Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 884/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai IG.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 884/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cotronei Nicola Antonio;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonio Manfrida;
resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale-decisione sullo status.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.4.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 30.6.2023, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in regime di separazione dei beni con , nel Comune di Galatro, in Controparte_1 data 6.09.2010, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno
2010 - Atto Numero 2 – Parte II - Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati due figli: Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); che il
[...] Per_2
II. Disporre il collocamento di entrambi i minori presso la madre, con diritto per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con le loro esigenze, per due fine settimana al mese, e più specificatamente il primo, ed il terzo, cena compresa, dalle ore
14:30 del venerdì alle ore 21:00 del medesimo giorno, ed ininterrottamente, con pernottamento compreso, dalle ore 14:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, e, per un pomeriggio a settimana dalle ore 14:30 alle ore 21:00, cena compresa, preferibilmente nella giornata del giovedì e nelle sole settimane in cui lo stesso non tiene con sé i bambini durante il week- end, atteso che negli altri casi egli ha già la possibilità di trascorrere con loro 3 giorni a settimana;
III. Disporre per il periodo estivo, che i minori trascorrano col padre e senza soluzione di continuità, 15 gg. nel mese di luglio,
e, 15 nel mese di agosto da individuarsi, preferibilmente, nei primi, ovvero negli ultimi 15 gg., e, comunque ed ove possibile, alternati di anno in anno con ciascun genitore;
IV. Per il periodo delle vacanze natalizie, computare complessivi gg. 14, paritariamente divisi fra i due genitori di modo che i piccoli ed in maniera alternata di anno in anno, trascorrano la prima settimana, da individuarsi nei giorni che vanno dalle ore 14:30 del 24 dicembre alle ore 14.30 del 30 dicembre, con un genitore, e, la seconda settimana, da individuarsi nei giorni intercorrenti fra le ore 14:30 del 30 d icembre sino alle ore 14.30 del 6 gennaio, con l'altro genitore, con ripresa, alla fine di tale periodo, dei normali orari del diritto di visita e pernotto, per come disciplinati dal complesso del corrente ricorso;
V.
Disporre che durante le festività pasquali, entrambi i minori trascorrano col padre oltre ad un giorno, ricadente nell'arco temporale fra il Giovedì Santo ed il sabato della stessa settimana, anche una delle due festività di Pasqua o Pasquetta, codeste ultime di anno in anno alternate con l'altro genitore, salvo loro migliore accordo;
VI. Porre a carico di ciascun genitore, l'obbligo di comunicare all'altro il luogo in cui si recherà a trascorrere le vacanze coi bambini, ove ciò comporti la permanenza, anche di un solo giorno con annesso pernottamento, fuori dal rispettivo domicilio/residenza abituale;
VII. Disporre che ciascun genitore abbia cura di accompagnare i minori, ove ad esso affidati, alle feste di compleanno dei rispettivi amichetti/compagni di scuola, ed il diritto per i minori, a prescindere da quale dei due genitori siano affidati, di festeggiare le feste di compleanno dei nonni, sia di parte paterna che di parte materna;
VIII. Disporre che le decisioni di maggiore importanza, vengano prese dai genitori concordemente, ricorrendo se del caso e per come disposto dal Codice civile, all'Autorità Giudiziaria;
IX. Disporre a carico del padre ed a titolo di solo mantenimento della prole, un assegno mensile di € 600, altresì disciplinando le spese straordinarie di modo che le stesse ricadano sul sig. nella misura del 70%; X. Disporre CP_1
la divisione pro quota, in misura del 50% per ciascuno i coniugi, delle somme presenti sul C/c n.
77725/1000/00001526 ed acceso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Rosarno. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In data 16.10.2023 si costituiva non opponendosi alla richiesta di separazione, Controparte_1
ma evidenziando che le plurime separazioni di fatto della coppia, avvenute negli ultimi anni, erano ascrivibili alla moglie. In conclusione, chiedeva: “a) Affidamento congiunto della prole, che continuerà ad abitare con la madre;
b) Esercizio del diritto genitoriale di visita e di incontro con i figli, per due pomeriggi alla settimana – indicati nel martedì e giovedì dalle 18,00 alle 20,00 - e due sabati e due domeniche, in alternanza con la ricorrente, al mese, dalle ore 14,00 alle ore 20,00. E il lunedì di ogni settimana tutto il giorno, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il tutto ovviamente facendo salve le esigenze legate alle attività formative e scolastiche della prole e salvo diverse prospettazioni da concordarsi anche vie brevi. c) Pur nelle difficoltà delle precarie condizioni lavorative e del più generale contesto socio economico (il genitore è lavoratore in agricoltura a tempo determinato), disponibilità del concludente a concorrere al mantenimento dei figli con un importo mensile di euro
400 oltre spese eccezionali di istruzione e sanitarie e come da vigenti protocolli, da concordarsi nelle singole occasione. d) Per quanto attinente le festività natalizie e pasquali, in alternanza per ogni anno con la IG.ra , dal 23 dicembre 2023 al successivo 27 dicembre il padre potrà vedere e Pt_1 tenere con sé in via continuativa i figli. L' anno successivo, la facoltà sarà esercitata dal 30 dicembre al 3 gennaio. Per il periodo pasquale, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua, ad anni alterni.
e) Nel periodo estivo, in alternanza, pernotto e convivenza dei figli con il padre per periodo continuo dal 20 luglio al 10 agosto, nel primo anno, e dal 10 agosto al 30 agosto l'anno successivo.”
Alla prima udienza del 17.11.2023 veniva sentita solo la ricorrente , non essendo Parte_1
comparso personalmente il resistente . Il Giudice, all'esito, adottava i seguenti Controparte_1
provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida in forma condivisa i figli , nata a [...] (R.C.) il 30 agosto 2011, e Persona_1 CP_2
, nato a [...] (R.C.) il 3 agosto 2013, ad entrambi i genitori, che eserciteranno
[...]
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa;
3. dispone che i minori abbiano collocazione prevalente presso la madre, facultando il padre, a vederli e a tenerli con sé ogni volta che ne abbia la possibilità, mettendosi previamente d'accordo con la moglie. In difetto di accordo, il sig. potrà tenere CP_1
con sé i figli minori due volte a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (che in mancanza di accordo dovranno individuarsi il martedì ed il giovedì ) e a settimane alterne, durante il week-end con pernotto, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 di domenica.
4. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma complessiva di 400 Euro (Euro 200,00 per ciascun figlio ). Tali importi, devono essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei minori.” Infine, il Tribunale procedeva alla nomina di un curatore speciale nell'interesse dei minori e , rinviando Persona_1 Controparte_2
la causa per il prosieguo.
In data 20.12.2023 si costituiva il curatore speciale dei minori chiedendo “-preliminarmente, concedere al curatore una rimessione in termini per poter meglio precisare ed avanzare anche ulteriori richieste istruttorie;
-Nel merito: confermare, allo stato, l'affidamento in forma condivisa dei figli minori , nata a [...] (R.C.) il 30 agosto 2011, e Persona_1 CP_2
, nato a [...] (R.C.) il 3 agosto 2013, ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto
[...]
della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente presso la madre;
-confermare, allo stato i provvedimenti di natura economica;
- prevedere l'obbligo in capo al sig. di Controparte_1
sottoporsi in tempi brevi ad un serrato percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di rafforzare le responsabilità individuali nei confronti dei figli minori, anche di carattere affettivo, nonché raggiungere le competenze genitoriali e la maturità necessaria per svolgere il complesso ruolo di genitoreordinare la immediata cessazione di ogni condotta aggressiva – anche solo verbalmente- ed offensiva nei confronti della moglie, in capo al sig. , in partiocolar modo alla Controparte_1
presenza dei figli minori;
- prevedere che i Servizi Sociali competenti predispongano un apposito percorso di coppia genitoriale al fine di trovare la migliore modalità di comunicazione e la cooperazione nella funzione educativa verso i figli;
-disporre la vigilanza, l'assistenza ed il monitoraggio sui figli minori, da parte delle Agenzie delegate, nonché dei percorsi di supporto psicologico a favore dei minori;
-Prevedere ogni altra e diversa decisione ritenuta necessaria dal
Tribunale di Palmi nel superiore interesse dei minori.” Con Nel corso del giudizio veniva dato mandato all' e ai Servizi Sociali con l'ausilio del Consultorio familiare di monitorare le attuali condizioni psico-fisiche dei minori;
relazionare sulla capacità genitoriale delle parti;
predisporre un apposito calendario di incontri tra le parti e per CP_1
un percorso terapeutico individualizzato teso a favorire il senso di responsabilità
[...]
individuale nei confronti dei figli ed il riconoscimento dei propri doveri affettivi e non solo di quelli materiali. Infine disponeva “ad integrazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi con ordinanza del 27.11.2023, che il padre possa vedere e tenere con sé i minori ed così Per_1 Per_2 come segue: durante le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro genitore;
durante le festività pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro (a partire dal corrente anno, 2024, i minori trascorreranno Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre). Durante i mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno dieci giorni consecutivi di ciascun mese con il padre;
le parti avranno cura di concordare il periodo entro i primi dieci giorni di giugno e, in mancanza di accordo, tale periodo di permanenza dei minori con il padre verrà individuato nei primi 10 giorni di luglio e nei primi 10 giorni di agosto”. Con In seguito al deposito di nota urgente, l' e i Servizi Sociali incaricati notiziavano il Tribunale di quanto loro riferito da circa l'episodio occorsole in data 15.12.2024, allorquando, Parte_1 recatasi presso l'abitazione di con i figli minori e veniva Controparte_1 Per_2 Per_3
aggredita verbalmente e fisicamente dal . La riferiva agli operatori di Controparte_1 Pt_1
essere stata aiutata dalla figlia nel bloccare l'aggressione del padre e dal signor Per_3 Per_4
, zio del , il quale impediva al nipote di dare uno schiaffo alla ricorrente e
[...] CP_1
consentendo alla di andare via in auto con le due figlie. Tali fatti avvenivano alla presenza Pt_1
anche del piccolo , spettatore in macchina, impaurito e piangente. La riferiva altresì Per_2 Pt_1
agli operatori professionali che, da quell'episodio, i figli non hanno più voluto incontrare il padre e di essere stata spinta dal a omettere questa circostanza agli operatori professionali ai quali CP_1 mostrava alcuni messaggi telefonici. Nella predetta nota, inoltre, gli operatori dell' riferivano CP_3
di aver incontrato, dopo il colloquio con la , anche il , il quale manifestava Pt_1 Controparte_1 un atteggiamento nervoso e agitato, cercando di negare l'accaduto e mantenendo un comportamento poco collaborativo ed agitato, rifiutandosi di entrare nel merito della questione. Pertanto, le agenzie incaricate proponevano di interrompere gli incontri padre figli fin tanto che il non avesse CP_1
terminato positivamente il percorso individualizzato.
Il Giudice con decreto del 21.12.2024, ai sensi dell'art 473.15 bis c.p.c., così provvedeva: “- dispone la sospensione del diritto di visita paterno in modalità libera nonché il percorso di mediazione tra i genitori (cfr. da ultimo ordinanza dell'11.10.2024): - demanda al Servizio Sociale territoriale e all'E.I.P. competente per territorio, il compito di elaborare ed attuare in favore del padre dei minori, se consenziente, un percorso di sostegno alla genitorialità e di recupero delle competenze genitoriali deficitarie o mancanti, nonché un percorsodi mediazione familiare finalizzato ad una eventuale ripresa dei rapporti tra padre e figli ( rispettosa – nei tempi e nei modi- dell'equilibrio psico-fisico dei minori) i quali devono, in tale fase e in ogni caso, avvenire in spazio “neutro” alla presenza degli operatori professionali, secondo il calendario di incontri predisposto da loro individuato”. All'udienza del 14.3.2025 venivano interrogate liberamente le parti e sentito l'informatore sui fatti occorsi nell'episodio del 15.12.2024.
All'udienza del 18.4.2025 le parti, nell'insistere nelle proprie richieste, chiedevano la decisione sullo status: pertanto, la causa veniva assegnata in decisione per le sole determinazioni sullo status dei coniugi.
2.Ritiene il Collegio che meriti accoglimento la domanda proposta dalle parti, diretta ad ottenere sentenza non definitiva di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c4 ultimo periodo c.p.c. La norma ammette tale possibilità ogni qual volta il processo debba continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Premesso che e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Galatro, in data 06.09.2010, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2010 - Atto Numero 2 – Parte II - Serie A;
che è fallito ogni tentativo di conciliazione, la richiesta di sentenza parziale va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione dei loro rapporti, per come confermata, tra l'altro, dagli atti reciprocamente depositati.
La domanda di separazione va quindi accolta.
La causa va poi rimessa sul ruolo per consentire l'ulteriore istruzione. Le parti vanno quindi rimesse, con separata ordinanza, davanti al Giudice delegato, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16.09.1989 (c.f. ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
9.09.1983 (c.f. ) (il cui matrimonio risulta trascritto presso i Registri dello C.F._2
Stato Civile del Comune di Galatro all'Anno 2010 - Atto Numero 2 – Parte II - Serie A);
-rimette la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 28.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola