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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4194/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4/09/1968,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/09/1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIS Angela
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti:
“Revocare e, in ogni caso, modificare le condizioni di divorzio in punto di mantenimento di , dichiarando cessato l'obbligo a carico di Persona_1 [...]
di corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 Parte_2
figlio, maggiorenne economicamente autosufficiente, che ha prestato consenso, un assegno mensile pari ad € 290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del
1 medesimo;
Modificare l'importo dell'assegno mensile dovuto da a Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della FI , maggiorenne non CP_1 economicamente autosufficiente, da intendersi pari ad € 300,00 anziché ad € 290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a , fermo restando l'obbligo di corrispondere la quota del 50% Parte_2
delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della FI, individuate e regolamentate dal Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, da rimborsare entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla presentazione del giustificativo di spesa. Fermo il diritto della madre di chiedere e di percepire integralmente gli assegni familiari, nonché il diritto di ciascun genitore di chiedere le detrazioni per i familiari a carico per la quota del 50%;
Revocare e, in ogni caso, modificare le condizioni di divorzio in punto di affidamento della FI , divenuta maggiorenne, e di diritto di visita del padre quale CP_1
genitore non collocatario, che viene e verrà liberamente concordato tra padre e FI;
Revocare ex art. 337 sexies c.c. il provvedimento di assegnazione della casa familiare, consistente nella porzione di un fabbricato residenziale quadrifamiliare sito in
Noventa Vicentina (VI), Via Tintoretto n. 6, catastalmente censito al N.C.E.U. Comune di Noventa Vicentina al Foglio 6 particella 1499 sub 6, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5 - R.C.
Euro 468,68 e sub 10, cat. C/6, cl. 2, mq. 22 - R.C. Euro 37,49, ai quali compete la quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero edificio, catastalmente censite al
Foglio 6 particella 1499 sub 3 (bene comune a tutti i subalterni - spazio contatori) e sub 2 (bene non censibile - rampa di accesso interrato e spazio di manovra interrato), comune ai sub 5, 6, 9 e 10, di proprietà dei ricorrenti per la quota del 50% ciascuno, trascritto a favore di e contro il 10.06.2019 presso la Parte_2 Parte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, Reg. gen. n. 12952, Reg. Part. n.
8516, in forza del decreto presidenziale di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.05.2019, pubblicato il 16.05.2019, confermato con la sentenza di divorzio congiunto n. 1735/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza il 15.09.2021 e pubblicata il 20.09.2021 nel procedimento n. 4587/2021
2 R.G., passata in giudicato in data 22.03.2022 per mancata impugnazione nei termini.
I ricorrenti convengono che l'eventuale ricavato dei beni liquidabili verrà equamente diviso, come concordato in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto;
Ferme le altre condizioni di divorzio;
Le spese legali del presente procedimento vengono sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei ricorrenti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 20/11/2024
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del Parte_1 Parte_2
loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1735/2021.
In particolare le parti chiedono revocarsi e in ogni caso modificare le condizioni di divorzio in punto di mantenimento di , dichiarando cessato l'obbligo Persona_1
a carico di di contribuzione al mantenimento del figlio;
rideterminare Parte_1
l'importo dell'assegno mensile dovuto da a a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento della FI;
revocarsi e, in ogni caso, CP_1
modificare, le condizioni di divorzio in punto di affidamento della FI
[...]
, divenuta maggiorenne, e di diritto di visita del padre quale genitore non CP_1
collocatario; revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare pronunciato in favore di . Parte_2
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1735 del 20/09/2021 vengano modificate nei termini seguenti:
3 - revoca e, in ogni caso, modifica le condizioni di divorzio in punto di mantenimento di , dichiarando cessato l'obbligo a carico di di Persona_1 Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_2
maggiorenne economicamente autosufficiente, che ha prestato consenso, un assegno mensile pari ad € 290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del medesimo;
- modifica l'importo dell'assegno mensile dovuto da a a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento della FI , maggiorenne non CP_1 economicamente autosufficiente, da intendersi pari ad € 300,00 anziché ad € 290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a , fermo restando l'obbligo di corrispondere la quota del 50% Parte_2
delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della FI, individuate e regolamentate dal Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, da rimborsare entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla presentazione del giustificativo di spesa. Fermo il diritto della madre di chiedere e di percepire integralmente gli assegni familiari, nonché il diritto di ciascun genitore di chiedere le detrazioni per i familiari a carico per la quota del 50%;
- revoca e, in ogni caso, modifica le condizioni di divorzio in punto di affidamento della FI , divenuta maggiorenne, e di diritto di visita del padre quale CP_1
genitore non collocatario, che viene e verrà liberamente concordato tra padre e FI;
- revoca ex art. 337 sexies c.c. il provvedimento di assegnazione della casa familiare, consistente nella porzione di un fabbricato residenziale quadrifamiliare sito in Noventa
Vicentina (VI), Via Tintoretto n. 6, catastalmente censito al N.C.E.U. Comune di
Noventa Vicentina al Foglio 6 particella 1499 sub 6, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5 - R.C.
Euro 468,68 e sub 10, cat. C/6, cl. 2, mq. 22 - R.C. Euro 37,49, ai quali compete la quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero edificio, catastalmente censite al
Foglio 6 particella 1499 sub 3 (bene comune a tutti i subalterni - spazio contatori) e sub 2 (bene non censibile - rampa di accesso interrato e spazio di manovra interrato), comune ai sub 5, 6, 9 e 10, di proprietà dei ricorrenti per la quota del 50% ciascuno, trascritto a favore di e contro il 10.06.2019 presso la Parte_2 Parte_1
4 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, Reg. gen. n. 12952, Reg. Part. n.
8516, in forza del decreto presidenziale di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.05.2019, pubblicato il 16.05.2019, confermato con la sentenza di divorzio congiunto n. 1735/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza il 15.09.2021 e pubblicata il 20.09.2021 nel procedimento n. 4587/2021
R.G., passata in giudicato in data 22.03.2022 per mancata impugnazione nei termini.
I ricorrenti convengono che l'eventuale ricavato dei beni liquidabili verrà equamente diviso, come concordato in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto;
Ferme le altre condizioni di divorzio;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 14/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4194/2024 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4/09/1968,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/09/1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIS Angela
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti:
“Revocare e, in ogni caso, modificare le condizioni di divorzio in punto di mantenimento di , dichiarando cessato l'obbligo a carico di Persona_1 [...]
di corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 Parte_2
figlio, maggiorenne economicamente autosufficiente, che ha prestato consenso, un assegno mensile pari ad € 290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del
1 medesimo;
Modificare l'importo dell'assegno mensile dovuto da a Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della FI , maggiorenne non CP_1 economicamente autosufficiente, da intendersi pari ad € 300,00 anziché ad € 290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a , fermo restando l'obbligo di corrispondere la quota del 50% Parte_2
delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della FI, individuate e regolamentate dal Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, da rimborsare entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla presentazione del giustificativo di spesa. Fermo il diritto della madre di chiedere e di percepire integralmente gli assegni familiari, nonché il diritto di ciascun genitore di chiedere le detrazioni per i familiari a carico per la quota del 50%;
Revocare e, in ogni caso, modificare le condizioni di divorzio in punto di affidamento della FI , divenuta maggiorenne, e di diritto di visita del padre quale CP_1
genitore non collocatario, che viene e verrà liberamente concordato tra padre e FI;
Revocare ex art. 337 sexies c.c. il provvedimento di assegnazione della casa familiare, consistente nella porzione di un fabbricato residenziale quadrifamiliare sito in
Noventa Vicentina (VI), Via Tintoretto n. 6, catastalmente censito al N.C.E.U. Comune di Noventa Vicentina al Foglio 6 particella 1499 sub 6, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5 - R.C.
Euro 468,68 e sub 10, cat. C/6, cl. 2, mq. 22 - R.C. Euro 37,49, ai quali compete la quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero edificio, catastalmente censite al
Foglio 6 particella 1499 sub 3 (bene comune a tutti i subalterni - spazio contatori) e sub 2 (bene non censibile - rampa di accesso interrato e spazio di manovra interrato), comune ai sub 5, 6, 9 e 10, di proprietà dei ricorrenti per la quota del 50% ciascuno, trascritto a favore di e contro il 10.06.2019 presso la Parte_2 Parte_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, Reg. gen. n. 12952, Reg. Part. n.
8516, in forza del decreto presidenziale di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.05.2019, pubblicato il 16.05.2019, confermato con la sentenza di divorzio congiunto n. 1735/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza il 15.09.2021 e pubblicata il 20.09.2021 nel procedimento n. 4587/2021
2 R.G., passata in giudicato in data 22.03.2022 per mancata impugnazione nei termini.
I ricorrenti convengono che l'eventuale ricavato dei beni liquidabili verrà equamente diviso, come concordato in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto;
Ferme le altre condizioni di divorzio;
Le spese legali del presente procedimento vengono sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei ricorrenti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 20/11/2024
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del Parte_1 Parte_2
loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1735/2021.
In particolare le parti chiedono revocarsi e in ogni caso modificare le condizioni di divorzio in punto di mantenimento di , dichiarando cessato l'obbligo Persona_1
a carico di di contribuzione al mantenimento del figlio;
rideterminare Parte_1
l'importo dell'assegno mensile dovuto da a a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento della FI;
revocarsi e, in ogni caso, CP_1
modificare, le condizioni di divorzio in punto di affidamento della FI
[...]
, divenuta maggiorenne, e di diritto di visita del padre quale genitore non CP_1
collocatario; revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare pronunciato in favore di . Parte_2
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1735 del 20/09/2021 vengano modificate nei termini seguenti:
3 - revoca e, in ogni caso, modifica le condizioni di divorzio in punto di mantenimento di , dichiarando cessato l'obbligo a carico di di Persona_1 Parte_1
corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_2
maggiorenne economicamente autosufficiente, che ha prestato consenso, un assegno mensile pari ad € 290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del medesimo;
- modifica l'importo dell'assegno mensile dovuto da a a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo al mantenimento della FI , maggiorenne non CP_1 economicamente autosufficiente, da intendersi pari ad € 300,00 anziché ad € 290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a , fermo restando l'obbligo di corrispondere la quota del 50% Parte_2
delle spese straordinarie affrontate nell'interesse della FI, individuate e regolamentate dal Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, da rimborsare entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla presentazione del giustificativo di spesa. Fermo il diritto della madre di chiedere e di percepire integralmente gli assegni familiari, nonché il diritto di ciascun genitore di chiedere le detrazioni per i familiari a carico per la quota del 50%;
- revoca e, in ogni caso, modifica le condizioni di divorzio in punto di affidamento della FI , divenuta maggiorenne, e di diritto di visita del padre quale CP_1
genitore non collocatario, che viene e verrà liberamente concordato tra padre e FI;
- revoca ex art. 337 sexies c.c. il provvedimento di assegnazione della casa familiare, consistente nella porzione di un fabbricato residenziale quadrifamiliare sito in Noventa
Vicentina (VI), Via Tintoretto n. 6, catastalmente censito al N.C.E.U. Comune di
Noventa Vicentina al Foglio 6 particella 1499 sub 6, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5 - R.C.
Euro 468,68 e sub 10, cat. C/6, cl. 2, mq. 22 - R.C. Euro 37,49, ai quali compete la quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero edificio, catastalmente censite al
Foglio 6 particella 1499 sub 3 (bene comune a tutti i subalterni - spazio contatori) e sub 2 (bene non censibile - rampa di accesso interrato e spazio di manovra interrato), comune ai sub 5, 6, 9 e 10, di proprietà dei ricorrenti per la quota del 50% ciascuno, trascritto a favore di e contro il 10.06.2019 presso la Parte_2 Parte_1
4 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, Reg. gen. n. 12952, Reg. Part. n.
8516, in forza del decreto presidenziale di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.05.2019, pubblicato il 16.05.2019, confermato con la sentenza di divorzio congiunto n. 1735/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza il 15.09.2021 e pubblicata il 20.09.2021 nel procedimento n. 4587/2021
R.G., passata in giudicato in data 22.03.2022 per mancata impugnazione nei termini.
I ricorrenti convengono che l'eventuale ricavato dei beni liquidabili verrà equamente diviso, come concordato in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto;
Ferme le altre condizioni di divorzio;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 14/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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