Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/1985, n. 5412
CASS
Sentenza 7 novembre 1985

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L'art. 11 dell'accordo GATT sulle tariffe doganali, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, il quale prevede il divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti percepiti all'importazione od in occasione dell'importazione, riguarda le sole merci incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo (per l'Italia, la lista XXVII approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, posto in vigore con la citata legge n. 295 del 1950). Pertanto, i diritti per servizi amministrativi, istituiti con la legge 15 giugno 1950 n. 330, devono ritenersi legittimamente riscossi con riferimenti a merci non comprese in dette liste originarie, ma incluse in liste successive, quale la lista comune xl-CEE, giacché tale inclusione, mentre introduce "ex nunc" il divieto di aggravamento anche per esse, lascia fermo il regime doganale cui le stesse sono soggette alla data della lista che le contempla. ( Conf 5009/84, mass n 436850; ( Conf 6631/83, mass n 431362).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/1985, n. 5412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5412
    Data del deposito : 7 novembre 1985

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