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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 448/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 221/2023 emessa e pubblicata il 13.02.2023.
TRA
AN NU (Avv.to Saverio Carone)
(appellante)
E
in persona dell'amm.re Unico (Avv.to Giuseppe Controparte_1
Lovaglio)
(appellata)
All'udienza del 04.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09.06.2020, AN NU conveniva in giudizio la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., esponendo che:
-era divenuta proprietaria, a seguito di atto di compravendita del 2017, dei terreni in agro di Spinazzola C.da Cucinella al fg. 108 ptc. 92-93-97-96-104 e 97 sub 2,3 e 4;
-detti terreni venivano acquistati come da contratto, “…con ogni inerente diritto, ragione ed azione, accessione dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva se e quale esistente”;
pagina 1 di 8 -era possibile accedere ai fondi per il tramite di una strada poderale posta immediatamente a ridosso della strada comunale del Comune di Spinazzola e delle particelle 73 e 84 sempre del menzionato Foglio 108;
-i fondi attraversati da detta strada poderale erano divenuti, a seguito di successive alienazioni, di proprietà della convenuta Controparte_1
-quest'ultima aveva fatto realizzare un impianto fotovoltaico, modificando il percorso della strada poderale in questione che aveva, da sempre e sino all'acquisto da parte della sig.ra AN, garantito l'esercizio della servitù di passaggio;
-ne era, altresì, stata creata una nuova, tramite la realizzazione di un diverso viale di passaggio, che, tuttavia, non consentiva, ugualmente, il raggiungimento dei fondi dominanti a causa di una barriera automatica che bloccava l'entrata e l'uscita della stessa servitù;
-quanto detto era stato verificato, trovando pieno riscontro, dall'incaricato consulente di parte geom. . Controparte_2
Chiedeva al Tribunale di Trani di dichiarare e accertare l'esistenza, in quanto costituita per destinazione del padre di famiglia, della servitù di passaggio sulla strada poderale posta immediatamente a ridosso della strada comunale del Comune di
Spinazzola, nonché a ridosso delle particelle 73 e 84 del Foglio 108 del Catasto
Terreni del Comune di Spinazzola e per l'effetto condannare l' Controparte_1
alla rimozione della barriere automatica e alla rimessione in pristino
[...] dello stato dei luoghi, ovvero, in subordine alla consegna dell'apposito dispositivo che consenta l'apertura di detta barriera;
condannare l' Controparte_1
al risarcimento del danno per condotta illegittima quantificato in Euro 10.000,00
[...]
o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la società contestando il Controparte_1
fondamento della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese, oltre il risarcimento del danno per lite temeraria.
Sosteneva, in particolare, la totale assenza di servitù di passaggio in favore della
AN come emergeva, altresì, dalla semplice lettura dell'atto di compravendita con il dante causa sig. , il quale, peraltro, accedeva, sempre ed Persona_1
esclusivamente, ai propri fondi, dalla strada comunale e per il tramite della CP_1
strada interpoderale privata che lambiva la ptc. 124 e attraversava la ptc 96 del fg.
108 agro di Spinazzola, senza, quindi, aver mai avuto accesso dalla strada pagina 2 di 8 interpoderale privata che dava a sua volta accesso esclusivo ai terreni e ai fabbricati di proprietà dell' Controparte_1
Istruita la causa con prova per testi, il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 221/2023 pubblicata il 13.02.2023 rigettava la domanda attorea e condannava AN NU al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
Riteneva che dall'istruttoria espletata non era emersa la prova della sussistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia al momento della divisione dei fondi posseduti dall'originario proprietario (cfr. atto dell'atto di divisione per attribuzione e sorteggio a rogito del Dr. Notaio in Persona_2
Spinazzola, datato 11.11.1942, registrato a Minervino il 20.11.1942 al n.198, Vol.48 , all.to n.4 nel fascicolo di parte attorea che prevede la costituzione di servitù
“necessarie” per l'accesso ai fondi e fabbricati).
Aggiungeva che il passaggio che l'attrice pretendeva di ottenere attraverso il fondo di parte convenuta non costituiva un passaggio “necessario” godendo il fondo dell'attrice di accesso sulla strada pubblica e che l'esistenza della strada non era sufficiente per dimostrare la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia in mancanza di elementi che dimostrino la realizzazione della medesima strada al preciso fine, per destinazione del padre di famiglia, di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante.
Evidenziava, altresì, che dall'istruttoria espletata, era emersa la presenza di una sbarra che delimitava l'accesso alla strada opera di segno opposto rispetto all'esercizio di un libero passaggio e che la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso che ammesso che “da sempre l'accesso alla mia proprietà è avvenuto attraverso due ingressi”.
Concludeva che la sussistenza di altro ingresso al fondo, la volontà espressa dall'originario proprietario all'atto di divisione di costituire solo le servitù
“necessarie” all'accesso ai fondi e fabbricati, la presenza della sbarra che delimita l'accesso ai soli proprietari del fondo di parte convenuta, costituiscono espressioni di volontà e segni visibili e permanenti di senso contrario alla costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia nel tratto per cui è causa pagina 3 di 8 Valorizzava, a riscontro, le dichiarazioni rese dall'informatore , dante Persona_1 causa dell'attrice, concludendo che la barriera automatica lamentata da parte attrice delimitava l'accesso ai soli proprietari del fondo di parte convenuta.
Qualificava la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta come domanda riconvenzionale e per tale ragione, essendo stata posta tardivamente, la riteneva inammissibile.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello AN NU contestando che il
Tribunale aveva erroneamente:
- escluso la sussistenza dell'invocata servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, avendo fatto erroneo riferimento alle servitù “necessarie” di passaggio, costituite con l'atto notarile di divisione per attribuzione e per sorteggio del 1942;
- Valutato le risultanze istruttorie omettendo di ritenere la preesistenza, rispetto all'atto di divisione, della strda poderale a ridosso delle p.lle 73 e 84 del foglio 108
Instava, dunque, per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la società eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e art. 345 c.p.c.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame ed instava per il rigetto con vittoria di spese e pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc essendo state sufficientemente indicate le parti della sentenza oggetto di contestazione.
Nel merito, l'appello non può essere accolto ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Secondo parte appellante la servitù di passaggio necessaria sarebbe stata costituita per destinazione del padre di famiglia, in epoca anteriore rispetto all'atto di divisione menzionato da Tribunale, da padre di e Persona_3 Controparte_3 CP_4
atteso che “la stradina poderale, infatti, esisteva già quando il solo proprietario
[...] degli immobili per cui è causa era il sig. (vd. pag. 10 atto di Persona_3
appello).
Il motivo, così come articolato, non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché possa costituirsi la servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, è necessario che le opere destinate pagina 4 di 8 all'esercizio della servitù preesistano alla divisione o all'alienazione del fondo e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cassazione civile sez. II, 05/04/2016, n.6592).
L'apparenza è indispensabile per poter ritenere costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia, dato che tale tipo di servitù non è soggetta a manifestazione di volontà e, perciò, nemmeno a trascrizione (Cass. Civ. Sez II, 14.7.1962 n.1017).
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. ( Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021)
Nel caso di specie, parte appellante ricava la sussistenza della servitù per costituzione del padre di famiglia dalla mera sussistenza della strada poderale senza alcuna ulteriore indagine:
- sull'esistenza di elementi idonei a ritenere una specifica destinazione di detta strada al servizio del fondo di parte appellante;
- sulla volontà manifestata in sede di divisione in senso ricognitivo di uno stato di fatto di un fondo al servizio dell'altro ovvero contrario.
Alcuna prova in tal senso è stata offerta dall'appellante non potendo essere valorizzata in tal senso la perizia di parte, a firma del geom. che si limita a CP_2
rilevare, in termini assertivi, la costituzione di una servitù di passaggio desunta dalle mappe catastali da cui, tuttavia, si evince esclusivamente la presenza di una strada (come corroborato, altresì, dalle foto pure allegate alla perizia) inidonea, in quanto tale, ad attestare automaticamente la costituzione della servitù.
pagina 5 di 8 Né alcun elemento favorevole alla costituzione della servitù di passaggio invocata dalla AN si evince dall'atto di divisione datato 11.11.1942, registrato a
Minervino il 20.11.1942 al n.198, Vol.48 di cui all'allegato n.4 nel fascicolo di parte attorea.
Il citato atto di divisione del 1942, a foglio 1920, riporta il paragrafo denominato
“servitù di passaggio” dedicato esclusivamente a passaggi necessari per accedere a fondi, specificamente indicate nei fogli precedenti, ove attingere acqua e ai fabbricati rurali.
Si legge, in particolare a fgl. 1921 “ nel caso che la quota A della masserie denominata dovesse nel sorteggio essere assegnata agli eredi del defunto CP_1 fu questi si obbligano di creare a favore dell'altro CP_4 Per_3
proprietario fu una servitù di passaggio nella loro quota Controparte_3 Per_3
Co che porta ai terreni di proprietà della signora in . Parte_1 Per_3
Detta servitù di passaggio si rileva dal tracciato in verde della alligata planimetria della masseria denominata ” CP_1
Secondo l'appellante, i fondi che appartenevano ad , sono oggi di Controparte_3
proprietà della con sede in Spinazzola alla Contrada Controparte_1
Cucinella sn che ha fatto realizzare sui propri fondi, rientranti nelle suddette particelle, un impianto fotovoltaico modificando il percorso della strada che ha sempre garantito l'esercizio della servitù di passaggio in favore dapprima degli eredi del Sig. poi dei Sigg.ri (eredi della Sig.ra ), poi CP_4 Pt_2 Persona_4
del Sig. (avente causa dei ed oggi della Sig.ra AN Persona_1 Pt_2
NU (avente causa del Sig. ). Per_1
L'assunto, tuttavia, non trova riscontro atteso che, proprio dal suindicato passaggio dell'atto di divisione, emerge in maniera univoca che il fondo inizialmente di proprietà di ora della odierna appellata dovrebbe essere quello Controparte_3
dominante.
L'atto di divisione, inoltre, indica con sufficiente precisione i termini della costituzione della servitù mirata a “creare a favore dell'altro proprietario CP_3
fu una servitù di passaggio nella loro quota che porta ai terreni
[...] Per_3 di proprietà della signora in ”. Controparte_5 Per_3
pagina 6 di 8 Anche sotto questo specifico profilo, parte appellante non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a ricondurre i fondi di cui è proprietaria allo stato dei luoghi cristallizzato nell'atto di divisione. L'appellante richiama rilievi topografici del 2005
e del 2018 che, tuttavia, confermano la sussistenza della predetta strada poderale senza alcun ulteriore elemento idoneo a provare che fosse a servizio del fondo dell'appellante.
Peraltro, l'omessa corrispondenza della situazione fattuale a quella cristallizzata nel menzionato atto di divisione trova ulteriore riscontro nelle risultanze dell'istruttoria espletata, valorizzate dal Tribunale, che non hanno consentito di dimostrare la sussistenza di una servitù di passaggio , per destinazione del padre di famiglia, al momento della divisione dei fondi posseduti dall'originario proprietario.
Ed infatti, la stessa AN, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che l'accesso alla proprietà dell'attrice avveniva non solo tramite la strada oggetto di giudizio ma anche dalla strada comunale.
, dante causa della AN nonché fiduciario della famiglia , Persona_1 Per_3
ha escluso la sussistenza di una servitù di passaggio attraverso il fondo di parte convenuta e appellata essendo la strada poderale chiusa da una sbarra sin dal 1990 ed al servizio solo dei proprietari di detto fondo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014
(valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata attesa l'assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AN NU avverso la sentenza del Tribunale di Trani
n. 221/2023 emessa e pubblicata il 13.02.2023, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del grado che liquida in E 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
pagina 7 di 8 Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di
Bari del 25.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 448/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 221/2023 emessa e pubblicata il 13.02.2023.
TRA
AN NU (Avv.to Saverio Carone)
(appellante)
E
in persona dell'amm.re Unico (Avv.to Giuseppe Controparte_1
Lovaglio)
(appellata)
All'udienza del 04.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09.06.2020, AN NU conveniva in giudizio la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., esponendo che:
-era divenuta proprietaria, a seguito di atto di compravendita del 2017, dei terreni in agro di Spinazzola C.da Cucinella al fg. 108 ptc. 92-93-97-96-104 e 97 sub 2,3 e 4;
-detti terreni venivano acquistati come da contratto, “…con ogni inerente diritto, ragione ed azione, accessione dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva se e quale esistente”;
pagina 1 di 8 -era possibile accedere ai fondi per il tramite di una strada poderale posta immediatamente a ridosso della strada comunale del Comune di Spinazzola e delle particelle 73 e 84 sempre del menzionato Foglio 108;
-i fondi attraversati da detta strada poderale erano divenuti, a seguito di successive alienazioni, di proprietà della convenuta Controparte_1
-quest'ultima aveva fatto realizzare un impianto fotovoltaico, modificando il percorso della strada poderale in questione che aveva, da sempre e sino all'acquisto da parte della sig.ra AN, garantito l'esercizio della servitù di passaggio;
-ne era, altresì, stata creata una nuova, tramite la realizzazione di un diverso viale di passaggio, che, tuttavia, non consentiva, ugualmente, il raggiungimento dei fondi dominanti a causa di una barriera automatica che bloccava l'entrata e l'uscita della stessa servitù;
-quanto detto era stato verificato, trovando pieno riscontro, dall'incaricato consulente di parte geom. . Controparte_2
Chiedeva al Tribunale di Trani di dichiarare e accertare l'esistenza, in quanto costituita per destinazione del padre di famiglia, della servitù di passaggio sulla strada poderale posta immediatamente a ridosso della strada comunale del Comune di
Spinazzola, nonché a ridosso delle particelle 73 e 84 del Foglio 108 del Catasto
Terreni del Comune di Spinazzola e per l'effetto condannare l' Controparte_1
alla rimozione della barriere automatica e alla rimessione in pristino
[...] dello stato dei luoghi, ovvero, in subordine alla consegna dell'apposito dispositivo che consenta l'apertura di detta barriera;
condannare l' Controparte_1
al risarcimento del danno per condotta illegittima quantificato in Euro 10.000,00
[...]
o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la società contestando il Controparte_1
fondamento della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese, oltre il risarcimento del danno per lite temeraria.
Sosteneva, in particolare, la totale assenza di servitù di passaggio in favore della
AN come emergeva, altresì, dalla semplice lettura dell'atto di compravendita con il dante causa sig. , il quale, peraltro, accedeva, sempre ed Persona_1
esclusivamente, ai propri fondi, dalla strada comunale e per il tramite della CP_1
strada interpoderale privata che lambiva la ptc. 124 e attraversava la ptc 96 del fg.
108 agro di Spinazzola, senza, quindi, aver mai avuto accesso dalla strada pagina 2 di 8 interpoderale privata che dava a sua volta accesso esclusivo ai terreni e ai fabbricati di proprietà dell' Controparte_1
Istruita la causa con prova per testi, il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 221/2023 pubblicata il 13.02.2023 rigettava la domanda attorea e condannava AN NU al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
Riteneva che dall'istruttoria espletata non era emersa la prova della sussistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia al momento della divisione dei fondi posseduti dall'originario proprietario (cfr. atto dell'atto di divisione per attribuzione e sorteggio a rogito del Dr. Notaio in Persona_2
Spinazzola, datato 11.11.1942, registrato a Minervino il 20.11.1942 al n.198, Vol.48 , all.to n.4 nel fascicolo di parte attorea che prevede la costituzione di servitù
“necessarie” per l'accesso ai fondi e fabbricati).
Aggiungeva che il passaggio che l'attrice pretendeva di ottenere attraverso il fondo di parte convenuta non costituiva un passaggio “necessario” godendo il fondo dell'attrice di accesso sulla strada pubblica e che l'esistenza della strada non era sufficiente per dimostrare la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia in mancanza di elementi che dimostrino la realizzazione della medesima strada al preciso fine, per destinazione del padre di famiglia, di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante.
Evidenziava, altresì, che dall'istruttoria espletata, era emersa la presenza di una sbarra che delimitava l'accesso alla strada opera di segno opposto rispetto all'esercizio di un libero passaggio e che la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso che ammesso che “da sempre l'accesso alla mia proprietà è avvenuto attraverso due ingressi”.
Concludeva che la sussistenza di altro ingresso al fondo, la volontà espressa dall'originario proprietario all'atto di divisione di costituire solo le servitù
“necessarie” all'accesso ai fondi e fabbricati, la presenza della sbarra che delimita l'accesso ai soli proprietari del fondo di parte convenuta, costituiscono espressioni di volontà e segni visibili e permanenti di senso contrario alla costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia nel tratto per cui è causa pagina 3 di 8 Valorizzava, a riscontro, le dichiarazioni rese dall'informatore , dante Persona_1 causa dell'attrice, concludendo che la barriera automatica lamentata da parte attrice delimitava l'accesso ai soli proprietari del fondo di parte convenuta.
Qualificava la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta come domanda riconvenzionale e per tale ragione, essendo stata posta tardivamente, la riteneva inammissibile.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello AN NU contestando che il
Tribunale aveva erroneamente:
- escluso la sussistenza dell'invocata servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, avendo fatto erroneo riferimento alle servitù “necessarie” di passaggio, costituite con l'atto notarile di divisione per attribuzione e per sorteggio del 1942;
- Valutato le risultanze istruttorie omettendo di ritenere la preesistenza, rispetto all'atto di divisione, della strda poderale a ridosso delle p.lle 73 e 84 del foglio 108
Instava, dunque, per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la società eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e art. 345 c.p.c.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame ed instava per il rigetto con vittoria di spese e pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc essendo state sufficientemente indicate le parti della sentenza oggetto di contestazione.
Nel merito, l'appello non può essere accolto ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Secondo parte appellante la servitù di passaggio necessaria sarebbe stata costituita per destinazione del padre di famiglia, in epoca anteriore rispetto all'atto di divisione menzionato da Tribunale, da padre di e Persona_3 Controparte_3 CP_4
atteso che “la stradina poderale, infatti, esisteva già quando il solo proprietario
[...] degli immobili per cui è causa era il sig. (vd. pag. 10 atto di Persona_3
appello).
Il motivo, così come articolato, non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché possa costituirsi la servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, è necessario che le opere destinate pagina 4 di 8 all'esercizio della servitù preesistano alla divisione o all'alienazione del fondo e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cassazione civile sez. II, 05/04/2016, n.6592).
L'apparenza è indispensabile per poter ritenere costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia, dato che tale tipo di servitù non è soggetta a manifestazione di volontà e, perciò, nemmeno a trascrizione (Cass. Civ. Sez II, 14.7.1962 n.1017).
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. ( Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021)
Nel caso di specie, parte appellante ricava la sussistenza della servitù per costituzione del padre di famiglia dalla mera sussistenza della strada poderale senza alcuna ulteriore indagine:
- sull'esistenza di elementi idonei a ritenere una specifica destinazione di detta strada al servizio del fondo di parte appellante;
- sulla volontà manifestata in sede di divisione in senso ricognitivo di uno stato di fatto di un fondo al servizio dell'altro ovvero contrario.
Alcuna prova in tal senso è stata offerta dall'appellante non potendo essere valorizzata in tal senso la perizia di parte, a firma del geom. che si limita a CP_2
rilevare, in termini assertivi, la costituzione di una servitù di passaggio desunta dalle mappe catastali da cui, tuttavia, si evince esclusivamente la presenza di una strada (come corroborato, altresì, dalle foto pure allegate alla perizia) inidonea, in quanto tale, ad attestare automaticamente la costituzione della servitù.
pagina 5 di 8 Né alcun elemento favorevole alla costituzione della servitù di passaggio invocata dalla AN si evince dall'atto di divisione datato 11.11.1942, registrato a
Minervino il 20.11.1942 al n.198, Vol.48 di cui all'allegato n.4 nel fascicolo di parte attorea.
Il citato atto di divisione del 1942, a foglio 1920, riporta il paragrafo denominato
“servitù di passaggio” dedicato esclusivamente a passaggi necessari per accedere a fondi, specificamente indicate nei fogli precedenti, ove attingere acqua e ai fabbricati rurali.
Si legge, in particolare a fgl. 1921 “ nel caso che la quota A della masserie denominata dovesse nel sorteggio essere assegnata agli eredi del defunto CP_1 fu questi si obbligano di creare a favore dell'altro CP_4 Per_3
proprietario fu una servitù di passaggio nella loro quota Controparte_3 Per_3
Co che porta ai terreni di proprietà della signora in . Parte_1 Per_3
Detta servitù di passaggio si rileva dal tracciato in verde della alligata planimetria della masseria denominata ” CP_1
Secondo l'appellante, i fondi che appartenevano ad , sono oggi di Controparte_3
proprietà della con sede in Spinazzola alla Contrada Controparte_1
Cucinella sn che ha fatto realizzare sui propri fondi, rientranti nelle suddette particelle, un impianto fotovoltaico modificando il percorso della strada che ha sempre garantito l'esercizio della servitù di passaggio in favore dapprima degli eredi del Sig. poi dei Sigg.ri (eredi della Sig.ra ), poi CP_4 Pt_2 Persona_4
del Sig. (avente causa dei ed oggi della Sig.ra AN Persona_1 Pt_2
NU (avente causa del Sig. ). Per_1
L'assunto, tuttavia, non trova riscontro atteso che, proprio dal suindicato passaggio dell'atto di divisione, emerge in maniera univoca che il fondo inizialmente di proprietà di ora della odierna appellata dovrebbe essere quello Controparte_3
dominante.
L'atto di divisione, inoltre, indica con sufficiente precisione i termini della costituzione della servitù mirata a “creare a favore dell'altro proprietario CP_3
fu una servitù di passaggio nella loro quota che porta ai terreni
[...] Per_3 di proprietà della signora in ”. Controparte_5 Per_3
pagina 6 di 8 Anche sotto questo specifico profilo, parte appellante non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a ricondurre i fondi di cui è proprietaria allo stato dei luoghi cristallizzato nell'atto di divisione. L'appellante richiama rilievi topografici del 2005
e del 2018 che, tuttavia, confermano la sussistenza della predetta strada poderale senza alcun ulteriore elemento idoneo a provare che fosse a servizio del fondo dell'appellante.
Peraltro, l'omessa corrispondenza della situazione fattuale a quella cristallizzata nel menzionato atto di divisione trova ulteriore riscontro nelle risultanze dell'istruttoria espletata, valorizzate dal Tribunale, che non hanno consentito di dimostrare la sussistenza di una servitù di passaggio , per destinazione del padre di famiglia, al momento della divisione dei fondi posseduti dall'originario proprietario.
Ed infatti, la stessa AN, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che l'accesso alla proprietà dell'attrice avveniva non solo tramite la strada oggetto di giudizio ma anche dalla strada comunale.
, dante causa della AN nonché fiduciario della famiglia , Persona_1 Per_3
ha escluso la sussistenza di una servitù di passaggio attraverso il fondo di parte convenuta e appellata essendo la strada poderale chiusa da una sbarra sin dal 1990 ed al servizio solo dei proprietari di detto fondo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014
(valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata attesa l'assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AN NU avverso la sentenza del Tribunale di Trani
n. 221/2023 emessa e pubblicata il 13.02.2023, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del grado che liquida in E 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
pagina 7 di 8 Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di
Bari del 25.03.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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