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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2940/2023 promossa da:
, in Parte_1 Parte_2
proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore, Per_1
Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Mauricio de Souza, come da procura in atti
RICORRENTI
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 15.11.2024
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
e Parte_1 Parte_2 Parte_4
nati in Brasile rispettivamente il 04.11.1991, il 22.04.1982 e il
[...]
02.10.2017, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani, jure sanguinis, per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti in linea maschile di
, cittadino italiano nato il [...] a [...] (PD), Persona_2
1 figlio di e trasferitosi in Brasile senza mai Persona_3 Persona_4
naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana.
La prima udienza del 09.04.2024 veniva rinviata per la produzione del corretto certificato di non naturalizzazione dell'avo e così, all'udienza del 07.11.2024 - rinviata al 21.11.2024 ex art. 127 ter cpc, venivano precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 15.11.2024 e la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27
a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , è nato in [...], da cui Persona_2
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
2 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini;
per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con certificati di registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente;
la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata, ad eccezione della data di nascita dell'avo, , indicata in ricorso nel Persona_5
20.06.1989 che va correttamente cambiata nel 20.06.1899, così come indicato nell'atto di nascita e nei successivi documenti prodotti (cfr. doc. 4 e ss); si rileva,
inoltre, che la procura alle liti relativa al ricorrente minore, risulta correttamente rilasciata da ambo i genitori esercenti la patria potestà.
Risulta, poi, che il sig. o , non è mai stato Persona_2 Controparte_2
naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana,
avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli, come da documentazione in atti;
Dall'esame di tale documentazione, emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della UZ
, nata il [...] a [...]-BRA ove si è sposata con il Parte_5
cittadino brasiliano, il 21.06.1942) Persona_6
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna ex art. 1 lg. 555/1912, sia perché l'art. 10
della medesima legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (nel caso di specie ricorrerebbero tutte e due le fattispecie in quanto è nata e si è sposata con un Parte_5
cittadino brasiliano, prima dell'entrata in vigore della costituzione).
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui
prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino
3 per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i sessi e i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della UZ, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della UZ stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
UZ dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza, derivanti tutti dalla previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi
della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata
con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza
la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data
indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della
parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
4 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948,
anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel
vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata
in vigore della UZ, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato),
anche al figlio legittimo di madre cittadina, nata o sposata con cittadino straniero, prima dell'entrata in vigore della UZ, attesi i caratteri di assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, ma che il non gli ha dato la possibilità di prenotazione e/o di Parte_6
5 inserimento nelle liste d'attesa; le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente dimesse, fanno emergere che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, va accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti, anche perché non risultano allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
6 Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che , nato il [...] Parte_1
a BA (BRA) e residente in Capivari de Baixo, Rua Amandio Luiz da
Rosa, n. 258, CAP: 88.745-000, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano, ; Persona_2
- accerta e dichiara che nato il [...] a Parte_2
BA (BRA) e residente in Capivari de Baixo, Rua Amandio Luiz da
Rosa, n. 258, CAP: 88.745-000, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano, ; Persona_2
- accerta e dichiara che nato il [...] Parte_4
a BA (BRA) e residente in Capivari de Baixo, Rua Amandio Luiz da
Rosa, n. 258, CAP: 88.745-000, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano, ; Persona_2
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza della persona indicata,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 14/01/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25317 del 24.08.2022).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2940/2023 promossa da:
, in Parte_1 Parte_2
proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore, Per_1
Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Mauricio de Souza, come da procura in atti
RICORRENTI
contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 15.11.2024
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
e Parte_1 Parte_2 Parte_4
nati in Brasile rispettivamente il 04.11.1991, il 22.04.1982 e il
[...]
02.10.2017, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani, jure sanguinis, per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti in linea maschile di
, cittadino italiano nato il [...] a [...] (PD), Persona_2
1 figlio di e trasferitosi in Brasile senza mai Persona_3 Persona_4
naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana.
La prima udienza del 09.04.2024 veniva rinviata per la produzione del corretto certificato di non naturalizzazione dell'avo e così, all'udienza del 07.11.2024 - rinviata al 21.11.2024 ex art. 127 ter cpc, venivano precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 15.11.2024 e la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27
a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , è nato in [...], da cui Persona_2
deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.
2 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini;
per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con certificati di registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente;
la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata, ad eccezione della data di nascita dell'avo, , indicata in ricorso nel Persona_5
20.06.1989 che va correttamente cambiata nel 20.06.1899, così come indicato nell'atto di nascita e nei successivi documenti prodotti (cfr. doc. 4 e ss); si rileva,
inoltre, che la procura alle liti relativa al ricorrente minore, risulta correttamente rilasciata da ambo i genitori esercenti la patria potestà.
Risulta, poi, che il sig. o , non è mai stato Persona_2 Controparte_2
naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana,
avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli, come da documentazione in atti;
Dall'esame di tale documentazione, emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della UZ
, nata il [...] a [...]-BRA ove si è sposata con il Parte_5
cittadino brasiliano, il 21.06.1942) Persona_6
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna ex art. 1 lg. 555/1912, sia perché l'art. 10
della medesima legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (nel caso di specie ricorrerebbero tutte e due le fattispecie in quanto è nata e si è sposata con un Parte_5
cittadino brasiliano, prima dell'entrata in vigore della costituzione).
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui
prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino
3 per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i sessi e i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della UZ, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della UZ stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
UZ dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza, derivanti tutti dalla previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi
della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata
con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza
la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data
indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della
parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
4 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948,
anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel
vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata
in vigore della UZ, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato),
anche al figlio legittimo di madre cittadina, nata o sposata con cittadino straniero, prima dell'entrata in vigore della UZ, attesi i caratteri di assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Dunque, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo e, pertanto, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, ma che il non gli ha dato la possibilità di prenotazione e/o di Parte_6
5 inserimento nelle liste d'attesa; le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente dimesse, fanno emergere che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, va accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione, da parte del , dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti, anche perché non risultano allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
6 Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che , nato il [...] Parte_1
a BA (BRA) e residente in Capivari de Baixo, Rua Amandio Luiz da
Rosa, n. 258, CAP: 88.745-000, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano, ; Persona_2
- accerta e dichiara che nato il [...] a Parte_2
BA (BRA) e residente in Capivari de Baixo, Rua Amandio Luiz da
Rosa, n. 258, CAP: 88.745-000, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano, ; Persona_2
- accerta e dichiara che nato il [...] Parte_4
a BA (BRA) e residente in Capivari de Baixo, Rua Amandio Luiz da
Rosa, n. 258, CAP: 88.745-000, è cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano, ; Persona_2
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza della persona indicata,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 14/01/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25317 del 24.08.2022).