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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1121/2022
tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e P.IVA_1
Giuseppe Lammirato
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parise e Roberto Previte
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 29.1.2024 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 30.1.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1121/2022 R.G., vertente tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e P.IVA_1
Giuseppe Lammirato
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parise e Roberto Previte
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
29.1.2025, qui richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o
2 coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge
18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 294/2022 del 26.4.2022, con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore
3 della il pagamento della somma di € 991.030,06, oltre accessori, Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto stante l'insufficienza della documentazione contabile posta a sostegno della domanda di pagamento nonché in ragione della mancata esecuzione delle prestazioni in regime di accreditamento per gli anni oggetto di causa (2020/2021) e della formulazione letterale delle norme invocate da parte creditrice, che prevedono, a suo dire, una mera
“possibilità” di ristoro ad opera della pubblica Amministrazione;
con vittoria delle spese.
Si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo la conferma del decreto opposto, in quanto il credito discenderebbe dalle norme straordinarie richiamate, che prevederebbero, in ragione dell'emergenza Covid-19, un ristoro dei costi sostenuti in rapporto alle prestazioni sanitarie non erogate a causa della situazione epidemiologica;
vinte le spese in distrazione.
Istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente, la causa è stata decisa ex artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In coerenza con l'indirizzo interpretativo affermatosi in questo Tribunale per fattispecie assimilabili a quella odierna, il decidente ritiene che nel caso sia in esame sussista il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel dettaglio, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere la presente controversia occorre partire dal tenore letterale delle norme invocate da parte opposta, che hanno introdotto i relativi ristori per gli anni di riferimento: l'art 19-ter d.l. 137/2020 e l'art 1, c. 495 l. n. 178/2020.
Entrambe le disposizioni normative, rispettivamente per l'anno 2020 e per l'anno 2021, hanno statuito che: “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per
l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per
l'anno [2020 o 2021]”.
Orbene, secondo i principi fissati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 18/2023, alla stregua del tenore letterale della disposizione in questione, “la norma non attribuisce un diritto soggettivo al ristoro, prevedendo […] la 'possibilità' delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di riconoscerlo, salvaguardando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio
Sanitario Regionale. L'Amministrazione è quindi titolare di un potere discrezionale di valutare il se del ristoro e, ove ammesso, il quantum, con la conseguenza che la struttura accreditata ha un mero interesse legittimo a vedersi riconoscere fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito
4 degli accordi e dei contratti di cui all'art 8-quinquies, d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per
l'anno 2020”.
La ratio sottesa all'insuperabile tenore letterale della norma e alla conseguente interpretazione giurisprudenziale fornita dalla giurisdizione amministrativa si impernia sul fatto che il suddetto ristoro non costituisce il corrispettivo economico dell'esecuzione delle prestazioni accreditate in forza del contratto specificamente sottoscritto per l'anno in corso, giacché, in tal caso, si rientrerebbe nell'ambito degli ordinari strumenti civilistici di tutela contrattualistica espressamente riconosciuti nel nostro ordinamento.
Tale ristoro trova, invece, origine “in un provvedimento autoritativo della pubblica Amministrazione,
e non direttamente nella legge, che fa salvo un margine di discrezionalità in capo alla Regione che deve riconoscere il ristoro dei costi fissi comunque sostenuti ed iscritti a bilancio 2020 nel periodo di crisi Covid-19, quando le entrate per prestazioni sanitarie avevano subito una contrazione per effetto della sospensione delle attività” (Cons. Stato sent. n. 18 cit.).
Pertanto, nel tracciato quadro normativo e giuridico, la situazione giuridica soggettiva della struttura accreditata è declassata al rango di mero interesse legittimo con conseguente devoluzione della cognizione di tale pretesa economica al giudice amministrativo (come, peraltro, dedotto dalle stesse parti).
Nel dettaglio, rileva l'art 7 c.p.a., a mente del quale: “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche Amministrazioni”.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo va osservato che, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, essendo radicalmente mancante la potestas iudicandi del giudice adito;
pertanto, il decreto va dichiarato nullo
(arg. Cass. n. 22433/2018).
4. La novità della questione e l'arresto giurisprudenziale intervenuto in corso di causa nella materia trattata costituiscono giusti motivi per compensare le spese.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto n.
294/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
5 - compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
6
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1121/2022
tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e P.IVA_1
Giuseppe Lammirato
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parise e Roberto Previte
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 29.1.2024 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 30.1.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1121/2022 R.G., vertente tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e P.IVA_1
Giuseppe Lammirato
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parise e Roberto Previte
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
29.1.2025, qui richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o
2 coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge
18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 294/2022 del 26.4.2022, con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore
3 della il pagamento della somma di € 991.030,06, oltre accessori, Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto stante l'insufficienza della documentazione contabile posta a sostegno della domanda di pagamento nonché in ragione della mancata esecuzione delle prestazioni in regime di accreditamento per gli anni oggetto di causa (2020/2021) e della formulazione letterale delle norme invocate da parte creditrice, che prevedono, a suo dire, una mera
“possibilità” di ristoro ad opera della pubblica Amministrazione;
con vittoria delle spese.
Si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo la conferma del decreto opposto, in quanto il credito discenderebbe dalle norme straordinarie richiamate, che prevederebbero, in ragione dell'emergenza Covid-19, un ristoro dei costi sostenuti in rapporto alle prestazioni sanitarie non erogate a causa della situazione epidemiologica;
vinte le spese in distrazione.
Istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente, la causa è stata decisa ex artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In coerenza con l'indirizzo interpretativo affermatosi in questo Tribunale per fattispecie assimilabili a quella odierna, il decidente ritiene che nel caso sia in esame sussista il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel dettaglio, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere la presente controversia occorre partire dal tenore letterale delle norme invocate da parte opposta, che hanno introdotto i relativi ristori per gli anni di riferimento: l'art 19-ter d.l. 137/2020 e l'art 1, c. 495 l. n. 178/2020.
Entrambe le disposizioni normative, rispettivamente per l'anno 2020 e per l'anno 2021, hanno statuito che: “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per
l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per
l'anno [2020 o 2021]”.
Orbene, secondo i principi fissati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 18/2023, alla stregua del tenore letterale della disposizione in questione, “la norma non attribuisce un diritto soggettivo al ristoro, prevedendo […] la 'possibilità' delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di riconoscerlo, salvaguardando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio
Sanitario Regionale. L'Amministrazione è quindi titolare di un potere discrezionale di valutare il se del ristoro e, ove ammesso, il quantum, con la conseguenza che la struttura accreditata ha un mero interesse legittimo a vedersi riconoscere fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito
4 degli accordi e dei contratti di cui all'art 8-quinquies, d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per
l'anno 2020”.
La ratio sottesa all'insuperabile tenore letterale della norma e alla conseguente interpretazione giurisprudenziale fornita dalla giurisdizione amministrativa si impernia sul fatto che il suddetto ristoro non costituisce il corrispettivo economico dell'esecuzione delle prestazioni accreditate in forza del contratto specificamente sottoscritto per l'anno in corso, giacché, in tal caso, si rientrerebbe nell'ambito degli ordinari strumenti civilistici di tutela contrattualistica espressamente riconosciuti nel nostro ordinamento.
Tale ristoro trova, invece, origine “in un provvedimento autoritativo della pubblica Amministrazione,
e non direttamente nella legge, che fa salvo un margine di discrezionalità in capo alla Regione che deve riconoscere il ristoro dei costi fissi comunque sostenuti ed iscritti a bilancio 2020 nel periodo di crisi Covid-19, quando le entrate per prestazioni sanitarie avevano subito una contrazione per effetto della sospensione delle attività” (Cons. Stato sent. n. 18 cit.).
Pertanto, nel tracciato quadro normativo e giuridico, la situazione giuridica soggettiva della struttura accreditata è declassata al rango di mero interesse legittimo con conseguente devoluzione della cognizione di tale pretesa economica al giudice amministrativo (come, peraltro, dedotto dalle stesse parti).
Nel dettaglio, rileva l'art 7 c.p.a., a mente del quale: “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche Amministrazioni”.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo va osservato che, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, essendo radicalmente mancante la potestas iudicandi del giudice adito;
pertanto, il decreto va dichiarato nullo
(arg. Cass. n. 22433/2018).
4. La novità della questione e l'arresto giurisprudenziale intervenuto in corso di causa nella materia trattata costituiscono giusti motivi per compensare le spese.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto n.
294/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
5 - compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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