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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1349/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Sorce Pietro) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 12.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto, in data 26.05.1994, con CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, di cui uno maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e l'altro minorenne, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 367/2021, confermata in sede di appello con sentenza del 24/11/2022, passata in giudicato.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente evocata in giudizio. CP_1
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione davanti al giudice delegato, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste in sede di separazione e in assenza di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituita CP_1 sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi
è stata pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 367/2021, confermata in sede di appello con sentenza del 24/11/2022, passata in giudicato;
non risulta dagli atti la data di comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato nella predetta procedura di separazione ma essa è logicamente antecedente alla data in cui è stata emessa la relativa pronuncia.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice delegato e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto all'affidamento del figlio minore (17enne), non sono emerse ragioni per discostarsi da quanto statuito in sede di separazione, tenuto conto del disinteresse mostrato dalla madre e del fatto che i rapporti con la stessa, trasferitasi a Novara, continuano ad essere diradati.
Pertanto, il minore deve essere affidato in via esclusiva al padre, con facoltà della madre di incontrare il figlio previo consenso dello stesso.
Il padre provvederà in natura al mantenimento del figlio, mentre va confermato l'obbligo della madre di corrispondere al ricorrente, per il mantenimento del minore, un assegno nella misura ritenuta congrua dal Collegio pari ad 100,00 euro mensili, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
Nessun assegno va previsto in favore della figlia maggiorenne, convivente con la zia, in assenza di domanda da parte della giovane, salva la facoltà del padre -che all'udienza ha manifestato la sua disponibilità- di continuare a provvedere alle esigenze della figlia.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto in Mussomeli (CL) il 11 agosto 2011 da Pt_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...],
[...] CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mussomeli al n. 3 parte I, anno
2011. DICHIARA
Irripetibili le spese del giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mussomeli, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.3.2025 L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
Marco Salvatori