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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 10477/2024 e promossa da:
c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Alessandria, Via Modena 35, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Veggi, che lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente
contro
, c.f.: CP_1 C.F._2
resistente contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza, da intendersi qui richiamato. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 24/10/2024, il sig. Parte_1
esponeva, tra l'altro:
- di essere proprietario pro quota dell'unità immobiliare sita in Genova, Via
Carrea civ. 8;
- che il predetto appartamento era stato concesso in locazione – ad uso abitativo - dal proprio padre al sig. , con contratto del Persona_1
2/5/1995;
- che, a seguito del decesso in data 5/11/2012 del conduttore, il sig.
[...]
aveva iniziato a detenere senza titolo il sopra richiamato CP_1
immobile di Via Carrea civ. 8;
- che parte resistente, residente a [...], nonostante i reiterati solleciti aveva omesso di provvedere al pagamento dei canoni
“da diversi mesi”, nonchè delle spese condominiali, maturando così una morosità, per quest'ultimo titolo, pari ad € 2.833,79.
Lo stesso ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la “risoluzione per morosità, ai sensi dell'art. 5 l. n. 392/78, del contratto di locazione stipulato tra le parti”.
Previa dichiarazione di contumacia di parte resistente, si procedeva agli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, il ricorso non appare fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento, atteso che il sig. , pur avendo affermato che Parte_1
l'appartamento sarebbe stato concesso in locazione dal proprio padre, ha agito in proprio e non ha, comunque, dimostrato, nonostante l'onere a suo carico, la propria qualità di erede del sig. . Persona_2
Va soggiunto che, in base alla sola documentazione in atti, non può ritenersi raggiunta neppure la prova dell'asserita comproprietà del bene che qui interessa in capo al sig. . Parte_1
In ogni caso, occorre evidenziare: - che la citata domanda (l'unica proposta in ricorso) volta alla risoluzione del contratto di locazione del 2/5/1995 è infondata, posto che è stato lo stesso a riconoscere che parte resistente occuperebbe in realtà l'immobile che Pt_1
qui interessa “senza titolo” (v. pag. 1 dell'atto introduttivo);
- che, non essendo state tempestivamente formulate istanze istruttorie e non essendo stata versata in atti idonea documentazione contabile, non risulta dimostrata nel caso di specie la pretesa morosità di € 2.833,79 maturata dal resistente, apparendo a tal fine ininfluente il mero provvedimento monitorio prodotto in causa;
- che, comunque, per quanto sopra esposto a proposito dell'assenza di deduzioni istruttorie, non è dimostrata neppure l'effettiva occupazione dell'alloggio.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve perciò essere respinto, senza che vi sia luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia del sig.
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso proposto da , per le ragioni esposte in parte motiva. Parte_1
Nulla sulle spese.
Genova, 22/7/2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia