CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 384/2022 promossa da:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p. iva , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dagli avv.ti Alessandro Pesce e Paola Barucco
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p. iva ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata dall'avv. Pietro Rocchi per mandato in atti
1 APPELLATA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p. Controparte_2 iva ), rappresentata dagli avv.ti Sasa Primosig, Francesca Pegan e Carlo Fusco per mandato in atti P.IVA_3
APPELLATA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Romania, Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione così
GIUDICARE
In riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 435/2022, pubblicata il 21 febbraio 2022:
1) condannare la e la in via solidale tra loro, od alternativa, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento del danno per le perdite delle merci, pari ad € 657.439,62 oltre interessi (5% ex art. 27 CMR) dalla data dell'evento e rivalutazione, in favore dell'appellante Pt_1 Parte_1
2) In via istruttoria ed eventuale. Ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che le merci, consistenti di 14 fasci di CA di rame del peso di kg 25.472 caricati il 3.8.2016 a Brexlegg su autotreno con targhe MS12VGD/MS12UUP e da trasferirsi dalla a Trieste, non sono Controparte_1
giunte a destinazione;
2. vero che le merci, consistenti di 13 fasci di CA di rame del peso di kg 25.449 caricati il 3.8.2016 a Brexlegg su autotreno con targhe MS12VGC/MS12UUN e da trasferirsi dalla a Trieste, non sono Controparte_1 giunte a destinazione;
3. vero che le merci, consistenti di 13 fasci di CA di rame del peso di kg 24.945 caricati il 3.8.2016 a Brexlegg su autotreno con targhe MS12VGF/MS12UUR e da trasferirsi dalla a Trieste, non sono Controparte_1
giunte a destinazione;
2 4. vero che le merci, consistenti di 15 fasci di CA di rame del peso di kg 25.457 caricati il 4.8.2016 a Brexlegg su autotreno con targhe LNU628/XVP093 e da trasferirsi dalla a Trieste, non sono giunte Controparte_1
a destinazione;
5. vero che le merci, consistenti di 14 fasci di CA di rame del peso di kg 25.175 caricati il 4.8.2016 a Brexlegg su autotreno con targhe MGA980/XTA606 e da trasferirsi dalla a Trieste, non sono giunte Controparte_1
a destinazione;
6. vero che le merci, consistenti di 15 fasci di CA di rame del peso di kg 25.456 caricati il 4.8.2016 a Brexlegg su autotreno con targhe NRU265/XYY062 e da trasferirsi dalla a Trieste, non sono giunte Controparte_1
a destinazione;
7. vero che, in conseguenza dei trasporti stradali identificati nei capitoli nn. 1 –6, del 3 e 4 agosto 2016 sono stati perduti n. 84 fasci di CA di rame del peso complessivo di kg 151.954 un valore totale, basato su quotazione LME dell'8.8.2016, di Euro 657.439,62 (oltre IVA).
8. vero che nella data del 21 marzo 2017 la è stata indennizzata dall'assicuratore Controparte_4
di tale somma, al quale ha ceduto tutti i propri diritti e crediti derivanti dall'evento Parte_1
dannoso (doc. n. 16).
Testimoni: Sigg.ri e presso la Montanwerke Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
BR BH in A- , da escutere per rogatoria al competente giudice austriaco. CP_4
3) condannare gli appellati a rimborsare all'appellante quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi;
4) spese del giudizio rifuse all'appellante per i due gradi del giudizio.”
Per l'Appellata CP_1
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie opportune:
- confermare la statuizione emessa dal Tribunale di Genova in prime cure e, conseguentemente, rigettare l'appello proposto dalla , anche con diversa motivazione;
Parte_1
- in ogni caso, nel merito, rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della CP_1
per difetto di titolarità del diritto azionato, difetto di legittimazione attività, difetto di
[...]
legittimazione passiva ed in quanto inammissibile, infondata e non provata, né sull'an né sul quantum debeatur per i motivi di cui in atti;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate nei confronti della dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1 Controparte_2
3 del legale rappresentante pro tempore, per i motivi e le casuali di cui in atti, a tenere integralmente indenne e manlevare, la con riguardo alle domande avanzate nei confronti di Controparte_1 quest'ultima;
- con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'Appellata : Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE:
- per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, disporre a carico di parte appellante, , Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società , terza chiamata nel giudizio di primo CP_3
grado, nonché adottarsi ogni necessario e consequenziale provvedimento di legge;
NEL MERITO:
- per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla società , respingere l'avverso gravame e confermare integralmente la sentenza Parte_1
n. 435/22 del Tribunale di Genova;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento l'appello avversario, si insta affinchè venga accertato, nel merito, la carenza di legittimazione passiva in capo alla società
[...]
e/o accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellata stante l'eccezionalità e CP_2 imprevedibilità dell'evento imputabile a cause di forza maggiore/caso fortuito, come accertato dal Tribunale circondariale di Innsbruck con sentenza del 7.11.2017.
- nella denegata ipotesi in cui dovesse darsi ingresso all'istruttoria, si insta per l'accoglimento delle istanze formulate con la seconda memoria ex art. 183, c.6, c.p.c. che di seguito integralmente si riportano:
“Per mero tuziorismo difensivo, dunque, si insta per l'ammissione della prova testimoniale mediante escussione del teste
presso la società Prealpi d.o.o, con sede in Bratuževa ulica 13 A 5290 Šempeter pri Gorici, sui seguenti Tes_4 capitoli:
- 1) Vero che è una società che si occupa unicamente di organizzazione e spedizione dei trasporti? CP_2
- 2) Vero che commissiona gli ordini di trasporto a terzi trasportatori? CP_2
- B. Sui rapporti tra d Controparte_1 CP_2
Cont
- Le circostanze di cui al precedente capitolo erano perfettamente note alla società la quale – come essa stessa riconosce – collabora con da oltre dieci anni. CP_2
4 - A conferma di quanto affermato riporta il contenuto di due comunicazioni scambiate tra le predette parti via mail: la prima del 28 aprile 2011 (si veda doc. 11 con traduzione, e asseverazione in caso di contestazione) con cui un dipendente Cont Per della formula la seguente richiesta alla società “Ciao , quanti in più? Riusciresti a reperire altri CP_2 camion? Quanti ne riusciresti a reperire al giorno?”.
- Tra le molte, vi è una mail di data 5 agosto 2014 (doc. 12) con cui risponde ad una richiesta di GMT nel modo CP_2 che segue: “Siamo messi male. Sembra che sono molti trasportatori partiti alle vacanze. Comunque…ci sto lavorando anche su questo.”
- In ogni caso, si insta per l'ammissione della prova testimoniale mediante escussione della teste residente Testimone_5 in Bevkova 4 Ajdovscina (SLO) sui seguenti capitoli:
- 3) Vero che collabora con la soc. al 2011? CP_2 CP_1
Cont
- 4) Vero che ra perfettamente a conoscenza sin dal momento in cui la collaborazione si è instaurata del fatto che si limitasse a svolgere attività di mero spedizioniere? CP_2
- 5) Vero che ha sempre organizzato i trasporti su ordine di affidandoli a terzi trasportatori? CP_2 CP_1
- C. Sulla modalità di conferimento dell'ordine di trasporto a CP_3
- Anche tale questione risulta essere stata chiarita dalla società nei propri scritti difensivi, da cui risulta che la CP_2 stessa ha adoperato le cautele richieste per reperire i vettori cui affidare la merce.
- Si chiede, tuttavia, l'ammissione della prova testimoniale mediante escussione della teste residente in [...]
Bevkova 4 Ajdovscina (SLO) sui seguenti capitoli:
- 6) Vero che per reperire il vettore a cui commissionare il trasporto per cui è causa si è avvalsa del portale CP_2
(borsa) dei trasporti TIMOCOM?
- 7) Vero che sul portale della borsa trasporti TIMOCOM si era registrato il trasportatore CP_3
- 8) Vero che il sig. dipendente della ha contattato con mail di data 26 luglio 2016 la soc. Tes_6 CP_3 offrendo di eseguire i trasporti con tre camion e chiedendo il costo e le modalità di pagamento? (si veda doc.13 CP_2 con traduzione, e asseverazione, in caso di contestazione, che si rammostra al teste)
- 9) Vero che con mail di data 26 luglio 2016 il rappr. legale di sig. comunicava a la CP_2 Persona_2 CP_3 possibilità di effettuare i trasporti con i tre camion di al prezzo di Euro 500,00 per una quantità di CP_3
25.000kg di merce? (si veda doc. 14 con traduzione, e asseverazione in caso di contestazione, che si rammostra al teste)
- 10) Vero che ha verificato le credenzialità di sul portale TIMOCOM? (cfr. doc. 5 di CP_2 CP_3 CP_2 depositato con comparsa del 6 aprile 2018)
- 11) Vero che ha verificato che fosse iscritta nel Registro dei trasporti (Cfr doc.6 Eurizont depositato CP_2 CP_3 con comparsa del 6 aprile 2018)?
5 - 12) Vero che ha verificato che fosse munita di apposita licenza di trasporto merci su strada (cfr. CP_2 CP_3 doc.7 Eurizont depositato con comparsa del 6 aprile 2018)?
- 13) Vero che ha richiesto a i certificati di assicurazione dei camion (cfr. doc.8 depositato con CP_2 CP_3 comparsa del 6 aprile 2018)?
- 14) Vero che con mail di data 26.7.2016 ha comunciato a le targhe dei camion ? (si veda doc 15 CP_3 CP_2 con traduzione, e asseverazione in caso di contestazione, che si rammostra al teste)
- 15) Vero che con mail di data 26.7.2016 ha richiesto a il nominativo degli autisti ? (si veda doc 16 CP_2 CP_3 con traduzione, e asseverazione in caso di contestazione, che si rammostra al teste)
- 16) Vero che rispondeva lo stesso giorno a comunicando il nominativo dei tre autisti? (doc. 17 con CP_3 CP_2 traduzione, e asseverazione in caso di contestazione, che si rammmostra al teste)
- 17) Vero che con mail di data 26.7.2016 chiedeva a le targhe dei tre camion? CP_2 CP_3
- 18) Vero che con mail di data 5.8.2016 delle ore 9:27 chiedeva a informazioni sull'arrivo dei tre CP_2 CP_3 camion caricati il giorno precedente a (si veda doc. 18 con traduzione, e asseverazione in caso di contestazione, CP_4 che si rammostra al teste)?
- 19) Vero che sempre il 5.8.2016 sollecitava con mail delle ore 10:13 una risposta a ? (si veda doc. CP_2 CP_3
19 con traduzione, e asseverazione in caso di contestazione, che si rammostra al teste)?
- 20) Vero che nella mattina del 5.8.2016 della ha cercato di contattare il sig. della Testimone_5 CP_2 Tes_6
al num. di telefono 0040755647162? CP_3
- 21) Vero che il numero di telefono di della era irraggiungibile? Tes_6 CP_3
- 22) Vero che nella mattina del 5.8.2016 della ha cercato di contattare l'ufficio della Testimone_5 CP_2 CP_3 al numero di telefono 00407.577.34.834?
- 23) Vero che dopo aver chiamato al citato numero rispondeva la segreteria telefonica?
- 24) Vero che nella mattina del 5.8.2016 della ha chiamato l'amministratore della Testimone_5 CP_2 [...]
al num.00407.55.64.71.62? Controparte_6
- 25) Vero che dopo aver chiamato al citato numero rispondeva la segreteria telefonica?
- 26) Vero che alle ore 14.30 del 5.8.2016 della si rivolgeva alla Polizia di Nova Gorica per Testimone_5 CP_2 denunciare la sparizione della merce?”
IN OGNI CASO:
- con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.
Per l'Appellata : CP_3
6 Nessuno è comparso, nessuno ha concluso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, a seguito dell'atto di citazione proposto da nei confronti di nella dedotta qualità Parte_1 Controparte_1 di vettore, e di quale subvettore, al fine di ottenere il risarcimento del danno Controparte_2
derivante dalla perdita totale delle merci (CA di rame elettrolitico) verificatosi nel corso di 6 trasporti su strada (dall'Austria all'Italia) in data 3 e 4 agosto 2016 (3 carichi per ciascun giorno), su incarico della società austriaca , che, non ricevendo la merce, aveva emesso a carico della Parte_2 CP_1
na fattura per l'importo di € 657.439,62, ottenendo nel contempo il pagamento dell'indennizzo dalla
[...]
Compagnia assicuratrice attrice, a cui entrambe le convenute si erano opposte eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e nel merito la loro qualità di spedizioniere la CP_1
di sub spedizioniere la la quale aveva altresì chiamato in causa la società rumena
[...] CP_2 CP_3
indicata quale vettore (rimasta contumace), ha così deciso:
[...]
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite in favore di parte convenuta e della terza chiamata, che liquida per compensi in € 16.481 per ciascuna oltre spese generali, iva e cpa.”
Il giudice di prime cure, ritenuta superflua l'attività istruttoria, ha statuito
a) che, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, parte attrice aveva dedotto, nelle sue difese, che la dichiarazione della del 13.3.2017 era relativa alla perdita di 6 Controparte_4
carichi di CA in rame (valore della merce: € 657.439,62; peso lordo: 151.954 kg) verificatosi nell'agosto 2016, per cui tale lettera avrebbe identificato non solo il cedente ed il cessionario dei diritti, ma anche i sei trasporti dell'agosto 2016 ed il valore della merce andata perduta, corrispondente al petitum, assumendo altresì che la legittimazione delle sarebbe derivata Pt_1 anche dall'aver corrisposto quest'ultima l'indennizzo all'avente diritto;
Controparte_4
b) che, ai fini di far valere l'esercizio del diritto di surroga, l'assicuratore era in realtà tenuto a provare il contratto assicurativo e la quietanza, mentre nel caso di specie parte attrice aveva prodotto il contratto in lingua tedesca e delle c.d. “contabili” relative alle rimesse bancarie dell'indennizzo all'assicurato, che non costituivano alcuna quietanza di pagamento, non contenendo alcuna
7 dichiarazione scritta del creditore attestante l'intervenuta ricezione della somma, per cui non era provato, secondo i principi della giurisprudenza di legittimità, il pagamento e quindi il diritto dell'assicurazione ad agire in surroga in mancanza di prova dell'avvenuto pregiudizio;
c) che anche in relazione alla circostanza, qualificata da parte attrice come cessione del credito, che rimaneva priva di significato dal momento che l'assicurazione aveva assunto di aver indennizzato l'assicurata e quindi di essere in grado di agire in surroga, la medesima era fondata su un documento privo di indicazioni specifiche sulla merce, sui documenti di trasporto e sull'indennizzo;
d) che conseguentemente tutte le ulteriori difese delle convenute rimanevano assorbite.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 19 aprile 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua parziale riforma.
Si sono ritualmente costituite separatamente le società e Controparte_1 Controparte_2
opponendosi al gravame e reiterando espressamente le eccezioni già formulate nel giudizio di
[...]
primo.
Alla prima udienza del 28 settembre 2022, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. già rimasta contumace in primo grado, di cui è stata disposta la rinnovazione con Controparte_3
successiva ordinanza del 16 maggio 2023.
Con ordinanza del 29 febbraio 2024 la Corte, attesa la ritualità della notifica e la mancata costituzione della società ne ha dichiarato la contumacia ed ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_3 conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024, poi differita d'ufficio al 22 gennaio 2025.
Con ordinanza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini brevi di 30 giorni per le comparse conclusionali e di 20 per quelle di replica.
Tutte le parti costituite hanno depositato le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) ha impugnato la sentenza gravata sulla base di due motivi, richiamando Parte_1
altresì tutte le ragioni dedotte nel merito in ordine alla prova del danno.
1) L'affermazione del Tribunale del difetto di legittimazione attiva dell'attore per carenza di prova del suo subentro nei diritti dell'assicurato. Omessa, e comunque errata, identificazione del titolo dedotto da
per fondare la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Il Parte_1
8 diritto dell'appellante, che non per surrogazione (art.1916 c.c.), ma deriva da cessione dei diritti dell'assicurato e titolare delle pretese derivanti dai trasporti rimasti inadempiuti dai vettori convenuti in primo grado.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure respinto la domanda dell'assicurazione per non aver quest'ultima prodotto l'atto di quietanza e quindi dimostrato il proprio diritto a surrogarsi nelle ragioni della società assicurata, senza tener conto che l'azione è fondata su un atto di cessione, come chiaramente enunciato nell'atto introduttivo del giudizio.
D'altra parte, attese le difese delle convenute svolte proprio sulla dedotta “genericità” dell'atto di cessione, la Compagnia attrice aveva proprio, nella successiva memoria, evidenziato con la dichiarazione, in forza della quale agiva, era specifica, indicando il valore della merce ed il peso. Anche in sede di comparsa conclusionale, parte attrice aveva ribadito che agiva in forza della cessione ex art.1260 c.c. e quindi era solo tenuta a fornire la prova della cessione.
Considerato che aveva depositato la dichiarazione di cessione, la stessa era Parte_1
divenuta avente causa del mittente e destinatario dei trasporti rimasti inadempiuti.
2) Sulla valutazione del Tribunale sulla validità estrinseca e formale della cessione dei diritti in favore di
Parte_1
L'appellante rileva, altresì, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel momento in cui ha statuito che la dichiarazione di cessione mancherebbe di indicazioni specifiche, quando in realtà dalla medesima sarebbero ricavabili tutti gli elementi [(“to cede to , 1-3, all our claims with regard to Parte_1 CP_7
the loss of 6 truckloads of copper AT (value of goods: € 657.439,62; gross weight: 151.954 kg) which has occurred in August 2016. accepts this declaration of assignement.” (trad.: di cedere a Parte_1 Parte_1
[..
, 1-3, ogni nostro diritto relativo alla perdita dei 6 carichi consistenti in CA in rame (valore delle CP_7 cose: € 657.439,62; peso lordo: 151.954 kg) verificatosi nell'agosto 2016. accetta tale dichiarazione Parte_1 di cessione)].
In mancanza di limitazioni di legge in ordine all'attuabilità della cessione, il contenuto della dichiarazione doveva ritenersi valido e comprovante il credito ceduto.
I due motivi, che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati
e vanno respinti.
Questa Corte rileva:
- che l'appellante ha prestato acquiescenza alla parte della sentenza in cui è stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda intesa come surrogazione nei diritti della società assicurata, per cui detta statuizione è passata in giudicato;
9 - che, in particolare, ha assunto di aver indennizzato la società austriaca Parte_1 CP_8
per l'importo del danno dalla stessa subito in ordine alla mancata consegna della merce e di agire nel
[...]
presente giudizio non per ottenere quanto dalla Compagnia corrisposto, ma il danno che direttamente ha ricevuto la committente del contratto di trasporto dalle società, che parte attrice ha ritenuto responsabili;
- che in sostanza l'appellante deduce che in forza della declaration of assignment (doc. n.16) la stessa sarebbe subentrata nei diritti e/o azioni (“claims”) del soggetto che ha subito il danno, per cui in questa sede non farebbe valere un autonomo diritto, ma quello proprio dell'assicurata di ottenere il risarcimento del danno;
- che in primo luogo l'atto, a cui la Compagnia riconduce la valenza di una cessione del credito e/o del diritto ad ottenere il risarcimento del danno è privo di specificità in quanto non individua i) la data del trasporto
(genericamente indicata in agosto 2016); ii) il vettore/spedizioniere; iii) la tipologia del trasporto
(terra/mara/aereo); iv) il contratto;
v) le bolle di accompagnamento e le lettere di vettura, per cui, in virtù della contestazione delle convenute, non risulta provato l'oggetto della presunta cessione;
- che nel caso di specie, poi, nella depositata dichiarazione risulterebbero ceduti tutti i “claims” derivanti dal furto che tecnicamente corrispondono alle “azioni” e non ad uno specifico credito;
- che nel nostro ordinamento processuale vige il principio per cui nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art.81 c.p.c.), fuori dai casi previsti dalla legge;
- che in assenza della produzione di una valida cessione del credito e della negazione di agire in in surroga ex art.1916 c.c. (“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”), la parte attrice in primo grado risulta priva di azione nei confronti delle convenute;
- che conseguentemente, avendo l'appellante espressamente negato di agire in surroga, non ha altro titolo per far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui e comunque non ha provato la sussistenza di altro valido titolo.
B) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
e medesime sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod nei valori Parte_1
medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00), compresa la fase di trattazione.
Quindi in:
1. Studio controversia: € 5.706,00=
2. Fase introduttiva: € 3.318,00=
10 3. Fase trattazione: € 7.644,00=
3. Fase decisionale: € 9.487,00=; totale per compensi avvocato: € 26.155,00=, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge, per ciascuna parte.
Compensa integralmente le spese processuali tra e attesa la Parte_1 Controparte_3 mancata costituzione di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione alla sentenza del Tribunale di Genova, proposta da Parte_1
1) respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 sostenute dalle società e che liquida, per ciascuna parte, in Controparte_1 Controparte_2
€ 26.155,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 14/4/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
11