Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2327 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Russo;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Paura;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Martina Franca (TA) con in data 6.5.2002, dal quale sono nate le figlie Controparte_1
(12.7.2004) e (4.5.2007) ed adottarsi le statuizioni accessorie. Per_1 Per_2
Il convenuto ha aderito alla domanda principale.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con provvedimento del 29.7.2020 ha autorizzato l'accordo di separazione raggiunto dalle parti in data
28.7.2020 a seguito di procedura di negoziazione assistita.
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Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi della prole, le seguenti condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 7.1.2025: affido condiviso della minore , con collocamento prevalente presso la Per_2 madre e libere frequentazioni con il padre, il quale verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, comprensiva della quota del 50% dell'assegno unico, percepito, allo stato, dal nella misura di € 116,00 CP_1 mensili;
le spese straordinarie, come da protocollo CNF, graveranno su entrambe le parti al 50%; i genitori verseranno direttamente alla figlia maggiore quanto necessario al suo mantenimento Per_1
e ripartiranno al 50% le spese per il canone di locazione dell'appartamento in cui vive a Venezia, nonché le spese straordinarie;
la casa familiare viene assegnata alla sig.ra la quale provvederà Pt_1 al pagamento delle utenze.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse pattuite all'udienza del 7.1.2025;
- compensa le spese processuali;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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