Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/1999, n. 1478
CASS
Sentenza 22 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La qualificazione del deposito cauzionale di danaro e titoli di Stato, costituiti da una società, successivamente posta in l.c.a., a garanzia dei crediti esercitabili da un'altra nei suoi confronti in via di regresso (nella specie come irregolare, e perciò non ostativo alla compensazione tra il credito dell'U.C.I., per indennizzi derivati da sinistri stradali provocati all'estero con veicoli assicurati con la detta società, e il credito di questa alla restituzione del danaro, compreso il "tantundem" dei titoli alla scadenza), non è più riesaminabile dal giudice del gravame, per effetto dell' art. 329 cod. proc. civ., se la sentenza di rigetto della revocatoria fallimentare dei crediti oggetto di deposito è stata impugnata per violazione dell'art. 53 C.F., perché, non essendo la qualificazione della garanzia antecedente logico necessario rispetto alla questione relativa alla necessità o meno di verificare preliminarmente il credito, non è implicita nell'impugnazione proposta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/1999, n. 1478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1478
    Data del deposito : 22 febbraio 1999

    Testo completo