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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. DR Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2228/2020 del 16.09.2020, iscritto al n.1575/2021 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18 giugno
2024 e pendente
TRA
, codice fiscale in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore , rappresentata e difesa per procura a Parte_2
margine dell'atto di citazione in appello dall'avv. Giovanni Actis, codice fiscale
, pec: C.F._1 Email_1
-APPELLANTE-
E
, codice fiscale , CP_1 C.F._2
, codice fiscale , Controparte_2 C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Merola, codice fiscale , C.F._4
giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione in giudizio, pec:
[...]
Email_2
-APPELLATI-
E
, codice fiscale e E_ CodiceFiscale_5
codice fiscale _4 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in appello dall'Avv. Mircko Marchione, codice fiscale non indicato, pec: Email_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
, con atto di citazione notificato Parte_3
il 29 marzo 2021 proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa al termine del giudizio, iscritto al n. R.G.1202/2011, promosso da e CP_1
che acquistavano da e un apparta- Controparte_2 E_ _4
mento del quale entravano in possesso nel dicembre 2008, in San Prisco, alla via Pio
XII, salvo poi constatare, pochi mesi dopo, in data 18.3.09, il sollevamento del parquet montato all'interno dell'appartamento nella zona antistante la cucina con successiva estensione del fenomeno anche nelle restanti camere. Adivano il Tribunale nei con-
fronti dei precedenti proprietari e della società costruttrice del fabbricato,
[...]
per sentir accertare la sussistenza di vizi nella realizzazione del Parte_1
masseto di preparazione e supporto del parquet e nella sua posa in opera, l'individua-
zione e quantificazione del lavori necessari alla loro eliminazione e la condanna dei convenuti ad eseguire a regola d'arte la realizzazione di un nuovo massetto di prepara-
zione e supporto del parquet con posa in opera, oltre al risarcimento dei danni subiti.
In via alternativa chiedevano di essere autorizzati ad eseguire i lavori in danno del re-
sponsabile, sempre in aggiunta al pagamento del risarcimento dei danni.
Rg 1575/21 est. DR Figliozzi
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II. partecipava al giudizio eccependo la deca- Parte_1
denza e prescrizione del diritto azionato dall'attore essendo stata proposta, nei suoi confronti, azione ex art.1669 c.c.; eccepiva anche, in subordine, la carenza dei requisiti costitutivi dell'azione proposta in virtù della inidoneità della fattispecie concreta a rien-
trare tra quelle regolate dalla norma che regola la rovina ed i difetti di cose immobili.
Allegava come l'art. 1669 c.c. non avesse ad oggetto le rifiniture interne di un singolo appartamento;
in via ancora più gradata eccepiva come l'edificio fosse stato progettato e realizzato dalla società costruttrice e che la messa in opera dei pavimenti e le diverse rifiniture, quali il parquet, erano invece stati lasciati alle iniziative dei singoli acquirenti senza coinvolgere la . Parte_1
Subordinatamente, inquadrando nell'alveo dell'art. 1490 e ss c.c. la domanda degli attori, la società convenuta eccepiva l'improponibilità dell'azione nei suoi confronti per insussistenza del rapporto contrattuale e, in subordine, l'infondatezza per intervenuta prescrizione del diritto ex art. 1495 c.c., avendo la Parte_1
venduto l'immobile nell'ottobre 2006. L'assenza di un rapporto contrattuale di vendita o di appalto con la società convenuta impediva l'utile proposizione della domanda ex art. 1667 c.c. ed anche in tal caso, oltretutto, erano maturate decadenza e prescrizione. La
convenuta contestava anche l'esistenza del fatto storico, i danni, il loro ammontare e l'esistenza di un qualsiasi rapporto di casualità con l'opera di edificazione.
III. e eccepivano, nel primo grado del giudizio, la E_ _4
loro carenza di legittimazione passiva perché il vizio del parquet dipendeva dall'errata posa in opera dalla quale erano estranei;
eccepivano altresì l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione proposta nei loro confronti quali venditori.
IV. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento di una CTU tecnica e nella prova per testi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così decideva:” Accoglie la
domanda e per l'effetto condanna la convenuta in per- Parte_1
sona del legale rappresentante pro tempore ad eseguire i lavori di ripristino del parquet
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come descritti nella consulenza tecnica svolta nel procedimento per ATP ed in man-
canza al pagamento in favore di e al pagamento dei costi CP_1 Controparte_2
necessari alla eliminazione dei vizi e, quindi al pagamento dell'importo di euro 25.44400,
oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.
2. Condanna la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pa- Controparte_5
gamento delle spese processuali in favore di e che li- CP_1 Controparte_2
quida in euro 392,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per il compenso, oltre IVA e CPA e
rimborso forfettario 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Battista Di
Matteo;
3. Condanna la convenuta n persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento delle competenze processuali in favore di
e che liquida in euro 4.835,00, oltre rimborso spese E_ _4
generali 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Stefania Campi;
5. Le
spese di C.T.U. del procedimento di ATP, liquidate come da separato decreto del
28.2.2013, sono poste definitivamente a carico della convenuta Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con vincolo di solidarietà di tutte
[...]
le parti costituite nei rapporti esterni”.
V. Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione e decadenza perché la denuncia dei vizi era stata tempestiva in relazione al momento della scoperta dei vizi. Conside-
rava tempestiva anche la denuncia annuale per l'azione di garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. in considerazione della decorrenza dalla conoscenza oggettiva della condi-
zione dei luoghi e la denuncia intervenuta in danno della ditta costruttrice il 18.3.09 dagli attori ed il 3.3.2010 dai venditori, all'esito del fatto verificatosi nel marzo del 2009. Con-
siderava applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1669 c.c. , provati i fatti, sostan-
zialmente riassumibili nella posa in opera del parquet non secondo le regole dell'arte,
ed acquisiva le risultanze della CTU in merito ai costi da affrontare.
VI. Con il gravame proponeva all'attenzione della Parte_1
Corte i seguenti motivi di gravame:
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1.violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2967 c.c., anche in relazione agli artt.
112 , 183 c.p.c., avendo il Tribunale erroneamente rigettato le eccezioni di decadenza e di prescrizione proposte dalla società appellante. La responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c.- comunemente qualificata dalla giurisprudenza come una speciale forma di responsabilità extracontrattuale – non era ravvisabile nella fattispecie in esame per-
ché i lamentati difetti non compromettevano in modo considerevole la funzionalità o il godimento dell'edificio. Era applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 cod. civ. e non quella di cui all'art. 1669 cod. civ. perché i vizi allegati non incidevano negativamente sugli elementi strutturali essenziali dell'immobile e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico.
L'art. 1667 c.c., a sua volta, avrebbe necessitato della sussistenza di un vincolo nego-
ziale che non era stato perfezionato con il costruttore.
L'appellante contestava anche l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione del diritto senza conside-
rare il decorso del termine annuale di decadenza e prescrizione con onere della prova,
sul punto, gravante sugli attori. A fronte dell'eccezione formulata dal convenuto gli attori non fornivano il dovuto riscontro della tempestività della contestazione, decorrente dalla scoperta del vizio.
2. violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1669, 2043 c.c. e dell'art.100
c.p.c., avendo il Tribunale ritenuto sussistente la legittimazione e la titolarità passiva della società appellante per la pretesa inerente i danni arrecati dalla inadeguata esecu-
zione dei lavori di posa in opera del parquet i cui lavori erano stati eseguiti da una società, , diversa dalla trattandosi di opere extra- CP_6 Parte_1
capitolato, la cui opera era accettata dai danti causa degli attori con conseguente ca-
renza di legittimazione passiva della Parte_1
3. violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1669, 1223 c.c. , 2058 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. perché gli attori avevano proposto azione di danni in forma
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specifica per la esecuzione delle opere ed azione di danno per equivalente quale costo per le attività di sistemazione del parquet. Il Tribunale, accogliendo la domanda, emet-
teva una pronuncia condizionata di condanna in forma specifica ed in mancanza al pagamento per equivalente, in difetto di una espressa richiesta e/o domanda della parte attrice. L'appellante contestava anche la determinazione dei danni da parte del giudice,
ritenendola eccessiva, ed il danno per “spese di alloggio” che pure doveva essere con-
dizionato alla totale inutilizzabilità dell'appartamento.
Così l'appellante concludeva :” 1 in via preliminare si sospenda ai sensi dell'art. 283
c.p.c. la esecuzione della impugnata sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n.
2228/2020 sussistendo i gravi motivi richiesti dalla citata norma sia in ordine al fumus ,
sia in relazione al pregiudizio che la parte soccombente potrebbe subire a seguito della
esecuzione;
2.in riforma della sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n. 2228/2020 si accerti e si
dichiari in relazione alla posizione della società appellante nei riguardi di CP_1
e la esclusione della disciplina di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. non sus- Controparte_2
sistendo alcun rapporto tra questi ultimi e la;
3.in Controparte_7
riforma della sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n. 2228/2020 si accerti e si dichiari
la intervenuta decadenza in ordine alla denunzia dei vizi per mancata prova della data
della loro scoperta in relazione alla costruzione del fabbricato avvenuta nel 2006, e si
accerti e si dichiari la intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.per decor-
renza del termine annuale .
4. in riforma della sentenza del Tribunale di C.V. n. CP_8
2228/2020 si accerti e si dichiari la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva della
essendo stati i lavori di posa in opera del parquet eseguiti su Parte_1
accordo con i primi acquirenti ( e dalla;
5. in riforma CP_3 _4 CP_9
della sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n. 2228/2020 si dichiari la inammissibilità
delle domande proposte dalla parte attrice in via esclusivamente cumulativa di risarci-
mento di danni in forma specifica per la esecuzione delle opere e per equivalente quale
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costo per le attività di sistemazione del parquet, nonché la nullità della sentenza di primo
grado n. 2228/2020 per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale pronunziato
sentenza << condizionata >> di condanna in forma specifica, ed in mancanza al paga-
mento per equivalente , in difetto di una espressa richiesta e/o domanda della parte
attrice , con rigetto delle domande proposte in primo grado da parte degli attori;
6. a i
sensi dell'art. 336 c.p.c., nel caso in cui la domanda degli attori dovesse essere inqua-
drata nella fattispecie prevista dall'art. 1490 e ss. c.c. si dichiari la improponibilità delle
domande proposte in primo grado nei confronti della società appellante per la carenza
di rapporto contrattuale, ovvero si dichiari la intervenuta prescrizione di ogni avverso
diritto ex art. 1495 c.c., avendo la venduto l'immobile Parte_1
nel lontano 27.10.2006 ; in caso di ritenuta applicazione della norma dell'art. 1667 c.c.
si dichiari la improponibilità della domanda attrice nei riguardi della società appellante
per la carenza di rapporto contrattuale, ovvero si dichiari la intervenuta decadenza e
prescrizione di ogni avverso diritto 7. in caso di riforma della sentenza di primo grado si
condanni parte attrice alla restituzione delle somme percepite dalla appellante in ese-
cuzione della sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. Vittoria di spese del doppio grado
del giudizio. Si riporta alle richieste istruttorie articolate dall'appellante in primo grado”.
IV. e resistevano nel gravame eccependone l'inam- E_ _4
missibilità ex art. 342 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti, la nullità dell'atto introduttivo per la carenza dei presupposti previsti dall'art. 163
c.p.c.
Nel merito eccepivano la carenza di legittimazione passiva perché il vizio al parquet non era loro imputabile.
L'eccezione di prescrizione e decadenza proposta dall'appellante, ove fondata, com-
porterebbe l'effetto di liberare da responsabilità anche i venditori e E_
, soggetti alla diversa e più breve responsabilità disposta dall'art. 1495 _4
c.c. Ribadivo l'eccezione già proposta in primo grado di tardività della denuncia degli
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attori, successiva agli otto giorni imposti dall'art. 1495 c.c.. Eccepivano anche che la prima notifica dell'atto di citazione con cui si instaurava il processo di primo grado non andava a buon fine e la rinnovazione si perfezionava decorso l'anno.
Rilevavano l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza del primo grado avente ad oggetto il governo delle spese di lite in favore di e E_ _4
, non oggetto di impugnazione. Proponevano domanda per lite temeraria perché
[...]
l'impugnazione dell'appellante rappresentava una mera richiesta di riesame della pro-
nuncia di primo grado ed un tentativo di dilazionare il pagamento dovuto.
Così concludevano: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, ecce-
zione e deduzione, nel riportarsi integralmente alle conclusioni rassegnate nel giudizio
di primo grado, così provvedere:
1) in via preliminare confermare integralmente quanto statuito nella pronuncia di
primo grado e disattendere la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza
impugnata in quanto la richiesta si appalesa infondata sia in fatto che in diritto e non
sono stati provati i presupposti per decretare la sospensione;
2)confermare integral-
mente la condanna alle spese del primo grado di giudizio (non impugnato); 3) dichiarare
l'estromissione dal processo di appello dei Sig.ri e E_ _4
per carenza di legittimazione passiva;
4) condannare parte appellante alle spese del
presente giudizio di appello;
5) dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per
mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, 3° comma n.4 cpc e per carenza di legittima-
zione attiva;
6) in via gradata, in ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni, rigettare
l'atto di appello, in quanto privo di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto, come ampia-
mente specificato in premessa, dichiarare la prescrizione e decadenza dell'azione degli
originari attori in primo grado in merito alla richiesta di risarcimento;
7) rigettare l'appello
proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2228/2020 resa dal Tribunale di S.
Maria C.V., con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del doppio grado del giudizio con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
8) condannare parte appellante al
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risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc”
CP_
e eccepivano l'inammissibilità dell'appello in virtù CP_1 Controparte_2
del disposto dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Peroravano la con-
ferma della sentenza di primo grado perché correttamente il giudice aveva applicato alla fattispecie in esame l'art. 1669 c.c., quale norma applicabile in presenza di qual-
siasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudica in modo considerevole il normale godimento dell'immobile e quindi anche il rigonfiamento,
distacco e sollevamento del parquet. La denuncia poteva provenire anche dagli acqui-
renti dell'immobile per la natura extracontrattuale della responsabilità. Eccepivano l'in-
fondatezza anche dell'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione non es-
sendo decorso l'anno tra il momento in cui il compratore acquisiva effettiva conoscenza del difetto e la promozione del giudizio. Anche l'azione proposta nel giudizio di primo grado nei confronti dei coniugi e non era inficiata da alcuna decadenza CP_3 _4
o prescrizione, come d'altra parte confermato con la sentenza di primo grado.
Eccepivano l'infondatezza del motivo di gravame avente ad oggetto la presunta viola-
zione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1669, 1223 c.c. 2058 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.. Le domande originarie portate all'attenzione del giudice erano alter-
native e costituite dalla condanna dei convenuti al risarcimento del danno in forma spe-
cifica o di risarcimento danni e la sentenza condannava la Parte_1
ad eseguire i lavori ed in mancanza al pagamento dell'importo di euro 25.444,00.
In merito ai costi peroravano la correttezza della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
Così gli appellati concludevano: “- in via preliminare;
rigettare la richiesta di sospensione
della esecutorietà della sentenza di primo grado perché generica e non sussistendo i
[... gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. inoltre la è Parte_1
e non ha eseguito nonostante esplicita richiesta a ripristinare il parquet e Parte_1
tutti i tentativi di recuperare il credito sono risultati infruttuosi mentre dall'altro vi è la
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pacifica solvibilità degli odierni appellati;
- nel merito respingere l'appello così come pro-
posto in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile oltre che infondato in fatto
e in diritto e per l'effetto, per tutte le motivazioni di cui sopra, che qui si hanno per ripor-
tate e trascritte, confermare la sentenza di primo grado n. 2228/2020 emessa dal Tribu-
nale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 01.10.2020;- vittoria di spese e com-
petenze del presente giudizio con attribuzione allo scrivente per anticipo fattone.”
VIII. La Corte, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva dell'appellante, all'udienza del 18 giugno 2025, tenuta a trattazione scritta, riservava la causa in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali. A seguito della propo-
sizioe
Motivi della decisione
IX. La Corte ritiene il gravame ammissibile alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
X. La Corte delimita il thema decidendum della controversia in appello eviden-
ziando come il giudice del primo grado avesse accolto la domanda attoea solo nei
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confronti della ed in relazione all'azione proposta ex Parte_1
art.1669 c.c. Rigettava, implicitamente ma necessariamente, la domanda proposta dagli attori nei confronti dei venditori dell'appartamento e la regolazione dei rapporti tra gli attori acquirenti ed i convenuti venditori diveniva definitiva perché non oggetto di im-
pugnazione e la posizione dei convenuti venditori è scindibile rispetto quella dell'attuale appellante. Neppure il capo 3. del dispositivo, concernente le spese dei convenuti
[...]
CP_
e poste a carico , era oggetto di impu- _4 Parte_1
gnazione, da proporsi contro gli altri convenuti che ne beneficiavano, con la conse-
guenza di dover considerare definitivo anche detto capo della sentenza, del tutto auto-
nomo rispetto quello ancora in contestazione. La carenza di domande in appello nei confronti di e comporta infine la qualificazione della E_ _4
notifica dell'atto di citazione in appello nei loro confronti in termini di litis denunciatio.
XI. Il primo motivo di gravame, avente ad oggetto l'applicabilità alla presente fatti-
specie del disposto dell'art. 1669 c.c. e la mancata dichiarazione decadenza e prescri-
zione è fondato quanto all'intervenuta prescrizione.
Nel merito dell'applicazione dell'art. 1669 c.c. la Corte concorda con il primo giudice.
La norma menziona come condizione di sua applicabilità i “gravi difetti” nell'immobile e la S.C. (sentenza n. 39599/2021, parte motiva) precisa che, in via generale, i gravi difetti che, a norma dell'art. 1669 c.c. legittimano il committente all'azione di responsa-
bilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, anche se non riguardano parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4.9.2019, n. 22093; Cassa-
zione civile sez. II, 01/08/2003, n.11740 in tema di appalto avente ad oggetto la costru-
zione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura 3 a lunga durata,
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applicabile anche ai macchinari che si utilizzano nel lungo periodo).
E' quindi infondato l'assunto dell'appellante secondo il quale la responsabilità extracon-
trattuale prevista dall'art.1669 c.c, come tale proponibile anche dall'acquirente dell'im-
mobile, per essere dichiarata richiederebbe l'esistenza di vizi capaci di incidere negati-
vamente sugli elementi strutturali essenziali dell'immobile; il vizio alla pavimentazione,
invece, ben consentirebbe la declaratoria di responsabilità del costruttore in virtù del disposto dell'art. 1669 c.c. se l'azione non si fosse prescritta, come fondatamente ecce-
pito da , dopo la denuncia del vizio. la Corte osserva che Parte_1 Parte_1
la questione posta dall'appellante è sostanzialmente riferita all'intervallo intercorso tra la lettera del 25.2.2010, tempestivamente inviata al costruttore, e la notifica dell'atto di citazione del 28.7.2011, invece tardiva perché successiva all'anno. L'eccezione era proposta in giudizio dalla convenuta e, nel confutarla, gli appellati non coglievano nel segno sostenendo che il decorso della prescrizione era stato interrotto con la richiesta di notifica del 24.02.11 dell'atto di citazione, in extremis. La notifica non si perfezionava,
come pacificamente dichiarato dagli stessi attori, perché l'ufficiale giudiziario non rin-
tracciava i destinatari, all'indirizzo ove gli altri atti venivano poi regolarmente recapitati in altre occasioni.
La notifica dell'atto di citazione era rinnovata con richiesta del 26.7.2011 ed effettuata il
28.7.2011.
In tale situazione la Corte evidentemente evidenzia come il dato pacifico, rilevante in questa fattispecie, sia costituito dalla necessità che l'atto consegnato per la notifica,
che si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'uf-
ficiale giudiziario (Corte Costituzionale n. 28 del 23 gennaio 2004), si perfezioni per il destinatario. In mancanza la notifica non si perfeziona neppure in favore del notificante ed il mancato compimento del procedimento notificatorio richiede di essere rinnovato con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza (S.C. sen-
tenza n. 7826/2016). In caso di notifica di un atto processuale non andata a buon fine
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per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conser-
vare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.,
salvo circostanze eccezionali della quali sia data una prova rigorosa (S.C., ordinanza n.
28388/2017) . Nella fattispecie in esame decorrevano quasi quattro mesi dalla rinnova-
zione della notifica, tanto da non poter far considerare tra loro connessi i due procedi-
menti notificatori, con la conseguenza che gli effetti per il notificante del primo tentativo di notifica non si conservavano e la prescrizione non era interrotta se non successiva-
mente al decorso dell'anno.
L'appello, quindi, nei termini esposti, è fondato con la conseguenza che la sentenza di primo grado deve essere riformata con rigetto della domanda attorea anche nei confronti di , senza necessità di dover esaminare anche gli altri Parte_1
motivi di gravame.
La domanda degli attori deve quindi essere rigettata anche nei confronti del costruttore del fabbricato per l'intervenuta prescrizione dettata dall'art. 1669 c.c. decorrente dalla denuncia dei gravi difetti dell'opera.
XII. Il governo delle spese di lite deve seguire il principio di soccombenza ponendo le spese dell'appellante a carico degli attori. Il governo delle spese di lite dei convenuti e resta quello già disposto in primo grado, secondo E_ _4
quanto esposto al punto X. della sentenza e nulla è disposto in loro favore per l'appello perché la notificazione dell'impugnazione assolveva alla funzione di litis denuntiatio e la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla con-
danna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 codice di rito che richiede la qualità di parte;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
Rg 1575/21 est. DR Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
in Liquidazione avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2228/2020 del 16.09.2020, in accoglimento dell'appello e parziale riforma dell'impugnata sentenza limitatamente ai capi 1,2 e 5 così provvede:
A) Rigetta la domanda attorea
B) Condanna gli attori e , in solido, al pagamento delle CP_1 Controparte_2
spese di lite, che distrae in favore dell'avv.Givanni Actis, in favore di Parte_1 [...]
che quantifica per il primo grado in €. 4.835,00 per Parte_1
competenze oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, in
€.3.500,00 per competenze, €. 165,00 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge
C) Le spese di CTU del procedimento di ATP già liquidate in primo grado, sono poste definitivamente a carico di e Silvia. CP_1 CP_2
Così deciso il 07 .2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. DR Figliozzi dr. Pasquale Maria Cristiano
Rg 1575/21 est. DR Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. DR Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2228/2020 del 16.09.2020, iscritto al n.1575/2021 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18 giugno
2024 e pendente
TRA
, codice fiscale in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore , rappresentata e difesa per procura a Parte_2
margine dell'atto di citazione in appello dall'avv. Giovanni Actis, codice fiscale
, pec: C.F._1 Email_1
-APPELLANTE-
E
, codice fiscale , CP_1 C.F._2
, codice fiscale , Controparte_2 C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Merola, codice fiscale , C.F._4
giusta procura alle liti in calce all'atto di costituzione in giudizio, pec:
[...]
Email_2
-APPELLATI-
E
, codice fiscale e E_ CodiceFiscale_5
codice fiscale _4 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in appello dall'Avv. Mircko Marchione, codice fiscale non indicato, pec: Email_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
, con atto di citazione notificato Parte_3
il 29 marzo 2021 proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa al termine del giudizio, iscritto al n. R.G.1202/2011, promosso da e CP_1
che acquistavano da e un apparta- Controparte_2 E_ _4
mento del quale entravano in possesso nel dicembre 2008, in San Prisco, alla via Pio
XII, salvo poi constatare, pochi mesi dopo, in data 18.3.09, il sollevamento del parquet montato all'interno dell'appartamento nella zona antistante la cucina con successiva estensione del fenomeno anche nelle restanti camere. Adivano il Tribunale nei con-
fronti dei precedenti proprietari e della società costruttrice del fabbricato,
[...]
per sentir accertare la sussistenza di vizi nella realizzazione del Parte_1
masseto di preparazione e supporto del parquet e nella sua posa in opera, l'individua-
zione e quantificazione del lavori necessari alla loro eliminazione e la condanna dei convenuti ad eseguire a regola d'arte la realizzazione di un nuovo massetto di prepara-
zione e supporto del parquet con posa in opera, oltre al risarcimento dei danni subiti.
In via alternativa chiedevano di essere autorizzati ad eseguire i lavori in danno del re-
sponsabile, sempre in aggiunta al pagamento del risarcimento dei danni.
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II. partecipava al giudizio eccependo la deca- Parte_1
denza e prescrizione del diritto azionato dall'attore essendo stata proposta, nei suoi confronti, azione ex art.1669 c.c.; eccepiva anche, in subordine, la carenza dei requisiti costitutivi dell'azione proposta in virtù della inidoneità della fattispecie concreta a rien-
trare tra quelle regolate dalla norma che regola la rovina ed i difetti di cose immobili.
Allegava come l'art. 1669 c.c. non avesse ad oggetto le rifiniture interne di un singolo appartamento;
in via ancora più gradata eccepiva come l'edificio fosse stato progettato e realizzato dalla società costruttrice e che la messa in opera dei pavimenti e le diverse rifiniture, quali il parquet, erano invece stati lasciati alle iniziative dei singoli acquirenti senza coinvolgere la . Parte_1
Subordinatamente, inquadrando nell'alveo dell'art. 1490 e ss c.c. la domanda degli attori, la società convenuta eccepiva l'improponibilità dell'azione nei suoi confronti per insussistenza del rapporto contrattuale e, in subordine, l'infondatezza per intervenuta prescrizione del diritto ex art. 1495 c.c., avendo la Parte_1
venduto l'immobile nell'ottobre 2006. L'assenza di un rapporto contrattuale di vendita o di appalto con la società convenuta impediva l'utile proposizione della domanda ex art. 1667 c.c. ed anche in tal caso, oltretutto, erano maturate decadenza e prescrizione. La
convenuta contestava anche l'esistenza del fatto storico, i danni, il loro ammontare e l'esistenza di un qualsiasi rapporto di casualità con l'opera di edificazione.
III. e eccepivano, nel primo grado del giudizio, la E_ _4
loro carenza di legittimazione passiva perché il vizio del parquet dipendeva dall'errata posa in opera dalla quale erano estranei;
eccepivano altresì l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione proposta nei loro confronti quali venditori.
IV. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'espletamento di una CTU tecnica e nella prova per testi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così decideva:” Accoglie la
domanda e per l'effetto condanna la convenuta in per- Parte_1
sona del legale rappresentante pro tempore ad eseguire i lavori di ripristino del parquet
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come descritti nella consulenza tecnica svolta nel procedimento per ATP ed in man-
canza al pagamento in favore di e al pagamento dei costi CP_1 Controparte_2
necessari alla eliminazione dei vizi e, quindi al pagamento dell'importo di euro 25.44400,
oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.
2. Condanna la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pa- Controparte_5
gamento delle spese processuali in favore di e che li- CP_1 Controparte_2
quida in euro 392,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per il compenso, oltre IVA e CPA e
rimborso forfettario 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Giovanni Battista Di
Matteo;
3. Condanna la convenuta n persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento delle competenze processuali in favore di
e che liquida in euro 4.835,00, oltre rimborso spese E_ _4
generali 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Stefania Campi;
5. Le
spese di C.T.U. del procedimento di ATP, liquidate come da separato decreto del
28.2.2013, sono poste definitivamente a carico della convenuta Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con vincolo di solidarietà di tutte
[...]
le parti costituite nei rapporti esterni”.
V. Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione e decadenza perché la denuncia dei vizi era stata tempestiva in relazione al momento della scoperta dei vizi. Conside-
rava tempestiva anche la denuncia annuale per l'azione di garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. in considerazione della decorrenza dalla conoscenza oggettiva della condi-
zione dei luoghi e la denuncia intervenuta in danno della ditta costruttrice il 18.3.09 dagli attori ed il 3.3.2010 dai venditori, all'esito del fatto verificatosi nel marzo del 2009. Con-
siderava applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1669 c.c. , provati i fatti, sostan-
zialmente riassumibili nella posa in opera del parquet non secondo le regole dell'arte,
ed acquisiva le risultanze della CTU in merito ai costi da affrontare.
VI. Con il gravame proponeva all'attenzione della Parte_1
Corte i seguenti motivi di gravame:
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1.violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2967 c.c., anche in relazione agli artt.
112 , 183 c.p.c., avendo il Tribunale erroneamente rigettato le eccezioni di decadenza e di prescrizione proposte dalla società appellante. La responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c.- comunemente qualificata dalla giurisprudenza come una speciale forma di responsabilità extracontrattuale – non era ravvisabile nella fattispecie in esame per-
ché i lamentati difetti non compromettevano in modo considerevole la funzionalità o il godimento dell'edificio. Era applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 cod. civ. e non quella di cui all'art. 1669 cod. civ. perché i vizi allegati non incidevano negativamente sugli elementi strutturali essenziali dell'immobile e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico.
L'art. 1667 c.c., a sua volta, avrebbe necessitato della sussistenza di un vincolo nego-
ziale che non era stato perfezionato con il costruttore.
L'appellante contestava anche l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva infondate le eccezioni di decadenza e di prescrizione del diritto senza conside-
rare il decorso del termine annuale di decadenza e prescrizione con onere della prova,
sul punto, gravante sugli attori. A fronte dell'eccezione formulata dal convenuto gli attori non fornivano il dovuto riscontro della tempestività della contestazione, decorrente dalla scoperta del vizio.
2. violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1669, 2043 c.c. e dell'art.100
c.p.c., avendo il Tribunale ritenuto sussistente la legittimazione e la titolarità passiva della società appellante per la pretesa inerente i danni arrecati dalla inadeguata esecu-
zione dei lavori di posa in opera del parquet i cui lavori erano stati eseguiti da una società, , diversa dalla trattandosi di opere extra- CP_6 Parte_1
capitolato, la cui opera era accettata dai danti causa degli attori con conseguente ca-
renza di legittimazione passiva della Parte_1
3. violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1669, 1223 c.c. , 2058 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. perché gli attori avevano proposto azione di danni in forma
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specifica per la esecuzione delle opere ed azione di danno per equivalente quale costo per le attività di sistemazione del parquet. Il Tribunale, accogliendo la domanda, emet-
teva una pronuncia condizionata di condanna in forma specifica ed in mancanza al pagamento per equivalente, in difetto di una espressa richiesta e/o domanda della parte attrice. L'appellante contestava anche la determinazione dei danni da parte del giudice,
ritenendola eccessiva, ed il danno per “spese di alloggio” che pure doveva essere con-
dizionato alla totale inutilizzabilità dell'appartamento.
Così l'appellante concludeva :” 1 in via preliminare si sospenda ai sensi dell'art. 283
c.p.c. la esecuzione della impugnata sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n.
2228/2020 sussistendo i gravi motivi richiesti dalla citata norma sia in ordine al fumus ,
sia in relazione al pregiudizio che la parte soccombente potrebbe subire a seguito della
esecuzione;
2.in riforma della sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n. 2228/2020 si accerti e si
dichiari in relazione alla posizione della società appellante nei riguardi di CP_1
e la esclusione della disciplina di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. non sus- Controparte_2
sistendo alcun rapporto tra questi ultimi e la;
3.in Controparte_7
riforma della sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n. 2228/2020 si accerti e si dichiari
la intervenuta decadenza in ordine alla denunzia dei vizi per mancata prova della data
della loro scoperta in relazione alla costruzione del fabbricato avvenuta nel 2006, e si
accerti e si dichiari la intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.per decor-
renza del termine annuale .
4. in riforma della sentenza del Tribunale di C.V. n. CP_8
2228/2020 si accerti e si dichiari la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva della
essendo stati i lavori di posa in opera del parquet eseguiti su Parte_1
accordo con i primi acquirenti ( e dalla;
5. in riforma CP_3 _4 CP_9
della sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n. 2228/2020 si dichiari la inammissibilità
delle domande proposte dalla parte attrice in via esclusivamente cumulativa di risarci-
mento di danni in forma specifica per la esecuzione delle opere e per equivalente quale
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costo per le attività di sistemazione del parquet, nonché la nullità della sentenza di primo
grado n. 2228/2020 per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale pronunziato
sentenza << condizionata >> di condanna in forma specifica, ed in mancanza al paga-
mento per equivalente , in difetto di una espressa richiesta e/o domanda della parte
attrice , con rigetto delle domande proposte in primo grado da parte degli attori;
6. a i
sensi dell'art. 336 c.p.c., nel caso in cui la domanda degli attori dovesse essere inqua-
drata nella fattispecie prevista dall'art. 1490 e ss. c.c. si dichiari la improponibilità delle
domande proposte in primo grado nei confronti della società appellante per la carenza
di rapporto contrattuale, ovvero si dichiari la intervenuta prescrizione di ogni avverso
diritto ex art. 1495 c.c., avendo la venduto l'immobile Parte_1
nel lontano 27.10.2006 ; in caso di ritenuta applicazione della norma dell'art. 1667 c.c.
si dichiari la improponibilità della domanda attrice nei riguardi della società appellante
per la carenza di rapporto contrattuale, ovvero si dichiari la intervenuta decadenza e
prescrizione di ogni avverso diritto 7. in caso di riforma della sentenza di primo grado si
condanni parte attrice alla restituzione delle somme percepite dalla appellante in ese-
cuzione della sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. Vittoria di spese del doppio grado
del giudizio. Si riporta alle richieste istruttorie articolate dall'appellante in primo grado”.
IV. e resistevano nel gravame eccependone l'inam- E_ _4
missibilità ex art. 342 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione dei fatti, la nullità dell'atto introduttivo per la carenza dei presupposti previsti dall'art. 163
c.p.c.
Nel merito eccepivano la carenza di legittimazione passiva perché il vizio al parquet non era loro imputabile.
L'eccezione di prescrizione e decadenza proposta dall'appellante, ove fondata, com-
porterebbe l'effetto di liberare da responsabilità anche i venditori e E_
, soggetti alla diversa e più breve responsabilità disposta dall'art. 1495 _4
c.c. Ribadivo l'eccezione già proposta in primo grado di tardività della denuncia degli
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attori, successiva agli otto giorni imposti dall'art. 1495 c.c.. Eccepivano anche che la prima notifica dell'atto di citazione con cui si instaurava il processo di primo grado non andava a buon fine e la rinnovazione si perfezionava decorso l'anno.
Rilevavano l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza del primo grado avente ad oggetto il governo delle spese di lite in favore di e E_ _4
, non oggetto di impugnazione. Proponevano domanda per lite temeraria perché
[...]
l'impugnazione dell'appellante rappresentava una mera richiesta di riesame della pro-
nuncia di primo grado ed un tentativo di dilazionare il pagamento dovuto.
Così concludevano: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, ecce-
zione e deduzione, nel riportarsi integralmente alle conclusioni rassegnate nel giudizio
di primo grado, così provvedere:
1) in via preliminare confermare integralmente quanto statuito nella pronuncia di
primo grado e disattendere la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza
impugnata in quanto la richiesta si appalesa infondata sia in fatto che in diritto e non
sono stati provati i presupposti per decretare la sospensione;
2)confermare integral-
mente la condanna alle spese del primo grado di giudizio (non impugnato); 3) dichiarare
l'estromissione dal processo di appello dei Sig.ri e E_ _4
per carenza di legittimazione passiva;
4) condannare parte appellante alle spese del
presente giudizio di appello;
5) dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per
mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, 3° comma n.4 cpc e per carenza di legittima-
zione attiva;
6) in via gradata, in ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni, rigettare
l'atto di appello, in quanto privo di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto, come ampia-
mente specificato in premessa, dichiarare la prescrizione e decadenza dell'azione degli
originari attori in primo grado in merito alla richiesta di risarcimento;
7) rigettare l'appello
proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2228/2020 resa dal Tribunale di S.
Maria C.V., con vittoria di spese, diritti e onorari di lite del doppio grado del giudizio con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
8) condannare parte appellante al
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risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc”
CP_
e eccepivano l'inammissibilità dell'appello in virtù CP_1 Controparte_2
del disposto dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Peroravano la con-
ferma della sentenza di primo grado perché correttamente il giudice aveva applicato alla fattispecie in esame l'art. 1669 c.c., quale norma applicabile in presenza di qual-
siasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudica in modo considerevole il normale godimento dell'immobile e quindi anche il rigonfiamento,
distacco e sollevamento del parquet. La denuncia poteva provenire anche dagli acqui-
renti dell'immobile per la natura extracontrattuale della responsabilità. Eccepivano l'in-
fondatezza anche dell'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione non es-
sendo decorso l'anno tra il momento in cui il compratore acquisiva effettiva conoscenza del difetto e la promozione del giudizio. Anche l'azione proposta nel giudizio di primo grado nei confronti dei coniugi e non era inficiata da alcuna decadenza CP_3 _4
o prescrizione, come d'altra parte confermato con la sentenza di primo grado.
Eccepivano l'infondatezza del motivo di gravame avente ad oggetto la presunta viola-
zione e falsa applicazione delle norme degli artt. 1669, 1223 c.c. 2058 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.. Le domande originarie portate all'attenzione del giudice erano alter-
native e costituite dalla condanna dei convenuti al risarcimento del danno in forma spe-
cifica o di risarcimento danni e la sentenza condannava la Parte_1
ad eseguire i lavori ed in mancanza al pagamento dell'importo di euro 25.444,00.
In merito ai costi peroravano la correttezza della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
Così gli appellati concludevano: “- in via preliminare;
rigettare la richiesta di sospensione
della esecutorietà della sentenza di primo grado perché generica e non sussistendo i
[... gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. inoltre la è Parte_1
e non ha eseguito nonostante esplicita richiesta a ripristinare il parquet e Parte_1
tutti i tentativi di recuperare il credito sono risultati infruttuosi mentre dall'altro vi è la
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pacifica solvibilità degli odierni appellati;
- nel merito respingere l'appello così come pro-
posto in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile oltre che infondato in fatto
e in diritto e per l'effetto, per tutte le motivazioni di cui sopra, che qui si hanno per ripor-
tate e trascritte, confermare la sentenza di primo grado n. 2228/2020 emessa dal Tribu-
nale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 01.10.2020;- vittoria di spese e com-
petenze del presente giudizio con attribuzione allo scrivente per anticipo fattone.”
VIII. La Corte, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva dell'appellante, all'udienza del 18 giugno 2025, tenuta a trattazione scritta, riservava la causa in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali. A seguito della propo-
sizioe
Motivi della decisione
IX. La Corte ritiene il gravame ammissibile alla luce del disposto della Sentenza 16
novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degl'artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sen-
tenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al-
ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della per-
manente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fat-
tispecie in esame, sono del tutto evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
X. La Corte delimita il thema decidendum della controversia in appello eviden-
ziando come il giudice del primo grado avesse accolto la domanda attoea solo nei
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confronti della ed in relazione all'azione proposta ex Parte_1
art.1669 c.c. Rigettava, implicitamente ma necessariamente, la domanda proposta dagli attori nei confronti dei venditori dell'appartamento e la regolazione dei rapporti tra gli attori acquirenti ed i convenuti venditori diveniva definitiva perché non oggetto di im-
pugnazione e la posizione dei convenuti venditori è scindibile rispetto quella dell'attuale appellante. Neppure il capo 3. del dispositivo, concernente le spese dei convenuti
[...]
CP_
e poste a carico , era oggetto di impu- _4 Parte_1
gnazione, da proporsi contro gli altri convenuti che ne beneficiavano, con la conse-
guenza di dover considerare definitivo anche detto capo della sentenza, del tutto auto-
nomo rispetto quello ancora in contestazione. La carenza di domande in appello nei confronti di e comporta infine la qualificazione della E_ _4
notifica dell'atto di citazione in appello nei loro confronti in termini di litis denunciatio.
XI. Il primo motivo di gravame, avente ad oggetto l'applicabilità alla presente fatti-
specie del disposto dell'art. 1669 c.c. e la mancata dichiarazione decadenza e prescri-
zione è fondato quanto all'intervenuta prescrizione.
Nel merito dell'applicazione dell'art. 1669 c.c. la Corte concorda con il primo giudice.
La norma menziona come condizione di sua applicabilità i “gravi difetti” nell'immobile e la S.C. (sentenza n. 39599/2021, parte motiva) precisa che, in via generale, i gravi difetti che, a norma dell'art. 1669 c.c. legittimano il committente all'azione di responsa-
bilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, anche se non riguardano parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4.9.2019, n. 22093; Cassa-
zione civile sez. II, 01/08/2003, n.11740 in tema di appalto avente ad oggetto la costru-
zione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura 3 a lunga durata,
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applicabile anche ai macchinari che si utilizzano nel lungo periodo).
E' quindi infondato l'assunto dell'appellante secondo il quale la responsabilità extracon-
trattuale prevista dall'art.1669 c.c, come tale proponibile anche dall'acquirente dell'im-
mobile, per essere dichiarata richiederebbe l'esistenza di vizi capaci di incidere negati-
vamente sugli elementi strutturali essenziali dell'immobile; il vizio alla pavimentazione,
invece, ben consentirebbe la declaratoria di responsabilità del costruttore in virtù del disposto dell'art. 1669 c.c. se l'azione non si fosse prescritta, come fondatamente ecce-
pito da , dopo la denuncia del vizio. la Corte osserva che Parte_1 Parte_1
la questione posta dall'appellante è sostanzialmente riferita all'intervallo intercorso tra la lettera del 25.2.2010, tempestivamente inviata al costruttore, e la notifica dell'atto di citazione del 28.7.2011, invece tardiva perché successiva all'anno. L'eccezione era proposta in giudizio dalla convenuta e, nel confutarla, gli appellati non coglievano nel segno sostenendo che il decorso della prescrizione era stato interrotto con la richiesta di notifica del 24.02.11 dell'atto di citazione, in extremis. La notifica non si perfezionava,
come pacificamente dichiarato dagli stessi attori, perché l'ufficiale giudiziario non rin-
tracciava i destinatari, all'indirizzo ove gli altri atti venivano poi regolarmente recapitati in altre occasioni.
La notifica dell'atto di citazione era rinnovata con richiesta del 26.7.2011 ed effettuata il
28.7.2011.
In tale situazione la Corte evidentemente evidenzia come il dato pacifico, rilevante in questa fattispecie, sia costituito dalla necessità che l'atto consegnato per la notifica,
che si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'uf-
ficiale giudiziario (Corte Costituzionale n. 28 del 23 gennaio 2004), si perfezioni per il destinatario. In mancanza la notifica non si perfeziona neppure in favore del notificante ed il mancato compimento del procedimento notificatorio richiede di essere rinnovato con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza (S.C. sen-
tenza n. 7826/2016). In caso di notifica di un atto processuale non andata a buon fine
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per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conser-
vare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.,
salvo circostanze eccezionali della quali sia data una prova rigorosa (S.C., ordinanza n.
28388/2017) . Nella fattispecie in esame decorrevano quasi quattro mesi dalla rinnova-
zione della notifica, tanto da non poter far considerare tra loro connessi i due procedi-
menti notificatori, con la conseguenza che gli effetti per il notificante del primo tentativo di notifica non si conservavano e la prescrizione non era interrotta se non successiva-
mente al decorso dell'anno.
L'appello, quindi, nei termini esposti, è fondato con la conseguenza che la sentenza di primo grado deve essere riformata con rigetto della domanda attorea anche nei confronti di , senza necessità di dover esaminare anche gli altri Parte_1
motivi di gravame.
La domanda degli attori deve quindi essere rigettata anche nei confronti del costruttore del fabbricato per l'intervenuta prescrizione dettata dall'art. 1669 c.c. decorrente dalla denuncia dei gravi difetti dell'opera.
XII. Il governo delle spese di lite deve seguire il principio di soccombenza ponendo le spese dell'appellante a carico degli attori. Il governo delle spese di lite dei convenuti e resta quello già disposto in primo grado, secondo E_ _4
quanto esposto al punto X. della sentenza e nulla è disposto in loro favore per l'appello perché la notificazione dell'impugnazione assolveva alla funzione di litis denuntiatio e la parte costituitasi, che non svolge impugnazione incidentale, non ha diritto alla con-
danna in suo favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 codice di rito che richiede la qualità di parte;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
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in Liquidazione avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2228/2020 del 16.09.2020, in accoglimento dell'appello e parziale riforma dell'impugnata sentenza limitatamente ai capi 1,2 e 5 così provvede:
A) Rigetta la domanda attorea
B) Condanna gli attori e , in solido, al pagamento delle CP_1 Controparte_2
spese di lite, che distrae in favore dell'avv.Givanni Actis, in favore di Parte_1 [...]
che quantifica per il primo grado in €. 4.835,00 per Parte_1
competenze oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello, in
€.3.500,00 per competenze, €. 165,00 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge
C) Le spese di CTU del procedimento di ATP già liquidate in primo grado, sono poste definitivamente a carico di e Silvia. CP_1 CP_2
Così deciso il 07 .2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. DR Figliozzi dr. Pasquale Maria Cristiano
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