Articolo 10 della Legge 4 maggio 1983, n. 170
Articolo 9
Versione
26 maggio 1983
Art. 10. Norma finale

Sono abrogate le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 378 , nel regio decreto 15 luglio 1906, n. 483 , e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206 , nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Entrata in vigore il 26 maggio 1983