Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
La qualificazione del deposito cauzionale di danaro e titoli di Stato, costituiti da una società, successivamente posta in l.c.a., a garanzia dei crediti esercitabili da un'altra nei suoi confronti in via di regresso (nella specie come irregolare, e perciò non ostativo alla compensazione tra il credito dell'U.C.I., per indennizzi derivati da sinistri stradali provocati all'estero con veicoli assicurati con la detta società, e il credito di questa alla restituzione del danaro, compreso il "tantundem" dei titoli alla scadenza), non è più riesaminabile dal giudice del gravame, per effetto dell' art. 329 cod. proc. civ., se la sentenza di rigetto della revocatoria fallimentare dei crediti oggetto di deposito è stata impugnata per violazione dell'art. 53 C.F., perché, non essendo la qualificazione della garanzia antecedente logico necessario rispetto alla questione relativa alla necessità o meno di verificare preliminarmente il credito, non è implicita nell'impugnazione proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/1999, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PANASS ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 22, presso l'avvocato CARLO DE VECCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LO SARDO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOCIETÀ CONSORTILE a r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO G. GONZAGA 2, presso l'avvocato LUDOVICO PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO POGLIANI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1136/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lo Sardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Pazzaglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto dei restanti motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 3 dicembre 1986 la SS, Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., fu assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Con atto del 5 maggio 1989 il commissario liquidatore convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'Ufficio Centrale Italiano (CI). Espose che l'istituto convenuto, a tacitazione delle proprie ragioni di credito, aveva incamerato progressivamente, nell'anno del sospetto e successivamente alla messa in liquidazione della SS, i depositi cauzionali - rispettivamente, di lire 20.000.000 in danaro e di lire 150.000.000 in titoli di Stato - costituiti dalla società, a garanzia dei crediti di regresso derivanti all'CI dal pagamento di indennizzi per incidenti stradali causati all'estero da veicoli assicurati presso la stessa società. Chiese, quindi, la revoca, ai sensi degli artt.53, 63 e 67 l.fall., degli atti solutori suddetti e la condanna dell'istituto alla restituzione delle cauzioni o dell'equivalente in danaro, richiesto nel maggior importo (in relazione al fatto che i titoli di credito erano stati alienati dall'CI per un prezzo superiore al valore nominale) di lire 172.102.135, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
L'istituto si costituì e, contrastando la domanda, oppose che nella specie si verteva in tema di deposito cauzionale;
inoltre, che il credito della SS (per la restituzione del danaro e dei titoli al portatore divenuti di proprietà dell'CI) e il credito di rivalsa dell'CI si erano pareggiati automaticamente fino alla concorrenza o compensati ex art.56 l.fall.; infine, che la revocatoria non poteva essere accolta anche per mancanza di danno a carico della massa, in quanto era stato soddisfatto, mediante la ritenzione della cauzione, un credito assistito da pegno.
2. Il Tribunale respinse la domanda, in base alla considerazione che l'estinzione del debito dell'CI verso la compagnia di assicurazione si era verificata per effetto della compensazione, non rilevando che gli indennizzi fossero stati pagati dall'Ufficio Centrale Italiano, per una certa parte, dopo l'assoggettamento della SS alla liquidazione coatta amministrativa, giacché tali indennizzi e i crediti conseguenti di rivalsa dell'CI traevano origine da sinistri avvenuti prima che la compagnia assicuratrice fosse sottoposta alla procedura concorsuale.
3. La Corte di appello di Milano, adita dalla SS, con sentenza 30 aprile 1996 confermò la decisione di primo grado, osservando:
- che la qualificazione, operata dal primo giudice, del deposito cauzionale di cui si verteva nella fattispecie come irregolare, non era stata oggetto di impugnazione;
- che per il pegno irregolare o deposito cauzionale era inapplicabile l'art.53 l.fall., ed era, invece, applicabile nella fattispecie, in relazione al credito opposto in compensazione allo scopo di paralizzare la domanda del commissario liquidatore, la regola secondo cui il giudice della domanda è anche giudice della eccezione;
- che non ostava alla compensazione l'essere il deposito cauzionale costituito (in parte) da titoli del tesoro al portatore, in quanto, avendo questi scadenza al 1° ottobre 1986, a tale data si era verificata la conversione in danaro, e il danaro era, dunque, divenuto l'oggetto del debito di restituzione;
- che l'CI aveva corrisposto dal gennaio 1986, per indennizzi, un importo di gran lunga superiore all'ammontare del deposito cauzionale, e tutti i pagamenti (anche quelli eseguiti dopo la messa in liquidazione) si riferivano a sinistri anteriori alla procedura concorsuale;
e, in particolare:
per quelli di circa lire 43 milioni eseguiti anteriormente, il conguaglio compensativo era assicurato dalla coesistenza di ragioni reciproche di dare e di avere già determinate nel loro ammontare, certe ed esigibili;
quanto ai conguagli compensativi relativi ad indennizzi corrisposti nel corso della procedura, l'azione revocatoria ex art.67, comma secondo, l.fall., non poteva trovare ingresso, perché avrebbe potuto essere esercitata unicamente verso gli atti solutori anteriori alla procedura;
e l'azione era infondata anche se configurata come volta a far valere l'inefficacia dei pagamenti stessi, operando anche in questo caso la compensazione, posto che credito e controcredito traevano origine da rapporti anteriori alla procedura, e quest'ultimo derivava dall'adempimento di obbligazioni risarcitorie prodotte da sinistri stradali anteriori alla liquidazione.
4. Avverso questa sentenza la SS, in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. L'CI ha resistito con controricorso, che ha illustrato con memoria.
5. Vi è stata istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, disattesa dal Primo Presidente.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente, denunciando la falsa applicazione dell'art.329 c.p.c , deduce che non si sarebbe formato il giudicato sulla qualificazione del deposito dei cct come cauzione irregolare, essendo tale effetto impedito dalla denunciata violazione dell'iter procedurale prescritto dall'art.53 l.fall. Il motivo è infondato. Come risulta dal diretto esame degli atti processuali, il Tribunale, pronunciando nei confronti delle parti sulla domanda proposta dalla SS, con la sentenza depositata il 7 maggio 1992 aveva stabilito che "il lamentato incameramento non è che l'effetto della compensazione" "tra il debito di restituzione del tantundem del pegno irregolare con il credito ad essa società attrice spettante e a garanzia del quale è stata depositata la cauzione". Con l'atto di appello la SS, insistendo sull'azione revocatoria promossa nei confronti dell'CI, dedusse, per un verso, che quest'ultimo, soddisfacendo i propri crediti verso la compagnia di assicurazione, aveva "ottenuto gli effetti di un pagamento", ex art.67, comma secondo, l.fall., e che doveva essere "esclusa" la operatività della compensazione affermata dal primo giudice, ex art.56, comma secondo, l.fall., data "la posteriorità del credito dell'CI", "quantomeno alla notitia decoctionis"; per altro verso, che l'CI, quale creditore pignoratizio privilegiato, era "obbligato a chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo del credito garantito", ai sensi dell'art.53 l.fall. Non essendo stata oggetto di specifica censura la qualificazione della cauzione, costituita dai titoli di Stato dati a garanzia dalla SS all'CI, come pegno irregolare, correttamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto che tale qualificazione non poteva più essere messa in discussione. Nè la questione può essere riproposta in questa sede, come denuncia di falsa applicazione dell'art.329, comma secondo, c.p.c., in quanto la contestazione del pegno irregolare in appello non era certo implicita nella lamentata violazione dell'art.53 l.fall., non costituendo la qualificazione della garanzia, di cui si discuteva nella specie, antecedente logico necessario rispetto alla questione relativa alla necessità (o non) che il credito dell'CI fosse preliminarmente verificato nell'ambito dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.
2. Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.2784 e seg. c.c.. La ricorrente, muovendo della configurazione del pegno costituito tra le parti come pegno regolare, sostiene che nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art.53 l.fall., in quanto i titoli depositati presso l'CI sarebbero stati individuati come cct in data 1° ottobre 1986 per lire 150.000.000, e, in ogni caso, il pegno di titoli di credito configurerebbe un pegno regolare.
L'inconsistenza di questo motivo emerge dal rilievo che la censura tende a riproporre il problema della qualificazione del deposito dei titoli dati in garanzia;
problema già risolto dal giudice di primo grado e che correttamente (alla luce delle argomentazioni già svolte sub 1) la Corte di merito ha ritenuto di non dovere riesaminare, per la preclusione derivante dalla statuizione definitiva del Tribunale.
3. Col terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.52, 53, 56, 66, 67 l.fall., in relazione all'art.201 l.fall.. Premesso che la società SS aveva mantenuto la proprietà
dei titoli, identificati come cct 1° ottobre 1986 per lire 150.000.000, la ricorrente, sostiene, da un lato, che l'CI, soddisfacendo i propri crediti verso la stessa SS nel periodo sospetto, aveva realizzato gli effetti di un pagamento, rientrante nell'ambito dell'art.67, comma secondo, l.fall., violando così la regola prevista in tema di pegno regolare dall'art.53 l.fall., che esige la previa ammissione al passivo del credito assistito da tale garanzia, ed osta anche all'applicazione dell'art.56 l.fall.;
dall'altro, che non sarebbe, comunque, configurabile una compensazione in ordine all'incameramento della cauzione avvenuto dopo l'apertura della procedura concorsuale, ai sensi dell'art.56, comma secondo, l.fall.; compensabilità in ogni caso ancora da escludersi, non esistendo un controcredito della SS verso l'CI (per essere la proprietà dei titoli rimasti sempre alla SS), ed esistendo, invece, il solo credito di regresso dell'CI verso la SS.
3.1. All'esame del motivo è opportuno premettere che la Corte di appello ha confermato la pronuncia di rigetto dell'azione revocatoria proposta dal commissario liquidatore, considerando, anzitutto, che l'CI aveva realizzato la garanzia, relativa al proprio credito verso la società SS, in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale, con la conversione in danaro (alla scadenza del primo ottobre 1986) dei titoli al portatore, e che, alla stessa data, il danaro era divenuto, quindi, oggetto del debito di restituzione.
Correlativamente, ha, poi, rilevato la legittimità della compensazione opposta dall'CI, ad estinzione dell'obbligazione verso la SS, perché intervenuta (a seguito della pregressa conversione in danaro) tra due crediti già determinati nel loro ammontare, liquidi ed esigibili. Ha, infine, precisato che il controcredito dell'CI derivava dall'adempimento di obbligazioni risarcitorie nell'interesse della SS prodotte da sinistri stradali verificatisi in epoca anteriore alla liquidazione coatta. Con riferimento agli atti ("definiti dall'appellante di autopagamento") anteriori all'apertura della procedura concorsuale, ha, quindi, concluso che la compensazione non poteva trovare ostacolo nella eventuale conoscenza, da parte dell'CI, dello stato di insolvenza in cui versava la compagnia assicurativa, in quanto sulla operatività della compensazione non incideva tale fattore soggettivo;
quanto ai conguagli compensativi per indennizzi corrisposti nel corso della procedura, che un'azione revocatoria, ex art.67, comma secondo, l.fall., non era neanche astrattamente prospettabile, essendo tale azione proponibile unicamente in relazione ad atti solutori eseguiti prima dell'inizio della procedura.
3.2. Così individuata la ratio decidendi della sentenza impugnata, tutte le censure, nei termini in cui sono state formulate, si rivelano prive di pregio.
Per un verso, esse muovono, infatti, da una premessa (il deposito cauzionale come pegno regolare) che si pone in contrasto con la qualificazione attribuita dal giudice del merito alla garanzia de qua, e con l'accertamento (che non può essere rimesso in discussione in questa sede) circa l'avvenuta conversione in danaro dei titoli, anteriormente alla messa in liquidazione della SS, ed in ordine al fatto che il danaro era, quindi, divenuto l'oggetto del debito di restituzione. Per altro verso, le argomentazioni della ricorrente non considerano che, secondo la decisione impugnata, il credito dell'CI derivava dall'adempimento di un'obbligazione risarcitoria prodotta da sinistri stradali verificatisi in epoca anteriore alla liquidazione, e che nella fattispecie la compensazione si era verificata per la coesistenza, in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, di ragioni reciproche di dare e di avere, il cui oggetto era costituito da una somma di danaro e da crediti-debiti liquidi ed esigibili.
3.3. Infine, si osserva che, alla luce dei rilievi che precedono (sub 1 e sub 3.1 e 3.2), il problema, sul quale si sono soffermate le parti anche nel corso della discussione orale, relativo alla applicabilità (o non) dell'art.53 l.fall. al credito garantito da pegno irregolare, è sostanzialmente estraneo ai temi prospettati nel ricorso, e, in ogni caso, non deve essere affrontato in questa sede, in quanto la sua soluzione è inidonea ad incidere sulla definizione della causa.
4. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio;
spese liquidate in complessive lire 5.122.000, di cui lire 5 milioni per onorario.
Così deciso il 23 ottobre 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in cancelleria il 22 febbraio 1999.