Ordinanza cautelare 4 dicembre 2014
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2015
Decreto decisorio 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 06/07/2021, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2021
N. 01515/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IV NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bucci, Marco Antoniol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Claudio Gravagna in Venezia - Mestre, via Einaudi, 15;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato presso la sede dell’Ente in Venezia, S. Marco, 4091;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
dell'ordinanza di rimozione ex art. 167. D.Lgs. n. 42/2004 4.8.2014 (fascic. 2008.XII/2/6.387 - prot. n. 2014/327225 - rif. prat. n. 2008 - 349448; del diniego di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004 emesso dalla Soprintendenza per i BB.AA.PP. veneziana in data 10.02.2014 (prot. n. 1588 - Cl 34.19.10/1).
quanto ai motivi aggiunti;
dell'ordinanza di natura ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 4.8.2014 (fascic. 008.X11/2/6.387 — prot. n. 2014/327225 — rif. prat. n. 2008-349448 con la quale il Dirigente del Settore edilizia privata della Terraferma del Comune di Venezia ha ordinato al ricorrente la rimozione di una tratto di recinzione di m. 9,50 e (trasversalmente) di m. 1,80, con zoccolo in calcestruzzo con sovrastante rete, e di un tratto di tombinamento a raso di metà longitudinale del fossato divisorio da altra proprietà confinante, fossato di gestione consortile, siti a delimitazione del terreno di sua proprietà sito in Zelarino di Venezia, Ca' Lin n. 128;
del diniego di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004 emesso dalla suintimata Soprintendenza per i BB.AA.PP, in data 10.2.2014, prot. n. 1588 — CI 34.19.10/1;
dell'ordinanza di natura ambientale ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 4.8.2014 fascic. 2008.X11/2/6.387 — prot. n. 2014/327225 — rif. prat. n. 2008-349448;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione del Comune di Venezia e del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 novembre 2014;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 6 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO