TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5269/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5269/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RINALDI SILVIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALUGANI CP_1 C.F._2
GIANFRANCO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre, ove crederanno opportuno, la propria residenza. La casa familiare sita in Nonantola (MO) via
Chiesa di Rubbiara num. 9, rimarrà in uso ed assegnata alla sig.r con collocamento Pt_1
della prole minorenne presso la stessa. Con la sottoscrizione del presente ricorso il sig.
si impegna a rilasciare, entro 10 giorni detta abitazione e non appena avrà reperito CP_1
altra sistemazione comunicherà alla moglie i relativi riferimenti;
2)La figlia minore cf nata in [...] il Persona_1 C.F._3
24/04/2013, sarà affidata in maniera condivisa ai genitori, i quali avendo a riguardo l'esclusivo interesse della minore, si adopereranno affinché mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue e provvederanno alla di lei cura, educazione ed istruzione.
In particolare i coniugi concordano di assumere congiuntamente ogni decisione di natura straordinaria concernente cura, educazione ed istruzione d e di esercitare Per_2
disgiuntamente la responsabilità genitoriale ordinaria quando questa si troverà presso ciascun genitore;
3) I genitori si organizzeranno tra di loro in relazione al diritto di visita dei figli, anche in relazione ai periodi festivi e di ferie natalizie, tenendo conto degli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore in maniera di garantire ad entrambi i genitori il loro diritto di trascorrere tempo con la figlia. In ogni caso la sig.r si impegnerà a garantire al padre la possibilità Pt_1
di vedere la figlia almeno due volte a settimana e a consentire allo stesso, a weekend alternati,
di tenere con sé la figlia dal sabato mattina fino alla domenica sera, con pernottamento che sarà introdotto gradualmente nel rispetto dei desiderata della minore e previo reperimento da parte del padre di congrua abitazione;
4) Il sig erserà alla sig.r a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Pt_1
minore la somma di Euro 150,00 somma che sarà versata alle coordinate bancarie fornite dalla sig.r anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese e sarà annualmente Pt_1
rivalutata in base agli indici Istat.
L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla stessa, con l'impegno del marito a compiere ogni incombente affinché questi venga percepito interamente dalla moglie.
I coniugi concordano che, finché l'ente erogatore dell'Assegno - INPS – non avrà recepito e non disporrà il pagamento a favore della sig.r dell'assegno unico per i figli, il Parte_2
Sig , percettore di detto assegno in ragione del 100%, verserà alla moglie oltre al CP_1
contributo al mantenimento sopra concordato anche l'importo relativo all'assegno unico per la somma complessiva di € 380,00 mensili;
5) Le stesse straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori, con il genitore che le anticiperà che avrà diritto al rimborso della quota di spettanza dell'altro, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa. Le spese, come da Protocollo del Tribunale di
Modena, saranno le seguenti
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè
prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
6) Stante la equivalenza di condizioni economiche tra i ricorrenti, non è prevista alcuna forma di contribuzione tra gli stessi. Inoltre le parti dichiarano di aver già diviso ogni arredo della casa familiare.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
18/11/1972 e nato in [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Nonantola (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2012, atto n.3, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 04/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale