Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Sentenza 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2021, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00191/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2021, proposto da
Ditta Individuale AG PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Berto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Vicenza non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 425 del 14 settembre 2020, con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha decretato di disporre il mero ritiro amministrativo del Decreto n. 337 del 2.10.2017 di proroga dei termini, rinnovo autorizzazione paesaggistica e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione della cava di calcare lucidabile in Comune di Roana (VI), intimando, altresì, alla ditta AG di eseguire le opere di ricomposizione ambientale, utilizzando il materiale presente in cantiere (blocchi, materiale associato e terreno vegetale)”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che le esigenze cautelari sono espressamente riferite alla prescrizione relativa all’utilizzo dei blocchi di marmo per i lavori di ricomposizione ambientale;
Ritenuto che il ricorso, ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare e salva ogni valutazione in sede di merito, presenti elementi di fumus boni iuris quanto al primo motivo, limitatamente alle censure relative al punto 2 del dispositivo del decreto impugnato nella parte in cui stabilisce che, tra i materiali di cava da utilizzare nei lavori di ricomposizione ambientale, siano compresi i blocchi di marmo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende, in parte qua, il provvedimento impugnato.
Destina alla trattazione del merito del ricorso la seconda udienza pubblica di gennaio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 11 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO