Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 749/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 28.02.2025 da:
(C.F. ), con l'Avv. SONIA PETITO, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
PANIGATTI,
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private, formalizzato all'udienza celebrata in data 28.05.2025, alle condizioni di seguito riportate per esteso:
“1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 13/09/1986 nel Comune di San Vittore Olona (Reg. atti di matrimonio, Uff. Stato Civile di San Vittore Olona, Anno 1986, numero 21, Parte 2, serie A, tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1
competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2) Revocare il contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne perché Persona_1
economicamente autosufficiente.
euro 100,00 da bonificarsi entro il giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4) Il sig. con la firma del presente atto s'impegna e si obbliga a cedere alla sig.ra – Pt_1 CP_1
senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando la cessione nella regolamentazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto del divorzio – il suo diritto di proprietà 1/1 dell'immobile (autorimessa) oggetto di pignoramento immobiliare notificato a richiesta della Sig.ra CP_1
in data 06.05.2025 censito al catasto fabbricati del Comune di Busto Arsizio ed ubicato nel Comune di Busto Arsizio, Via Asti n. 4, piano T, sez. urb. BU, classe 6, foglio 23, particella 18846, subalterno 503, consistenza 25 mq, classamento cat C/6, rendita 113,62 euro, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
5) La sig.ra con la firma del presente atto accetta tale cessione, obbligandosi ed impegnandosi a CP_1
ricevere dal sig. il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile sopra indicato a titolo di Pt_1
totale soddisfo delle somme pregresse dovute alla data della sottoscrizione del presente accordo in virtù di decreto di omologazione di separazione n. cronol. 5435/2019 del 10/10/2019 del Tribunale di Busto
Arsizio e, con la formalizzazione dell'atto notarile relativo alla cessione immobiliare di cui al punto 4), dichiara di rinunciare ad ogni ulteriore somma pregressa dovuta alla data della sottoscrizione del presente accordo in virtù di decreto di omologazione di separazione n. cronol. 5435/2019 del 10/10/2019 del
Tribunale di Busto Arsizio e dunque relativamente ai contributi per il mantenimento mensile per sé e per la figlia , spese extra e rivalutazioni. Per_1
6) Con la firma del presente atto e con l'adempimento di quanto statuito al punto 4), la sig.ra CP_1
dichiara inoltre di rinunciare ad ogni azione esecutiva tesa al recupero delle somme precisate al punto 5) e quindi ad iscrivere a ruolo il pignoramento immobiliare notificato a sua richiesta in data 6.05.2025 al sig. e di null'altro avere a pretendere da quest'ultimo in virtù del decreto di omologazione di Pt_1
separazione n. cronol. 5435/2019 del 10/10/2019 del Tribunale di Busto Arsizio, su cui lo stesso si fonda, a titolo di contributo per il mantenimento mensile per sé e per la figlia Persona_1
rivalutazioni e spese extra maturate alla data della sottoscrizione del presente accordo, nonché a qualsivoglia altro titolo, accollandosi le spese e competenze di precetto e di atto di pignoramento.
Pag. 2 di 5 7) Le spese notarili e di registrazione saranno poste a carico del sig. che avrà cura Parte_1
di comunicare nominativo del Notaio rogante nonché data ed orario della stipula dell'atto di cessione alla sig.ra almeno 10 giorni prima per iscritto. CP_1
8) In caso di inadempimento del sig. alle obbligazioni assunte ai punti 4) e 7), le statuizioni Pt_1
avente contenuto patrimoniale di cui ai punti precedenti dovranno intendersi risolte e la sig.ra sarà CP_1
libera di azionare l'originario credito nascente dal decreto di omologazione di separazione n. cronol.
5435/2019 del 10/10/2019 del Tribunale di Busto Arsizio, calcolato sino alla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
9) L'accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) Le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale e che, con l'esatto adempimento di quanto precisato al punto 4) 5) 6) e 7), non avranno null'altro da pretendere vicendevolmente ad ogni e qualsivoglia titolo.
11) La sig.ra dichiara che non ha provveduto a sporgere denuncia querela nei confronti del sig. CP_1
per il mancato versamento del contributo al mantenimento, spese extra, rivalutazioni dovute Pt_1
per sé e per la figlia in virtù di omologa di separazione. Persona_1
12) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia reciproca alla solidarietà professionale.
13) Con espressa rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza entro il termine di legge ai fini del celere passaggio in giudicato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 13.09.1986 in
San Vittore Olona (MI) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e sono genitori di (nata il [...]). Per_1
A mezzo del decreto n. 5435/2919 pubblicato da questo Tribunale in data 10.10.20191 è stata omologata la separazione consensuale delle parti alle seguenti condizioni (tra le altre): assegnazione della casa coniugale sita in Legnano (MI), Via Guerciotti n. 33, alla collocamento prevalente di presso la madre, obbligo in capo al padre di CP_1 Per_1
contribuire al mantenimento ordinario indiretto della figlia versando alla madre l'importo mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, obbligo in capo al di versare alla l'importo mensile di € 800,00, da rivalutarsi Pt_1 CP_1
annualmente, a titolo di assegno di mantenimento.
A mezzo del ricorso depositato in data 28.02.2025 il ricorrente ha chiesto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la resistente e revocare sia il contributo al mantenimento ordinario indiretto della figlia. sia l'assegno di mantenimento previsto a favore della moglie allegando il raggiungimento dell'autosufficienza economica sia della resistente sia della figlia e la sua disoccupazione dal 07.02.2025 (giusta lettera di licenziamento immediato ricevuto in pari data)2.
Costituendosi in giudizio in data 28.04.2025 la resistente ha aderito alla domanda divorzile, ha allegato di aver notificato atto di precetto al per l'omesso Pt_1
versamento degli assegni di mantenimento dal mese di aprile 20203 (per sé e per la figlia), di lavorare in forza di contratto part time a tempo determinato4, avente naturale scadenza il 06.06.2025, di aver dovuto rilasciare la casa coniugale nel 2024 a seguito della vendita all'asta dell'immobile, di essere attualmente ospitata dalla figlia e di non essere in grado di sostenere i costi di un'abitazione.
Alla prima udienza celebrata in data 28.05.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto accogliere le condizioni innanzi integralmente richiamate.
***
Deve dirsi ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi dall'udienza presidenziale celebrata in data 10.10.2019 nel giudizio di separazione come innanzi definito e, pertanto, non apparendo possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
L'accordo perfezionatosi tra le parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio non presenta profili di contrarietà né al buon costume né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 29.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 2 di parte ricorrente
Pag. 3 di 5 2 V. doc. 6 di parte ricorrente 3 V. doc. 1 di parte resistente 4 V. doc. 3 di parte resistente
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