Articolo 4 della Legge 24 aprile 1950, n. 195
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 maggio 1950
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa dal Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 8 maggio 1950