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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Francesco Notaro – Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2777 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10653/2019 del Tribunale di Napoli pronunciata in data 28 novembre 2019, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Brindisi presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n. 20 appellante principale
E
AVV. , quale curatore dell'eredità giacente di Controparte_1 Per_1
( ), giusto provvedimento di nomina reso dal Tribunale di
[...] C.F._2
Napoli – sez. distaccata di Frattamaggiore in data 31 maggio 2006, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicomede Di Michele presso il quale elettivamente domicilia in Frattamaggiore alla via Vergara n. 13 appellato principale e incidentale
NONCHE' on sede in Torino, Piazza SA Carlo n. 156, codice fiscale e Controparte_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. , iscritta dell'Albo delle P.IVA_1
Banche al n. 5361, quale incorporante di cui è subentrata in tutti i Controparte_3
rapporti giuridici attivi e passivi in forza di fusione per incorporazione del 26.3.2021 a rogito notaio rep. 16.080/8.638, a sua volta quale incorporante di Per_2 [...] cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in Controparte_4
forza di fusione per incorporazione con atto in data 2/2/2017 rep. 103243/35834 a rogito notaio di Brescia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Persona_3
BE LU presso il quale elettivamente domicilia appellata principale e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17 maggio 2006 - Parte_1
premettendo che con contratto preliminare del 27/6/2001 , unitamente alla Persona_1 moglie , avevano promesso di venderle l'appartamento composto da cinque Controparte_5
vani ed accessori, sito in RU VA (NA) alla via SA Francesco n.6, secondo piano, scala C, int.7, riportato nel N.C.E.U. del Comune di RU VA al fol.3, p.lla 521, sub.32, cat. A/2, per il prezzo complessivo di £ 185.000.000 - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Frattamaggiore, il curatore dell'eredità giacente di , nominato con provvedimento del 21.7.2005, al fine Persona_1
di ottenere, in via principale, la pronuncia ex art. 2932 c.c. degli effetti del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto detto appartamento sito in RU VA promessole in vendita dal de cuius, nonché la condanna dell'eredità giacente al pagamento della somma di £ 15.700.000 a titolo di rimborso delle spese notarili e fiscali sostenute. In subordine, chiedeva la condanna della curatela alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, oltre il residuo prezzo versato, nonché al pagamento del valore dei miglioramenti apportati all'immobile.
L'attrice deduceva di aver corrisposto, a titolo di acconto prezzo, la somma complessiva di
£ 135.000.000, precisava di aver ricevuto il possesso dell'immobile nel luglio 2001, provvedendo a ristrutturarlo, nonché di aver successivamente estinto, con pagamento diretto alla F.I.M. Finanziaria Italiana Mutui S.p.A., un debito gravante sull'immobile, per un importo pari a £ 65.700.000, ottenendo così la cancellazione dell'ipoteca e l'estinzione del pignoramento immobiliare. Infine, deduceva che il contratto definitivo non era stato stipulato a causa delle gravi condizioni di salute di , il quale era deceduto Persona_1 in data 13/2/2002, lasciando a sé superstiti la moglie, , e il figlio, Controparte_5 CP_6
.
[...]
Si costituiva in giudizio l'Avv. , quale curatore dell'eredità giacente, il Controparte_1 quale eccepiva l'infondatezza delle domande attoree e, in particolare, il mancato integrale pagamento del prezzo, disconosceva le sottoscrizioni apposte sul preliminare e proponeva domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice alla restituzione dei frutti civili dell'immobile detenuto senza titolo.
Interveniva in giudizio la – poi incorporata in Controparte_4 CP_3
– assumendo la qualità di creditrice del de cuius e della moglie, , in
[...] Controparte_5
virtù di un mutuo chirografario garantito da vaglia cambiario, protestato in data 9.9.2002 a firma di con firma per avallo del coniuge . Precisava, Controparte_5 Persona_1 inoltre, che in data 17/12/2003, ad istanza della Banca interventrice, sul predetto immobile era stato trascritto atto di pignoramento immobiliare. Pertanto, la banca con l'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. chiedeva al Tribunale adito: 1) di accertare e dichiarare la non autenticità del contratto preliminare e della sottoscrizione del defunto;
2) in subordine, di dichiarare la simulazione assoluta del medesimo contratto;
3) in via ancor più gradata, di dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti del medesimo contratto;
4) di rigettare tutte le domande formulate dall'attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorario.
A seguito del disconoscimento del preliminare, il Tribunale disponeva consulenza tecnica grafologica, il cui esito confermava l'autenticità delle tre sottoscrizioni del de cuius in calce al contratto preliminare di compravendita. Veniva, quindi, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice.
All'esito il Tribunale definiva il giudizio pronunciando, in data 28.11.2019, la sentenza n.
10653 con cui così disponeva: “1) In accoglimento della domanda, nei limiti di quanto di ragione, ai sensi dell'art.2932 c.c. trasferisce in favore di , nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), residente in [...], scala D, int. C.F._3
7, e contro la del de cuius (c.f. Controparte_7 Persona_1
), nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 13/02/2002, C.F._2 in persona del curatore avv. la piena proprietà dell'appartamento ubicato in Controparte_1
RU VA (NA) alla via SA Francesco n.6, secondo piano, scala C, int.7, precedentemente dal
acquistato con atto per notar del 4/7/1974-Rep. N.325980, Persona_1 Persona_4 riportato nel N.C.E.U. del Comune di RU VA al fol.3, p.lla 521, sub.32, cat.A/2, composto da cinque vani ed accessori, per il prezzo complessivo di €.95.544,53 (già £ 185.000.000), già interamente corrisposto in forza dei pagamenti e della compensazione di cui in motivazione;
2)
Dichiara la inefficacia ex art.2901 c.c., nei confronti della interventrice Controparte_4
del trasferimento di proprietà disposto al capo precedente, relativamente al credito vantato nei
[...] confronti di ed al titolo in forza del quale il predetto istituto di credito ha iscritto Persona_1 ipoteca sull'immobile in questione;
3) Dispone che il Conservatore dei RR.II. competente provveda alla trascrizione della presente sentenza, su istanza ed a spese dell'attrice, con esonero da responsabilità in ordine al contenuto;
4) Rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte attrice;
5)
Spese interamente compensate, restando le spese di c.t.u., liquidate come in istruttoria, definitivamente a carico della parte che provvisoriamente ne era stata già gravata”.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1
in data 29 luglio 2020, invocandone la parziale riforma e con due distinti motivi di gravame lamentava: - la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa condanna della convenuta curatela dell'eredità giacente alla restituzione della differenza delle somme versate in eccedenza al prezzo della compravendita;
- la violazione dell'art. 2901 c.c. per illegittimo e ingiusto accoglimento della domanda revocatoria formulata dalla
[...]
. Controparte_4
Si costituiva tempestivamente, in data 25.11.2020, la chiedendo il rigetto Controparte_3
del secondo motivo di appello principale e contestualmente spiegando appello incidentale per l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda di simulazione del contratto preliminare e della regolamentazione delle spese di lite, domandandone la condanna ad esclusivo carico di parte attrice.
Si costituiva in data 18.12.2020 l'Avv. , nella qualità di curatore Controparte_1
dell'eredità giacente di , chiedendo il rigetto del primo motivo di appello Persona_1
principale, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della
Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla
Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della
Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va esaminato in via preliminare l'appello incidentale proposto da quale Controparte_3
incorporante di appellata nel presente giudizio, per Controparte_4
motivi di ordine logico rispetto alle ragioni di gravame dedotte dall'appellante principale.
In primo luogo, si nota come la comparsa di costituzione della all'esito delle CP_3
opportune verifiche sugli applicativi ministeriali (Consolle del Magistrato e ), risulti Pt_2
tempestivamente depositata in data 25 novembre 2020 (rispetto alla prima udienza indicata in citazione per il 16.12.2020) e, pertanto, resta assorbita ogni questione relativa a una rimessione in termini della stessa.
Con detto appello incidentale la banca censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di simulazione assoluta del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 27.6.2001 tra e il de cuius Parte_1 Persona_1 unitamente alla coniuge, , ritenendo insussistenti i presupposti probatori Controparte_5
dell'azione e sostenendo che “quanto alla domanda di simulazione assoluta, la stessa risulta sfornita di prova e viceversa contraddetta dalle evidenze istruttorie già menzionate, fra [cui] innanzitutto i pagamenti eseguiti”. Secondo la prospettazione della banca, invece, la simulazione troverebbe fondamento in una serie di elementi presuntivi, tra cui l'assenza di data certa del documento, la sottoscrizione da parte della coniuge non comproprietaria, la sproporzione tra le somme versate e il prezzo pattuito, l'intervenuta successiva stipula, da parte della , di un atto notarile del 27.6.2005 con cui la medesima dichiarava di essere Pt_1 esclusiva proprietaria dell'immobile in oggetto “per averlo acquistato per giusti e legittimi titoli precedenti all'anno 1983” (come testualmente riportato nell'atto pubblico di compravendita) e lo trasferiva al proprio figlio, nonché l'assenza di riferimenti agli estremi degli assegni nel testo del preliminare. Tali circostanze, ad avviso dell'appellante incidentale, integrerebbero una prova presuntiva della natura fittizia dell'accordo.
Inoltre, l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha compensato le spese legali “laddove l'accoglimento della domanda [revocatoria] sia pur subordinata avrebbe dovuto condurre ad una condanna alle spese della attrice”. Le censure non meritano accoglimento.
Va premesso che in tema di azione di simulazione la prova può certamente essere fornita anche per presunzioni, ma, tali presunzioni devono presentare i caratteri della precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., non potendosi fondare su meri sospetti o su elementi equivoci suscettibili di diversa interpretazione. A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti” (Cass. ord.
n. 9054/2022).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente dato atto che l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto preliminare del 27.6.2001 da parte di è Persona_1
stata accertata mediante consulenza tecnica grafologica, disposta in primo grado a seguito di istanza di verificazione facente seguito al disconoscimento operatone da parte della curatela dell'eredità giacente. Il c.t.u. ha concluso per la sicura riferibilità al de cuius delle tre sottoscrizioni apposte in calce al contratto, rendendo pertanto provato il requisito soggettivo dell'accordo negoziale. Inoltre, ha documentalmente dimostrato: Parte_1
l'avvenuto versamento di due acconti per un totale di £ 135.000.000, di cui uno mediante assegno circolare negoziato dal de cuius;
il possesso dell'immobile a partire dal luglio
2001; il pagamento diretto alla F.I.M. Finanziaria Italiana Mutui S.p.A. della somma di £
65.700.000 ad estinzione del debito ipotecario gravante sull'immobile promesso in vendita.
Ebbene, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., vi è un'elencazione, da considerarsi non tassativa, dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi in quanto ritenuti idonei a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata.
Nella fattispecie in esame, la data può essere desunta dall'emissione dell'assegno circolare
N.T. n.1.302.014.083-06 tratto il 27/6/2001 sulla Banca SA OL IMI, Fil.00677 a favore di
(cfr. copia fronte-retro dell'assegno di cui all'allegato n.9 della produzione Persona_1
di parte attorea del primo grado del giudizio), del cui versamento contestuale a titolo di acconto si dava atto alla previsione n.4 del contratto. Di poi, con certificazione della banca emittente, SA OL Banco di Napoli-Agenzia ZA (cfr. allegati 9,12,13 della suindicata produzione), è stato dimostrato che l'assegno è stato emesso con provvista del conto corrente di ed è stato negoziato dal sig. presso la BNL. Parte_1 Persona_1 Ulteriore elemento che dimostra l'effettività del pagamento e, quindi, dell'accordo preliminare è dato dalla circostanza che in data 11.10.2001 riceveva il Persona_1
secondo acconto di £ 35.000.000 in contanti, sottoscrivendo la relativa quietanza in calce al testo negoziale. Ebbene, il creditore, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e in tal senso rende una confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., anche in merito alla riferibilità del pagamento ricevuto “per la causale indicata nell'antescritto preliminare”.
L'ulteriore argomento della sproporzione dell'acconto versato in relazione al prezzo pattuito, indicato dalla banca appellante come presuntivo dell'accordo simulatorio, appare ad avviso della Corte condurre all'accertamento della corresponsione di un acconto del prezzo, di per sé, incompatibile alla previsione di una simulazione assoluta.
Pertanto, gli indicati pagamenti di un acconto del prezzo, così come documentati, non consentono di nutrire alcun dubbio sul relativo collegamento con l'accordo preliminare, vieppiù, in considerazione della prova fornita circa la provenienza da parte della stessa promittente acquirente della provvista relativa all'assegno consegnato in pagamento.
Tali circostanze, tutte accertate dal primo giudice e non efficacemente smentite, sono incompatibili con la tesi della simulazione assoluta, in quanto provano la serietà degli impegni assunti e l'effettiva esecuzione, almeno in parte, del contratto preliminare.
Le considerazioni difensive della banca appellante risultano inidonee a sovvertire la valutazione operata dal giudice di primo grado poiché non forniscono alcuna dimostrazione concreta di un accordo simulatorio tra le parti del contratto preliminare, né chiariscono l'allegata assoluta fittizietà del vincolo.
Né rileva, infine, la circostanza della successiva stipula, in data 27.6.2005, da parte di
[...]
di un atto pubblico con cui dichiarava la proprietà dell'immobile, trattandosi, ad Pt_1 avviso della Corte, di condotta successiva e unilaterale che dimostra inequivocabilmente la volontà di dare seguito al contratto preliminare e tanto a riprova dell'effettività della volontà di contrarre da parte almeno di uno dei soggetti che lo avevano stipulato e tanto vale a dimostrare l'assenza di un preliminare simulato in via assoluta. Come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8115 del 27/3/2025).
Orbene, anche a seguito della duplice valutazione degli elementi indiziari, una analitica e una complessiva, si può ritenere che questi manchino dello stesso carattere della gravità e precisione, così impedendone la valutazione complessiva, laddove il requisito della
"precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto e per le argomentazioni suesposte è appunto la mancanza del carattere della gravità che non consente di valorizzare le circostanze di fatto indicate dalla banca appellante.
Quanto al secondo motivo di censura con cui la banca appellante chiede la riforma della statuizione sulle spese di lite disposta in primo grado “laddove l'accoglimento della domanda sia pur subordinata avrebbe dovuto condurre ad una condanna alle spese della attrice” si osserva che le considerazioni spese dal giudice di prime cure non appaiono efficacemente scalfite;
ed, invero, il Tribunale ha così motivato la disposta compensazione: “Tenuto conto delle molteplici situazioni peculiari che presenta il giudizio, della novità delle questioni giurisprudenziali in rilievo - solo recentemente definite dalla Suprema Corte - nonché della natura stessa della parte convenuta, si ritengono sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art.92 c.p.c. - come emendato dalla sentenza n.77 resa dalla Corte Costituzionale in data 19/04/2018 - consentono di compensare le spese di giudizio”. Ebbene, detta articolata motivazione alla quale si rimanda, non appare efficacemente censurata dall'appellante che si limita a richiamare l'accoglimento della domanda subordinata senza affatto confrontarsi con le ragioni della decisione che devono, sul punto, ritenersi coperte da giudicato. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado perchè le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (cfr. in questi termini Cass. n. 21824/2019 e, di seguito solo di recente, Cass. 35029/2023).
Per mera completezza espositiva va aggiunto che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il principio di soccombenza costituisce il criterio cardine per la regolazione delle spese processuali, salve le ipotesi di compensazione parziale o integrale per gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate. Tuttavia, non sussiste un diritto assoluto al rimborso delle spese neanche per la parte totalmente vittoriosa, occorrendo valutare la effettiva soccombenza reciproca anche sulla base delle domande concretamente proposte e del loro esito. Nel caso di specie, l'intervento spiegato dalla banca nel giudizio di primo grado non si è limitato alla proposizione delle domande revocatoria e di simulazione assoluta, ma è stato preceduto dalla contestazione della autenticità del contratto preliminare, fondata su un disconoscimento formale delle sottoscrizioni, poi risultato infondato a seguito della consulenza tecnica grafologica disposta dal giudice istruttore, che ha accertato la riconducibilità delle firme al de cuius . In tale quadro, la banca deve Persona_1
ritenersi soccombente quanto meno su un segmento rilevante del giudizio, avendo proposto una pluralità di domande autonome, di cui: la simulazione è stata rigettata;
la revocatoria è stata accolta;
il disconoscimento della sottoscrizione è stato ritenuto infondato a seguito di consulenza tecnica d'ufficio. Pertanto, la statuizione di compensazione integrale delle spese di primo grado adottata dal Tribunale risulta adeguatamente giustificata dalla complessità delle domande proposte e dal parziale esito favorevole e sfavorevole per ciascuna parte, oltre che per tutte le articolate ragioni del giudice di prime cure e non merita riforma.
In conclusione, l'appello incidentale deve essere rigettato.
Passando all'esame dell'appello principale va premesso che deduce due Parte_1 distinti motivi: con il primo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur accogliendo la domanda ex art. 2932 c.c. e riconoscendo la compensazione tra il residuo prezzo dovuto e l'importo versato direttamente dalla alla F.I.M. Finanziaria Italiana Pt_1
Mutui S.p.A. per estinguere il debito ipotecario gravante sull'immobile, ha omesso di condannare la curatela dell'eredità giacente alla restituzione della somma di £ 15.700.000, pari a € 8.108,37, versata in eccedenza rispetto al prezzo fissato nel contratto preliminare, a copertura di spese notarili e imposte per il trasferimento dell'immobile, e non imputabile al corrispettivo contrattuale, il quale risulta già integralmente corrisposto.
La fondatezza della doglianza emerge in modo evidente dal testo della stessa sentenza impugnata laddove il Tribunale afferma espressamente che: “L'attrice ha quindi fondatamente chiesto di compensare il proprio credito ex art.2041 c.c., derivante dall'avvenuta estinzione dal debito gravante sul promittente venditore e garantito dall'ipoteca iscritta sull'immobile, con il residuo importo dovuto a saldo per il trasferimento della proprietà; null'altro può riconoscersi quale indennizzo ex art. 2041 c.c., in particolare dovendosi escludere la ricorrenza di tale diritto per i lavori di adeguamento e miglioramento dell'immobile, atteso che la detenzione ed il godimento dello stesso erano stati già trasferiti all'attrice dopo la stipula del preliminare. All'esito di tale compensazione, può dunque ritenersi essere stata interamente estinta ed adempiuta
l'obbligazione assunta dalla promittente acquirente di corrispondere il prezzo Parte_1 pattuito per la promessa compravendita, che non si è poi perfezionata per effetto del decesso del promittente venditore”. Ebbene, fermo il corretto rigetto della domanda di rimborso dei miglioramenti apportati all'immobile, oggetto della prova testimoniale espletata, la somma di £ 15.700.000 – come specificato dalla stessa attrice e documentato in atti – non era destinata a lavori di ristrutturazione, bensì alle asserite spese notarili e fiscali necessarie per il rogito, non effettuato a causa del decesso del promittente venditore.
La domanda espressamente formulata in tali termini nell'atto introduttivo del giudizio, a fronte della domanda riconvenzionale avanzata dalla curatela dell'eredità giacente di pagamento dei frutti civili dovuti da in ragione dell'indebita occupazione Parte_1 dell'immobile, deve intendersi implicitamente rinunciata fin nelle note ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c., come, poi, chiaramente desumibile dalla comparsa conclusionale, con cui l'odierna appellante così concludeva in via principale: “1°) accogliere la domanda principale, emettendo sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, in esecuzione del preliminare;
2°) accogliere l'azione generale di arricchimento ex art.2041 cc, condannando la curatela al pagamento di £.65.700.000 (pari ad €.33.931,00) a favore della sig.ra
oltre interessi legali dal dì del pagamento (11/10/2001) al soddisfo;
3°) compensare Parte_1 parzialmente la condanna al pagamento con la domanda riconvenzionale formulata dalla curatela per il pagamento del saldo del prezzo della compravendita;
” senza avanzare alcuna domanda di condanna nei confronti della parte convenuta in giudizio, se non in via subordinata al mancato accoglimento della domanda ex art.2932 c.c., così che il giudice di prime cure ha deciso conformemente a dette conclusioni.
Va, invero, ricordato che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n.
8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già
Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente,
Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024).
Il Tribunale non appare, quindi, essere incorso nella omessa motivazione non essendosi correttamente pronunciato su di una domanda rinunciata.
Con il secondo motivo, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla banca interventrice, sostenendone l'ingiustizia per erronea applicazione dei presupposti dell'azione nella fattispecie in esame in cui “l'atto dispositivo del debitore sia posto essere attraverso la ridetta "sequenza" preliminare-definitivo”; richiama, quindi, a sostegno la giurisprudenza di legittimità che afferma “non essere soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901
c.c., comma 3 (che, notoriamente, sottrae alla cd. "actio pauliana" gli "atti dovuti", ovvero quelli compiuti in adempimento di un'obbligazione), i contratti conclusi in esecuzione di un preliminare,
o di un negozio fiduciario, salva la prova del carattere fraudolento del negozio con cui il debitore assume l'obbligo poi adempiuto. Conclusione argomentata sul rilievo che la stipulazione del negozio definitivo non è che l'esecuzione, doverosa, di un "pactum de contrahendo", validamente posto in essere (purchè, ovviamente, "sine fraude") cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi”. Conseguentemente aggiunge che “Il presupposto di tale impostazione è, infatti, che solo "al momento della stipula del contratto definitivo" possa "essere compiutamente valutata
l'esistenza dell'"eventus damni", ovverosia la realizzazione di una diminuzione del patrimonio del venditore o del pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi nei confronti del debitore-venditore", e ciò in coerenza con la "natura stessa dell'azione revocatoria che, oggettivamente, è intesa a rimuovere un effetto pregiudizievole per i creditori derivante dal compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore".”
La doglianza non è fondata.
Premesso che, in linea generale e teorica, il contratto definitivo rappresenta adempimento dovuto del preliminare, e ne è possibile la revocatoria solo laddove sia dimostrato il carattere fraudolento del preliminare stesso, in quanto il preliminare in sé non può essere oggetto di revocatoria, perché non è atto dispositivo del patrimonio e non produce effetti traslativi, l'elemento soggettivo per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. va verificato al momento del preliminare in quanto rappresenta il momento in cui si forma la volontà di disporre, sebbene l'effetto non sia ancora prodotto, mentre l'eventus damni va verificato in relazione al contratto definitivo, osserva la Corte che l'accoglimento della domanda è stato correttamente motivato in ragione dell'anteriorità del credito pur rispetto al contratto preliminare che per le ragioni suesposte deve ritenersi sottoscritto in data 27 giugno 2001.
Ed, invero, il credito a tutela del quale la banca ha agito con l'azione revocatoria tra origine dal mutuo chirografario concesso in data 20.4.2001, con contestuale rilascio, a garanzia dello stesso, di vaglia cambiario “non all'ordine” di £ 120.000.000, protestato in data
9.9.2002 a firma di con firma per avallo del coniuge , credito Controparte_5 Persona_1
ridottosi a € 46.938,93 alla data del 5.9.2002.
Tale ragione di credito, giammai contestata nel giudizio di primo grado, giustifica il ricorso all'azione revocatoria posto che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (cfr. solo da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
28141 del 6/10/2023 e Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10548 del 22/04/2025). In tal senso si è ritenuto sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che invertono l'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
23208 del 15/11/2016).
Ritenuta, quindi, l'anteriorità del credito della banca anche rispetto al contratto preliminare, devono considerarsi corrette le argomentazioni del giudice di prime cure in mero alla sussistenza del requisito della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, che è stata ricavata da presunzioni semplici, tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, stante l'intervento diretto per estinguere debiti del de cuius con somme proprie e, si badi bene, nonostante l'esistenza di un residuo dovuto quale prezzo. La consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisse la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio, è stata correttamente ricavata dalle stesse previsioni dell'accordo preliminare e dal successivo intervento della promittente acquirente.
Invero, si ricorda che “la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore” (cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 25614 del 03/12/2014), nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.
Pertanto, anche detto motivo deve essere respinto.
Ai fini della regolamentazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, tenendo conto non dell'esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma del risultato finale conseguito dall'attore. Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018).
Pertanto, nel caso di specie in cui la domanda attorea è stata parzialmente accolta in primo grado, come confermato in appello, le spese del grado vanno interamente compensate sia nei confronti della curatela dell'eredità giacente che della banca, appellante incidentale, peraltro, a sua volta, soccombente.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co.
17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 10653/2019 del Tribunale di Napoli pronunciata Controparte_3 in data 28 novembre 2019, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del grado;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore