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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA IU, Presidente DI AC AN, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6106/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5795/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011301941 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5795 del 5.4.2024 depositata il 29.4.2024, la Corte di Giustizia di primo Grado di Roma Sez. 7, ha rigettato il ricorso avanzato dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK7011301941 2022 con cui si rettificava il reddito dichiarato per il 2018 in relazione ad attività di agriturismo.
Il contribuente proponeva tempestivo ricorso eccependo: 1) Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prova in quanto motivato trascrivendo la motivazione della sentenza n.9025/2022; 2) Nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato che nega la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica inserendo valori (bar) estranei per il calcolo della prevalenza e quindi con falsa applicazione della legge regionale;
3) Deducibilità dei costi ritenuti non inerenti;
4) Illegittimità della sottoscrizione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 dpr 600/73.
Omessa allegazione della delega alla sottoscrizione. Violazione dell'art. 7, comma 1, legge 27-7-200 n.212. Nullità dell'accertamento –consegue;5) Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e omessa attività accertativa e di valutazione critica.
L'Ufficio si costituiva in giudizio replicando puntualmente alle doglianze di parte avversa.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, rigettava il ricorso, con condanna alle spese.
Propone appello il contribuente censurando la sentenza ritenuta viziata da errori di diritto oltre che illogicamente motivata, per i seguenti motivi: 1) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver respinto l'eccezione relativa all'inapplicabilità ratione temporis dell'art.5 del regolamento regionale n. 29 del 2017. Irretroattività delle norme tributarie e dei regolamenti.
1) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso che il regolamento regionale 31 luglio 2007 n.9 non contiene alcuna disposizione specifica che vieti l'utilizzo del criterio del costo per il calcolo della percentuale fissata per i limiti di provenienza nella somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 comma 3, lettera b) della legge regionale Lazio n.14 del 2007;
2) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso che il punto ristoro
(bar) è collegato all'agriturismo;
3) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso di non riconoscere efficacia probatoria ai fini dello svolgimento in concreto dell'attività agrituristica alla perizia eseguita dal tecnico Nominativo_1;
4) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver ritenuto la percentuale di provenienza inferiore a quella di legge. Conclude per la riforma della sentenza, con annullamento dell'avviso impugnato e rimborso delle somme riscosse nelle more dall'Agenzia, maggiorate di interessi di mora e vinte le spese del doppio grado con richiesta di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale III di Roma, controdeducendo alle censure del contribuente e riproponendo le difese svolte in primo grado. Ribadisce la legittimità del proprio operato. Conclude per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 3 .12.2025 il contribuente deposita memorie illustrative opponendosi alle difese dell'Ufficio.
La causa è stata trattata e decisa in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la decisione di prime cure non presenta profili di incertezza motivazionale. Il convincimento del primo giudice appare, al contrario, solidamente ancorato a una puntuale ricognizione degli elementi costitutivi del thema decidendum In fatto, giova premettere che l'avviso di accertamento impugnato trae origine da una verifica condotta dalla Guardia di Finanza di Velletri (conclusasi il 17/12/2018), dalla quale, sulla base della documentazione contabile ed extracontabile reperita, è emersa l'omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi € 203.773,00 (pari allo scostamento tra i ricavi accertati e quelli dichiarati nel quadro RG). È stato altresì rilevato che il contribuente esercitava, sotto un unico codice attività (01.13.10 – coltivazione di ortaggi), plurime attività connesse ma fiscalmente autonome: segnatamente, ristorazione agrituristica (cod. 56.10.12) e gestione di bar (cod. 56.30.00).
Nello specifico, è stato riscontrato il difetto del requisito di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica.
Quest'ultima, nel caso di specie, deve ritenersi dotata di autonomia funzionale, atteso che l'impiego di prodotti propri per la somministrazione di alimenti e bevande è risultato pari al 17,47%, valore ampiamente inferiore alla soglia del 35% prevista dall'art. 14, comma 7, della Legge Regionale Lazio
n. 14/2006, applicabile ratione temporis.
Tanto premesso, l'esame della documentazione in atti induce questa Corte a ritenere l'appello non meritevole di accoglimento.
Infondato e pretestuoso il primo motivo d'appello concernente l'inapplicabilità del Regolamento
Regionale n. 29/2017, come chiaramente esplicitato a pag. 2 dell'avviso di accertamento laddove, a motivo della non prevalenza dell'attività agricola, si legge che” …… è del 17,47%, cioè al di sotto della quota del 35% prevista dall'art. 14, comma 7, della legge della Regione Lazio n. 14 del2006, nella formulazione vigente ratione temporis”.
Erroneo ed incomprensibile il richiamo , trascritto in virgolettato, ad un presunto errare di diritto commesso dal Ente_Religioso_1 di prime cure “Procedendo all'esame della sentenza impugnatala, la quale è giunta al rigetto del ricorso muovendo dall'incomprensibile e errato concetto giuridico che < il regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 non contiene alcuna disposizione specifica che vieti l'utilizzo del criterio del costo per il calcolo della percentuale fissata per i limiti di provenienza nella somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 comma 3, lettera b), della legge regionale regione lazio n. 14 del 2007>, di cui non v'è traccia alcuna nella sentenza impugnata.
Sul terzo motivo di gravame: deve respingersi l'eccezione secondo cui l'attività di bar non sarebbe riconducibile all'agriturismo in quanto esercitata in immobili di proprietà comunale. Per giurisprudenza e prassi consolidate, è sufficiente la mera disponibilità del bene a qualunque titolo (affitto, comodato, ecc.); tuttavia, la qualifica agrituristica presuppone che il soggetto sia imprenditore agricolo e che sussista un vincolo di connessione e prevalenza. Nel caso de quo, le risultanze del P.V.C. del
16.07.2018 trovano conferma nelle dichiarazioni dello stesso contribuente, il quale attestava l'esistenza di un punto ristoro presso il mercato di Rioli operante con la medesima Partita IVA dell'azienda agricola. La tardiva modifica dei codici attività, avvenuta solo post verifica, non muta la natura omnicomprensiva delle attività svolte nel periodo d'imposta accertato
Prive di pregio la doglianza contenuta nel quarto motivo d'appello.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la perizia di parte prodotta in atti riveste natura di mero indizio tecnico;
da essa il Collegio può trarre elementi sussidiari di convincimento, ma non può attribuirle il valore di prova legale. Nel caso di specie, preme evidenziare che l'elaborato, essendo stato redatto in data 02.07.2010, riflette una situazione di fatto risalente nel tempo e antecedente di oltre sette anni rispetto all'annualità d'imposta oggetto di causa (2017), palesandosi, pertanto, priva di qualsivoglia utilità ai fini del decidere.
In merito all'eccepita capacità ricettiva, in linea con quanto correttamente statuito dal Ente_Religioso_1 di prime cure, occorre rilevare che la situazione di fatto sussistente alla data della verifica emerge inequivocabilmente dalla lettura del P.V.C. (pagg. 32 e 33), ove viene testualmente evidenziato quanto segue: ”Al termine del controllo veniva accertato che la struttura ricettiva sita in Indirizzo_1, via vecchia Napoli 308/310:
-era in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche, rilasciata dal Settore attività produttive del Comune di Velletri con la concessione di ospitalità in cinque camere ammobiliate con bagno per un massimo di dieci posti letto al piano primo dell'immobile e la somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande per sessanta coperti per i servizi di pranzo e cena al piano terra;
-veniva riscontrata la presenza di un totale di quindici locali – camere e mini-appartamenti, atti a ricevere quarantotto potenziali ospiti così distinte:
a) 5 camere numerate progressivamente da 1 a 5, opportunamente soppalcate e con 4 posti letto e bagno situate al piano primo dell'immobile di Velletri, Indirizzo_2 in grado di ospitare
20 avventori b) 10 locali – numerati progressivamente da 6 a 16 siti al piano terra dell'immobile adiacente la particella n. 1038, sub 2 fg. N. 158 (di proprietà del ricorrente) con classificazione D/10 (fabbricato per funzioni produttive connesse all'attività agricola) del catasto fabbricati di Cisterna di Latina in grado di alloggiare 28 clienti. Alla luce dei rilievi sopra esposti, appare incontrovertibile il superamento della soglia dei dieci ospiti prevista dall'art. 14, L.R. n. 14/2006 affinché l'attività possa qualificarsi come agrituristica;
ne consegue l'abusività degli ulteriori posti letto accertati dai verbalizzanti. Di contro, il contribuente non ha offerto validi elementi di smentita, finendo anzi per confermare implicitamente l'esercizio abusivo dell'attività: a pagina 18 dell'atto di appello, infatti, la difesa afferma testualmente che: “La parte non doveva fornire alcuna prova in quanto la circostanza non era in contestazione. Comunque, considerato che l'art. 53 Dlgs consente di fornire nuove prove in appello, si afferma e si produce prova documentale che nel 2017 la ricezione era la stessa del 2010. Invero l'ampliamento previsto nella perizia non è stato approvato dall'autorità che non ha concesso l'abitabilità, anzi ha sequestrato
i nuovi locali (doc. 3) per cui le stanze utili sono rimaste le stessa del 2010”. Il quinto motivo di gravame si palesa parimenti infondato. Le argomentazioni addotte dall'appellante in ordine alla provenienza dei prodotti (aziendali ovvero extraregionali) e al rispetto delle relative percentuali di legge, risultano prive di supporto documentale idoneo a disattendere le risultanze istruttorie dell'Ufficio. A tal riguardo, i contratti di fornitura rinvenuti dai verbalizzanti — ai quali la difesa vorrebbe attribuire efficacia probatoria mediante il richiamo all'art. 2704 c.c. — non appaiono idonei a smentire che nell'annualità 2017 l'impiego di prodotti aziendali sia stato limitato al 25%. Tale dato, peraltro, non è stato oggetto di specifica contestazione tecnica, restando l'assunto difensivo confinato alla mera e generica asserzione a pagina 20 dell'atto di appello “L'agriturismo ha sottoscritto accordi di durata triennale con imprese agricole della zona per la fornitura permanente di materie prime, per cui la produzione di prodotti aziendali si è abbassa al 25%”. L'appello va pertanto rigettato. Le spese, seguono la soccombenza e si liquidano, al minimo, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM n.147/2022, ridotto art. 15 sexies, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento al pagamento delle spese liquidate in € 3.911,00 oltre spese generali 15%.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Giudice Tributario rel.est. Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA IU, Presidente DI AC AN, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6106/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5795/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011301941 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5795 del 5.4.2024 depositata il 29.4.2024, la Corte di Giustizia di primo Grado di Roma Sez. 7, ha rigettato il ricorso avanzato dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK7011301941 2022 con cui si rettificava il reddito dichiarato per il 2018 in relazione ad attività di agriturismo.
Il contribuente proponeva tempestivo ricorso eccependo: 1) Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prova in quanto motivato trascrivendo la motivazione della sentenza n.9025/2022; 2) Nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato che nega la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica inserendo valori (bar) estranei per il calcolo della prevalenza e quindi con falsa applicazione della legge regionale;
3) Deducibilità dei costi ritenuti non inerenti;
4) Illegittimità della sottoscrizione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 42 dpr 600/73.
Omessa allegazione della delega alla sottoscrizione. Violazione dell'art. 7, comma 1, legge 27-7-200 n.212. Nullità dell'accertamento –consegue;5) Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e omessa attività accertativa e di valutazione critica.
L'Ufficio si costituiva in giudizio replicando puntualmente alle doglianze di parte avversa.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, rigettava il ricorso, con condanna alle spese.
Propone appello il contribuente censurando la sentenza ritenuta viziata da errori di diritto oltre che illogicamente motivata, per i seguenti motivi: 1) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver respinto l'eccezione relativa all'inapplicabilità ratione temporis dell'art.5 del regolamento regionale n. 29 del 2017. Irretroattività delle norme tributarie e dei regolamenti.
1) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso che il regolamento regionale 31 luglio 2007 n.9 non contiene alcuna disposizione specifica che vieti l'utilizzo del criterio del costo per il calcolo della percentuale fissata per i limiti di provenienza nella somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 comma 3, lettera b) della legge regionale Lazio n.14 del 2007;
2) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso che il punto ristoro
(bar) è collegato all'agriturismo;
3) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver deciso di non riconoscere efficacia probatoria ai fini dello svolgimento in concreto dell'attività agrituristica alla perizia eseguita dal tecnico Nominativo_1;
4) Erroneità, infondatezza e illegittimità dell'appellata sentenza per aver ritenuto la percentuale di provenienza inferiore a quella di legge. Conclude per la riforma della sentenza, con annullamento dell'avviso impugnato e rimborso delle somme riscosse nelle more dall'Agenzia, maggiorate di interessi di mora e vinte le spese del doppio grado con richiesta di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale III di Roma, controdeducendo alle censure del contribuente e riproponendo le difese svolte in primo grado. Ribadisce la legittimità del proprio operato. Conclude per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 3 .12.2025 il contribuente deposita memorie illustrative opponendosi alle difese dell'Ufficio.
La causa è stata trattata e decisa in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la decisione di prime cure non presenta profili di incertezza motivazionale. Il convincimento del primo giudice appare, al contrario, solidamente ancorato a una puntuale ricognizione degli elementi costitutivi del thema decidendum In fatto, giova premettere che l'avviso di accertamento impugnato trae origine da una verifica condotta dalla Guardia di Finanza di Velletri (conclusasi il 17/12/2018), dalla quale, sulla base della documentazione contabile ed extracontabile reperita, è emersa l'omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi € 203.773,00 (pari allo scostamento tra i ricavi accertati e quelli dichiarati nel quadro RG). È stato altresì rilevato che il contribuente esercitava, sotto un unico codice attività (01.13.10 – coltivazione di ortaggi), plurime attività connesse ma fiscalmente autonome: segnatamente, ristorazione agrituristica (cod. 56.10.12) e gestione di bar (cod. 56.30.00).
Nello specifico, è stato riscontrato il difetto del requisito di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica.
Quest'ultima, nel caso di specie, deve ritenersi dotata di autonomia funzionale, atteso che l'impiego di prodotti propri per la somministrazione di alimenti e bevande è risultato pari al 17,47%, valore ampiamente inferiore alla soglia del 35% prevista dall'art. 14, comma 7, della Legge Regionale Lazio
n. 14/2006, applicabile ratione temporis.
Tanto premesso, l'esame della documentazione in atti induce questa Corte a ritenere l'appello non meritevole di accoglimento.
Infondato e pretestuoso il primo motivo d'appello concernente l'inapplicabilità del Regolamento
Regionale n. 29/2017, come chiaramente esplicitato a pag. 2 dell'avviso di accertamento laddove, a motivo della non prevalenza dell'attività agricola, si legge che” …… è del 17,47%, cioè al di sotto della quota del 35% prevista dall'art. 14, comma 7, della legge della Regione Lazio n. 14 del2006, nella formulazione vigente ratione temporis”.
Erroneo ed incomprensibile il richiamo , trascritto in virgolettato, ad un presunto errare di diritto commesso dal Ente_Religioso_1 di prime cure “Procedendo all'esame della sentenza impugnatala, la quale è giunta al rigetto del ricorso muovendo dall'incomprensibile e errato concetto giuridico che < il regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 non contiene alcuna disposizione specifica che vieti l'utilizzo del criterio del costo per il calcolo della percentuale fissata per i limiti di provenienza nella somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 comma 3, lettera b), della legge regionale regione lazio n. 14 del 2007>, di cui non v'è traccia alcuna nella sentenza impugnata.
Sul terzo motivo di gravame: deve respingersi l'eccezione secondo cui l'attività di bar non sarebbe riconducibile all'agriturismo in quanto esercitata in immobili di proprietà comunale. Per giurisprudenza e prassi consolidate, è sufficiente la mera disponibilità del bene a qualunque titolo (affitto, comodato, ecc.); tuttavia, la qualifica agrituristica presuppone che il soggetto sia imprenditore agricolo e che sussista un vincolo di connessione e prevalenza. Nel caso de quo, le risultanze del P.V.C. del
16.07.2018 trovano conferma nelle dichiarazioni dello stesso contribuente, il quale attestava l'esistenza di un punto ristoro presso il mercato di Rioli operante con la medesima Partita IVA dell'azienda agricola. La tardiva modifica dei codici attività, avvenuta solo post verifica, non muta la natura omnicomprensiva delle attività svolte nel periodo d'imposta accertato
Prive di pregio la doglianza contenuta nel quarto motivo d'appello.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la perizia di parte prodotta in atti riveste natura di mero indizio tecnico;
da essa il Collegio può trarre elementi sussidiari di convincimento, ma non può attribuirle il valore di prova legale. Nel caso di specie, preme evidenziare che l'elaborato, essendo stato redatto in data 02.07.2010, riflette una situazione di fatto risalente nel tempo e antecedente di oltre sette anni rispetto all'annualità d'imposta oggetto di causa (2017), palesandosi, pertanto, priva di qualsivoglia utilità ai fini del decidere.
In merito all'eccepita capacità ricettiva, in linea con quanto correttamente statuito dal Ente_Religioso_1 di prime cure, occorre rilevare che la situazione di fatto sussistente alla data della verifica emerge inequivocabilmente dalla lettura del P.V.C. (pagg. 32 e 33), ove viene testualmente evidenziato quanto segue: ”Al termine del controllo veniva accertato che la struttura ricettiva sita in Indirizzo_1, via vecchia Napoli 308/310:
-era in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche, rilasciata dal Settore attività produttive del Comune di Velletri con la concessione di ospitalità in cinque camere ammobiliate con bagno per un massimo di dieci posti letto al piano primo dell'immobile e la somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande per sessanta coperti per i servizi di pranzo e cena al piano terra;
-veniva riscontrata la presenza di un totale di quindici locali – camere e mini-appartamenti, atti a ricevere quarantotto potenziali ospiti così distinte:
a) 5 camere numerate progressivamente da 1 a 5, opportunamente soppalcate e con 4 posti letto e bagno situate al piano primo dell'immobile di Velletri, Indirizzo_2 in grado di ospitare
20 avventori b) 10 locali – numerati progressivamente da 6 a 16 siti al piano terra dell'immobile adiacente la particella n. 1038, sub 2 fg. N. 158 (di proprietà del ricorrente) con classificazione D/10 (fabbricato per funzioni produttive connesse all'attività agricola) del catasto fabbricati di Cisterna di Latina in grado di alloggiare 28 clienti. Alla luce dei rilievi sopra esposti, appare incontrovertibile il superamento della soglia dei dieci ospiti prevista dall'art. 14, L.R. n. 14/2006 affinché l'attività possa qualificarsi come agrituristica;
ne consegue l'abusività degli ulteriori posti letto accertati dai verbalizzanti. Di contro, il contribuente non ha offerto validi elementi di smentita, finendo anzi per confermare implicitamente l'esercizio abusivo dell'attività: a pagina 18 dell'atto di appello, infatti, la difesa afferma testualmente che: “La parte non doveva fornire alcuna prova in quanto la circostanza non era in contestazione. Comunque, considerato che l'art. 53 Dlgs consente di fornire nuove prove in appello, si afferma e si produce prova documentale che nel 2017 la ricezione era la stessa del 2010. Invero l'ampliamento previsto nella perizia non è stato approvato dall'autorità che non ha concesso l'abitabilità, anzi ha sequestrato
i nuovi locali (doc. 3) per cui le stanze utili sono rimaste le stessa del 2010”. Il quinto motivo di gravame si palesa parimenti infondato. Le argomentazioni addotte dall'appellante in ordine alla provenienza dei prodotti (aziendali ovvero extraregionali) e al rispetto delle relative percentuali di legge, risultano prive di supporto documentale idoneo a disattendere le risultanze istruttorie dell'Ufficio. A tal riguardo, i contratti di fornitura rinvenuti dai verbalizzanti — ai quali la difesa vorrebbe attribuire efficacia probatoria mediante il richiamo all'art. 2704 c.c. — non appaiono idonei a smentire che nell'annualità 2017 l'impiego di prodotti aziendali sia stato limitato al 25%. Tale dato, peraltro, non è stato oggetto di specifica contestazione tecnica, restando l'assunto difensivo confinato alla mera e generica asserzione a pagina 20 dell'atto di appello “L'agriturismo ha sottoscritto accordi di durata triennale con imprese agricole della zona per la fornitura permanente di materie prime, per cui la produzione di prodotti aziendali si è abbassa al 25%”. L'appello va pertanto rigettato. Le spese, seguono la soccombenza e si liquidano, al minimo, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM n.147/2022, ridotto art. 15 sexies, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento al pagamento delle spese liquidate in € 3.911,00 oltre spese generali 15%.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Giudice Tributario rel.est. Il Presidente