiarata 28.9.2015 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma (documento n. 18), conseguendo la liberatoria emessa da a favore CP_7 di (documenti n. 19 e 20), avendo raggiunto accordi con i creditori CP_2 aderenti al piano di ristrutturazione finanziario.
deduceva che l'Accordo non conteneva una clausola risolutiva _1 espressa e che era incorsa nell'unico ritardo di diciotto giorni per la quarta rata versata il 18.4.2019 e aveva dichiarato di aver ricevuto il pagamento di € CP_2
pag. 4 di 14 80.000, eseguito con bonifico bancario del 2.3.2018, con e-mail del 6.4.2018 (documento n. 21).
Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, la causa passava in decisione all'udienza del 7.6.2022, sulle conclusioni trascritte in epigrafe e con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi ottanta giorni.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato la risoluzione della transazione stipulata con la scrittura privata del 28.9.2015 intitolata Accordo da e per Controparte_2 Parte_1 inadempimento di quest'ultima; ha rigettato la domanda formulata da in liquidazione di condanna di Controparte_2 Parte_1 al pagamento dell'attuale importo dovuto in base al decreto ingiuntivo
[...] n. 3520/2011 emesso il 17.2.2011 dal Tribunale di Roma e alla sentenza n. 2810/2014 della Terza Sezione Civile dello stesso Tribunale;
ha disposto la compensazione del 50% delle spese processuali e condannato
[...] a rifondere a la residua Parte_1 Controparte_2 metà, liquidata in € 11.750,00 (850 anticipazioni, 2.900 fase di studio, 2.000 fase introduttiva, 6.000 fase di trattazione e istruttoria, 5.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge .
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'odierna controversia ha per oggetto l'esecuzione del contratto di transazione stipulato dalle parti il 28.9.2015, in forma di scrittura privata, il cui testo dattiloscritto reca la sigla a margine di ciascuna pagina e la sottoscrizione in calce di “ - Il Controparte_2 liquidatore – sig. ”, mentre è privo di Controparte_8 Parte_2 alcuna firma del rappresentante di (documenti n. 4 di Controparte_9
e n. 2 di ). CP_2 CP_9 La scrittura privata di transazione contiene il seguente testo letterale: […
…] Fermo restando che rimangono al di fuori del perimetro del presente giudizio i fatti e le questioni attinenti ai rapporti intercorsi tra le parti prima della stipulazione del contratto, in questa sede ci si limiterà ad accennare in 14 sintesi ad alcune circostanze pregresse, facendo anche riferimento alla ricostruzione operata dalle parti nelle premesse della citata scrittura privata, ai provvedimenti giurisdizionali comprovanti la sussistenza del credito di unicamente e ai CP_2 fatti non contestati, per una migliore comprensione della vicenda.
Il credito originario è consacrato dal decreto ingiuntivo n. 3520-2011 (n. 76937-2010 R.G.), emesso il 17.2.2011 e reso esecutivo a norma dell'art.648 c.p.c. con ordinanza del 26.4.2012, con cui il Tribunale di Roma ha intimato a
[...] di pagare alla ricorrente la somma di € Parte_1 Controparte_2 3.317.833,67, oltre interessi convenzionali - “di mora al tasso risultante dalla media mensile dei tassi giornalieri Euribor3Mesi pro tempore vigente maggiorato di cinque punti” (pag. 11 del ricorso) – e spese processuali ivi liquidate, per l'obbligazione contrattuale indicata dalla parte attrice e richiamata nell'espositiva che precede (documento n. 1 di parte attrice).
pag. 5 di 14 Il Tribunale di Roma, Terza Sezione Civile, ha pronunciato la sentenza n.2018-2014 (n. 25204-2011 R.G.), con cui ha rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da con atto di citazione avverso il CP_9 decreto ingiuntivo n. 3520-2011 e l'ha condannata a pagare alla parte opposta,
le spese processuali, liquidate in € 18.000, oltre accessori di Controparte_2 legge (documento n. 2 di arte attrice); la Corte di Appello di Roma.
ha fatto valere nel presente giudizio l'Accordo concluso con _1
il 28.9.2015, di cui ha prodotto il testo con il precitato contenuto, che, CP_2 pur mancante della sottoscrizione della stessa parte convenuta, costituisce il contratto di transazione stipulato dalle parti, in considerazione del principio secondo cui: “Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto 'ad probationem', poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 18489 del 4.9.2020, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 659120-02; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 72 del 3.1.2011).
Ciò posto, si rileva che la parte convenuta era gravata dall'onere di provare ogni singolo pagamento effettuato, al fine di dimostrarne l'esecuzione nella misura e nei termini previsti dalla transazione o nell'accordo modificativo e va considerato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
pag. 6 di 14 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
non ha provato di aver eseguito l'integrale il pagamento della _1 somma di € 1.300.000 indicata nel precitato Accordo stipulato dalle parti il 28.9.2015; ha chiesto a la dilazione dei termini ivi indicati con _1 CP_2 la missiva del 24.11.2017, con cui ha proposto il versamento di € 300.000, mediante il versamento di € 100.000 con bonifico bancario entro cinque giorni dall'accettazione della proposta e il residuo importo di € 200.000 in cinque rate quadrimestrali, ciascuna dell'importo di € 40.000, mediante bonifici bancari da eseguire a decorrere da marzo 2018 (documento n. 3 di parte convenuta). Con lettera del 16.1.2018, ha accettato questa proposta, che ha CP_2
“espressamente condizionat[o]: (i) ad un versamento immediato non inferiore a 100.000,00 (centomila euro) quale ulteriore parziale adempimento del piano oggi esistente (o comunque quale acconto del nuovo piano); e (ii) alla presentazione ad opera della Vostra Società di un nuovo piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d della Legge Fallimentare.[…]” (documento n. 4 di parte convenuta). Non risulta dimostrato che le originarie pattuizioni intercorse tra le parti siano state modificate: non ha provato di aver accettato le condizioni _1 poste da con il testo appena citato, non avendo dimostrato di aver CP_2 eseguito l'immediato pagamento successivo alla citata di missiva di di un CP_2 importo non inferiore a € 100.000, non ravvisabile nel contenuto del documento n. 16 indicato al riguardo da , che lo ha allegato alla comparsa di risposta, _1 che consiste nella copia di un assegno circolare dell'importo di €100.000 emesso il 1.12.2017 da a favore di , prima della formulazione CP_10 CP_2 dell'accettazione condizionata della proposta anzidetta, e nelle annotazioni in estratti di conto corrente bancario di bonifici a favore di dell'importo di CP_2
€ 80.000 in data 1.3.2018, dell'importo di € 40.000 in data 9.7.2018 e dell'importo di € 80.000 in data 18.4.2019.
non ha depositato alcun documento nei termini concessi a norma _1 dell'art. 183, comma VI, c.p.c. e il documento n. 16 della comparsa di risposta costituisce l'unico attestante versamenti eseguiti a favore di e il difetto di CP_2 prova documentale di tutti i pagamenti eseguiti dall'attuale parte convenuta non consente di accertare ogni singola imputazione di pagamento secondo i criteri previsti dall'art. 1194 c.c., né la controversa estinzione dell'obbligazione di cui alla transazione, che va dichiarata risolta per inadempimento di . _1
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a pag. 7 di 14 gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 20288 del 4.10.2011, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 619526- 01; conf. Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 19039 del 16.7.2019). La risoluzione della transazione per inadempimento di comporta _1 la reviviscenza dell'obbligo di pagamento di capitale, interessi e spese processuali di cui al decreto ingiuntivo n. 3520-2011 emesso da questo Tribunale, oltre le spese processuali liquidate con la relativa sentenza n. 2018-2014 (documenti n. 1 e 2 di parte attrice) e ciò comporta il rigetto della domanda di condanna di _1 al pagamento a favore di del residuo importo dovuto in base a tali titoli CP_2 di formazione giudiziale, le cui pronunce di condanna non possono essere duplicate con la presente sentenza e va richiamato il “[…] principio di diritto per il quale contro il debitore secondo il titolo giudiziale, che oppone l'effetto estintivo della esecutività della sentenza derivante da una sopravvenuta transazione, al creditore procedente, che ne contrasta l'opposizione all'esecuzione, è sufficiente, per elidere l'effetto preclusivo della transazione (se non novativa), l'eccezione d'inadempimento della transazione medesima, non essendo egli costretto a domandare necessariamente la risoluzione del contratto al fine di eliminarne, retroattivamente e definitivamente, gli effetti.” (Cass., Sez. III civ., sentenza n. 6733 del 30.3.2005, C.E.D. Corte di Cassazione). Va dichiarata la risoluzione della transazione de qua e la domanda di condanna di al pagamento del residuo importo dovuto deve essere _1 respinta. L'accoglimento parziale della domanda proposta da comporta CP_2 la compensazione del 50% delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo a carico di per la residua parte dovuta, in considerazione _1 dell'importo pattuito in pagamento in base alla transazione e all'attività difensiva svolta.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 10 dicembre 2022 n. 18362 (nel giudizio contraddistinto dal R.G. n. 27851/2019), pubblicata in data 13 dicembre 2023 e non notificata, per i motivi di cui in narrativa: A. dichiarare inammissibili o comunque infondate, con conseguente rigetto, le domande tutte avanzate dall'attrice in primo grado e per l'effetto dichiarare efficace tra le parti l'accordo del 28 settembre 2015; B. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in narrativa l'appello promosso da
[...] in concordato preventivo, con atto di citazione notificato alla Parte_1 in data 12 giugno 2023 per la riforma della sentenza n. Controparte_1 18362/2022 del Tribunale di Roma, Sez. X, Giudice dott.ssa Daniela
pag. 8 di 14 Gaetano, nel giudizio recante n. R.G. 27851/2019, pubblicata in data 13 dicembre 2022, con piena conferma della predetta decisione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Dichiarata la contumacia di , Controparte_2 dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene tre Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “ERRATA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DI TUTTI GLI ACCORDI INTERCORSI TRA LE PARTI”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui avrebbe contraddittoriamente ritenuto non accettate da le condizioni _1 poste da alla proposta di dilazione di dei termini di CP_2 _1 pagamento stabiliti nell'accordo transattivo, dal momento che lo stesso Tribunale avrebbe ritenuto che l'accordo, pur non sottoscritto da , si _1 fosse perfezionato per essersi entrambe le parti avvalse dei suoi effetti, e pertanto avrebbe dovuto ritenere accettate anche le condizioni per avere dato immediata esecuzione ad esse. _1
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA VALIDITÀ ED EFFICACIA (PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DI ) DELLA CP_2 MODIFICA DEL PIANO DI RATEAZIONE PREVISTO NELL'ACCORDO, COME DA PROPOSTA IN DATA 24 NOVEMBRE 2017 (I.E. SALDO DELL'ACCORDO)”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente fondato la convinzione che non avesse _1 accettato le condizioni di sul rilievo che l'assegno circolare di € CP_2 100.000,00 emesso il 1/12/2017 non potesse provare un pagamento successivo alla condizioni poste il 16/1/2018, trascurando che tale assegno avrebbe potuto essere consegnato dopo il 16/1/2018 proprio in esecuzione di quelle condizioni, che il pagamento di € 100.000,00 sarebbe già stato previsto dalla proposta del 24/11/2017 prim'ancora che dalle condizioni del 16/1/2018, e che avrebbe accettato quel pagamento con quella CP_2 imputazione senza sollevare obiezioni.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA VALIDITÀ ED EFFICACIA (PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DI CINECITTÀ) DELLA
pag. 9 di 14 MODIFICA DEL PIANO DI RATEAZIONE PREVISTO NELL'ACCORDO, COME DA PROPOSTA IN DATA 24 NOVEMBRE 2017 (I.E. SALDO DELL'ACCORDO)”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto mancante la prova degli ulteriori pagamenti eseguiti in esecuzione dell'accordo di dilazione, trascurando gli estratti di conto corrente che avrebbero attestato l'effettuazione dei bonifici in favore di per euro 80.000,00 in data 1 marzo 2018, per euro 40.000,00 in CP_2 data 9 luglio 2018 e per euro 80.000,00 in data 18 aprile 2019, neppure contestata da anche rispetto all'imputazione. CP_2
I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
In esito al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3520/2011 veniva confermata dal Tribunale di Roma la condanna di al _1 pagamento, in favore di , della somma di € 3.317.833,67 oltre CP_2 interessi e spese del giudizio liquidate in € 18.000,00 oltre accessori. La sentenza passava in giudicato in seguito alla rinuncia al giudizio di appello iscritto al n. 3327/2011 da parte di . _1 La rinuncia costituiva concessione che faceva a _1 CP_2 nell'ambito dell'accordo transattivo del 28/9/2015, con cui , d'altra CP_2 parte, rinunciava a pretendere maggiori somme, e accettava di ricevere entro puntuali termini e con precise modalità di pagamento “l'importo omnicomprensivo di euro 1.300.000,00”. Più segnatamente, la rinuncia di alle maggiori somme era CP_2 subordinata al tempestivo ed integrale pagamento di € 1.300.000,00, da effettuarsi, quanto ad € 300.000,00 in un'unica soluzione entro e non oltre il 16 dicembre 2015, quanto ad € 450.000,00 in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre 2015, quanto ad € 350.000,00 in dodici rate mensili consecutive con scadenza la prima il 31 gennaio 2016 e l'ultima il 31 dicembre 2016 e di cui le prime undici dell'importo di Euro 30.000,00 ciascuna e l'ultima di Euro 20.000,00, quanto ad € 200.000,00 in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre 2025, o anche prima, se _1 avesse conseguito con l'approvazione del bilancio un utile superiore ad € 3.000.000,00. L'intesa prevedeva espressamente che il mancato o tardivo pagamento anche di uno solo degli importi scadenzati avrebbe risolto l'accordo transattivo e fatto rivivere l'originario credito. E' incontestato che alla data del 31 dicembre 2016, quando _1 avrebbe dovuto pagare € 1.100.000,00, era stata versata la minore somma di
€ 800.000,00, che avrebbe legittimato il creditore ad avvalersi della risoluzione, preferendo tuttavia limitarsi a reclamare la differenza CP_2 di € 300.000,00 con lettera raccomandata del 1/8/2017, nella quale ne pag. 10 di 14 intimava il pagamento entro trenta giorni, pena la risoluzione dell'accordo transattivo. Tale ulteriore scadenza non veniva rispettata da che _1 chiedeva con comunicazione a mezzo PEC del 24/11/2017 di poter versare quella differenza di € 300.000,00 con la seguente dilazione: quanto ad € 100.000,00 a mezzo bonifico bancario entro 5 giorni dall'accettazione della richiesta, e quanto a € 200.000,00 con cinque rate quadrimestrali di € 40.000,00 ciascuna, con decorrenza dal mese di marzo 2018, sempre a mezzo bonifico bancario. La richiesta prevedeva anche che con tali versamenti, che sarebbero intervenuti nell'ambito di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, CP_2 avrebbe dovuto ritenersi soddisfatta di ogni suo avere con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa. Con lettera del 16/1/2018 EC condizionava l'accettazione della proposta alla duplice condizione che versasse immediatamente un _1 acconto di € 100.000,00 e presentasse entro trenta giorni un nuovo piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, che ricomprendesse tutte le esposizioni debitorie. fissò pure a CP_2 _1 il termine di dieci giorni perché accettasse il nuovo accordo riproposto a quelle condizioni. Le due condizioni non sono state accettate da né con _1 dichiarazione espressa, né per facta concludentia, come correttamente rilevato dal Tribunale, che non si è sottratto all'apprezzamento della condotta di , in tal senso non meritando accoglimento la censura di _1 avere contraddittoriamente ritenuto vincolante l'originario accordo transattivo non sottoscritto da ma con effetti di cui entrambe le parti _1 si erano avvalse, e non il nuovo accordo di dilazione dei pagamenti che avrebbe messo in esecuzione. _1 Vero è che attendeva una “…conferma, entro 10 giorni CP_2 dalla presente, della Vostra disponibilità ad ottemperare a quanto sopra” e cioè una espressa dichiarazione di accettazione della controproposta transattiva, perché soltanto con l'esplicita risposta affermativa CP_2 avrebbe potuto confidare negli impegni assunti da rispetto al _1 pagamento immediato di parte del saldo, e rispetto alla predisposizione del piano ex art. 67 della legge fallimentare nei trenta giorni che avrebbe garantito il pagamento delle restanti rate scadenzate. Tale risposta non c'è stata, e tanto basterebbe a ritenere non accettata la controproposta, dal momento che il quarto comma dell'art. 1326 c.c. prevede che, quando nella proposta viene richiesta una forma determinata per l'accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa. Vero è che, dopo che non rispettò l'accordo transattivo, _1 mancando di versare la differenza di ben € 300.000,00 alla data del 31 dicembre 2016, né rispettando la dilazione concessa il 1/8/2017, CP_2
pag. 11 di 14 avesse necessità di cautelarsi rispetto all'eventuale ulteriore differimento da accordare, per evidenti esigenze di certezza e di agevolazione della prova di una nuova intesa. In ogni caso, pur ammettendo una rinuncia di alla risposta CP_2 espressa, non è neppure predicabile una condotta concludente di che _1 abbia dato attuazione alle nuove intese. Intanto, la condizione di predisporre un nuovo piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare che ricomprendesse tutte le esposizioni debitorie, non è stata curata, né nei trenta giorni espressamente fissati nella controproposta, né in seguito, lasciando il creditore , che avrebbe dovuto concedere dilazione fino ad un anno CP_2 e mezzo, privo di elementi che suffragassero la capacità per il debitore di rispettare le nuove scadenze inserite nel più ampio contesto di pagamento di tutti gli altri creditori. Ma anche il pagamento immediato di € 100.000,00 non può dirsi provato in attuazione concludente della controproposta del 16/1/2018.
si limita ad esibire un assegno circolare dell'importo di € _1
100.000,00 a favore di emesso da il 1/12/2017, e cioè CP_2 CP_10 prima che formulasse il 16/1/2028 la controproposta, a tenore della CP_2 quale il pagamento promesso a mezzo bonifico bancario avrebbe dovuto essere immediato. Non varrebbe neppure obiettare che l'assegno circolare del 1/12/2017 sarebbe stato predisposto, subito dopo la formulazione della proposta del 24/11/2017 in coerenza con quell'impegno promesso, perché la stessa aveva indicato quale modalità di pagamento la spedizione di _1 bonifico bancario e non la consegna di un assegno circolare. Vero è che non ha provato di avere consegnato _1 quell'assegno circolare retrodatato di un mese e mezzo dopo il 16/1/2018 in esecuzione delle nuove intese, nè è verosimile che abbia dato anticipata esecuzione ad un accordo di dilazione soltanto proposto. Nel contesto di una palese ricorrenza dei presupposti della risoluzione dell'accordo transattivo per effetto del mancato pagamento di € 300.000,00 alla data del 31 dicembre 2016, l'obbligo per tornava ad _1 essere quello di saldare la maggior somma di € 3.317.833,67, a meno di ulteriore tolleranza del creditore, pure esplicitata nella lettera raccomandata del 1/8/2017 che assegnava nuovo termine per il pagamento, sicchè l'emissione il 1/12/2017 di un assegno circolare di € 100.000,00 ben può essere riferita ad una ripresa dei pagamenti previsti nell'accordo transattivo, piuttosto che ad una anticipazione di un nuovo accordo non ancora accettato. In tal senso è del tutto coerente il comportamento di che ha CP_2 accettato la somma di € 100.000,00, neppure imputata dal debitore al nuovo accordo, senza specificarne una diversa imputazione.
pag. 12 di 14 Quanto al pagamento delle ulteriori somme di € 80.000,00 il 1/3/2018, di € 40.000,00 il 9/7/2018 ed € 80.000,00 il 18/4/2019, documentate con estratti di conto corrente donde risultano bonifici bancari, nelle cui causali può leggersi rispettivamente “2° rata accordo transattivo”,
“saldo n. 1 rata accordo transattivo” “rata marzo 2019 e luglio 2019”, è di tutta evidenza che abbia tentato di evitare la risoluzione _1 dell'originario accordo transattivo effettuando il completamento di pagamenti pure previsti da un accordo di dilazione mai perfezionatosi con la modalità del bonifico bancario e con imputazioni, non prive di contraddizioni, parzialmente coerenti con i termini di esso. Tuttavia, già prima che un simile programma fosse portato a termine,
ha reagito con la raccomandata del 5/12/2018 nella quale mostrava CP_2 di non essere affatto vincolata alle nuove scadenze opposte da , _1 nonché introducendo il presente giudizio nel quale chiedeva che fossero accertati la risoluzione dell'originario accordo transattivo e il proprio diritto al pagamento delle maggiori somme detratti i versamenti ricevuti, sul presupposto che nessuna nuova intesa di differimento dei pagamenti si fosse mai perfezionata, ribadendo la tesi nella PEC del 24/5/2019 in risposta all'ultimo pagamento effettuato a giudizio ormai in corso. Vero è che il nuovo accordo di dilazione non si è mai perfezionato, non avendo la stessa mai dichiarato di accettare le condizioni poste _1 da , né dato ad esse esecuzione, mancando di predisporre un nuovo CP_2 piano di risanamento, e di versare con specifica imputazione la prima rata da esso prevista, così da rendere impossibile l'imputazione degli ulteriori pagamenti all'attuazione di quel nuovo accordo, senza che possa trarsi argomento contrario dalla mancata reazione di ai pagamenti del CP_2 1/3/2018 e del 9/7/2018, equivocamente imputati il primo a “2° rata accordo transattivo”, e il secondo a “saldo n. 1 rata accordo transattivo”.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento da
€ 1.000.001 a € 2.000.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di nella contumacia di
[...] Controparte_1 CP_2
pag. 13 di 14 , contro la sentenza n. 18362 pubblicata il Controparte_2 13/12/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite, in favore di liquidate in complessivi € Controparte_1 29.154,00, di cui € 5.989,00 per la fase di studio, € 3.951,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase di trattazione, € 10.417,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 27/6/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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