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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6910/2024, introdotta da
(MILANO, 21/02/1980) e Parte_1 Parte_2
(BUSTO ARSIZIO (VA), 28/05/1978), entrambi con il patrocinio dell'avv.
GAIA SCHMID;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: “1) I figli minori , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1 Per_2 Per_3 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
2) I figli risiederanno in via prevalente presso la madre, in Via Collegiove 65, a Roma, ed il padre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario:
a) almeno due fine settimana al mese, il sabato e la domenica e, comunque, quanto più spesso possibile;
quanto precede in quanto il padre risiederà in una città diversa rispetto ai figli;
le parti concordano che i fine settimana in cui i figli staranno con il padre saranno individuati specificamente con tre mesi di anticipo;
b) per metà del tempo durante le vacanze estive, anche non consecutivamente. Tale periodo (o periodi, se non consecutivi) di permanenza presso il padre dovrà essere concordato con la madre entro il 15 marzo di ciascun anno;
c) per metà delle vacanze scolastiche natalizie, invertendo di anno in anno i periodi comprendenti il Natale o il Capodanno;
d) ad anni alterni per le festività pasquali;
e) per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni;
f) per il compleanno dei figli, ad anni alterni;
g) le altre festività saranno equamente alternate. In ogni caso le parti concordano che ciascun genitore dovrà offrire all'altro l'opportunità̀ di prendersi cura dei figli prima di ricorrere ad altre figure di sostegno ai genitori.
3) La casa ove il nucleo familiare (composto dalla madre e dai figli) si è trasferito nella città di
Roma, sita alla Via Collegiove 65, sarà condotta in locazione e lasciata in godimento alla madre con quanto in essa sarà contenuto. I coniugi convengono che il padre avrà la facoltà di permanervi insieme ai figli nel corso dei periodi in cui li frequenterà nella città di Roma.
4) Il SI. , a decorrere dal mese di giugno 2024, corrisponderà alla SI.ra Parte_2 [...]
, per il mantenimento dei figli , e , entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3 assegno mensile complessivo di euro 990,00 (novecentonovanta/00) – corrispondente ad euro 330,00
(trecentotrenta/00) per ciascun figlio - da corrispondere tramite bonifico bancario a c/c intestato alla SI.ra stessa. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli Parte_1 indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5) I coniugi convengono che, dal mese di giugno 2023, il SI. SI. corrisponderà Parte_2 altresì alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro Parte_1 1000,00 (mille/00) quale contributo alle spese abitative dell'immobile in cui la madre ed i figli vivono nella città di Roma.
6) Le spese straordinarie necessarie per la prole, definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, sono a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del 60%. Tra le spese da condividere secondo tale percentuale di partecipazione i genitori concordano che rientrino anche le spese psicologiche terapeutiche.
7) I genitori concordano che i figli minori frequenteranno il sistema scolastico americano in Italia e la retta scolastica sarà a carico della madre in quanto supportata dai nonni materni.
8) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 09/01/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6910/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di St.
John'S Antigua (Antigua e , il giorno 9/1/2009 tra CP_1 [...]
(MILANO, 21/02/1980) e (BUSTO Pt_1 Parte_2
ARSIZIO (VA), 28/05/1978) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Sarzana (LA SPEZIA) atto n. 9, Parte II, Serie C, Anno 2009,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 29/11/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6910/2024, introdotta da
(MILANO, 21/02/1980) e Parte_1 Parte_2
(BUSTO ARSIZIO (VA), 28/05/1978), entrambi con il patrocinio dell'avv.
GAIA SCHMID;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: “1) I figli minori , e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1 Per_2 Per_3 decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
2) I figli risiederanno in via prevalente presso la madre, in Via Collegiove 65, a Roma, ed il padre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario:
a) almeno due fine settimana al mese, il sabato e la domenica e, comunque, quanto più spesso possibile;
quanto precede in quanto il padre risiederà in una città diversa rispetto ai figli;
le parti concordano che i fine settimana in cui i figli staranno con il padre saranno individuati specificamente con tre mesi di anticipo;
b) per metà del tempo durante le vacanze estive, anche non consecutivamente. Tale periodo (o periodi, se non consecutivi) di permanenza presso il padre dovrà essere concordato con la madre entro il 15 marzo di ciascun anno;
c) per metà delle vacanze scolastiche natalizie, invertendo di anno in anno i periodi comprendenti il Natale o il Capodanno;
d) ad anni alterni per le festività pasquali;
e) per una settimana nel corso del periodo invernale, ad anni alterni;
f) per il compleanno dei figli, ad anni alterni;
g) le altre festività saranno equamente alternate. In ogni caso le parti concordano che ciascun genitore dovrà offrire all'altro l'opportunità̀ di prendersi cura dei figli prima di ricorrere ad altre figure di sostegno ai genitori.
3) La casa ove il nucleo familiare (composto dalla madre e dai figli) si è trasferito nella città di
Roma, sita alla Via Collegiove 65, sarà condotta in locazione e lasciata in godimento alla madre con quanto in essa sarà contenuto. I coniugi convengono che il padre avrà la facoltà di permanervi insieme ai figli nel corso dei periodi in cui li frequenterà nella città di Roma.
4) Il SI. , a decorrere dal mese di giugno 2024, corrisponderà alla SI.ra Parte_2 [...]
, per il mantenimento dei figli , e , entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3 assegno mensile complessivo di euro 990,00 (novecentonovanta/00) – corrispondente ad euro 330,00
(trecentotrenta/00) per ciascun figlio - da corrispondere tramite bonifico bancario a c/c intestato alla SI.ra stessa. Tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli Parte_1 indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
5) I coniugi convengono che, dal mese di giugno 2023, il SI. SI. corrisponderà Parte_2 altresì alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro Parte_1 1000,00 (mille/00) quale contributo alle spese abitative dell'immobile in cui la madre ed i figli vivono nella città di Roma.
6) Le spese straordinarie necessarie per la prole, definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro, sono a carico della madre nella misura del 40% e del padre nella misura del 60%. Tra le spese da condividere secondo tale percentuale di partecipazione i genitori concordano che rientrino anche le spese psicologiche terapeutiche.
7) I genitori concordano che i figli minori frequenteranno il sistema scolastico americano in Italia e la retta scolastica sarà a carico della madre in quanto supportata dai nonni materni.
8) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 09/01/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6910/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di St.
John'S Antigua (Antigua e , il giorno 9/1/2009 tra CP_1 [...]
(MILANO, 21/02/1980) e (BUSTO Pt_1 Parte_2
ARSIZIO (VA), 28/05/1978) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Sarzana (LA SPEZIA) atto n. 9, Parte II, Serie C, Anno 2009,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 29/11/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi