Articolo 48 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 47Articolo 49
Versione
31 maggio 1955
Art. 48.
Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfettaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , con le modalita' e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza vacanti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere conferiti con le norme di cui al primo periodo dell' art. 2 della legge 25 marzo 1950, n. 167 .
Entrata in vigore il 31 maggio 1955