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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1100/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4811/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Leonardo Mazzella 106 80077 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18122/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098756068000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098756068000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098756068000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7607/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L a signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dottore commercialista Difensore_1, con il presente atto produce appello alla sentenza emessa dalla sezione 23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli per i seguenti motivi. In data 28 febbraio 2024 veniva notificata alla signora Ricorrente_1 a mezzo raccomandata A/R una cartella di pagamento di euro 3.852,77 per IRPEF e addizionali anno di imposta 2016. Tale cartella scaturiva dal controllo ex art. 36 ter DPR 600/73 del modello 730. La cartella risultava nulla in quanto non preceduta dalla comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario indispensabile per assicurare il legittimo diritto alla difesa del contribuente. Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate depositava documentazione sostenendo di aver regolarmente notificato l'avviso bonario per compiuta giacenza. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso ritenendo la documentazione depositata idonea a provare la regolare notifica della cartella non prevedendo la notifica diretta a mezzo posta l'obbligo di ulteriore comunicazioni al destinatario. Con il presente appello la parte ritiene indispensabile l'atto prodromico ed irregolare la procedura della compiuta giacenza. In data 27/11/2025 parte appellante deposita memorie illustrative con le quali ribadisce le proprie argomentazioni. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che sostiene di aver correttamente provato la regolare notifica allegando in primo grado la busta della raccomandata attestante la compiuta giacenza, copia della comunicazione inviata ed i dati della spedizione. Chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso in appello infondato e pertanto lo rigetta. La Corte rileva che l'Ufficio ha regolarmente inviato il cosiddetto avviso bonario sul quale si discute nel presente appello. Il mancato ritiro del documento è solamente addebitabile al contribuente in quanto l'iter notificatorio dell'atto prodromico alla cartella di pagamento è stato correttamente rispettato. Trattandosi di notifica avvenuta mediante invio di raccomandata postale, va applicata la cosiddetta procedura semplificata che prevede che l'agente postale, non avendo potuto procedere alla consegna della raccomandata per momentanea assenza del destinatario, ha lasciato l'avviso del tentativo di notifica e della disponibilità del plico presso l'Ufficio postale dove il destinatario può ritirare l'atto. Passati 20 giorni previsti dalla normativa di giacenza presso l'Ufficio, la notifica dell'atto si perfeziona con la restituzione del plico per compiuta giacenza. In questo caso non è previsto l'invio della cosiddetta CAD. Tale disciplina è dettata dal DPR n. 655 del 1982. La
Corte ritiene di dover compensare le spese dell'odierno giudizio ritenendo la giurisprudenza sul punto ancora non del tutto consolidata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4811/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Leonardo Mazzella 106 80077 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18122/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098756068000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098756068000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098756068000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7607/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L a signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dottore commercialista Difensore_1, con il presente atto produce appello alla sentenza emessa dalla sezione 23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli per i seguenti motivi. In data 28 febbraio 2024 veniva notificata alla signora Ricorrente_1 a mezzo raccomandata A/R una cartella di pagamento di euro 3.852,77 per IRPEF e addizionali anno di imposta 2016. Tale cartella scaturiva dal controllo ex art. 36 ter DPR 600/73 del modello 730. La cartella risultava nulla in quanto non preceduta dalla comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario indispensabile per assicurare il legittimo diritto alla difesa del contribuente. Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate depositava documentazione sostenendo di aver regolarmente notificato l'avviso bonario per compiuta giacenza. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso ritenendo la documentazione depositata idonea a provare la regolare notifica della cartella non prevedendo la notifica diretta a mezzo posta l'obbligo di ulteriore comunicazioni al destinatario. Con il presente appello la parte ritiene indispensabile l'atto prodromico ed irregolare la procedura della compiuta giacenza. In data 27/11/2025 parte appellante deposita memorie illustrative con le quali ribadisce le proprie argomentazioni. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli che sostiene di aver correttamente provato la regolare notifica allegando in primo grado la busta della raccomandata attestante la compiuta giacenza, copia della comunicazione inviata ed i dati della spedizione. Chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso in appello infondato e pertanto lo rigetta. La Corte rileva che l'Ufficio ha regolarmente inviato il cosiddetto avviso bonario sul quale si discute nel presente appello. Il mancato ritiro del documento è solamente addebitabile al contribuente in quanto l'iter notificatorio dell'atto prodromico alla cartella di pagamento è stato correttamente rispettato. Trattandosi di notifica avvenuta mediante invio di raccomandata postale, va applicata la cosiddetta procedura semplificata che prevede che l'agente postale, non avendo potuto procedere alla consegna della raccomandata per momentanea assenza del destinatario, ha lasciato l'avviso del tentativo di notifica e della disponibilità del plico presso l'Ufficio postale dove il destinatario può ritirare l'atto. Passati 20 giorni previsti dalla normativa di giacenza presso l'Ufficio, la notifica dell'atto si perfeziona con la restituzione del plico per compiuta giacenza. In questo caso non è previsto l'invio della cosiddetta CAD. Tale disciplina è dettata dal DPR n. 655 del 1982. La
Corte ritiene di dover compensare le spese dell'odierno giudizio ritenendo la giurisprudenza sul punto ancora non del tutto consolidata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.