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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1952/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott.ssa Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1952/2019, pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti BLANCO Parte_1 C.F._1
CARMELO e CATRA PAOLO ( ) C.F._2 C.F._3
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GRANATA ANNA Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 24/6/2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Conclusioni
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 11 Parte resistente:
“[v]oglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, anche istruttoria, data la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza parziale già in atti:
1. affidare la figlia minore alla madre, sulla quale la stessa eserciterà la potestà genitoriale in via Per_1 esclusiva;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale di via delle Regioni nr. 38, alla sig.ra , CP_1 che in essa continuerà a vivere con la figlia minore e con la maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
3. disporre i provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della regolamentazione del diritto di visita del sig. alla figlia minore;
4. disporre a carico del padre un assegno mensile Parte_1 per il concorso al mantenimento delle due figlie di € 800,00 mensili, da versare alla entro il 5 CP_1 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, o di quell'altra maggiore misura che sarà ritenuta congrua alle attuali capacità patrimoniali dell'onerato;
5. disporre a carico del un assegno Parte_1 divorzile in favore della NO , nella misura di €. 250,00 mensili, da versare entro il Controparte_1
5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT;
6. Porre a carico del sig. nella Parte_1 misura dell'80% e della sig.ra nella misura del 20%, le spese straordinarie e/o extra costituite CP_1 dalle tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, spese per attività ludico-sportive e spese mediche specialistiche delle figlie. Con vittoria di spese e compensi. Chiede che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica”.
Svolgimento del processo
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Ispica, in data 24/8/1994 e dall'unione sono nate le figlie (24/2/2005) e (11/7/2008). Per_2 Per_1
Con sentenza n. 1196/2018 del 19/10/2018 questo tribunale ha pronunciato la separazione personale di essi coniugi, affidando le figlie minori in via esclusiva alla madre e addebitando il fallimento del pagina 2 di 11 matrimonio ad esso ricorrente, in ragione del procedimento penale nei suoi confronti iscritto per i reati di cui agli artt. 81 e 600 ter c.p. commessi in danno delle due bambine, medio tempore nondimeno archiviato.
Con tale sentenza, in particolare, venivano assunte le seguenti decisioni:
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, premesso Parte_1
l'ormai definitivo venir meno dell'affectio maritalis e di aver appellato la sentenza di primo grado di declaratoria della separazione con addebito, ha dedotto:
- di avere, nelle more, instaurato una nuova relazione sentimentale;
- che il procedimento penale a suo carico per pedopornografia, instaurato a seguito della denuncia della moglie, era stato archiviato: le uniche 10 foto di bambine nude rinvenute nella chiavetta asseritamente dallo stesso consegnata alla figlia ed accertate nell'ambito del procedimento penale a suo carico per pedopornografia erano state scattate da telefono della moglie, e non dal suo, mentre dalla perquisizione del suo cellulare e degli strumenti informatici a lui in uso non erano emersi video o fotografie di tal genere;
- che a causa di tale calunnia della moglie il rapporto con le figlie si era compromesso: era, dunque, necessario recuperare quel legame con incontri separati, con l'ausilio dei servizi sociali, se necessario, e con affido condiviso;
- quanto al mantenimento per le figlie, che la resistente percepiva direttamente gli assegni unici, pari ad euro 137,00 mensili, per 1.650,00 euro annui, quota spettante al ricorrente in busta paga;
- quanto al mantenimento della moglie, che nessuna somma andava riconosciuta, atteso che il resistente era in grado di provvedere al proprio sostentamento e il ricorrente aveva costituito una nuova stabile relazione affettiva;
pagina 3 di 11 - che la resistente, inoltre, prima del matrimonio, aveva lavorato per diversi anni nei cantieri di lavoro organizzati dal Comune di Ispica, in quanto iscritta tra i soggetti in cerca di occupazione nelle liste dell'ufficio locale di collocamento;
- che dopo il matrimonio la resistente aveva deciso di non lavorare più in quanto convinta che non fosse adatta per i lavori umili e di fatica, ma fosse portata per la recita e il cinema;
inoltre, come da foto del
2018, la resistente è stata chiamata a ricoprire piccole parti in film girati nella Sicilia Sud Orientale, per i quali ha ricevuto dei compensi;
- che i lavori domestici erano svolti dal ricorrente;
- che il ricorrente aveva contratto un prestito di euro 11.500,00, da pagare in rate mensili CP_2 di euro 238,00, con scadenza ad aprile 2020, a causa delle sopravvenute esigente personali anche determinate dalle spese del processo di separazione;
- che la moglie con le figlie beneficiavano già dell'abitazione familiare.
Concludeva, dunque, per la pronuncia di divorzio, alle condizioni sopra riprodotte.
Con comparsa di replica si costituiva , chiedendo l'affidamento esclusivo delle Controparte_1 figlie, con regolazione del diritto di visita da parte del padre, l'assegnazione della casa familiare e l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore di queste ultime e di sé medesima.
Deduceva, a tal fine, che:
- dal procedimento penale, ancorché archiviato per mancanza di prove sufficienti a carico del ricorrente per le imputazioni ivi formulate, era emerso che le foto di nudo erano state scattate dal padre, a prescindere da quale genitore avesse in uso il telefonino, come da concorde testimonianza delle figlie;
- l'affidamento esclusivo, in sede di separazione, era stato pronunciato altresì per l'atteggiamento di avversione e assoluta disaffezione delle figlie nei confronti del padre, causato dal distacco emotivo- affettivo di quest'ultimo;
- il ricorrente, dopo la sospensione per pausa estiva di luglio 2017 degli incontri protetti instaurati presso gli assistenti sociali, non ha più fatto richiesta di attivazione;
- quanto al mantenimento delle figlie, lo stesso era stato così determinato, in sede di separazione, già all'esito di una decisione collegiale del 2011, all'esito del reclamo contro la prima ordinanza presidenziale, della Corte d'Appello di Catania, giudizio poi concluso per riconciliazione;
tale entità ha poi trovato ulteriore confermata anche nella pronuncia della medesima Corte del 2016, dopo il reclamo dell'ordinanza presidenziale del giudizio di primo grado, giudizio di merito infine terminato con la sentenza di separazione giudiziale, che in ultima analisi ne recepiva la quantificazione;
pagina 4 di 11 - il ricorrente, abbandonata la casa familiare, si era trasferito presso la madre, al piano terra del medesimo stabile, per il quale non aveva oneri locativi, oltre che con il continuo e costante sostegno economico della madre vedova;
- l'entità dell'assegno è stata determinata a prescindere dalla circostanza, già allegata, che la moglie aveva potuto chiedere al datore di lavoro anche gli assegni familiari percepiti dal coniuge lavoratore;
- le figlie, infatti, avevano iniziato anche il ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado, con maggiori necessità economiche;
- ella era disoccupata, avendo conseguito solo la licenza media superiore e non avendo mai lavorato in costanza di matrimonio, senza poter maturare alcuna esperienza e potenzialità professionale che le consentisse, all'età di cinquantatrè anni, di inserirsi con facilità nel mondo del lavoro;
- aveva dovuto affrontare l'insorgenza di patologie che la rendevano inidonea al sollevamento di carichi pesanti;
- non aveva mai percepito alcun compenso per la comparsa di una produzione cinematografica locale, né tantomeno quell'esperienza poteva considerarsi un sintomo di capacità lavorativa;
- era pacifico che il ricorrente godesse anche del sostegno economico della madre, come dallo stesso ammesso in diverse chat e sui social, potendo fare continui viaggi e pranzi fuori;
- il prestito contratto dal ricorrente era in prossima scadenza.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Celebrata l'udienza presidenziale e concessi i termini per l'integrazione degli atti, con sentenza non definitiva n. 63/2021 del 25/1/2021 questo tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo gli atti al giudice istruttore per il prosieguo.
Con sentenza n. 1036/2021, la Corte d'Appello di Catania confermava le decisioni contenute nella pronuncia di separazione di primo grado, ad eccezione di quella relativa all'entità dell'assegno di mantenimento, ridotto in euro 500,00, quanto a quello nell'interesse delle figlie, ed in euro 100,00, quanto a quello per la moglie, atteso che nella ricostruzione della capacità economica del ricorrente, che percepiva una retribuzione di circa 1.300,00 euro mensili, erano stati erroneamente tenuti in considerazione gli emolumenti pensionistici di cui era beneficiaria la di lui madre e non era stata tenuta in debito conto l'assegnazione della casa familiare in favore di . Controparte_1
Concessi i tre termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice istruttore, esaminate le istanze istruttorie e vista altresì la proposta istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale per quanto concerne le condizioni economiche provvisorie, rigettava la richiesta modifica, in quanto non fondata su elementi sopravvenuti (ma su una mera modifica, in sede di appello, della decisione di primo grado), invitava l' di Ragusa a comunicare al tribunale di Ragusa tutti gli emolumenti a qualsivoglia titolo erogati CP_3
pagina 5 di 11 in favore della resistente a far data dal 2019 e, infine, ordinava a di esibire la Controparte_4 dichiarazione di successione della madre, medio tempore deceduta, nonché di copia Persona_3 della documentazione bancaria o postale attestante la giacenza, all'apertura della successione, degli strumenti di deposito intestati alla defunta.
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e, previa fissazione di un'udienza interlocutoria derivante dalla sopravvenuta maternità di e conseguente allontanamento di quest'ultima dall'abitazione familiare, veniva Parte_2 rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il quale pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
A seguito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, il giudizio è proseguito sulle restanti domande formulate dalle parti, che per comodità saranno affrontate per punti.
1) Affidamento delle figlie e regolamentazione del diritto di visita.
Nel corso del processo, (24/2/2005) è divenuta maggiorenne, venendo meno il Persona_4 presupposto per la pronuncia sul relativo affidamento.
Quanto a (11/8/2008), di ormai quasi 17 anni, deve esser confermata la decisione Parte_3 provvisoria resa con l'ordinanza presidenziale, limitatamente all'affidamento esclusivo in favore della resistente . Controparte_1
Infatti, il materiale probatorio raccolto - tra cui il contenuto della sentenza di separazione, la sentenza di secondo grado n. 1036/2021 della Corte d'Appello di Catania, il verbale di audizione delle figlie del
9/7/2020 davanti al collegio dell'appello (“io e mia sorella abbiamo visto nostro padre presso i locali del SS per circa quattro volte;
anche in tali occasioni non abbiamo mai parlato, lui stava col telefonino
e io e mia sorella parlavamo tra noi”), unitamente all'allegata e non contestata inerzia del ricorrente dal richiedere l'attivazione degli incontri presso lo spazio neutro, sospesi dopo la pausa estiva di luglio 2017, nonché la mancata articolazione di mezzi istruttori volti a sovvertire quella ricostruzione dei rapporti padre-figlie, dimostrano il prolungato disinteresse affettivo del primo nei confronti delle seconde, in disparte qualsivoglia rilevanza delle condotte oggetto del procedimento penale infine archiviato.
Data l'età raggiunta da , ritiene il collegio non sia opportuno confermare per il futuro la disciplina Per_1 delle visite col padre, rimettendo alla volontà della minore, ormai prossima alla maggiore età, tempi e modalità degli eventuali incontri.
2) Assegnazione casa familiare.
pagina 6 di 11 Questo collegio aderisce al costante orientamento della suprema corte, secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate" (Cass. n. 25604/2018)”.
Nel caso di specie, nel corso del processo non sono emersi elementi, nemmeno presuntivi, volti a dimostrare un'acquisita autosufficienza economica da parte di (11/8/2008), ancora Parte_3 minorenne ed affidata in via esclusiva e quindi collocata presso la madre, e di Persona_4
(24/2/2005), quest'ultima pacificamente rientrata, nell'assenza di contestazioni sul punto all'esito dell'udienza interlocutoria del 29/4/2024 e alla luce della manifestata disponibilità della resistente, nell'abitazione sita in Ispica, via delle Regioni n. 38, dopo un primo allontanamento determinato dal parto di quest'ultima della figlia (nipote dei contendenti) causa di un iniziale Parte_2 conflitto madre-figlia, nell'ambito del quale la resistente, in un primo momento, si era rifiutata di dare ospitalità alla figlia maggiorenne con la nipote;
in particolare, quanto alle condizioni economiche di
è sufficiente richiamare quanto emerso nel provvedimento del Tribunale per i Persona_4
Minorenni, del 14/12/2023, attivatosi su segnalazione del servizio sociale del Comune di Ispica nell'interesse di che ha riscontrato una “situazione di disagio e fragilità personale Parte_2 della giovane madre”, la quale ha dichiarato che tale parto era il “frutto di una relazione instabile con un uomo che ha dichiarato di non volerla riconoscere”.
3) Mantenimento delle figlie.
Come anticipato, nessuna delle due figlie, né quella minorenne, né quella divenuta nel tempo maggiorenne, è economicamente autosufficiente.
La sentenza di primo grado di separazione giudiziale del 19/10/2018, sulla scorta anche della pronuncia adottata in sede di reclamo dell'ordinanza presidenziale da parte della Corte d'Appello di Catania, del
17/16/2016, aveva determinato l'assegno di mantenimento in euro 300,00 per ciascuna figlia.
Tale entità era stata confermata altresì con l'ordinanza presidenziale emessa nell'ambito del presente giudizio, sul punto non reclamata.
Con sentenza del 11/5/2021, la Corte d'Appello di Catania, adita in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva nel frattempo ridotto il mantenimento deciso in sede di separazione, dunque per il periodo intercorrente fino all'ordinanza presidenziale del giudizio di divorzio, in euro 250,00 per ciascuna delle due figlie.
pagina 7 di 11 Si legge in motivazione, infatti, che i giudici del primo grado avevano erroneamente valorizzato il dato per cui potesse contare sugli emolumenti pensionistici percepiti dalla madre, Parte_1 con cui conviveva.
Il giudice istruttore del presente giudizio, correttamente, aveva chiarito che tale decisione di secondo grado riguardava il periodo anteriore all'instaurato giudizio di divorzio, rendendo inammissibile la domanda di modifica in corso di causa dell'ordinanza presidenziale, il cui contenuto, per le seguenti ragioni, deve esser confermato.
Il ricorrente ha, infatti, chiesto la riduzione di tale mantenimento sino ad euro 460,00 e, in tale ottica, ha valorizzato la percezione, da parte della ricorrente, degli assegni unici previsti per le figlie, le quali sarebbero stati percepiti prima per 137,00 mensili, poi anche per la quota spettante al padre.
Il ricorrente, tuttavia, non ha mai quantificato la quota spettante al padre, che sarebbe poi stata percepita esclusivamente dalla moglie, chiedendo solo con note di precisazione delle conclusioni, di “disporre un'informativa al fine di accertare che la sig.ra percepisca per intero il c.d. CP_3 Controparte_1
“assegno unico” per le due figlie, verificarne l'esatto ammontare”, nonché deferendo un giuramento decisorio solo sull'an di tale reddito (“Giuro e giurando confermo o nego di incassare dall' anche CP_3 la quota di assegno unico spettante al mio ex-marito, ”; ”Giuro e giurando confermo Parte_1
o nego di aver ricevuto dal mio ex-marito, l'autorizzazione ad incassare anche la Parte_1 quota dell'assegno unico a lui spettante e pari al 50% del totale riconosciutomi dall' ), non CP_3 fornendo alcun indice sull'elemento eventualmente rilevante nell'attività di bilanciamento, ossia il quantum degli emolumenti percepiti a far data dall'intervenuta conoscenza dell'esclusiva attribuzione degli stessi alla sola resistente. Tali mezzi istruttori risultano pertanto irrilevanti.
È, inoltre, pacifico, anche nel presente giudizio, l'entità del reddito percepito dal ricorrente, pari ad euro
1.300,00, nonché è parimenti pacifico, come circostanza successiva alla definizione del giudizio di separazione (che, quindi, non poteva esser ponderata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza di secondo grado), l'esaurimento delle rate di 238,00 euro mensili del prestito contratto nel marzo 2016 con
(cfr., p. 8 ricorso). CP_2
Allo stesso tempo, i sopravvenuti mutamenti nella composizione del nuovo nucleo del ricorrente (cfr., certificato prodotto in allegato alle note del 17/5/2024) sono stati, nel tempo, ampiamente controbilanciati dalle stesse sostanze, liquide ed immobili, acquisiti direttamente (e non più mediati dalla madre di lui) dal suo stesso nucleo (cfr., dichiarazione di successione della madre di lui, Persona_3 avvenuto in data 3/1/2021, da cui si evince un patrimonio devoluto in favore dello stesso, quale unico erede universale, sicuramente pari ad euro 31.044,00 quale controvalore di quote di fondi comuni di investimento, euro 6.581,00, quale controvalore di azioni;
un immobile con valore fiscale di euro pagina 8 di 11 114.576,00; quanto alla controversa attribuzione della maggior parte del saldo del conto corrente, pari ad euro 150.000,00 (nella tesi del ricorrente legato iure hereditatis alla compagna, come da testamento olografo consegnato dallo stesso al notaio per la pubblicazione, contestato da Controparte_1 per falsità della firma asseritamente attribuita alla de cuius,)è sufficiente osservare, come già anticipato, che tale patrimonio liquido è già di per sé sufficiente a compensare gli oneri economici invocati dal ricorrente per la riduzione dell'assegno di mantenimento e derivanti proprio dall'aver iniziato la convivenza con la beneficiaria del legato, (cfr., ancora, il certificato prodotto dallo Persona_5 stesso ricorrente in data 17/5/2024).
Di conseguenza, alla luce di queste considerazioni (e, in particolare, il sopravvenuto venir meno del debito del ricorrente verso ) e delle esigenze delle figlie le quali, prima della separazione, CP_5 potevano contare su una situazione economica familiare imperniata su una casa di proprietà e un reddito del ricorrente, pari ad euro 1.300,00, devono essere confermate, per il presente giudizio, le seguenti condizioni economiche: euro 300,00 mensili per ciascuna, oltre adeguamenti annuali secondo indici
ISTAT del oltre alla rivalutazione Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie.
4) Mantenimento della moglie.
Anche nel presente giudizio, è pacifico che la resistente, in costanza di matrimonio, non abbia coltivato una propria professionalità lavorativa, né è stato documentato o articolato, che la stessa abbia profittato durante il matrimonio di effettive proposte di lavoro.
Considerata l'età della stessa, ormai superiore a 50 anni, e non essendo stata fornita alcuna prova circa l'asserita percezione da parte della stessa di redditi da attività cinematografica, nonché l'acquisizione di una specifica professionalità, deve esser confermato l'obbligo ad un assegno divorzile anche nei suoi confronti.
Sull'entità dello stesso, è sufficiente richiamare quanto testé ricostruito: a fronte di un originario reddito familiare, da distribuirsi nell'ambito della comunione familiare, pari ad euro 1.300,00 e percepito dal solo ricorrente, oltre alla casa di proprietà, quest'ultimo nel tempo ha beneficiato di un incremento considerevole del suo patrimonio, in epoca successiva alla conclusione del giudizio di separazione, tramite un sopravvenuto risparmio (venir meno del predetto prestito) e la devoluzione dell'eredità materna (sicuramente titoli e quote di fondi).
Tali circostanze (oltre al saldo del conto corrente, comunque destinato al suo nucleo familiare, anche se legato a terzi, in tesi proprio la compagna) controbilanciano, ampiamente, le circostanze invocate dal ricorrente come motivo per una diminuzione dell'assegno stabilito con l'ordinanza presidenziale del
27/2/2020, confermando la correttezza dell'entità ivi stabilita, pari ad euro 200,00 mensili.
pagina 9 di 11 Non può, infatti, esser accolta la richiesta della resistente di aumento di entrambi gli assegni, dovendo in ogni caso il collegio assurgere a parametro di bilanciamento la condizione economica preesistente la crisi coniugale e l'attuale condizione familiare dell'onerato.
5) Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
[...]
Visto il protocollo intervenuto tra il presente tribunale e il consiglio dell'ordine degli avvocati di Ragusa per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati della parte ammessa al gratuito patrocinio per le cause ad elevato tasso di ripetitività e standardizzazione degli atti, tra cui quelle in materia di famiglia,
n. 3414/U del 27/9/2023, e considerata l'attività svolta dopo la provvisoria ammissione a gratuito patrocinio e che si tratta di divorzio con figli in cui sono stati disposti alcuni mezzi istruttori, esse si liquidano in euro 4.700,00 (la misura dimidiata è infatti determinata in 2.350,00 euro).
Atteso che la resistente è ammessa al patrocinio gratuito fino al 31/12/2020, e dunque per le fasi di studio, introduttiva e, in parte, di trattazione, metà dell'importo liquidato deve esser corrisposto direttamente in favore dell'erario, ossia pari ad euro 2.375,00, mentre la restante metà deve esser corrisposta direttamente in favore della medesima, non più ammessa a godere del predetto beneficio per tutte le fasi successive
(redazione memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., udienze successive e fase decisoria);
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dispone l'affidamento esclusivo, in favore della madre, di (11/7/2008); Persona_6
• assegna la casa familiare, sita Ispica, via delle Regioni n. 38, piano secondo, a Controparte_1
(c.f. ); C.F._4
• dispone che (c.f. ) versi a Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 quale C.F._4 mantenimento per entrambe le figlie (300 per ciascuna), oltre alla rivalutazione Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie;
• dispone che (c.f. ) versi a Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, nell'interesse di quest'ultima, C.F._4 pari ad euro 200,00, oltre alla rivalutazione Istat come per legge;
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in euro 4.700,00 per
[...] C.F._4 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, di cui metà da pagina 10 di 11 corrispondersi direttamente in favore dell'erario.
Così deciso in Ragusa, 06/02/2025
Il giudice relatore dott. Antonio Pianoforte
Il presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott.ssa Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1952/2019, pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti BLANCO Parte_1 C.F._1
CARMELO e CATRA PAOLO ( ) C.F._2 C.F._3
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GRANATA ANNA Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 24/6/2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Conclusioni
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 11 Parte resistente:
“[v]oglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, anche istruttoria, data la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza parziale già in atti:
1. affidare la figlia minore alla madre, sulla quale la stessa eserciterà la potestà genitoriale in via Per_1 esclusiva;
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale di via delle Regioni nr. 38, alla sig.ra , CP_1 che in essa continuerà a vivere con la figlia minore e con la maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
3. disporre i provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della regolamentazione del diritto di visita del sig. alla figlia minore;
4. disporre a carico del padre un assegno mensile Parte_1 per il concorso al mantenimento delle due figlie di € 800,00 mensili, da versare alla entro il 5 CP_1 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, o di quell'altra maggiore misura che sarà ritenuta congrua alle attuali capacità patrimoniali dell'onerato;
5. disporre a carico del un assegno Parte_1 divorzile in favore della NO , nella misura di €. 250,00 mensili, da versare entro il Controparte_1
5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT;
6. Porre a carico del sig. nella Parte_1 misura dell'80% e della sig.ra nella misura del 20%, le spese straordinarie e/o extra costituite CP_1 dalle tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, spese per attività ludico-sportive e spese mediche specialistiche delle figlie. Con vittoria di spese e compensi. Chiede che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica”.
Svolgimento del processo
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Ispica, in data 24/8/1994 e dall'unione sono nate le figlie (24/2/2005) e (11/7/2008). Per_2 Per_1
Con sentenza n. 1196/2018 del 19/10/2018 questo tribunale ha pronunciato la separazione personale di essi coniugi, affidando le figlie minori in via esclusiva alla madre e addebitando il fallimento del pagina 2 di 11 matrimonio ad esso ricorrente, in ragione del procedimento penale nei suoi confronti iscritto per i reati di cui agli artt. 81 e 600 ter c.p. commessi in danno delle due bambine, medio tempore nondimeno archiviato.
Con tale sentenza, in particolare, venivano assunte le seguenti decisioni:
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, premesso Parte_1
l'ormai definitivo venir meno dell'affectio maritalis e di aver appellato la sentenza di primo grado di declaratoria della separazione con addebito, ha dedotto:
- di avere, nelle more, instaurato una nuova relazione sentimentale;
- che il procedimento penale a suo carico per pedopornografia, instaurato a seguito della denuncia della moglie, era stato archiviato: le uniche 10 foto di bambine nude rinvenute nella chiavetta asseritamente dallo stesso consegnata alla figlia ed accertate nell'ambito del procedimento penale a suo carico per pedopornografia erano state scattate da telefono della moglie, e non dal suo, mentre dalla perquisizione del suo cellulare e degli strumenti informatici a lui in uso non erano emersi video o fotografie di tal genere;
- che a causa di tale calunnia della moglie il rapporto con le figlie si era compromesso: era, dunque, necessario recuperare quel legame con incontri separati, con l'ausilio dei servizi sociali, se necessario, e con affido condiviso;
- quanto al mantenimento per le figlie, che la resistente percepiva direttamente gli assegni unici, pari ad euro 137,00 mensili, per 1.650,00 euro annui, quota spettante al ricorrente in busta paga;
- quanto al mantenimento della moglie, che nessuna somma andava riconosciuta, atteso che il resistente era in grado di provvedere al proprio sostentamento e il ricorrente aveva costituito una nuova stabile relazione affettiva;
pagina 3 di 11 - che la resistente, inoltre, prima del matrimonio, aveva lavorato per diversi anni nei cantieri di lavoro organizzati dal Comune di Ispica, in quanto iscritta tra i soggetti in cerca di occupazione nelle liste dell'ufficio locale di collocamento;
- che dopo il matrimonio la resistente aveva deciso di non lavorare più in quanto convinta che non fosse adatta per i lavori umili e di fatica, ma fosse portata per la recita e il cinema;
inoltre, come da foto del
2018, la resistente è stata chiamata a ricoprire piccole parti in film girati nella Sicilia Sud Orientale, per i quali ha ricevuto dei compensi;
- che i lavori domestici erano svolti dal ricorrente;
- che il ricorrente aveva contratto un prestito di euro 11.500,00, da pagare in rate mensili CP_2 di euro 238,00, con scadenza ad aprile 2020, a causa delle sopravvenute esigente personali anche determinate dalle spese del processo di separazione;
- che la moglie con le figlie beneficiavano già dell'abitazione familiare.
Concludeva, dunque, per la pronuncia di divorzio, alle condizioni sopra riprodotte.
Con comparsa di replica si costituiva , chiedendo l'affidamento esclusivo delle Controparte_1 figlie, con regolazione del diritto di visita da parte del padre, l'assegnazione della casa familiare e l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore di queste ultime e di sé medesima.
Deduceva, a tal fine, che:
- dal procedimento penale, ancorché archiviato per mancanza di prove sufficienti a carico del ricorrente per le imputazioni ivi formulate, era emerso che le foto di nudo erano state scattate dal padre, a prescindere da quale genitore avesse in uso il telefonino, come da concorde testimonianza delle figlie;
- l'affidamento esclusivo, in sede di separazione, era stato pronunciato altresì per l'atteggiamento di avversione e assoluta disaffezione delle figlie nei confronti del padre, causato dal distacco emotivo- affettivo di quest'ultimo;
- il ricorrente, dopo la sospensione per pausa estiva di luglio 2017 degli incontri protetti instaurati presso gli assistenti sociali, non ha più fatto richiesta di attivazione;
- quanto al mantenimento delle figlie, lo stesso era stato così determinato, in sede di separazione, già all'esito di una decisione collegiale del 2011, all'esito del reclamo contro la prima ordinanza presidenziale, della Corte d'Appello di Catania, giudizio poi concluso per riconciliazione;
tale entità ha poi trovato ulteriore confermata anche nella pronuncia della medesima Corte del 2016, dopo il reclamo dell'ordinanza presidenziale del giudizio di primo grado, giudizio di merito infine terminato con la sentenza di separazione giudiziale, che in ultima analisi ne recepiva la quantificazione;
pagina 4 di 11 - il ricorrente, abbandonata la casa familiare, si era trasferito presso la madre, al piano terra del medesimo stabile, per il quale non aveva oneri locativi, oltre che con il continuo e costante sostegno economico della madre vedova;
- l'entità dell'assegno è stata determinata a prescindere dalla circostanza, già allegata, che la moglie aveva potuto chiedere al datore di lavoro anche gli assegni familiari percepiti dal coniuge lavoratore;
- le figlie, infatti, avevano iniziato anche il ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado, con maggiori necessità economiche;
- ella era disoccupata, avendo conseguito solo la licenza media superiore e non avendo mai lavorato in costanza di matrimonio, senza poter maturare alcuna esperienza e potenzialità professionale che le consentisse, all'età di cinquantatrè anni, di inserirsi con facilità nel mondo del lavoro;
- aveva dovuto affrontare l'insorgenza di patologie che la rendevano inidonea al sollevamento di carichi pesanti;
- non aveva mai percepito alcun compenso per la comparsa di una produzione cinematografica locale, né tantomeno quell'esperienza poteva considerarsi un sintomo di capacità lavorativa;
- era pacifico che il ricorrente godesse anche del sostegno economico della madre, come dallo stesso ammesso in diverse chat e sui social, potendo fare continui viaggi e pranzi fuori;
- il prestito contratto dal ricorrente era in prossima scadenza.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Celebrata l'udienza presidenziale e concessi i termini per l'integrazione degli atti, con sentenza non definitiva n. 63/2021 del 25/1/2021 questo tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo gli atti al giudice istruttore per il prosieguo.
Con sentenza n. 1036/2021, la Corte d'Appello di Catania confermava le decisioni contenute nella pronuncia di separazione di primo grado, ad eccezione di quella relativa all'entità dell'assegno di mantenimento, ridotto in euro 500,00, quanto a quello nell'interesse delle figlie, ed in euro 100,00, quanto a quello per la moglie, atteso che nella ricostruzione della capacità economica del ricorrente, che percepiva una retribuzione di circa 1.300,00 euro mensili, erano stati erroneamente tenuti in considerazione gli emolumenti pensionistici di cui era beneficiaria la di lui madre e non era stata tenuta in debito conto l'assegnazione della casa familiare in favore di . Controparte_1
Concessi i tre termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice istruttore, esaminate le istanze istruttorie e vista altresì la proposta istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale per quanto concerne le condizioni economiche provvisorie, rigettava la richiesta modifica, in quanto non fondata su elementi sopravvenuti (ma su una mera modifica, in sede di appello, della decisione di primo grado), invitava l' di Ragusa a comunicare al tribunale di Ragusa tutti gli emolumenti a qualsivoglia titolo erogati CP_3
pagina 5 di 11 in favore della resistente a far data dal 2019 e, infine, ordinava a di esibire la Controparte_4 dichiarazione di successione della madre, medio tempore deceduta, nonché di copia Persona_3 della documentazione bancaria o postale attestante la giacenza, all'apertura della successione, degli strumenti di deposito intestati alla defunta.
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e, previa fissazione di un'udienza interlocutoria derivante dalla sopravvenuta maternità di e conseguente allontanamento di quest'ultima dall'abitazione familiare, veniva Parte_2 rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il quale pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
A seguito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, il giudizio è proseguito sulle restanti domande formulate dalle parti, che per comodità saranno affrontate per punti.
1) Affidamento delle figlie e regolamentazione del diritto di visita.
Nel corso del processo, (24/2/2005) è divenuta maggiorenne, venendo meno il Persona_4 presupposto per la pronuncia sul relativo affidamento.
Quanto a (11/8/2008), di ormai quasi 17 anni, deve esser confermata la decisione Parte_3 provvisoria resa con l'ordinanza presidenziale, limitatamente all'affidamento esclusivo in favore della resistente . Controparte_1
Infatti, il materiale probatorio raccolto - tra cui il contenuto della sentenza di separazione, la sentenza di secondo grado n. 1036/2021 della Corte d'Appello di Catania, il verbale di audizione delle figlie del
9/7/2020 davanti al collegio dell'appello (“io e mia sorella abbiamo visto nostro padre presso i locali del SS per circa quattro volte;
anche in tali occasioni non abbiamo mai parlato, lui stava col telefonino
e io e mia sorella parlavamo tra noi”), unitamente all'allegata e non contestata inerzia del ricorrente dal richiedere l'attivazione degli incontri presso lo spazio neutro, sospesi dopo la pausa estiva di luglio 2017, nonché la mancata articolazione di mezzi istruttori volti a sovvertire quella ricostruzione dei rapporti padre-figlie, dimostrano il prolungato disinteresse affettivo del primo nei confronti delle seconde, in disparte qualsivoglia rilevanza delle condotte oggetto del procedimento penale infine archiviato.
Data l'età raggiunta da , ritiene il collegio non sia opportuno confermare per il futuro la disciplina Per_1 delle visite col padre, rimettendo alla volontà della minore, ormai prossima alla maggiore età, tempi e modalità degli eventuali incontri.
2) Assegnazione casa familiare.
pagina 6 di 11 Questo collegio aderisce al costante orientamento della suprema corte, secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate" (Cass. n. 25604/2018)”.
Nel caso di specie, nel corso del processo non sono emersi elementi, nemmeno presuntivi, volti a dimostrare un'acquisita autosufficienza economica da parte di (11/8/2008), ancora Parte_3 minorenne ed affidata in via esclusiva e quindi collocata presso la madre, e di Persona_4
(24/2/2005), quest'ultima pacificamente rientrata, nell'assenza di contestazioni sul punto all'esito dell'udienza interlocutoria del 29/4/2024 e alla luce della manifestata disponibilità della resistente, nell'abitazione sita in Ispica, via delle Regioni n. 38, dopo un primo allontanamento determinato dal parto di quest'ultima della figlia (nipote dei contendenti) causa di un iniziale Parte_2 conflitto madre-figlia, nell'ambito del quale la resistente, in un primo momento, si era rifiutata di dare ospitalità alla figlia maggiorenne con la nipote;
in particolare, quanto alle condizioni economiche di
è sufficiente richiamare quanto emerso nel provvedimento del Tribunale per i Persona_4
Minorenni, del 14/12/2023, attivatosi su segnalazione del servizio sociale del Comune di Ispica nell'interesse di che ha riscontrato una “situazione di disagio e fragilità personale Parte_2 della giovane madre”, la quale ha dichiarato che tale parto era il “frutto di una relazione instabile con un uomo che ha dichiarato di non volerla riconoscere”.
3) Mantenimento delle figlie.
Come anticipato, nessuna delle due figlie, né quella minorenne, né quella divenuta nel tempo maggiorenne, è economicamente autosufficiente.
La sentenza di primo grado di separazione giudiziale del 19/10/2018, sulla scorta anche della pronuncia adottata in sede di reclamo dell'ordinanza presidenziale da parte della Corte d'Appello di Catania, del
17/16/2016, aveva determinato l'assegno di mantenimento in euro 300,00 per ciascuna figlia.
Tale entità era stata confermata altresì con l'ordinanza presidenziale emessa nell'ambito del presente giudizio, sul punto non reclamata.
Con sentenza del 11/5/2021, la Corte d'Appello di Catania, adita in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva nel frattempo ridotto il mantenimento deciso in sede di separazione, dunque per il periodo intercorrente fino all'ordinanza presidenziale del giudizio di divorzio, in euro 250,00 per ciascuna delle due figlie.
pagina 7 di 11 Si legge in motivazione, infatti, che i giudici del primo grado avevano erroneamente valorizzato il dato per cui potesse contare sugli emolumenti pensionistici percepiti dalla madre, Parte_1 con cui conviveva.
Il giudice istruttore del presente giudizio, correttamente, aveva chiarito che tale decisione di secondo grado riguardava il periodo anteriore all'instaurato giudizio di divorzio, rendendo inammissibile la domanda di modifica in corso di causa dell'ordinanza presidenziale, il cui contenuto, per le seguenti ragioni, deve esser confermato.
Il ricorrente ha, infatti, chiesto la riduzione di tale mantenimento sino ad euro 460,00 e, in tale ottica, ha valorizzato la percezione, da parte della ricorrente, degli assegni unici previsti per le figlie, le quali sarebbero stati percepiti prima per 137,00 mensili, poi anche per la quota spettante al padre.
Il ricorrente, tuttavia, non ha mai quantificato la quota spettante al padre, che sarebbe poi stata percepita esclusivamente dalla moglie, chiedendo solo con note di precisazione delle conclusioni, di “disporre un'informativa al fine di accertare che la sig.ra percepisca per intero il c.d. CP_3 Controparte_1
“assegno unico” per le due figlie, verificarne l'esatto ammontare”, nonché deferendo un giuramento decisorio solo sull'an di tale reddito (“Giuro e giurando confermo o nego di incassare dall' anche CP_3 la quota di assegno unico spettante al mio ex-marito, ”; ”Giuro e giurando confermo Parte_1
o nego di aver ricevuto dal mio ex-marito, l'autorizzazione ad incassare anche la Parte_1 quota dell'assegno unico a lui spettante e pari al 50% del totale riconosciutomi dall' ), non CP_3 fornendo alcun indice sull'elemento eventualmente rilevante nell'attività di bilanciamento, ossia il quantum degli emolumenti percepiti a far data dall'intervenuta conoscenza dell'esclusiva attribuzione degli stessi alla sola resistente. Tali mezzi istruttori risultano pertanto irrilevanti.
È, inoltre, pacifico, anche nel presente giudizio, l'entità del reddito percepito dal ricorrente, pari ad euro
1.300,00, nonché è parimenti pacifico, come circostanza successiva alla definizione del giudizio di separazione (che, quindi, non poteva esser ponderata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza di secondo grado), l'esaurimento delle rate di 238,00 euro mensili del prestito contratto nel marzo 2016 con
(cfr., p. 8 ricorso). CP_2
Allo stesso tempo, i sopravvenuti mutamenti nella composizione del nuovo nucleo del ricorrente (cfr., certificato prodotto in allegato alle note del 17/5/2024) sono stati, nel tempo, ampiamente controbilanciati dalle stesse sostanze, liquide ed immobili, acquisiti direttamente (e non più mediati dalla madre di lui) dal suo stesso nucleo (cfr., dichiarazione di successione della madre di lui, Persona_3 avvenuto in data 3/1/2021, da cui si evince un patrimonio devoluto in favore dello stesso, quale unico erede universale, sicuramente pari ad euro 31.044,00 quale controvalore di quote di fondi comuni di investimento, euro 6.581,00, quale controvalore di azioni;
un immobile con valore fiscale di euro pagina 8 di 11 114.576,00; quanto alla controversa attribuzione della maggior parte del saldo del conto corrente, pari ad euro 150.000,00 (nella tesi del ricorrente legato iure hereditatis alla compagna, come da testamento olografo consegnato dallo stesso al notaio per la pubblicazione, contestato da Controparte_1 per falsità della firma asseritamente attribuita alla de cuius,)è sufficiente osservare, come già anticipato, che tale patrimonio liquido è già di per sé sufficiente a compensare gli oneri economici invocati dal ricorrente per la riduzione dell'assegno di mantenimento e derivanti proprio dall'aver iniziato la convivenza con la beneficiaria del legato, (cfr., ancora, il certificato prodotto dallo Persona_5 stesso ricorrente in data 17/5/2024).
Di conseguenza, alla luce di queste considerazioni (e, in particolare, il sopravvenuto venir meno del debito del ricorrente verso ) e delle esigenze delle figlie le quali, prima della separazione, CP_5 potevano contare su una situazione economica familiare imperniata su una casa di proprietà e un reddito del ricorrente, pari ad euro 1.300,00, devono essere confermate, per il presente giudizio, le seguenti condizioni economiche: euro 300,00 mensili per ciascuna, oltre adeguamenti annuali secondo indici
ISTAT del oltre alla rivalutazione Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie.
4) Mantenimento della moglie.
Anche nel presente giudizio, è pacifico che la resistente, in costanza di matrimonio, non abbia coltivato una propria professionalità lavorativa, né è stato documentato o articolato, che la stessa abbia profittato durante il matrimonio di effettive proposte di lavoro.
Considerata l'età della stessa, ormai superiore a 50 anni, e non essendo stata fornita alcuna prova circa l'asserita percezione da parte della stessa di redditi da attività cinematografica, nonché l'acquisizione di una specifica professionalità, deve esser confermato l'obbligo ad un assegno divorzile anche nei suoi confronti.
Sull'entità dello stesso, è sufficiente richiamare quanto testé ricostruito: a fronte di un originario reddito familiare, da distribuirsi nell'ambito della comunione familiare, pari ad euro 1.300,00 e percepito dal solo ricorrente, oltre alla casa di proprietà, quest'ultimo nel tempo ha beneficiato di un incremento considerevole del suo patrimonio, in epoca successiva alla conclusione del giudizio di separazione, tramite un sopravvenuto risparmio (venir meno del predetto prestito) e la devoluzione dell'eredità materna (sicuramente titoli e quote di fondi).
Tali circostanze (oltre al saldo del conto corrente, comunque destinato al suo nucleo familiare, anche se legato a terzi, in tesi proprio la compagna) controbilanciano, ampiamente, le circostanze invocate dal ricorrente come motivo per una diminuzione dell'assegno stabilito con l'ordinanza presidenziale del
27/2/2020, confermando la correttezza dell'entità ivi stabilita, pari ad euro 200,00 mensili.
pagina 9 di 11 Non può, infatti, esser accolta la richiesta della resistente di aumento di entrambi gli assegni, dovendo in ogni caso il collegio assurgere a parametro di bilanciamento la condizione economica preesistente la crisi coniugale e l'attuale condizione familiare dell'onerato.
5) Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
[...]
Visto il protocollo intervenuto tra il presente tribunale e il consiglio dell'ordine degli avvocati di Ragusa per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati della parte ammessa al gratuito patrocinio per le cause ad elevato tasso di ripetitività e standardizzazione degli atti, tra cui quelle in materia di famiglia,
n. 3414/U del 27/9/2023, e considerata l'attività svolta dopo la provvisoria ammissione a gratuito patrocinio e che si tratta di divorzio con figli in cui sono stati disposti alcuni mezzi istruttori, esse si liquidano in euro 4.700,00 (la misura dimidiata è infatti determinata in 2.350,00 euro).
Atteso che la resistente è ammessa al patrocinio gratuito fino al 31/12/2020, e dunque per le fasi di studio, introduttiva e, in parte, di trattazione, metà dell'importo liquidato deve esser corrisposto direttamente in favore dell'erario, ossia pari ad euro 2.375,00, mentre la restante metà deve esser corrisposta direttamente in favore della medesima, non più ammessa a godere del predetto beneficio per tutte le fasi successive
(redazione memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., udienze successive e fase decisoria);
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dispone l'affidamento esclusivo, in favore della madre, di (11/7/2008); Persona_6
• assegna la casa familiare, sita Ispica, via delle Regioni n. 38, piano secondo, a Controparte_1
(c.f. ); C.F._4
• dispone che (c.f. ) versi a Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 600,00 quale C.F._4 mantenimento per entrambe le figlie (300 per ciascuna), oltre alla rivalutazione Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie;
• dispone che (c.f. ) versi a Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, nell'interesse di quest'ultima, C.F._4 pari ad euro 200,00, oltre alla rivalutazione Istat come per legge;
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in euro 4.700,00 per
[...] C.F._4 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, di cui metà da pagina 10 di 11 corrispondersi direttamente in favore dell'erario.
Così deciso in Ragusa, 06/02/2025
Il giudice relatore dott. Antonio Pianoforte
Il presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 11 di 11