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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8702 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 28-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 6-10-2025, in data 26-11-2025 ha adottato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19832/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
nata il [...] a [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Izzo Giuseppe, Antimo Buonamano e Fausto Fusco, con cui elettivamente domicilia in Cellole (CE) alla Piazza Raffaello n. 18 Ricorrente
E
[...]
, Controparte_1 in persona dei legali rapp.ti pro tempore, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Convenuti contumaci
OGGETTO: PERSONALE DOCENTE – PROCEDURA DI MOBILITA'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18-9-2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
, l' e l' Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
“A. Che l'Ill.mo Giudice adito, riconosciuta la propria competenza e previ gli incombenti di legge, voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti e, previa incidentale declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi menzionati in epigrafe, da operarsi al fine della conseguente loro disapplicazione;
B. stante la sussistenza delle condizioni previste ottenere un provvedimento di merito che obblighi il e l' , ad attribuire alla ricorrente nell'ambito CP_2 Controparte_3 della fase B della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, l'ambito della Provincia di secondo l'ordine di richiesta, in luogo di quello assegnato CP_3 (Napoli ), su posto comune, ove occorra - la ripetizione delle operazioni di mobilità della fase B degli insegnanti di scuola primaria, previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016; C. Condannare il al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio al procuratore CP_2 antistatario. Ha rappresentato di essere docente di scuola primaria, posto comune, inserita nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) e di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1-9-2010 ed economica dal 1-9-2011 (doc. 1); di aver partecipato, con domanda del 2016, alla procedura di mobilità territoriale interprovinciale per la scuola primaria, fase B (indetta dal
[...]
[...] con Ordinanza ministeriale n. 241/2016 nell'ambito del Piano Straordinario di Controparte_4 mobilità 2016/2017, in applicazione del CCNI mobilità sottoscritto l'08/04/2016), indicando quali preferenze n. 8 Ambiti nella Regione e come prima scelta l'ambito della Provincia di CP_1
, specificando di avere necessità del ricongiungimento familiare e di essere abilitata anche CP_3 all'insegnamento del sostegno (doc. 5); che il nei bollettini pubblicati (doc.
6-6 BIS) le CP_1 assegnava un punteggio di 81 (posto comune) e la sede definitiva 12 (Napoli); di prestare CP_1 servizio presso l'Istituto Comprensivo M.TROISI DI NAPOLI (doc. 2). Ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di assegnazione all'ambito territoriale 12 CP_1 (ovvero alla Provincia di Napoli) e richiamato la previsione di cui al CCNI dell'8.4.2016 e dell'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8/04/2016, che delineavano un sistema per cui le operazioni di mobilità avrebbero dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio più alto conseguito per la medesima fase di mobilità. Ha dedotto che invece il ha applicato i criteri CP_2 dell'assegnazione in modo erroneo ed infatti, nella successiva fase C, docenti con un punteggio inferiore al suo e sprovvisti di titolo di preferenza si erano visti assegnare l' Controparte_3
nonostante la vacanza di numerose cattedre in tale ambito già all'atto dell'assegnazione dei
[...] posti nella fase B. Tanto premesso, ha concluso nel modo sopra interamente riportato, instando altresì per l'autorizzazione alla notificazione ex art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase B del piano straordinario di assunzione (cd. buona scuola), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017. Autorizzata la notificazione ai controinteressati nelle forme richieste, la causa è stata fissata all'udienza del 4-3-2025. Le Amministrazioni convenute, benché regolarmente citate, non si sono costituite. All'udienza del 28-10-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non bisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle Amministrazioni scolastiche, regolarmente convenute in giudizio e non costituite (nonostante la ritualità della notifica con pec del 10-1-2025 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ). Email_1 Nel merito, ritiene il giudicante che il ricorso sia meritevole di accoglimento per i motivi seguenti. La ricorrente, che ha partecipato alla “Fase B” delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107, si duole della errata applicazione da parte dell'amministrazione convenuta dei criteri previsti per l'assegnazione dei partecipanti ai diversi ambiti territoriali. L' art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015 stabilisce che “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico
2 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal nel Controparte_5 limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”. La disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'anno 2016/2017 è contenuta nel CCNI sottoscritto in data 8.4.2016. Opportuno ripercorrere le norme di riferimento. L'art. 3, comma 3 e 4, del CCNI 8.4.2016 prevede “
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma I 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla L. 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti”. Il successivo art. 6 del CCNI richiamato, articola le operazioni di mobilità (sia territoriale che professionale) in quattro, successive fasi, a seconda: del momento di assunzione in ruolo (entro l'anno scolastico 2014/2015 o nell'anno scolastico 2015/2016), della fase del piano assunzionale relativo all'anno scolastico 2015/2016 (da Zero a C), della provenienza del personale interessato al trasferimento e/o passaggio (Graduatoria di Merito concorso 2012 o GAE). Nel caso di specie occorre considerare il momento di assunzione e la ricorrente è entrata in ruolo nell'anno scolastico 2010/2011 (ovvero entro l'anno scolastico 2015/2016); per tali docenti, i movimenti sono disciplinati dalle prime due fasi (A e B), a seconda che la mobilità riguardi gli ambiti all'interno di una provincia o in province diverse. La norma contrattuale prevede per la FASE B “1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”. L'allegato 1 prevede per la fase B che l'ordine delle operazioni dei movimenti di mobilità territoriali è il seguente: a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolare cure continuative); b) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto (personale coniuge di militare o di categoria equiparata); d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto (docenti che hanno svolto servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie e/o servizi presso i corsi per adulti, ai fini dell'accesso ai relativi corsi di insegnamento); e) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del
3 presente contratto (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali); f) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII dell'art. 13 del presente contratto (personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale ); g) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. L'allegato stabilisce anche che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento (id est mobilità territoriale o professionale). L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”. In sintesi, il sistema delineato dalle fonti normative esaminate prevede, in primo luogo, il rispetto delle fasi come sopra delineate e solo al termine di una fase si passa alla successiva. Nell'ambito di ogni fase, poi, vige il meccanismo delle “precedenze”, volto a favorire, nel riavvicinamento alla sede prescelta, il docente che presenta particolari condizioni soggettive. Nell'ambito della medesima “precedenza” il criterio selettivo è dato dal punteggio. Vengono, pertanto, elaborate tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse. All'interno di ciascuna graduatoria, il punteggio più alto radica il diritto all'esame dell'istanza in posizione migliore rispetto agli altri aspiranti alla medesima preferenza (ambito territoriale). Il sistema garantisce, così, l'ordine delle preferenze espresso in ogni domanda, nel senso che - a parità di operazione - la valutazione della domanda di mobilità di chi ha minor punteggio è posposta all'esito del soddisfacimento, nella misura più ampia possibile (appunto nel rispetto “dell'ordine di preferenza”), dell'istanza di chi ha “il più alto punteggio”. Nel caso in esame la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 201072011; a domanda, ha partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, fase B del CCNI, su posto comune ed ha indicato come prima preferenza l'
[...]
011, come seconda preferenza l' 012, come terza Controparte_3 Controparte_3 preferenza l' 08 ecc. (cfr. domanda nella produzione della ricorrente). Controparte_3 Ciò posto in via generale, osserva il giudice che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che l'Amministrazione convenuta non ha dato di fatto attuazione alla normativa contrattuale che disciplina dettagliatamente le fasi della mobilità del personale docente. Dal confronto dell'elenco relativo alle assegnazioni della fase C emerge che alcuni docenti con punteggi inferiori alla ricorrente e sprovvisti di titoli di precedenza sono risultati assegnatari di sedi più vicine e per le quali la stessa ricorrente aveva espresso preferenza in modo prioritario (
[...]
). Controparte_6 Ed infatti, posto che dagli atti risulta che alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo pari a 81 (doc. 6), avuto riguardo alle posizioni indicate a titolo esemplificativo in ricorso, è sufficiente constatare, al solo fine di trovare un riscontro alle doglianze attoree, che le docenti ivi indicate con punteggi inferiori a quello della hanno ottenuto nella fase C l'ambito Campania Pt_1 0011 collocato come prima posizione dell'ordine di preferenza della ricorrente nella fase precedente. Inoltre parte ricorrente ha dato prova che nell'Ambito territoriale prescelto ( ) residuavano CP_3 nell'anno scolastico 2015/2016 i posti disponibili dell'allegato elenco (doc. 9). Né l'Amministrazione scolastica ha provato che le docenti che, pur avendo punteggio inferiore alla ricorrente, sono state assegnatarie degli Ambiti richiesti in via prioritaria dalla ricorrente, avessero dei titoli di precedenza. Deve rilevarsi, infatti, che parte convenuta, rimanendo contumace, ha rinunciato ad allegare e provare la sussistenza di ragioni ostative all'accoglimento della domanda qui in esame. Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che l'Amministrazione scolastica non ha applicato i criteri sanciti dall'art. 6 del CCNI del 8.4.2016, secondo cui, a fondamento della procedura di mobilità è posto il criterio della preferenza d'ambito, così come indicato in domanda, e quindi quello del più alto
4 punteggio, secondo i principi di meritocrazia che sovrintendono la formazione delle graduatorie di accesso all'impiego alle dipendenze della P.A. Alla luce delle considerazioni che precedono, la condotta dell'Amministrazione convenuta risulta illegittima, in quanto fondata su criteri non contemplati dalla normativa primaria, né da quella contrattuale. Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso l' Controparte_7
su posto comune di scuola primaria tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato
[...] nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e del punteggio alla stessa attribuito. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia costituisce ragione sufficiente per addivenire alla compensazione delle spese di lite per la metà. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18-9-2024 nell'interesse di così provvede: Parte_1 1) previa disapplicazione del provvedimento di assegnazione della ricorrente all' Controparte_8
, dichiara il diritto di ad ottenere l'assegnazione definitiva presso l'ambito
[...] Parte_1 territoriale 011 su posto comune scuola primaria, tenuto conto dell'ordine di preferenza CP_1 indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e del punteggio alla stessa attribuito;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che
[...] CP_9 liquida in complessivi euro 1.460,00, oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e C.U., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi. Napoli, 26 novembre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 28-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 6-10-2025, in data 26-11-2025 ha adottato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19832/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
nata il [...] a [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Izzo Giuseppe, Antimo Buonamano e Fausto Fusco, con cui elettivamente domicilia in Cellole (CE) alla Piazza Raffaello n. 18 Ricorrente
E
[...]
, Controparte_1 in persona dei legali rapp.ti pro tempore, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Convenuti contumaci
OGGETTO: PERSONALE DOCENTE – PROCEDURA DI MOBILITA'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 18-9-2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
, l' e l' Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
“A. Che l'Ill.mo Giudice adito, riconosciuta la propria competenza e previ gli incombenti di legge, voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti e, previa incidentale declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi menzionati in epigrafe, da operarsi al fine della conseguente loro disapplicazione;
B. stante la sussistenza delle condizioni previste ottenere un provvedimento di merito che obblighi il e l' , ad attribuire alla ricorrente nell'ambito CP_2 Controparte_3 della fase B della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, l'ambito della Provincia di secondo l'ordine di richiesta, in luogo di quello assegnato CP_3 (Napoli ), su posto comune, ove occorra - la ripetizione delle operazioni di mobilità della fase B degli insegnanti di scuola primaria, previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016; C. Condannare il al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio al procuratore CP_2 antistatario. Ha rappresentato di essere docente di scuola primaria, posto comune, inserita nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) e di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1-9-2010 ed economica dal 1-9-2011 (doc. 1); di aver partecipato, con domanda del 2016, alla procedura di mobilità territoriale interprovinciale per la scuola primaria, fase B (indetta dal
[...]
[...] con Ordinanza ministeriale n. 241/2016 nell'ambito del Piano Straordinario di Controparte_4 mobilità 2016/2017, in applicazione del CCNI mobilità sottoscritto l'08/04/2016), indicando quali preferenze n. 8 Ambiti nella Regione e come prima scelta l'ambito della Provincia di CP_1
, specificando di avere necessità del ricongiungimento familiare e di essere abilitata anche CP_3 all'insegnamento del sostegno (doc. 5); che il nei bollettini pubblicati (doc.
6-6 BIS) le CP_1 assegnava un punteggio di 81 (posto comune) e la sede definitiva 12 (Napoli); di prestare CP_1 servizio presso l'Istituto Comprensivo M.TROISI DI NAPOLI (doc. 2). Ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di assegnazione all'ambito territoriale 12 CP_1 (ovvero alla Provincia di Napoli) e richiamato la previsione di cui al CCNI dell'8.4.2016 e dell'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8/04/2016, che delineavano un sistema per cui le operazioni di mobilità avrebbero dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio più alto conseguito per la medesima fase di mobilità. Ha dedotto che invece il ha applicato i criteri CP_2 dell'assegnazione in modo erroneo ed infatti, nella successiva fase C, docenti con un punteggio inferiore al suo e sprovvisti di titolo di preferenza si erano visti assegnare l' Controparte_3
nonostante la vacanza di numerose cattedre in tale ambito già all'atto dell'assegnazione dei
[...] posti nella fase B. Tanto premesso, ha concluso nel modo sopra interamente riportato, instando altresì per l'autorizzazione alla notificazione ex art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase B del piano straordinario di assunzione (cd. buona scuola), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017. Autorizzata la notificazione ai controinteressati nelle forme richieste, la causa è stata fissata all'udienza del 4-3-2025. Le Amministrazioni convenute, benché regolarmente citate, non si sono costituite. All'udienza del 28-10-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non bisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle Amministrazioni scolastiche, regolarmente convenute in giudizio e non costituite (nonostante la ritualità della notifica con pec del 10-1-2025 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ). Email_1 Nel merito, ritiene il giudicante che il ricorso sia meritevole di accoglimento per i motivi seguenti. La ricorrente, che ha partecipato alla “Fase B” delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107, si duole della errata applicazione da parte dell'amministrazione convenuta dei criteri previsti per l'assegnazione dei partecipanti ai diversi ambiti territoriali. L' art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015 stabilisce che “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico
2 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal nel Controparte_5 limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”. La disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'anno 2016/2017 è contenuta nel CCNI sottoscritto in data 8.4.2016. Opportuno ripercorrere le norme di riferimento. L'art. 3, comma 3 e 4, del CCNI 8.4.2016 prevede “
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma I 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla L. 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti”. Il successivo art. 6 del CCNI richiamato, articola le operazioni di mobilità (sia territoriale che professionale) in quattro, successive fasi, a seconda: del momento di assunzione in ruolo (entro l'anno scolastico 2014/2015 o nell'anno scolastico 2015/2016), della fase del piano assunzionale relativo all'anno scolastico 2015/2016 (da Zero a C), della provenienza del personale interessato al trasferimento e/o passaggio (Graduatoria di Merito concorso 2012 o GAE). Nel caso di specie occorre considerare il momento di assunzione e la ricorrente è entrata in ruolo nell'anno scolastico 2010/2011 (ovvero entro l'anno scolastico 2015/2016); per tali docenti, i movimenti sono disciplinati dalle prime due fasi (A e B), a seconda che la mobilità riguardi gli ambiti all'interno di una provincia o in province diverse. La norma contrattuale prevede per la FASE B “1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”. L'allegato 1 prevede per la fase B che l'ordine delle operazioni dei movimenti di mobilità territoriali è il seguente: a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolare cure continuative); b) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto (personale coniuge di militare o di categoria equiparata); d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto (docenti che hanno svolto servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie e/o servizi presso i corsi per adulti, ai fini dell'accesso ai relativi corsi di insegnamento); e) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del
3 presente contratto (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali); f) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII dell'art. 13 del presente contratto (personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale ); g) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. L'allegato stabilisce anche che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento (id est mobilità territoriale o professionale). L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”. In sintesi, il sistema delineato dalle fonti normative esaminate prevede, in primo luogo, il rispetto delle fasi come sopra delineate e solo al termine di una fase si passa alla successiva. Nell'ambito di ogni fase, poi, vige il meccanismo delle “precedenze”, volto a favorire, nel riavvicinamento alla sede prescelta, il docente che presenta particolari condizioni soggettive. Nell'ambito della medesima “precedenza” il criterio selettivo è dato dal punteggio. Vengono, pertanto, elaborate tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse. All'interno di ciascuna graduatoria, il punteggio più alto radica il diritto all'esame dell'istanza in posizione migliore rispetto agli altri aspiranti alla medesima preferenza (ambito territoriale). Il sistema garantisce, così, l'ordine delle preferenze espresso in ogni domanda, nel senso che - a parità di operazione - la valutazione della domanda di mobilità di chi ha minor punteggio è posposta all'esito del soddisfacimento, nella misura più ampia possibile (appunto nel rispetto “dell'ordine di preferenza”), dell'istanza di chi ha “il più alto punteggio”. Nel caso in esame la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 201072011; a domanda, ha partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, fase B del CCNI, su posto comune ed ha indicato come prima preferenza l'
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011, come seconda preferenza l' 012, come terza Controparte_3 Controparte_3 preferenza l' 08 ecc. (cfr. domanda nella produzione della ricorrente). Controparte_3 Ciò posto in via generale, osserva il giudice che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che l'Amministrazione convenuta non ha dato di fatto attuazione alla normativa contrattuale che disciplina dettagliatamente le fasi della mobilità del personale docente. Dal confronto dell'elenco relativo alle assegnazioni della fase C emerge che alcuni docenti con punteggi inferiori alla ricorrente e sprovvisti di titoli di precedenza sono risultati assegnatari di sedi più vicine e per le quali la stessa ricorrente aveva espresso preferenza in modo prioritario (
[...]
). Controparte_6 Ed infatti, posto che dagli atti risulta che alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo pari a 81 (doc. 6), avuto riguardo alle posizioni indicate a titolo esemplificativo in ricorso, è sufficiente constatare, al solo fine di trovare un riscontro alle doglianze attoree, che le docenti ivi indicate con punteggi inferiori a quello della hanno ottenuto nella fase C l'ambito Campania Pt_1 0011 collocato come prima posizione dell'ordine di preferenza della ricorrente nella fase precedente. Inoltre parte ricorrente ha dato prova che nell'Ambito territoriale prescelto ( ) residuavano CP_3 nell'anno scolastico 2015/2016 i posti disponibili dell'allegato elenco (doc. 9). Né l'Amministrazione scolastica ha provato che le docenti che, pur avendo punteggio inferiore alla ricorrente, sono state assegnatarie degli Ambiti richiesti in via prioritaria dalla ricorrente, avessero dei titoli di precedenza. Deve rilevarsi, infatti, che parte convenuta, rimanendo contumace, ha rinunciato ad allegare e provare la sussistenza di ragioni ostative all'accoglimento della domanda qui in esame. Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che l'Amministrazione scolastica non ha applicato i criteri sanciti dall'art. 6 del CCNI del 8.4.2016, secondo cui, a fondamento della procedura di mobilità è posto il criterio della preferenza d'ambito, così come indicato in domanda, e quindi quello del più alto
4 punteggio, secondo i principi di meritocrazia che sovrintendono la formazione delle graduatorie di accesso all'impiego alle dipendenze della P.A. Alla luce delle considerazioni che precedono, la condotta dell'Amministrazione convenuta risulta illegittima, in quanto fondata su criteri non contemplati dalla normativa primaria, né da quella contrattuale. Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso l' Controparte_7
su posto comune di scuola primaria tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato
[...] nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e del punteggio alla stessa attribuito. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia costituisce ragione sufficiente per addivenire alla compensazione delle spese di lite per la metà. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il dott. Francesco Armato, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18-9-2024 nell'interesse di così provvede: Parte_1 1) previa disapplicazione del provvedimento di assegnazione della ricorrente all' Controparte_8
, dichiara il diritto di ad ottenere l'assegnazione definitiva presso l'ambito
[...] Parte_1 territoriale 011 su posto comune scuola primaria, tenuto conto dell'ordine di preferenza CP_1 indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e del punteggio alla stessa attribuito;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che
[...] CP_9 liquida in complessivi euro 1.460,00, oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali e C.U., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi. Napoli, 26 novembre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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