Art. 47. Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorit
Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".
Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".