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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2023, n. 7378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7378 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA con l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUZA;
lette/Genéite le conclusioni del PG PIETRO GAETA \'‘.I \fIAPh"J\i'' \4, Penale Sent. Sez. 1 Num. 7378 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria - sezione misure di prevenzione - ha dichiarato, con provvedimento del 12 luglio 2022, la propria incompetenza sulla richiesta di AT AR, ex art. 11 d. Igs. n. 159 del 2011, di revoca della misura della sorveglianza speciale di p. s. per sopravvenuto difetto di attualità della pericolosità sociale. Il Tribunale ha infatti rilevato che il decreto applicativo della misura non è ancora divenuto definitivo e che il relativo procedimento pende in grado di appello. Da qui la dichiarazione di incompetenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello. 2. La Corte di appello, nella persona del Presidente, dopo che AT AR ha proposto richiesta di sospensione della misura in attesa dell'udienza di merito, con provvedimento del 19 luglio 2022 ha restituito gli atti al Tribunale, individuandolo come giudice funzionalmente competente all'adozione del richiesto provvedimento di sospensione ai sensi del disposto dell'art. 14 d. Igs. n. 159 del 2011. 3. Il Tribunale ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza, e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, declinando la competenza a provvedere sulla richiesta incidentale di sospensione della misura della sorveglianza speciale. Ha ritenuto che la competenza spetti alla 'Corte di appello di Reggio Calabria, dinnanzi alla quale pende non soltanto l'impugnazione ordinaria avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione, ma anche il giudizio di rivalutazione della pericolosità sociale, attivato su istanza dell'interessato ai sensi dell'art. 11 d. Igs. n. 159 del 2011. L'oggetto della verifica di cui all'art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011 investe anche gli esiti del trattamento rieducativo fruito dal prevenuto in corso di detenzione, non richiede una specifica istanza di parte e non differisce sostanzialmente dal giudizio finalizzato alla revoca ex art. 11 d. Igs. n. 159 del 2011, trattandosi pur sempre di un accertamento in ordine alla persistenza della pericolosità sociale del soggetto, che pone i medesimi problemi di coordinamento pratico nell'ottica di evitare decisioni contrastanti sul medesimo oggetto. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria. 1 Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Il conflitto, ammissibile in rito, è risolto con la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Reggio Calabria. 2. La questione che ora viene in rilievo è stata già esaminata nella giurisprudenza di legittimità che ne ha dato soluzione con la statuizione del principio di diritto per il quale "in tema di misure di prevenzione personali, spetta al giudice del gravame, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura, la competenza a decidere sull'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto all'esito della cessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie relativa a istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) i+ - Sez. 1, n. 43878 del 09/09/2022, Rv. 283744 -. pur vero che la disposizione di cui all'art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011 attribuisce al Tribunale il compito di verificare la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato all'esito del periodo di sospensione per espiazione di pena. Occorre però rilevare che il giudizio implicato da questa verifica è del tutto omogeneo a quello che è richiesto in caso di domanda di revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, e che non è dubbio che su tale domanda, ove il provvedimento impositivo della misura non sia definitivo per proposizione di impugnazione con pendenza del procedimento in grado di appello, debba provvedere il giudice di appello. In tal senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, per la quale "la competenza a' decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa" - Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, Rv. 247456 -. 2 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore della Corte di appello di Reggio Calabria, a cui vanno trasmesso gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 25 gennaio 2023.
lette/Genéite le conclusioni del PG PIETRO GAETA \'‘.I \fIAPh"J\i'' \4, Penale Sent. Sez. 1 Num. 7378 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria - sezione misure di prevenzione - ha dichiarato, con provvedimento del 12 luglio 2022, la propria incompetenza sulla richiesta di AT AR, ex art. 11 d. Igs. n. 159 del 2011, di revoca della misura della sorveglianza speciale di p. s. per sopravvenuto difetto di attualità della pericolosità sociale. Il Tribunale ha infatti rilevato che il decreto applicativo della misura non è ancora divenuto definitivo e che il relativo procedimento pende in grado di appello. Da qui la dichiarazione di incompetenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello. 2. La Corte di appello, nella persona del Presidente, dopo che AT AR ha proposto richiesta di sospensione della misura in attesa dell'udienza di merito, con provvedimento del 19 luglio 2022 ha restituito gli atti al Tribunale, individuandolo come giudice funzionalmente competente all'adozione del richiesto provvedimento di sospensione ai sensi del disposto dell'art. 14 d. Igs. n. 159 del 2011. 3. Il Tribunale ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza, e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, declinando la competenza a provvedere sulla richiesta incidentale di sospensione della misura della sorveglianza speciale. Ha ritenuto che la competenza spetti alla 'Corte di appello di Reggio Calabria, dinnanzi alla quale pende non soltanto l'impugnazione ordinaria avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione, ma anche il giudizio di rivalutazione della pericolosità sociale, attivato su istanza dell'interessato ai sensi dell'art. 11 d. Igs. n. 159 del 2011. L'oggetto della verifica di cui all'art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011 investe anche gli esiti del trattamento rieducativo fruito dal prevenuto in corso di detenzione, non richiede una specifica istanza di parte e non differisce sostanzialmente dal giudizio finalizzato alla revoca ex art. 11 d. Igs. n. 159 del 2011, trattandosi pur sempre di un accertamento in ordine alla persistenza della pericolosità sociale del soggetto, che pone i medesimi problemi di coordinamento pratico nell'ottica di evitare decisioni contrastanti sul medesimo oggetto. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria. 1 Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Il conflitto, ammissibile in rito, è risolto con la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Reggio Calabria. 2. La questione che ora viene in rilievo è stata già esaminata nella giurisprudenza di legittimità che ne ha dato soluzione con la statuizione del principio di diritto per il quale "in tema di misure di prevenzione personali, spetta al giudice del gravame, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura, la competenza a decidere sull'istanza di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto all'esito della cessata detenzione ultrabiennale, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie relativa a istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) i+ - Sez. 1, n. 43878 del 09/09/2022, Rv. 283744 -. pur vero che la disposizione di cui all'art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011 attribuisce al Tribunale il compito di verificare la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato all'esito del periodo di sospensione per espiazione di pena. Occorre però rilevare che il giudizio implicato da questa verifica è del tutto omogeneo a quello che è richiesto in caso di domanda di revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, e che non è dubbio che su tale domanda, ove il provvedimento impositivo della misura non sia definitivo per proposizione di impugnazione con pendenza del procedimento in grado di appello, debba provvedere il giudice di appello. In tal senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, per la quale "la competenza a' decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa" - Sez. 1, n. 18742 del 28/04/2010, Rv. 247456 -. 2 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore della Corte di appello di Reggio Calabria, a cui vanno trasmesso gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 25 gennaio 2023.