Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 801
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prova

    La decisione di prime cure non presenta profili di incertezza motivazionale. Il convincimento del primo giudice appare solidamente ancorato a una puntuale ricognizione degli elementi costitutivi del thema decidendum.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato che nega la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica

    È stato riscontrato il difetto del requisito di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica. L'impiego di prodotti propri per la somministrazione di alimenti e bevande è risultato pari al 17,47%, valore ampiamente inferiore alla soglia del 35% prevista dall'art. 14, comma 7, della Legge Regionale Lazio n. 14/2006.

  • Rigettato
    Deducibilità dei costi ritenuti non inerenti

    La Corte ritiene l'appello non meritevole di accoglimento, senza specificare ulteriormente la motivazione relativa ai costi, ma accorpando le motivazioni relative agli altri motivi di appello.

  • Rigettato
    Illegittimità della sottoscrizione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 dpr 600/73 e omessa allegazione della delega alla sottoscrizione

    La decisione di prime cure non presenta profili di incertezza motivazionale. Il convincimento del primo giudice appare solidamente ancorato a una puntuale ricognizione degli elementi costitutivi del thema decidendum.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e omessa attività accertativa e di valutazione critica

    La decisione di prime cure non presenta profili di incertezza motivazionale. Il convincimento del primo giudice appare solidamente ancorato a una puntuale ricognizione degli elementi costitutivi del thema decidendum.

  • Rigettato
    Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver respinto l'eccezione relativa all'inapplicabilità ratione temporis dell'art.5 del regolamento regionale n. 29 del 2017

    Il primo motivo d'appello è infondato e pretestuoso. La decisione di prime cure non presenta profili di incertezza motivazionale. Il riferimento all'art. 14, comma 7, della legge della Regione Lazio n. 14/2006, nella formulazione vigente ratione temporis, chiarisce la motivazione.

  • Rigettato
    Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso che il regolamento regionale 31 luglio 2007 n.9 non contiene alcuna disposizione specifica che vieti l'utilizzo del criterio del costo per il calcolo della percentuale fissata per i limiti di provenienza nella somministrazione di alimenti e bevande

    Il richiamo a un presunto errare di diritto commesso dal giudice di prime cure riguardo al regolamento regionale n. 9/2007 è erroneo e incomprensibile, in quanto tale concetto giuridico non trova traccia nella sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso che il punto ristoro (bar) è collegato all'agriturismo

    L'attività di bar è riconducibile all'agriturismo in quanto esercitata con la medesima Partita IVA dell'azienda agricola. La disponibilità del bene a qualunque titolo è sufficiente, e la qualifica agrituristica presuppone la sussistenza di un vincolo di connessione e prevalenza, non rispettati nel caso di specie. La tardiva modifica dei codici attività non muta la natura omnicomprensiva delle attività svolte.

  • Rigettato
    Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso di non riconoscere efficacia probatoria ai fini dello svolgimento in concreto dell'attività agrituristica alla perizia eseguita dal tecnico

    La perizia di parte riveste natura di mero indizio tecnico e non può avere il valore di prova legale. L'elaborato, essendo stato redatto in data antecedente di oltre sette anni rispetto all'annualità d'imposta oggetto di causa, è privo di qualsivoglia utilità ai fini del decidere.

  • Rigettato
    Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver ritenuto la percentuale di provenienza inferiore a quella di legge

    Le argomentazioni difensive in ordine alla provenienza dei prodotti risultano prive di supporto documentale idoneo a disattendere le risultanze istruttorie dell'Ufficio. I contratti di fornitura non sono idonei a smentire che nell'annualità 2017 l'impiego di prodotti aziendali sia stato limitato al 25%. Tale dato non è stato oggetto di specifica contestazione tecnica.

  • Rigettato
    Richiesta di riforma della sentenza, annullamento dell'avviso impugnato e rimborso delle somme riscosse

    L'appello viene rigettato in tutti i suoi motivi, pertanto la richiesta di annullamento dell'avviso e di rimborso delle somme non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 801
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 801
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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