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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8444/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN EO Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. EN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Professione: impiegato rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Nicoli (C.F. C.F._2
, giusta procura ad litem separata depositata agli atti ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Santa Sofia n. 14
e 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] Professione: impiegata pagina 1 di 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Salvietti (C.F. C.F._4
, giusta procura ad litem separata depositata agli atti ed Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli (NA) Via SA Scarlatti, 60, con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] (C.F. di anni 14 e Parte_2 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F. di anni 12, Parte_3 C.F._6 cittadini italiani, residenti in [...], studenti minorenni;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 16.07.2010 nel Comune di Gaeta (LT) (anno 2010, Numero 64, Parte 2, Serie A) In regime di separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, come parzialmente modificate successivamente all'udienza del 29.10.2025 e riportate e nuovamente sottoscritte, giusti dichiarazione delle parti in uno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025.
1) La casa coniugale, sita in Milano alla Via Montecatini n.15, di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
resterà in godimento ad entrambi i coniugi, che ivi si alterneranno per un periodo di 15 giorni
[...] ciascuno ogni mese. Nel periodo di propria spettanza la sig.ra dormirà nell'attuale camera CP_1 matrimoniale;
viceversa il sig. (sempre inteso nei 15 giorni di sua spettanza) dormirà nello Parte_1 studio, come lo ha riadattato, dove già si era trasferito. In questo modo, entrambi continueranno ad avere comunque i propri spazi, la propria privacy ed un luogo esclusivo dove lasciare alcuni dei propri effetti personali;
2) I figli minori della coppia, e SA, restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Pt_2 mantenendo la residenza anagrafica e il loro collocamento presso l'abitazione famigliare. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli congiuntamente, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. I genitori si impegnano: a) a comunicarsi reciprocamente tutte le principali notizie ed informazioni sulla vita e la salute dei figli;
b) a garantire la massima collaborazione reciproca per la gestione dei figli;
c) ad evitare di comunicare per il tramite dei figli e di alimentare contrasti in loro presenza;
d) a mantenere un dialogo sereno e costruttivo;
e) a mantenere un progetto educativo per quanto possibile unitario.
I genitori si impegnano, inoltre, a non creare motivi di disagio ai figli e a non coinvolgerli nelle loro pagina 2 di 6 eventuali future nuove relazioni sentimentali, che non abbiano il carattere della stabilità, assicurando in ogni caso il rispetto delle esigenze e del benessere dei ragazzi ed evitando di ingenerare confusione rispetto ai ruoli genitoriali.
3) Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, le parti concordemente stabiliscono che, alternandosi i genitori nell'abitazione familiare, sarà in quei 15 giorni che i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, compreso i rispettivi week end;
onde evitare ulteriori spostamenti e salvo, comunque, miglior accordo nell'interesse dei figli. I genitori, dunque, organizzeranno nel miglior modo la gestione dei figli minori secondo gli impegni scolastici e ricreativi e/o sportivi degli stessi, secondo i loro turni/orari di lavoro e secondo le esigenze lavorative in smart- working;
Durante le vacanze estive:
a) i figli minori trascorreranno con il padre e la madre periodi di vacanza equivalenti di tre settimane, anche non consecutive, salvi diversi accordi tra le parti, in base alle esigenze lavorative di ciascun genitore, che dovranno essere comunicate entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie: compatibilmente e secondo le ferie ed il lavoro dei genitori, e modificando parzialmente e solo per questo periodo particolare festivo l'alternanza dei genitori di 15 giorni nell'abitazione familiare, i figli staranno con ciascuno dei genitori per un periodo continuativo di sette giorni, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, in regime di alternanza annuale;
con previsione che i figli, a prescindere dal periodo di competenza e salva l'ipotesi in cui non siano partiti con il genitore affidatario per ferie, trascorreranno il 24 dicembre con un genitore o la famiglia di origine degli stessi, e il 25 dicembre con l'altro o la famiglia di origine degli stessi.
Durante le vacanze Pasquali, compatibilmente e secondo le ferie ed il lavoro dei genitori, i figli trascorreranno detto periodo in regime di alternanza di anno in anno con i rispettivi genitori;
Festività infra-annuali e Ponti scolastici, i genitori osserveranno il criterio dell'alternanza delle festività infra-annuali e/o ponti (25 aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre;
7 e 8 Dicembre).
4) Con riguardo al mantenimento dei figli e delle spese di gestione della casa famigliare in cui gli stessi vivranno, seppur per 15 giorni ciascuno al mese, le parti concorreranno in via diretta e secondo i seguenti carichi:
a) Mutuo casa famigliare a carico del sig. Parte_1
b) Spese Condominiali sia ordinare, (comprensive della quota di riscaldamento) che straordinarie carico del sig. Parte_1
c) Spese di manutenzione casa famigliare sia ordinarie (es. manutenzione e controlli impianti caldaia e condizionatori e/o riparazioni) che straordinarie a carico del sig. Parte_1
d) Tassa rifiuti a carico del sig. Parte_1
e) Costo polizza RC famiglia carico del sig. Parte_1
f) Utenze domestiche di luce e gas a carico della sig.ra con voltura dell'intestazione e addebito CP_1 bollette direttamente sul suo conto;
g) Spesa stipendio/contributi donna di servizio al 50% fra i genitori;
pagina 3 di 6 h) Spesa supermercato/alimentari al 50% fra i genitori, tenuto conto che gli stessi trascorreranno nell'abitazione familiare un periodo di pari durata. Quindi in quel periodo ognuno provvederà autonomamente alla spesa quotidiana;
i) Spese ordinarie per i figli al 50% fra i genitori;
dunque il mantenimento sarà diretto, ciascun genitore provvede alle esigenze dei figli nei rispettivi tempi di permanenza in casa;
j) Con la precisazione che quando i figli sono in ferie con i rispettivi genitori ognuno si farà carico integralmente dei relativi costi di vacanza anche se superiori al periodo di tre settimane;
5) L'assegno unico famigliare/universale, indipendentemente dal fatto che sia percepito da un solo genitore, sarà suddiviso fra gli stessi in misura paritaria del 50% ciascuno.
6) Quanto alle spese straordinarie dei figli, i genitori si obbligano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno, tutte debitamente documentate di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Milano e della
Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, che le Parti dichiarano di conoscere. Con riferimento ai tempi di rimborso delle spese straordinarie, ove possibile, i genitori le pagheranno a vista pro quota;
diversamente le sosterranno in via anticipata in maniera equa con conguaglio e rimborso da eseguirsi ogni fine mese entro il giorno 5 del mese successivo;
7) Nulla è dovuto tra le parti a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambe autonome ed economicamente indipendenti.
8) Le parti dichiarano e riconoscono di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro e di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale tra di loro, anche connessa al rapporto matrimoniale.
9) Le spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età dei figli. pagina 4 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Gaeta (LT) CP_1 il 16/07/2010 (Registro Atti di Matrimonio anno 2010, Numero 64, Parte 2, Serie A)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite compensate;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaeta (LT). perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. EN Di Peppe Dott. NN EO
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN EO Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. EN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Professione: impiegato rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Nicoli (C.F. C.F._2
, giusta procura ad litem separata depositata agli atti ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Santa Sofia n. 14
e 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] Professione: impiegata pagina 1 di 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Salvietti (C.F. C.F._4
, giusta procura ad litem separata depositata agli atti ed Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli (NA) Via SA Scarlatti, 60, con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] (C.F. di anni 14 e Parte_2 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F. di anni 12, Parte_3 C.F._6 cittadini italiani, residenti in [...], studenti minorenni;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 16.07.2010 nel Comune di Gaeta (LT) (anno 2010, Numero 64, Parte 2, Serie A) In regime di separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, come parzialmente modificate successivamente all'udienza del 29.10.2025 e riportate e nuovamente sottoscritte, giusti dichiarazione delle parti in uno alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025.
1) La casa coniugale, sita in Milano alla Via Montecatini n.15, di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
resterà in godimento ad entrambi i coniugi, che ivi si alterneranno per un periodo di 15 giorni
[...] ciascuno ogni mese. Nel periodo di propria spettanza la sig.ra dormirà nell'attuale camera CP_1 matrimoniale;
viceversa il sig. (sempre inteso nei 15 giorni di sua spettanza) dormirà nello Parte_1 studio, come lo ha riadattato, dove già si era trasferito. In questo modo, entrambi continueranno ad avere comunque i propri spazi, la propria privacy ed un luogo esclusivo dove lasciare alcuni dei propri effetti personali;
2) I figli minori della coppia, e SA, restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Pt_2 mantenendo la residenza anagrafica e il loro collocamento presso l'abitazione famigliare. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli congiuntamente, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. I genitori si impegnano: a) a comunicarsi reciprocamente tutte le principali notizie ed informazioni sulla vita e la salute dei figli;
b) a garantire la massima collaborazione reciproca per la gestione dei figli;
c) ad evitare di comunicare per il tramite dei figli e di alimentare contrasti in loro presenza;
d) a mantenere un dialogo sereno e costruttivo;
e) a mantenere un progetto educativo per quanto possibile unitario.
I genitori si impegnano, inoltre, a non creare motivi di disagio ai figli e a non coinvolgerli nelle loro pagina 2 di 6 eventuali future nuove relazioni sentimentali, che non abbiano il carattere della stabilità, assicurando in ogni caso il rispetto delle esigenze e del benessere dei ragazzi ed evitando di ingenerare confusione rispetto ai ruoli genitoriali.
3) Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, le parti concordemente stabiliscono che, alternandosi i genitori nell'abitazione familiare, sarà in quei 15 giorni che i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, compreso i rispettivi week end;
onde evitare ulteriori spostamenti e salvo, comunque, miglior accordo nell'interesse dei figli. I genitori, dunque, organizzeranno nel miglior modo la gestione dei figli minori secondo gli impegni scolastici e ricreativi e/o sportivi degli stessi, secondo i loro turni/orari di lavoro e secondo le esigenze lavorative in smart- working;
Durante le vacanze estive:
a) i figli minori trascorreranno con il padre e la madre periodi di vacanza equivalenti di tre settimane, anche non consecutive, salvi diversi accordi tra le parti, in base alle esigenze lavorative di ciascun genitore, che dovranno essere comunicate entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie: compatibilmente e secondo le ferie ed il lavoro dei genitori, e modificando parzialmente e solo per questo periodo particolare festivo l'alternanza dei genitori di 15 giorni nell'abitazione familiare, i figli staranno con ciascuno dei genitori per un periodo continuativo di sette giorni, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, in regime di alternanza annuale;
con previsione che i figli, a prescindere dal periodo di competenza e salva l'ipotesi in cui non siano partiti con il genitore affidatario per ferie, trascorreranno il 24 dicembre con un genitore o la famiglia di origine degli stessi, e il 25 dicembre con l'altro o la famiglia di origine degli stessi.
Durante le vacanze Pasquali, compatibilmente e secondo le ferie ed il lavoro dei genitori, i figli trascorreranno detto periodo in regime di alternanza di anno in anno con i rispettivi genitori;
Festività infra-annuali e Ponti scolastici, i genitori osserveranno il criterio dell'alternanza delle festività infra-annuali e/o ponti (25 aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre;
7 e 8 Dicembre).
4) Con riguardo al mantenimento dei figli e delle spese di gestione della casa famigliare in cui gli stessi vivranno, seppur per 15 giorni ciascuno al mese, le parti concorreranno in via diretta e secondo i seguenti carichi:
a) Mutuo casa famigliare a carico del sig. Parte_1
b) Spese Condominiali sia ordinare, (comprensive della quota di riscaldamento) che straordinarie carico del sig. Parte_1
c) Spese di manutenzione casa famigliare sia ordinarie (es. manutenzione e controlli impianti caldaia e condizionatori e/o riparazioni) che straordinarie a carico del sig. Parte_1
d) Tassa rifiuti a carico del sig. Parte_1
e) Costo polizza RC famiglia carico del sig. Parte_1
f) Utenze domestiche di luce e gas a carico della sig.ra con voltura dell'intestazione e addebito CP_1 bollette direttamente sul suo conto;
g) Spesa stipendio/contributi donna di servizio al 50% fra i genitori;
pagina 3 di 6 h) Spesa supermercato/alimentari al 50% fra i genitori, tenuto conto che gli stessi trascorreranno nell'abitazione familiare un periodo di pari durata. Quindi in quel periodo ognuno provvederà autonomamente alla spesa quotidiana;
i) Spese ordinarie per i figli al 50% fra i genitori;
dunque il mantenimento sarà diretto, ciascun genitore provvede alle esigenze dei figli nei rispettivi tempi di permanenza in casa;
j) Con la precisazione che quando i figli sono in ferie con i rispettivi genitori ognuno si farà carico integralmente dei relativi costi di vacanza anche se superiori al periodo di tre settimane;
5) L'assegno unico famigliare/universale, indipendentemente dal fatto che sia percepito da un solo genitore, sarà suddiviso fra gli stessi in misura paritaria del 50% ciascuno.
6) Quanto alle spese straordinarie dei figli, i genitori si obbligano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno, tutte debitamente documentate di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Milano e della
Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, che le Parti dichiarano di conoscere. Con riferimento ai tempi di rimborso delle spese straordinarie, ove possibile, i genitori le pagheranno a vista pro quota;
diversamente le sosterranno in via anticipata in maniera equa con conguaglio e rimborso da eseguirsi ogni fine mese entro il giorno 5 del mese successivo;
7) Nulla è dovuto tra le parti a titolo di assegno di mantenimento, essendo entrambe autonome ed economicamente indipendenti.
8) Le parti dichiarano e riconoscono di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro e di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale tra di loro, anche connessa al rapporto matrimoniale.
9) Le spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età dei figli. pagina 4 di 6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Gaeta (LT) CP_1 il 16/07/2010 (Registro Atti di Matrimonio anno 2010, Numero 64, Parte 2, Serie A)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite compensate;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaeta (LT). perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. EN Di Peppe Dott. NN EO
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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