Articolo 47 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 46Articolo 48
Versione
15 dicembre 1981
Art. 47. Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorit

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente